CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 08/09/2020, confermava la sentenza emessa in data 17/01/2020 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli all' esito di giudizio abbreviato in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di rapina contestato e applicata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata, era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.333,33 di multa. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) c.p.p., omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della prova documentale formulata con i motivi aggiunti depositati in data 23/07/2020. Assumevia corte di appello aveva omesso di motivare sulla richiesta formulata con i menzionati motivi aggiunti di rinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante acquisizione del documento sopravvenuto costituito dalla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla persona offesa dal reato, il cui contenuto avrebbe potuto disarticolare la motivazione in punto di diniego delle chieste circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze ex art. 62 bis c.p.p. Rileva che sul punto la motivazione era gravemente carente avendo la corte di appello omesso di valutare il complessivo compendio probatorio, ivi compreso il documento di cui si era chiesta l'acquisizione mediante rinnovazione dell'istruttoria. 2.3. Con il terzo motivo deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 99 comma 4 c.p. per violazione degli art. 3, 25 e 27 della Costituzione. Lamenta che l'aumento obbligatorio della pena previsto dalla norma richiamata in ipotesi di recidiva reiterata contestata ed applicata in relazione al secondo comma dell'art. 99 c.p. confligge in modo manifesto con il canone di ragionevolezza violando il principio di proporzionalità quale criterio generale di congruenza degli strumenti normativi rispetto alle finalità da perseguire. Osserva che tale aumento è espressivo di irragionevolezza e sperequazione senza alcuna giustificazione a fronte di situazioni omogenee violando l'art. 3 Cost. nonchè l'art. 25 Cost. il quale sancisce un legame indissolubile fra la sanzione penale e la commissione del fatto reato al fine di non punire la mera pericolosità sociale ed, ancora, l'art. 27 Cost. finendo per compromettere la funzione rieducativa della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Va premesso che nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione. (Sez. 6 - , Sentenza n. 37901 del 21/05/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) Rv. 276913 - 04 apparendo corretta in diritto la motivazione nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto di non acquisire alcun documento e di negare la concessione delle chieste attenuanti generiche valutando la assenza di elementi di segno positivo tenuto conto della gravità dei fatti contestati, implicitamente negando ogni rilievo agli elementi addotti dalla difesa ivi compresa la documentazione da acquisire ex art. 603 c.p.p. 3. Osserva, quindi, la Corte che, come affermato dai giudici di merito, sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondate le prospettate questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 99 comma 4 c.p. per violazione degli art. 3, 25 e 27 della Costituzione. 3.1. Con particolare riguardo alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost. la questione appare manifestamente infondata sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale che è stata ferma e costante nell'affermare che "la scelta e la quantificazione delle sanzioni per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità de/legislatore, il cui esercizio è censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, in sede di sindacato di costituzionalità (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2007, n. 394 del 2006 e n. 144 del 2005): principio, questo, riferibile evidentemente anche alla determinazione degli aumenti di pena per le circostanze aggravanti" (vedi Corte Cost. ordinanza n. 91/2008), considerato, peraltro, che la scelta legislativa di prevedere per talune forme di recidiva un aumento di pena minimo non comporta - di per sé - una violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto ciò non implica sperequazioni prive di qualsiasi ratio giustificativa nel trattamento sanzionatorio di situazioni omogenee. Deve, pure, rilevarsi che nel caso in esame, come evidenziato dal P.G. nelle proprie conclusioni, non si ravvisa alcuna irragionevolezza nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore di graduare in modo più accentuato l'aumento di pena per recidiva in relazione a reati ritenuti di particolare gravità ed allarme sociale, quali quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., specie in ragione del venir meno dell'obbligatorietà dell'aumento dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 185 del 23 luglio 2015. Ritiene, poi, la Corte che, come condivisibilmente oservato dai giudici di merito, sono pure manifestamente infondati i profili relativi all'asserita violazione degli artt. 25 e 27 Cost., in quanto nella specie si vede in ipotesi d trattamenti sanzionatori che coniugano "articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete" (v. ordinanza C. Cost. cit.). Anche nell' ipotesi di cui all' art. 99 comma 4 c.p. l'aumento (minimo) di pena si correla ad un dato variabile, qual è la pena base, che il giudice può determinare discrezionalmente, tra il minimo e il massimo edittale, alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., incidendo di riflesso anche sull'incremento connesso alla recidiva sicché deve, comunque, escludersi che il giudice, per effetto di esso, resti privo di sufficienti margini di adattamento del trattamento sanzionatorio alle peculiarità della singola ipotesi concreta, risultando, pertanto, rispettati i parametri costituzionali specie sotto il profilo della possibilità di adeguare la risposta punitiva alle specificità e peculiarità del singolo caso. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].... gliere Estens e ... _ ......-- e Il Presidente , e ...; t i pi . L