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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09977/2026

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Presidente e legale rappresentante pro1062 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 27/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 17/01/2025 R.G.N. 326/2024;Numero registro generale 14819/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglioN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/2026del 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 17/04/20261.

Con ricorso depositato il 29.10.2021 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., quali società incorporanti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,proponevano innanzi al Tribunale di Ravenna opposizioneall’avviso di addebito n. 393 2021 00000265 30 000 notificatodall’INPS di Ravenna ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]per il pagamento di contributi, sanzioni ed interessi riferiti a“note di rettifica da DM10” per complessivi € 3.204,58 relativial periodo da gennaio 2006 a marzo 2006.

L’[OSCURATO:SOCIETA] sicostituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e insubordine l’accertamento delle somme dovute in relazione aiperiodi contributivi di cui all’avviso di addebito e la condannadelle società al versamento delle somme in questione.

IlTribunale di Ravenna, disattesa l’eccezione di prescrizionesollevata dalle opponenti, rideterminava l’importo del credito ineuro 429,58 e compensava le spese di lite.2.

Avverso detta sentenza proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si costituivano nel giudizio diappello chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenzan. 27/2025 depositata in data 17/01/2025 la Corte di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro, rigettava l’appello e condannava leappellanti alle spese.3.

Avverso la pronuncia della Corte di Appello [OSCURATO:SOCIETA]. eHera [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di impugnazione.

L’INPS si è costituitocon controricorso, in proprio e quale procuratore speciale diSCCI, chiedendo il rigetto del ricorso.4.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella cameNruam edroi r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026consiglio del 13/01/2026 e in data 27/02/2026.

Numero di raccolta generale 9977/2026Ragioni della decisione: Data pubblicazione 17/04/20261.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti censurano la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2943, secondocomma, e 2945, secondo comma, cod. civ., degli artt. 12 e 14delle preleggi, dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,n. 335, e dell’art. 116 cod. proc. civ.Con riferimento ai crediti azionati con l’avviso di addebitoimpugnato nell’odierno giudizio, avrebbe errato la Corte dimerito nell’attribuire un’efficacia interruttiva permanente dellaprescrizione alle difese svolte dall’Istituto nel giudizio diaccertamento negativo promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. nel gennaio 2006 contro il verbale diaccertamento del 15 dicembre 2005, giudizio definito dallasentenza di questa Corte recante il numero 11487 del 2015,depositata il 3 giugno 2015.

In virtù delle rigorose previsioni intema di prescrizione, «non […] suscettibili di interpretazioneestensiva o analogica» (pagina 7 del ricorso per cassazione),solo la domanda di accertamento del diritto e di condannaall’adempimento attesterebbe la vitalità del diritto emanifesterebbe l’inequivocabile volontà del titolare diesercitarlo, con un effetto sostanziale di costituzione in moradell’obbligato.

Gli atti difensivi dell’Istituto, per contro, nonespliciterebbero alcuna rivendicazione del credito.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.), le ricorrenti si dolgono della violazione e dellafalsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., dell’art.2953 cod. civ. e dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del1995 e criticano la sentenza d’appello per aver applicaNtuom elrao r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026prescrizione decennale da actio iudicati in difetto di domNuamnerdo adi raccolta generale 9977/2026dell’Istituto, che mai avrebbe prospettato l’operatività dell’artD.a ta pubblicazione 17/04/20262953 cod. civ.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.), le ricorrenti denunciano, infine, violazione efalsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell’art.2953 cod. civ., dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del1995, dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile2004, n. 124, dell’art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,n. 122, dell’art. 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26febbraio 1999, n. 46, e dell’art. 474 cod. proc. civ.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per averapplicato la più lunga prescrizione connessa con l’actio iudicati,in difetto di una pronuncia di condanna passata in giudicato, eper avere arbitrariamente qualificato come atti impositivi iverbali di accertamento INPS, senza considerare cherappresentano un mero invito alla regolarizzazione e nonpossono essere perciò assimilati alle cartelle di pagamento.La già citata sentenza n. 11487 del 2015, cui la Corte dimerito ricollega l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., noncontemplerebbe alcuna statuizione di condanna e nonspecificherebbe l’entità della pretesa, risolvendosi in unaccertamento dell’astratta debenza dei contributi.Né indurrebbero a diverse conclusioni le pronunce chehanno convertito il termine breve di prescrizione in quellodecennale, nella fattispecie di rigetto di un’opposizione acartella esattoriale, contraddistinta pur sempre da un«contenuto sostanziale di condanna» (pagina 26 del ricorsNou mpeeror r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026cassazione).

Numero di raccolta generale 9977/2026Data pubblicazione 17/04/20264.– La terza censura interpella questa Corte su unaquestione nuova, che ben può riproporsi numerose volte edesige risposte univoche, in quanto si interseca con le esigenzedi certezza dei rapporti giuridici.5.– La tematica non è stata ancora scandagliata in tutti iprofili che le odierne censure pongono in risalto.L’ordinanza n. 32727 del 16 dicembre 2025 ha disatteso lecritiche dell’Istituto contro una pronuncia d’appello, che avevanegato efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta dirigetto dell’azione di accertamento negativo.

In quel frangente,le doglianze del ricorrente si rivelavano generiche e nonscalfivano la qualificazione prescelta dalla Corte di merito inossequio ai princìpi espressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2021,n. 21799.Questa Corte, dopo aver esposto la fondamentale ratiodecidendi del rigetto del ricorso, ha poi soggiunto, conargomento di rincalzo: «Vale peraltro aggiungere che lasentenza n. 10345/2008, con la quale questa Corte ha definitol’originario giudizio di accertamento negativo del creditoprevidenziale, non può essere qualificata quale sentenza dicondanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 2953 cod. civ.»(punto 7 delle Ragioni della decisione).Invero, «L’accertamento irrevocabile compiuto dalla corteterritoriale non afferisce ad un titolo esecutivo (cartella dipagamento, avviso di addebito), ma a un verbale diaccertamento e notificazione, di per sé sprovvisto di efficaciaesecutiva.

Deve dunque escludersi che l’accertamento di cuiNumero registro generale 14819/2025trattasi abbia funzione esecutiva, e dunque deve escludersi laN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/2026sua assimilabilità a una sentenza di condanna» (punto 9 delleDa ta pubblicazione 17/04/2026Ragioni della decisione).6.– Il tema, lambito nell’ordinanza richiamata, richiede oradi essere esaminato ex professo, in quanto il percorsoargomentativo della sentenza d’appello ha il suo punto nodalenell’interpretazione dell’art. 2953 cod. civ e su tale aspetto sidispiega, con dovizia di argomenti, il contraddittorioprocessuale.7.– Al fine di inquadrare la questione, giova ripercorrere gliapprodi oramai consolidati sulla latitudine e sulla ratio dell’art.2953 cod. civ.7.1.– Una volta che si formi il giudicato, si prescrivono indieci anni i diritti assoggettati a un termine più breve diprescrizione, in quanto cessa di avere rilievo il titolo originario(Cass., sez. lav., 3 dicembre 1999, n. 13544), oramai sostituitodal titolo giudiziale (Cass., sez.

II, 1° ottobre 2025, n. 26523,sul diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioniamministrative), che vive di vita propria e autonoma.Allorché il rapporto è oramai incontrovertibile, non siapprezza più l’esigenza di una definizione sollecita, che illegislatore persegue con la fissazione di termini di prescrizionepiù brevi rispetto all’ordinario, nell’interesse dell’obbligato o apresidio di interessi generali.La conversione, proprio perché si correla a un titologiudiziale definitivo, opera con esclusivo riguardo ai dirittiriconducibili al titolo in esame (Cass., sez. lav., 10 giugno 1999,n. 5710) e non tocca i diritti maturati in un arco temporaleNumero registro generale 14819/2025successivo al giudicato (Cass., sez. lav., 20 marzo 2013, n.N umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/20266967).

Data pubblicazione 17/04/2026Per la conversione del termine di prescrizione, è dunquenecessario che i diritti appartengano al thema decidendum delgiudizio concluso con sentenza irrevocabile (Cass., sez. lav., 19marzo 2004, n. 5582).È il provvedimento giudiziale definitivo che assurge adiscrimine (Cass., sez. lav., 24 gennaio 2018, n. 1774), anchequando la definitività scaturisca da una pronuncia di rito, comequella di tardività del ricorso o di inammissibilitàdell’impugnazione (Cass., sez.

V, 19 settembre 2024, n. 25222,e 22 marzo 2019, n. 8105).Non rileva, per contro, il mero decorso del termine perl’impugnazione di un atto, in quanto produce l’unico effettodell’irretrattabilità del credito, senza dare àdito alla conversionesancita dall’art. 2953 cod. civ. (Cass., S.U., 17 novembre 2016,n. 23397).La conversione del termine che promana dall’actio iudicatiha come requisito indefettibile un titolo giudiziale definitivo edè il «prodotto delle garanzie del processo giurisdizionale, datedalla chance di contraddittorio e di difesa dinanzi al giudice edalla stessa decisione del giudice, organo terzo» (Cass., S.U.,11 novembre 2021, n. 33408, punto 14 delle Ragioni delladecisione).Dopo l’instaurazione di una controversia, «nulla sarà piùcome prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sonoconcretamente e incontestabilmente definiti dal comando delgiudice terzo» (Cass., S.U., 10 dicembre 2009, n. 2579N0u,m eirno r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026motivazione).

Numero di raccolta generale 9977/2026Data pubblicazione 17/04/20268.– Nelle coordinate appena descritte si colloca la questioneoggi sottoposta al vaglio di questa Corte.Le ricorrenti propugnano un’interpretazione restrittivadell’art. 2953 cod. civ. e ritengono imprescindibile unapronuncia definitiva che sia stricto sensu di condanna.Requisito che difetterebbe a fronte di una pronuncia definitivasull’impugnazione del verbale di accertamento.La ricostruzione, tratteggiata nel ricorso e nella memoriaillustrativa, fa leva su una pluralità di elementi, letterali esistematici.8.1.– In primo luogo, la sentenza passata in giudicatodetermina la conversione del termine di prescrizione soloquando sia di condanna e consista in un provvedimentogiudiziale definitivo che imponga l’esecuzione della prestazionedovuta.

