CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erini, prof.[OSCURATO:PERSONA] e prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato indirizzo PEC;– ricorrente –controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via deiPortoghesi n. 12, domicilia;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n.112/04/2017, Sez. 4, pronunciata il 26 gennaio 2017, depositata il 9 febbraio2017, non notificataudita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026 dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21496/2017Numero sezionale 3815/2026Numero di raccolta generale 21470/2026Data pubblicazione 24/06/20261. L’Ufficio territoriale dell’Aquila dell’Agenzia delle entrate emetteva neiconfronti della società la cartella di pagamento n. 05420140009211258,preceduta dalla comunicazione/atto del 18 ottobre 2013 n. 10245541122, aseguito di controllo automatizzato della dichiarazione UNICO 2011 (periodod’imposta 2010), ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Con talecontrollo veniva contestato l’omesso versamento del secondo acconto dovutocon scadenza 30 novembre 2010.2. La somma richiesta era pari a euro 12.960,00 per imposte, euro 4.317,90 persanzioni ed euro 2.266,25 per interessi, per complessivi euro 19.544,15, oltrecompensi di riscossione (euro 914,68) e diritti di notifica (euro 5,88).3. Avverso la cartella la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale dell’Aquila; l’Ufficio si costituiva, deducendo la correttezzadell’operato e richiamando, tra l’altro, l’art. 39 del d.l. n. 78 del 2010, conv. conmodif. dalla l. n. 122 del 2010. Con sentenza 21 ottobre 2015, n. 600, la CTPrespingeva il primo motivo di ricorso e accoglieva il secondo, annullando lacartella nei limiti dell’accoglimento.4. L’Ufficio proponeva appello e la CTR dell’Abruzzo, con la sentenza oggiimpugnata, accoglieva l’impugnazione dell’Amministrazione finanziaria. Lacontribuente ricorre per cassazione con un unico motivo di ricorso. L’Agenziaresiste con controricorso.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità dell’adunanza camerale la contribuente ha depositato memoria aisensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo di ricorso la società contribuente deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2della l. n. 97 del 1977, dell’art. 39 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. dalla l. n. 122del 2010) e dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011.Numero registro generale 21496/2017Numero sezionale 3815/2026Numero di raccolta generale 21470/20261.1. In sintesi, la ricorrente assume che la cartella sia illegittima perché emessaData pubblicazione 24/06/2026all’esito di controllo automatizzato senza considerare la disciplina specialedettata, in relazione agli eventi sismici del 2009, in tema di sospensione e ripresadei versamenti.Deduce, inoltre, che, in materia di acconti, il contribuente può determinarel’importo dovuto secondo il criterio “storico” o “previsionale” e modulare, neilimiti consentiti dall’ordinamento, la misura dei versamenti in acconto.1.2. Secondo la prospettazione della ricorrente, la sospensione avrebberiguardato, quanto meno, il primo acconto; per effetto di tale sospensione e dellacomplessiva quantificazione dell’imposta in acconto, il versamento del secondoacconto non sarebbe stato dovuto (o comunque non sarebbe statoimmediatamente esigibile), dovendo l’Ufficio verificare l’adempimento in sede diripresa dei pagamenti successiva al periodo di sospensione.Sostiene, al riguardo, che la ripresa sarebbe dovuta avvenire nelle forme e neitempi previsti dalla l. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28 (riduzione al 40%dell’imposta sospesa e rateizzazione), sicché il recupero non poteva essereoperato mediante l’automatismo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, che nonterrebbe conto della normativa emergenziale.1.3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, eccependopreliminarmente l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.Richiama la normativa emanata in occasione del sisma del 2009, evidenziandola previsione di regimi differenziati (in ragione del domicilio fiscale nei comunidel “cratere” ovvero fuori di esso) e la successiva disciplina della ripresa deiversamenti, da ultimo rimodulata dalla l. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28(ripresa nella misura del 40% e rateizzazione).1.4. In particolare, l’Agenzia deduce che la contribuente, pur rientrando tra isoggetti con domicilio fiscale nel cratere sismico, aveva un volume d’affarisuperiore a euro 200.000,00; per tale ragione, il periodo di sospensione sarebbecessato al 30 giugno 2010, con conseguente ripresa degli adempimenti ordinari.Ne deriverebbe che il secondo acconto IRES, in scadenza il 30 novembre 2010,era dovuto e non risulta versato.Numero registro generale 21496/2017Numero sezionale 3815/2026Numero di raccolta generale 21470/2026L’Ufficio precisa che l’importo complessivo degli acconti IRES dovuti per il 2010Data pubblicazione 24/06/2026ammontava a euro 23.989,00, di cui euro 9.595,00 quale primo acconto(scadenza 30 giugno 2010) ed euro 14.394,00 quale secondo acconto (scadenza30 novembre 2010).Pertanto, essendo quest’ultimo rimasto inadempiuto, la cartella emessa aseguito di controllo automatizzato si fonderebbe sui dati dichiarati dalla stessacontribuente e risulterebbe legittima.L’Agenzia aggiunge che la motivazione con cui la CTP aveva annullato la cartellasarebbe frutto di un’erronea ricostruzione del regime di sospensione applicabilealla contribuente e, in particolare, della ritenuta non debenza del secondoacconto, nonostante la cessazione della sospensione al 30 giugno 2010.2. La censura non è fondata.Giova premettere che