CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 17921/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9708/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] più 197, tutti rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA] più 40 , tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, R.G. 9708/2023 Cron. Rep. C.C. 23/4/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentati e difesi per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 765/2023 depositata il 1° febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso; che a sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; che essi aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, e che avrebbe dovuto essere loro riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme, essendosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 2006- 2007; che gli attori chiesero, poi, che, in applicazione dell’art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione annuale della borsa di studio e alla rivalutazione triennale della medesima; che si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda rilevando che l’importo dell’adeguata remunerazione fosse frutto di una scelta discrezionale del legislatore, con conseguente esclusione dell’ipotizzata violazione delle norme comunitarie; che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1° febbraio 2023, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono separati ricorsi: il dott. [OSCURATO:PERSONA] più altri 197 medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato a tre motivi, col patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a tre motivi, col patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; nonché i dottori [OSCURATO:PERSONA] più altri 40 medici indicati in epigrafe, con un unico atto affidato a quattro motivi, col patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; che resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri con tre separati controricorsi, ognuno riferito ad uno dei ricorsi suddetti; che la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Consideratoche il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo del ricorso Ceschel e Savarese e il terzo motivo del ricorso Allia pongono tutti la questione della sussistenza del diritto dei medici ricorrenti a percepire sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale; che la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 14 marzo 2024, n. 6928, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa al se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991; che, di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella delle Sezioni Unite sulla citata questione. P.Q.M. La Corte rinviala decisione del ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Così deciso in