Dall’àmbito di applicabilità della norma esulano dunquele sentenze di mero accertamento (Cass., sez. lav., 26 gennaio2017, n. 2003) e le sentenze costitutive (Cass., sez.

II, 31maggio 1990, n. 5121).In tal senso milita il dato letterale, che delinea l’art. 2953cod. civ. come «fattispecie legale singolare e di strettainterpretazione» (sentenza n. 33408 del 2021, cit., punto 15.1.delle Ragioni della decisione), destinata a non trovareapplicazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, oltre i casi e itempi previsti dal legislatore (Cass., sez.

III, 30 maggio 1980,n. 3561).Numero registro generale 14819/2025Sul versante sistematico, si evidenzia che soltanto ilN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/2026provvedimento di condanna attesta in modo irrefutabileDa ta pubblicazione 17/04/2026l’effettiva volontà di attuazione dell’interesse del creditore edetermina una situazione antitetica rispetto a quellacontraddistinta dall’inerzia del creditore.8.2.– Nella medesima, più rigorosa, prospettiva, si afferma,inoltre, che la sentenza passata in giudicato incide sullaconversione del termine di prescrizione solo quando accertidefinitivamente l’esistenza e l’entità del credito, svincolandolodall’atto amministrativo presupposto (Cass., sez.

II, 26novembre 2025, n. 30959, in materia di opposizione aordinanza ingiunzione emessa per violazioni del codice dellastrada).Accertamento che i ricorrenti escludono si possa ravvisarenel caso di specie.8.3.– Né varrebbe obiettare che la sentenza passata ingiudicato di rigetto dell’opposizione a cartella esattorialedetermina la conversione del termine breve di prescrizione inquello decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. (Cass., sez. lav.,15 luglio 2021, n. 20261).In tale ipotesi, permane pur sempre il legame con unapronuncia di condanna, in quanto il giudizio non è circoscrittoalla domanda di mero accertamento negativo proposta dalcontribuente, ma ha ad oggetto anche la domanda di condannaproposta dall’attore in senso sostanziale.Il diritto dell’Istituto, pertanto, non rinviene più il suo titolonella cartella, ma si fonda sul provvedimento che lo hadefinitivamente e inequivocabilmente accertato.

In questacaratteristica risiede la giustificazione della conversione delNumero registro generale 14819/2025termine, giustificazione che non si può trasporre all’ipotesi diN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/2026una pronuncia definitiva di rigetto dell’opposizione contro unDa ta pubblicazione 17/04/2026verbale di accertamento.9.– Ad opposte conclusioni pervengono la Corte d’appellodi Bologna e il controricorrente, che ascrivono a una siffattapronuncia l’effetto di convertire il termine di prescrizione, ancheper le frazioni temporali successive di un rapporto inteso comeunitario e inscindibile.In tale percorso, si possono ponderare le particolarità delgiudizio instaurato e il più pregnante rilievo che, nell’evoluzionedella giurisprudenza, riveste l’art. 2953 cod. civ.9.1.– L’applicabilità di tale previsione si riconnette,anzitutto, alla peculiare natura del giudizio d’impugnazione deiverbali di accertamento, che non si atteggia come «un giudizioimpugnatorio, circoscritto alla verifica dei vizi dell’atto, mainveste, in una prospettiva più ampia, il rapporto che s’instauratra le parti, implicando il sorgere di pretese e di obblighi, traloro indissolubilmente connessi» (Cass., sez. lav., 8 gennaio2026, n. 413, punto

1.2. delle Ragioni della decisione; neglistessi termini, Cass., sez. lav., 30 marzo 2026, n. 7686, punto2.2. delle Ragioni della decisione).È questa peculiarità che radica l’interesse a proporre azionedi accertamento negativo delle risultanze del verbale, perneutralizzare le conseguenze pregiudizievoli che taleaccertamento può produrre nella sfera giuridica dell’obbligato(Cass., sez. lav., 9 ottobre 2025, n. 27132, quanto al rischio direcuperi contributivi).All’ipotesi in esame si attaglierebbero, pertanto, leconsiderazioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno svoltoin ordine al giudizio tributario, al fine di riconoscere l’operaNtuivmietrào r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026delle disposizioni sull’actio iudicati: «il contribuenteN umcerho edi raccolta generale 9977/2026impugni un provvedimento impositivo o sanzionatorio èDa ta pubblicazione 17/04/2026sostanzialmente un convenuto che resiste alla domandadell’ufficio finanziario (attore in senso sostanziale).

Pertanto, ilcontenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente nonè limitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni delcontribuente, ma ha un contenuto decisorio positivo,eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna alpagamento dell’imposta dovuta o della sanzione irrogata conl’atto impugnato» (sentenza n. 25790 del 2009, cit., inmotivazione).In ultima analisi, l’accertamento definitivo sul rapportosostanziale, anche quando le pretese consequenziali, giàenucleate nei loro elementi costitutivi, siano specificatesoltanto in séguito nel quantum, implicherebbe il sorgere di unanuova e distinta azione per far valere tali pretese, soggetta allaprescrizione decennale.9.2.– In secondo luogo, potrebbe soccorrere la forzaespansiva dell’art. 2953 cod. civ., oggi affrancato dallanecessità di una previa statuizione di condanna, passibile diesecuzione forzata.Per giurisprudenza costante, la sentenza penale dicondanna generica dell’imputato al risarcimento del danno daliquidare in sede civile a favore della persona offesa che siaparte civile, «pur difettando dell’attitudine all’esecuzioneforzata, costituisce una statuizione autonoma contenentel’accertamento dell’obbligo risarcitorio, strumentale rispettoalla successiva determinazione del quantum» (Cass., sez.

III,18 giugno 2019, n. 16289, punto

4.1. del Considerato; nelloNumero registro generale 14819/2025stesso senso, Cass., sez.

III, 14 agosto 2025, n. 23295, puntoN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/20268 dei Motivi della decisione).

Data pubblicazione 17/04/2026Sin da epoca risalente (Cass., S.U., 16 ottobre 1958, n.3292), questa Corte ha ribadito che anche la statuizione diresponsabilità del debitore, chiamata a compenetrarsi con lasuccessiva determinazione del danno, fonda l’applicabilitàdell’art. 2953 cod. civ. all’azione diretta a quantificare ilpregiudizio patito.Si prescrive, dunque, in dieci anni la successiva azione voltaalla quantificazione del danno (Cass., sez.

III, 19 febbraio2009, n. 4054).Soggiace alla prescrizione decennale (art. 2953 cod. civ.),e non più a quella quinquennale (art. 2947 cod. civ.), anchel’azione di risarcimento dei danni arrecati da un provvedimentoamministrativo illegittimo, allorché l’illegittimità sia stataacclarata da una pregressa sentenza passata in giudicato erappresenti la fonte del danno di cui poi si chiede il risarcimento(Cass., sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 430, punto

3.4. delleRagioni della decisione).La conversione del termine di prescrizione può dunquecorrispondere anche a una pronuncia irrevocabile diaccertamento o costitutiva su un profilo che ha immediataincidenza sulla pretesa successivamente azionata.Una diversa lettura condurrebbe a ritenere tamquam nonesset quell’accertamento irretrattabile che prelude allasuccessiva determinazione del credito e che a quelladeterminazione è indissolubilmente congiunto.A tali conclusioni non sarebbe d’ostacolo l’irrilevanza Ndumeellreo r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026sentenze di mero accertamento, che questa Corte afNfeumremro adi raccolta generale 9977/2026quando non intercorre alcun nesso tra l’accertamento eDa ta pubblicazione 17/04/2026l’indiscutibilità di una pretesa distinta e autonoma.Tale principio è stato enunciato nella fattispecie peculiare diun accertamento definitivo sul vincolo di subordinazione, chenon involgeva in alcun modo il credito vantato, riguardante ledifferenze retributive (sentenza n. 2003 del 2017, cit.): ildiritto, della cui prescrizione allora si discuteva, esulava dalthema decidendum della controversia sulla subordinazionedefinita con il crisma del giudicato.9.3.– In questa diversa chiave ricostruttiva, alla scelta dipromuovere un giudizio e di conseguire un nuovo e stabileassetto degli interessi fa riscontro il più lungo termine diprescrizione delle pretese che a vario titolo hanno la loroineludibile genesi nei rapporti consacrati nel giudicato.Per questa via, si valorizzerebbe la novità che ilsopravvenire del giudicato rappresenta, quale regola destinataa plasmare i diritti e gli obblighi delle parti.Tale novità si riscontrerebbe anche nell’àmbitodell’impugnazione dei verbali di accertamento: la definitivitàdella pronuncia, lungi dall’essere un flatus vocis, renderebbeindiscutibili le pretese che l’accertamento contestato sottendee già prefigura nei loro tratti essenziali.A tale riguardo, si deve rimarcare che proprio l’autorità delgiudicato, come accertamento intangibile della pretesa, fondal’operatività della conversione «anche nei confronti di unsoggetto rimasto estraneo al processo nel quale è statapronunciata la sentenza passata in giudicato (a meno che nonNumero registro generale 14819/2025trattasi di diritti che non furono oggetto di valutazione o diN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/2026decisione)» (Cass., sez.