la cartella di pagamento oggetto di controversia è stataemessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art.36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dei dati esposti dalla stessacontribuente, con contestazione dell’omesso versamento del secondo accontoIRES dovuto per l’anno 2010, in scadenza al 30 novembre 2010, circostanza cherisulta pacifica tra le parti.Ciò posto, il motivo di ricorso si fonda sull’assunto secondo cui, alla data discadenza del predetto acconto, la contribuente sarebbe stata ancoraassoggettata al regime di sospensione dei versamenti previsto dalla normativaemergenziale, con conseguente illegittimità del recupero operatodall’Amministrazione finanziaria mediante il meccanismo automatizzato.Tuttavia, tale premessa non trova riscontro nel quadro normativo e fattualeaccertato dai giudici di merito, ed in particolare nella circostanza, dedottadall’Ufficio e non validamente smentita, secondo cui la società, pur rientrandotra i soggetti aventi domicilio fiscale nei comuni ricompresi nel cosiddetto“cratere sismico”, presentava un volume d’affari superiore alla soglia normativarilevante, con conseguente cessazione del regime di sospensione alla data del30 giugno 2010.Numero registro generale 21496/2017Numero sezionale 3815/2026Numero di raccolta generale 21470/2026Ne consegue che, alla successiva scadenza del 30 novembre 2010, relativa alData pubblicazione 24/06/2026versamento del secondo acconto IRES, la contribuente era ormai rientrata nelregime ordinario degli adempimenti tributari, con la conseguenza che l’accontorisultava pienamente dovuto secondo le regole generali e la sua omissioneintegrava una violazione suscettibile di essere rilevata mediante il controlloautomatizzato.In tale contesto, non può trovare accoglimento la prospettazione difensiva dellaricorrente, la quale tende ad estendere, oltre i limiti temporali e soggettiviprevisti dalla legge, gli effetti della disciplina emergenziale, trasformando ildifferimento degli adempimenti e la successiva modulazione del debito in unasostanziale esclusione della debenza dell’imposta o della sua esigibilità neitermini ordinari.Un siffatto approccio interpretativo si pone, peraltro, in contrasto con i principiaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di agevolazionitributarie conseguenti a eventi calamitosi, secondo cui tali disposizioni, purispirate a finalità di sostegno e riequilibrio in favore dei soggetti colpiti, nonpossono essere interpretate nel senso di determinare indebite locupletazioni ovantaggi non previsti dal legislatore.In tal senso, è stato affermato che, in tema di agevolazioni fiscali connesse alsisma dell’Abruzzo del 2009, non è consentito lo scomputo integrale di accontid’imposta non versati per effetto della rateizzazione prevista dall’art. 39 del d.l.n. 78 del 2010, atteso che l’art. 22 del d.P.R. n. 917 del 1986 consente loscomputo delle sole somme effettivamente versate e che l’art. 33, comma 28,della legge n. 183 del 2011 riduce l’importo dei tributi dovuti nella misura del 40per cento, sicché un diverso approccio determinerebbe una ingiustificatalocupletazione del contribuente (Cass., Sez. 5, ordinanza 5 maggio 2025, n.11740, Rv. 675031 01).Nella medesima prospettiva, la Corte ha evidenziato che la disciplinaemergenziale deve essere interpretata in modo da evitare che gli acconti nonversati, destinati ad essere corrisposti in forma rateizzata e nella misura ridotta,possano essere comunque portati in detrazione per l’intero, giacché ciòNumero registro generale 21496/2017Numero sezionale 3815/2026Numero di raccolta generale 21470/2026Data pubblicazione 24/06/2026comporterebbe il riconoscimento di un beneficio aggiuntivo privo di basenormativa, in contrasto con la ratio dell’intervento legislativo (Cass., Sez. 5,ordinanze 19 marzo 2024, n. 12558, e 26 aprile 2024, n. 11242).Ne discende che, anche a voler ipotizzare l’applicabilità della disciplinaemergenziale alla fattispecie, la stessa non potrebbe comunque tradursi nellaesclusione della debenza dell’acconto o nella sua irrilevanza ai fini del controlloautomatizzato, ma, al più, inciderebbe sulle modalità e sulla misura del recupero,che dovrebbe avvenire nei limiti della riduzione legislativamente prevista, fermarestando la sussistenza del debito tributario.Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, con specifico riferimentoalle modalità di ripresa dei versamenti per i contribuenti residenti nel “crateresismico”, che il sistema delineato dal legislatore si articola in una successione diinterventi normativi – dalla sospensione dei termini, alla loro ripresa medianterateazione, fino alla riduzione dell’ammontare dovuto al 40 per cento – che noneliminano l’obbligazione tributaria, ma ne modulano temporalmente equantitativamente l’adempimento (Cass., Sez. 5, ordinanza 8 aprile 2024, n.9385; Cass., Sez. 5, ordinanza 22 aprile 2022, n. 12858).Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la decisione della Commissionetributaria regionale abbia fatto corretta applicazione del quadro normativo egiurisprudenziale di riferimento, avendo ritenuto dovuto il secondo acconto IRESper l’anno 2010 in considerazione della cessazione del regime di sospensionealla data del 30 giugno 2010, e conseguentemente legittima la cartella emessadall’Amministrazione finanziaria a seguito del controllo automatizzato sui datidichiarativi.Il motivo di ricorso va pertanto rigettato, con conseguente conferma dellasentenza impugnata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 21496/2017Numero sezionale 3815/2026Numero di raccolta generale 21470/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellaData pubblicazione 24/06/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano