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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 20136/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9884-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1730/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Siracusa, chiedendo che fosse condannata al risarcimento del danno conseguente all'illegittima occupazione di un bene immobile di loro proprietà; che si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento di euro 22.813,75 per il mancato godimento dell'immobile, euro 8.708,34 per interessi ed euro 12.155,26 per spese vive di ristrutturazione; che la pronuncia è stata impugnata dalla Passanisi e la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 16 luglio 2019, in parziale accoglimento del gravame, ha ridotto la condanna espungendo la voce risarcitoria di euro 12.155,26 per spese di ristrutturazione, e ha posto a carico dell'appellante i due terzi delle spese di giudizio, compensate quanto al terzo residuo; che contro la sentenza della Corte d'appello di Catania propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; che resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ., nonché degli Ric. 2020 n. 09884 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -2- artt. 2043 e 2056 cod. civ., oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo; che la ricorrente osserva che il danno derivante da abusiva occupazione di un immobile non potrebbe considerarsi sussistente in re ipsa, essendo invece necessaria una prova non fornita nel caso odierno; che su tale problema la Terza Sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 17 gennaio 2022, n. 1162, ha sollecitato l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte; che appare opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la decisione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9884-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1730/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Siracusa, chiedendo che fosse condannata al risarcimento del danno conseguente all'illegittima occupazione di un bene immobile di loro proprietà; che si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento di euro 22.813,75 per il mancato godimento dell'immobile, euro 8.708,34 per interessi ed euro 12.155,26 per spese vive di ristrutturazione; che la pronuncia è stata impugnata dalla Passanisi e la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 16 luglio 2019, in parziale accoglimento del gravame, ha ridotto la condanna espungendo la voce risarcitoria di euro 12.155,26 per spese di ristrutturazione, e ha posto a carico dell'appellante i due terzi delle spese di giudizio, compensate quanto al terzo residuo; che contro la sentenza della Corte d'appello di Catania propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; che resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ., nonché degli Ric. 2020 n. 09884 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- artt. 2043 e 2056 cod. civ., oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo; che la ricorrente osserva che il danno derivante da abusiva occupazione di un immobile non potrebbe considerarsi sussistente in re ipsa, essendo invece necessaria una prova non fornita nel caso odierno; che su tale problema la Terza Sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 17 gennaio 2022, n. 1162, ha sollecitato l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte; che appare opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte rinvia la decisione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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