III, 13 dicembre 1993, n. 12253, inDa ta pubblicazione 17/04/2026motivazione).Né l’interpretazione adombrata travalicherebbe i limititracciati dall’art. 2953 cod. civ., in quanto presupporrebbe laverifica della congruenza tra i diritti sottoposti al più lungotermine di prescrizione e l’àmbito oggettivo del giudicato.10.– Le opzioni ermeneutiche che si profilano sui temidibattuti trascendono la specificità della materia contributiva esi rivelano foriere di implicazioni sistematiche più ampie.Le questioni meritano, pertanto, di essere trattate inpubblica udienza e di essere approfondite con l’apporto dellaProcura Generale e della discussione fra le parti.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza delle questioni indicate inmotivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 13 gennaio 2026 e del 27 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Presidente e legale rappresentante pro1062 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 27/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 17/01/2025 R.G.N. 326/2024;Numero registro generale 14819/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglioN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/2026del 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 17/04/20261. Con ricorso depositato il 29.10.2021 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., quali società incorporanti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,proponevano innanzi al Tribunale di Ravenna opposizioneall’avviso di addebito n. 393 2021 00000265 30 000 notificatodall’INPS di Ravenna ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]per il pagamento di contributi, sanzioni ed interessi riferiti a“note di rettifica da DM10” per complessivi € 3.204,58 relativial periodo da gennaio 2006 a marzo 2006. L’[OSCURATO:SOCIETA] sicostituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e insubordine l’accertamento delle somme dovute in relazione aiperiodi contributivi di cui all’avviso di addebito e la condannadelle società al versamento delle somme in questione. IlTribunale di Ravenna, disattesa l’eccezione di prescrizionesollevata dalle opponenti, rideterminava l’importo del credito ineuro 429,58 e compensava le spese di lite.2. Avverso detta sentenza proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si costituivano nel giudizio diappello chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenzan. 27/2025 depositata in data 17/01/2025 la Corte di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro, rigettava l’appello e condannava leappellanti alle spese.3. Avverso la pronuncia della Corte di Appello [OSCURATO:SOCIETA]. eHera [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di impugnazione. L’INPS si è costituitocon controricorso, in proprio e quale procuratore speciale diSCCI, chiedendo il rigetto del ricorso.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella cameNruam edroi r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026consiglio del 13/01/2026 e in data 27/02/2026. Numero di raccolta generale 9977/2026Ragioni della decisione: Data pubblicazione 17/04/20261.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), le ricorrenti censurano la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2943, secondocomma, e 2945, secondo comma, cod. civ., degli artt. 12 e 14delle preleggi, dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,n. 335, e dell’art. 116 cod. proc. civ.Con riferimento ai crediti azionati con l’avviso di addebitoimpugnato nell’odierno giudizio, avrebbe errato la Corte dimerito nell’attribuire un’efficacia interruttiva permanente dellaprescrizione alle difese svolte dall’Istituto nel giudizio diaccertamento negativo promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. nel gennaio 2006 contro il verbale diaccertamento del 15 dicembre 2005, giudizio definito dallasentenza di questa Corte recante il numero 11487 del 2015,depositata il 3 giugno 2015. In virtù delle rigorose previsioni intema di prescrizione, «non […] suscettibili di interpretazioneestensiva o analogica» (pagina 7 del ricorso per cassazione),solo la domanda di accertamento del diritto e di condannaall’adempimento attesterebbe la vitalità del diritto emanifesterebbe l’inequivocabile volontà del titolare diesercitarlo, con un effetto sostanziale di costituzione in moradell’obbligato. Gli atti difensivi dell’Istituto, per contro, nonespliciterebbero alcuna rivendicazione del credito.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.), le ricorrenti si dolgono della violazione e dellafalsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., dell’art.2953 cod. civ. e dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del1995 e criticano la sentenza d’appello per aver applicaNtuom elrao r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026prescrizione decennale da actio iudicati in difetto di domNuamnerdo adi raccolta generale 9977/2026dell’Istituto, che mai avrebbe prospettato l’operatività dell’artD.a ta pubblicazione 17/04/20262953 cod. civ.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.), le ricorrenti denunciano, infine, violazione efalsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell’art.2953 cod. civ., dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del1995, dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile2004, n. 124, dell’art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,n. 122, dell’art. 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26febbraio 1999, n. 46, e dell’art. 474 cod. proc. civ.