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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09889/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 12 giugno 2020, la Corte d'Appello di Bari, chiamata a pronunciarsi sugli appelli proposti avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Foggia in data 10/06/2019, ha così stabilito: 1) dichiarato inammissibile l'appello interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna dello stesso ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa perché colpevole del reato di cui al capo 4) ex artt. 81 cpv c.p. e 73 c. 1 DPR 309/90, per diversi episodi di cessione di stupefacente di tipo cocaina e hashish, meglio specificati nel capo di imputazione, commessi nell'ottobre e nel novembre 2017; 2) previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato di cui al capo 5) ex artt. 110 c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90, e a [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato di cui al capo 8) ex artt. 110 c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90, in anni uno di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno; che avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione così articolati: 1) [OSCURATO:PERSONA] ha presentato personalmente ricorso per cassazione lamentando la mancata assoluzione nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio a lui inflitto; 2) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, per il tramite del loro difensore di fiducia, ricorso per cassazione con il quale lamentano la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla loro mancata assoluzione nonché l'erronea applicazione di legge in merito al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il ricorso del Tumolo è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'imputato anziché da difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (iscritto nel prescritto all'Albo speciale) come previsto dall'art. 613 c. 1 c.p.p., come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017); che altresì inammissibile è il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] considerata la sua genericità e la sua manifesta infondatezza.

Invero, i motivi proposti si presentano indeterminati, non specificando quali capi o punti della decisione sono oggetto di contestazione, generici, non contenendo alcun elemento a sostegno delle relative doglianze, nonché aspecifici, essendo privi di qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione.

Quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificìtà conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità" (ex plurimis, Sez.

VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181); che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 12 giugno 2020, la Corte d'Appello di Bari, chiamata a pronunciarsi sugli appelli proposti avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Foggia in data 10/06/2019, ha così stabilito: 1) dichiarato inammissibile l'appello interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna dello stesso ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa perché colpevole del reato di cui al capo 4) ex artt. 81 cpv c.p. e 73 c. 1 DPR 309/90, per diversi episodi di cessione di stupefacente di tipo cocaina e hashish, meglio specificati nel capo di imputazione, commessi nell'ottobre e nel novembre 2017; 2) previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato di cui al capo 5) ex artt. 110 c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90, e a [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato di cui al capo 8) ex artt. 110 c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90, in anni uno di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno; che avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione così articolati: 1) [OSCURATO:PERSONA] ha presentato personalmente ricorso per cassazione lamentando la mancata assoluzione nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio a lui inflitto; 2) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, per il tramite del loro difensore di fiducia, ricorso per cassazione con il quale lamentano la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla loro mancata assoluzione nonché l'erronea applicazione di legge in merito al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il ricorso del Tumolo è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'imputato anziché da difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (iscritto nel prescritto all'Albo speciale) come previsto dall'art. 613 c. 1 c.p.p., come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017); che altresì inammissibile è il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] considerata la sua genericità e la sua manifesta infondatezza. Invero, i motivi proposti si presentano indeterminati, non specificando quali capi o punti della decisione sono oggetto di contestazione, generici, non contenendo alcun elemento a sostegno delle relative doglianze, nonché aspecifici, essendo privi di qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione. Quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificìtà conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità" (ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181); che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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