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per averapplicato la più lunga prescrizione connessa con l’actio iudicati,in difetto di una pronuncia di condanna passata in giudicato, eper avere arbitrariamente qualificato come atti impositivi iverbali di accertamento INPS, senza considerare cherappresentano un mero invito alla regolarizzazione e nonpossono essere perciò assimilati alle cartelle di pagamento.La già citata sentenza n. 11487 del 2015, cui la Corte dimerito ricollega l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., noncontemplerebbe alcuna statuizione di condanna e nonspecificherebbe l’entità della pretesa, risolvendosi in unaccertamento dell’astratta debenza dei contributi.Né indurrebbero a diverse conclusioni le pronunce chehanno convertito il termine breve di prescrizione in quellodecennale, nella fattispecie di rigetto di un’opposizione acartella esattoriale, contraddistinta pur sempre da un«contenuto sostanziale di condanna» (pagina 26 del ricorsNou mpeeror r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026cassazione). Numero di raccolta generale 9977/2026Data pubblicazione 17/04/20264.– La terza censura interpella questa Corte su unaquestione nuova, che ben può riproporsi numerose volte edesige risposte univoche, in quanto si interseca con le esigenzedi certezza dei rapporti giuridici.5.– La tematica non è stata ancora scandagliata in tutti iprofili che le odierne censure pongono in risalto.L’ordinanza n. 32727 del 16 dicembre 2025 ha disatteso lecritiche dell’Istituto contro una pronuncia d’appello, che avevanegato efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta dirigetto dell’azione di accertamento negativo. In quel frangente,le doglianze del ricorrente si rivelavano generiche e nonscalfivano la qualificazione prescelta dalla Corte di merito inossequio ai princìpi espressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2021,n. 21799.Questa Corte, dopo aver esposto la fondamentale ratiodecidendi del rigetto del ricorso, ha poi soggiunto, conargomento di rincalzo: «Vale peraltro aggiungere che lasentenza n. 10345/2008, con la quale questa Corte ha definitol’originario giudizio di accertamento negativo del creditoprevidenziale, non può essere qualificata quale sentenza dicondanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 2953 cod. civ.»(punto 7 delle Ragioni della decisione).Invero, «L’accertamento irrevocabile compiuto dalla corteterritoriale non afferisce ad un titolo esecutivo (cartella dipagamento, avviso di addebito), ma a un verbale diaccertamento e notificazione, di per sé sprovvisto di efficaciaesecutiva. Deve dunque escludersi che l’accertamento di cuiNumero registro generale 14819/2025trattasi abbia funzione esecutiva, e dunque deve escludersi laN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/2026sua assimilabilità a una sentenza di condanna» (punto 9 delleDa ta pubblicazione 17/04/2026Ragioni della decisione).6.– Il tema, lambito nell’ordinanza richiamata, richiede oradi essere esaminato ex professo, in quanto il percorsoargomentativo della sentenza d’appello ha il suo punto nodalenell’interpretazione dell’art. 2953 cod. civ e su tale aspetto sidispiega, con dovizia di argomenti, il contraddittorioprocessuale.7.– Al fine di inquadrare la questione, giova ripercorrere gliapprodi oramai consolidati sulla latitudine e sulla ratio dell’art.2953 cod. civ.7.1.– Una volta che si formi il giudicato, si prescrivono indieci anni i diritti assoggettati a un termine più breve diprescrizione, in quanto cessa di avere rilievo il titolo originario(Cass., sez. lav., 3 dicembre 1999, n. 13544), oramai sostituitodal titolo giudiziale (Cass., sez. II, 1° ottobre 2025, n. 26523,sul diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioniamministrative), che vive di vita propria e autonoma.Allorché il rapporto è oramai incontrovertibile, non siapprezza più l’esigenza di una definizione sollecita, che illegislatore persegue con la fissazione di termini di prescrizionepiù brevi rispetto all’ordinario, nell’interesse dell’obbligato o apresidio di interessi generali.La conversione, proprio perché si correla a un titologiudiziale definitivo, opera con esclusivo riguardo ai dirittiriconducibili al titolo in esame (Cass., sez. lav., 10 giugno 1999,n. 5710) e non tocca i diritti maturati in un arco temporaleNumero registro generale 14819/2025successivo al giudicato (Cass., sez. lav., 20 marzo 2013, n.N umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/20266967). Data pubblicazione 17/04/2026Per la conversione del termine di prescrizione, è dunquenecessario che i diritti appartengano al thema decidendum delgiudizio concluso con sentenza irrevocabile (Cass., sez. lav., 19marzo 2004, n. 5582).È il provvedimento giudiziale definitivo che assurge adiscrimine (Cass., sez. lav., 24 gennaio 2018, n. 1774), anchequando la definitività scaturisca da una pronuncia di rito, comequella di tardività del ricorso o di inammissibilitàdell’impugnazione (Cass., sez. V, 19 settembre 2024, n. 25222,e 22 marzo 2019, n. 8105).Non rileva, per contro, il mero decorso del termine perl’impugnazione di un atto, in quanto produce l’unico effettodell’irretrattabilità del credito, senza dare àdito alla conversionesancita dall’art. 2953 cod. civ. (Cass., S.U., 17 novembre 2016,n. 23397).La conversione del termine che promana dall’actio iudicatiha come requisito indefettibile un titolo giudiziale definitivo edè il «prodotto delle garanzie del processo giurisdizionale, datedalla chance di contraddittorio e di difesa dinanzi al giudice edalla stessa decisione del giudice, organo terzo» (Cass., S.U.,11 novembre 2021, n. 33408, punto 14 delle Ragioni delladecisione).Dopo l’instaurazione di una controversia, «nulla sarà piùcome prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sonoconcretamente e incontestabilmente definiti dal comando delgiudice terzo» (Cass., S.U., 10 dicembre 2009, n. 2579N0u,m eirno r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026motivazione). Numero di raccolta generale 9977/2026Data pubblicazione 17/04/20268.– Nelle coordinate appena descritte si colloca la questioneoggi sottoposta al vaglio di questa Corte.Le ricorrenti propugnano un’interpretazione restrittivadell’art. 2953 cod. civ. e ritengono imprescindibile unapronuncia definitiva che sia stricto sensu di condanna.Requisito che difetterebbe a fronte di una pronuncia definitivasull’impugnazione del verbale di accertamento.La ricostruzione, tratteggiata nel ricorso e nella memoriaillustrativa, fa leva su una pluralità di elementi, letterali esistematici.8.1.– In primo luogo, la sentenza passata in giudicatodetermina la conversione del termine di prescrizione soloquando sia di condanna e consista in un provvedimentogiudiziale definitivo che imponga l’esecuzione della prestazionedovuta. Dall’àmbito di applicabilità della norma esulano dunquele sentenze di mero accertamento (Cass., sez. lav., 26 gennaio2017, n. 2003) e le sentenze costitutive (Cass., sez. II, 31maggio 1990, n. 5121).In tal senso milita il dato letterale, che delinea l’art. 2953cod. civ. come «fattispecie legale singolare e di strettainterpretazione» (sentenza n. 33408 del 2021, cit., punto 15.1.delle Ragioni della decisione), destinata a non trovareapplicazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, oltre i casi e itempi previsti dal legislatore (Cass., sez. III, 30 maggio 1980,n. 3561).Numero registro generale 14819/2025Sul versante sistematico, si evidenzia che soltanto ilN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/2026provvedimento di condanna attesta in modo irrefutabileDa ta pubblicazione 17/04/2026l’effettiva volontà di attuazione dell’interesse del creditore edetermina una situazione antitetica rispetto a quellacontraddistinta dall’inerzia del creditore.8.2.– Nella medesima, più rigorosa, prospettiva, si afferma,inoltre, che la sentenza passata in giudicato incide sullaconversione del termine di prescrizione solo quando accertidefinitivamente l’esistenza e l’entità del credito, svincolandolodall’atto amministrativo presupposto (Cass., sez. II, 26novembre 2025, n. 30959, in materia di opposizione aordinanza ingiunzione emessa per violazioni del codice dellastrada).Accertamento che i ricorrenti escludono si possa ravvisarenel caso di specie.8.3.– Né varrebbe obiettare che la sentenza passata ingiudicato di rigetto dell’opposizione a cartella esattorialedetermina la conversione del termine breve di prescrizione inquello decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. (Cass., sez. lav.,15 luglio 2021, n. 20261).In tale ipotesi, permane pur sempre il legame con unapronuncia di condanna, in quanto il giudizio non è circoscrittoalla domanda di mero accertamento negativo proposta dalcontribuente, ma ha ad oggetto anche la domanda di condannaproposta dall’attore in senso sostanziale.Il diritto dell’Istituto, pertanto, non rinviene più il suo titolonella cartella, ma si fonda sul provvedimento che lo hadefinitivamente e inequivocabilmente accertato. In questacaratteristica risiede la giustificazione della conversione delNumero registro generale 14819/2025termine, giustificazione che non si può trasporre all’ipotesi diN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/2026una pronuncia definitiva di rigetto dell’opposizione contro unDa ta pubblicazione 17/04/2026verbale di accertamento.9.– Ad opposte conclusioni pervengono la Corte d’appellodi Bologna e il controricorrente, che ascrivono a una siffattapronuncia l’effetto di convertire il termine di prescrizione, ancheper le frazioni temporali successive di un rapporto inteso comeunitario e inscindibile.In tale percorso, si possono ponderare le particolarità delgiudizio instaurato e il più pregnante rilievo che, nell’evoluzionedella giurisprudenza, riveste l’art. 2953 cod. civ.9.1.– L’applicabilità di tale previsione si riconnette,anzitutto, alla peculiare natura del giudizio d’impugnazione deiverbali di accertamento, che non si atteggia come «un giudizioimpugnatorio, circoscritto alla verifica dei vizi dell’atto, mainveste, in una prospettiva più ampia, il rapporto che s’instauratra le parti, implicando il sorgere di pretese e di obblighi, traloro indissolubilmente connessi» (Cass., sez. lav., 8 gennaio2026, n. 413, punto 1.2. delle Ragioni della decisione; neglistessi termini, Cass., sez. lav., 30 marzo 2026, n. 7686, punto2.2. delle Ragioni della decisione).È questa peculiarità che radica l’interesse a proporre azionedi accertamento negativo delle risultanze del verbale, perneutralizzare le conseguenze pregiudizievoli che taleaccertamento può produrre nella sfera giuridica dell’obbligato(Cass., sez. lav., 9 ottobre 2025, n. 27132, quanto al rischio direcuperi contributivi).All’ipotesi in esame si attaglierebbero, pertanto, leconsiderazioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno svoltoin ordine al giudizio tributario, al fine di riconoscere l’operaNtuivmietrào r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026delle disposizioni sull’actio iudicati: «il contribuenteN umcerho edi raccolta generale 9977/2026impugni un provvedimento impositivo o sanzionatorio èDa ta pubblicazione 17/04/2026sostanzialmente un convenuto che resiste alla domandadell’ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto, ilcontenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente nonè limitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni delcontribuente, ma ha un contenuto decisorio positivo,eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna alpagamento dell’imposta dovuta o della sanzione irrogata conl’atto impugnato» (sentenza n. 25790 del 2009, cit., inmotivazione).In ultima analisi, l’accertamento definitivo sul rapportosostanziale, anche quando le pretese consequenziali, giàenucleate nei loro elementi costitutivi, siano specificatesoltanto in séguito nel quantum, implicherebbe il sorgere di unanuova e distinta azione per far valere tali pretese, soggetta allaprescrizione decennale.9.2.– In secondo luogo, potrebbe soccorrere la forzaespansiva dell’art. 2953 cod. civ., oggi affrancato dallanecessità di una previa statuizione di condanna, passibile diesecuzione forzata.Per giurisprudenza costante, la sentenza penale dicondanna generica dell’imputato al risarcimento del danno daliquidare in sede civile a favore della persona offesa che siaparte civile, «pur difettando dell’attitudine all’esecuzioneforzata, costituisce una statuizione autonoma contenentel’accertamento dell’obbligo risarcitorio, strumentale rispettoalla successiva determinazione del quantum» (Cass., sez. III,18 giugno 2019, n. 16289, punto 4.1. del Considerato; nelloNumero registro generale 14819/2025stesso senso, Cass., sez. III, 14 agosto 2025, n. 23295, puntoN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/20268 dei Motivi della decisione). Data pubblicazione 17/04/2026Sin da epoca risalente (Cass., S.U., 16 ottobre 1958, n.3292), questa Corte ha ribadito che anche la statuizione diresponsabilità del debitore, chiamata a compenetrarsi con lasuccessiva determinazione del danno, fonda l’applicabilitàdell’art. 2953 cod. civ. all’azione diretta a quantificare ilpregiudizio patito.Si prescrive, dunque, in dieci anni la successiva azione voltaalla quantificazione del danno (Cass., sez. III, 19 febbraio2009, n. 4054).Soggiace alla prescrizione decennale (art. 2953 cod. civ.),e non più a quella quinquennale (art. 2947 cod. civ.), anchel’azione di risarcimento dei danni arrecati da un provvedimentoamministrativo illegittimo, allorché l’illegittimità sia stataacclarata da una pregressa sentenza passata in giudicato erappresenti la fonte del danno di cui poi si chiede il risarcimento(Cass., sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 430, punto 3.4. delleRagioni della decisione).La conversione del termine di prescrizione può dunquecorrispondere anche a una pronuncia irrevocabile diaccertamento o costitutiva su un profilo che ha immediataincidenza sulla pretesa successivamente azionata.Una diversa lettura condurrebbe a ritenere tamquam nonesset quell’accertamento irretrattabile che prelude allasuccessiva determinazione del credito e che a quelladeterminazione è indissolubilmente congiunto.A tali conclusioni non sarebbe d’ostacolo l’irrilevanza Ndumeellreo r egistro generale 14819/2025Numero sezionale 1062/2026sentenze di mero accertamento, che questa Corte afNfeumremro adi raccolta generale 9977/2026quando non intercorre alcun nesso tra l’accertamento eDa ta pubblicazione 17/04/2026l’indiscutibilità di una pretesa distinta e autonoma.Tale principio è stato enunciato nella fattispecie peculiare diun accertamento definitivo sul vincolo di subordinazione, chenon involgeva in alcun modo il credito vantato, riguardante ledifferenze retributive (sentenza n. 2003 del 2017, cit.): ildiritto, della cui prescrizione allora si discuteva, esulava dalthema decidendum della controversia sulla subordinazionedefinita con il crisma del giudicato.9.3.– In questa diversa chiave ricostruttiva, alla scelta dipromuovere un giudizio e di conseguire un nuovo e stabileassetto degli interessi fa riscontro il più lungo termine diprescrizione delle pretese che a vario titolo hanno la loroineludibile genesi nei rapporti consacrati nel giudicato.Per questa via, si valorizzerebbe la novità che ilsopravvenire del giudicato rappresenta, quale regola destinataa plasmare i diritti e gli obblighi delle parti.Tale novità si riscontrerebbe anche nell’àmbitodell’impugnazione dei verbali di accertamento: la definitivitàdella pronuncia, lungi dall’essere un flatus vocis, renderebbeindiscutibili le pretese che l’accertamento contestato sottendee già prefigura nei loro tratti essenziali.A tale riguardo, si deve rimarcare che proprio l’autorità delgiudicato, come accertamento intangibile della pretesa, fondal’operatività della conversione «anche nei confronti di unsoggetto rimasto estraneo al processo nel quale è statapronunciata la sentenza passata in giudicato (a meno che nonNumero registro generale 14819/2025trattasi di diritti che non furono oggetto di valutazione o diN umero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 9977/2026decisione)» (Cass., sez. III, 13 dicembre 1993, n. 12253, inDa ta pubblicazione 17/04/2026motivazione).Né l’interpretazione adombrata travalicherebbe i limititracciati dall’art. 2953 cod. civ., in quanto presupporrebbe laverifica della congruenza tra i diritti sottoposti al più lungotermine di prescrizione e l’àmbito oggettivo del giudicato.10.– Le opzioni ermeneutiche che si profilano sui temidibattuti trascendono la specificità della materia contributiva esi rivelano foriere di implicazioni sistematiche più ampie.Le questioni meritano, pertanto, di essere trattate inpubblica udienza e di essere approfondite con l’apporto dellaProcura Generale e della discussione fra le parti. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza delle questioni indicate inmotivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 13 gennaio 2026 e del 27 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 09977/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris