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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15928/2024

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7032-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., rappresentat o e difeso da ll ’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 684/2021 [OSCURATO:PERSONA] , depositatol ’ 8 / 2 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA], con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , in accoglimento dell’opposizioneex art. 98 l. fall. propost a dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito BPAA) s.p.a. avverso Ric. 2021n. 7032 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha riconosciuto collocazione ipotecaria al credito di €. 444.264,54dell’opponente, ammesso dal G.D. solo al chirografo perché dal libro fondiario sugli immobili della fallita non risultava alcuna iscrizione ipotecaria a tale titolo.

1.2. Il tribunaleha rilevato: i) che , come documentato da BPAA, il giudice tavolare, con decreto G.N. 4659/2020, aveva ordinato la reintavolazione “con il grado originario” dell ’ ipotec a ottenuta dalla banca sui beni della società fallita , che era stata cancellata nel 2018 per mero errore materiale; ii) che ilreclamo proposto dal Fallimento contro ildecreto era stato respinto con decreto collegiale di rigetto non appellabile, ex art. 130 bis l.

Tav.; iii) che esulava dall’ambito del giudizio di opposizione qualsivoglia riesame dei richiamati provvedimenti, che dovevano pertanto essere posti alla base della decisione; iv) che l’ipoteca, ancorché non risultasse intavolata alla data di dichiarazione del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) , era opponibile alla massa, ai sensi dell’art. 45 l. fall., poiché, in forza dell’indicato decreto del giudice tavolare, era stata reintavolata con il grado originario e doveva, pertanto, essere considerata esistente “sin dall’epoca della prima intavolazione”, eseguita il 29/9/2011.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 10/3/2021, illustrato da memoria, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione del decreto.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo ilFallimento eccepisce la nullità del decreto impugnatoper violazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c..

Sostiene che si tratta di provvedimento sorretto da motivazione apparente, in quanto il Ric. 2021n. 7032 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 il tribunaleha ritenuto che l ’ ipoteca fosse opponibile alla massa senza esaminare le questioni giuridiche da esso dedotte a supporto della tesi contraria, fondata sul c.d. principio di cristallizzazione della massa attiva.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 45 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il tribunale , nel riten ere opponibile l’ipoteca, abbia dato rilevanza, anziché alla data dell’eseguita formalità, pacificamente successiva al la pubblicazione della sentenza di fallimento, all’efficacia retroattiva attribuita al decreto di reintavolazione del giudice tavolare, senza considerare che l’art. 45 l.fall.,facendo esplicito riferimento alle formalità idonee a rendere opponibili gli atti ai terzi e quindi, nel caso dell’ipoteca, alla sua iscrizione, non autorizza una simile interpretazione.

2.3. Con il terzo motivo il Fallimento, prospettando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 737 ss c.p.c. e 52, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., contesta che fosse precluso al tribunale di riesaminare la legittimità dei provvedimenti tavolari(così rifiutando di decidere in ordine alla questione, dibattuta in giudizio, dell’esistenza o meno dell’ipoteca)posto che detti provvedimenti sono inidonei al giudicato e sono sempre modificabili e revocabili a norma dell’art. 742 c.p.c..

3.1. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

3.2. Ildecreto con il quale il tribunale o la corte d’appello, secondo la previsione degli artt. 126 ss. del r.d. n. 499/1929, sui libri fondiari, definiscono, in sede direclamo, il procedimento promosso davanti algiudice tavolare con domanda di iscrizione nei suddetti libri,costituisce un provvedimento privo di carattere Ric. 2021n. 7032 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 decisorio, che si ricollega al semplice accertamento (inserito in un procedimento di carattere amministrativo al cui oggetto è del tutto estranea la risoluzione di controversie concernenti i diritti soggettivi delle parti) della sussistenza, o meno, di ostacoli di carattere formale all’iscrizione ed è inidoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo.

3.3. Secondo l’art. 94 del citato r.d., invero, l ’ indagine rilevante ai fini dell’iscrizione è soltanto quella volta ad accertare l’insussistenza di ostacoli di carattere formale (assenza di ragioni ostative risultanti dal libro fondiario o connesse alla capacità delle parti di disporre dell’oggetto cui si riferisce; connessione della domanda con i documenti prodotti; presenza in essi dei requisiti di legge), mentre rimane salva l’impugnativa in via contenziosa di una intavolazione a norma dell’art. 61 del citato r.d., da parte di chi ritenga leso il suo diritto(Cass. n. 10379 del 1997; Cass. n. 9598 del 1991).

3.4. Nel sistema tavolare, la definitivit à̀ del decreto tavolare non preclude, pertanto, la possibilità di dimostrare , innanzi al giudice ordinario,l’insussistenza del diritto intavolato, in quanto la conformità̀delle iscrizioni ed annotazioni agli atti in forza dei quali sono state effettuate non acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale,che possa pregiudicare definitivamente il diritto reale (cfr. Cass. n. 24151del 2006): il controllo giudiziale che precede l’intavolazione fa s̀ che quest’ultima sia assistita da una presunzione di legittimità̀del titolo che ne ̀ a fondamento, cui si ricollega la pubblica fede nella validità̀ed efficacia dell’atto e, conseguentemente, nell’esistenza del diritto intavolato, la quale, tuttavia, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio diritto, Ric. 2021n. 7032 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 con azione da proporsi innanzi algiudice ordinario (Cass.

SU n. 6332del 1 980; conf.

Cass. n. 338 del 2001).

3.5. Né, d’altra parte, può rilevare l ’efficacia costitutiva dell'intavolazione, che dev’essere, piuttosto, intesa nel senso che il diritto di proprietà̀ e gli altri diritti reali sui beni immobili si acquistano, modificano o estinguono solo con l'iscrizione e la cancellazione del diritto nel libro fondiario; dette formalit à̀ , tuttavia, non possiedono un'autonoma efficacia costitutiva o estintiva dei diritti che ne formano oggetto ed ̀ possibile, pertanto, che i diritti tavolati, bench é́ iscritti in modo formalmente corretto, siano sostanzialmente inesistenti, diversi o meno ampi da quanto risulti dalla pubblicità̀dei titoli (Cass. n. 12382del 2005; Cass. n. 25491 del 2008).

3.6. L’efficacia costitutiva dell'intavolazione, inoltre, non afferisce alla quantità̀o all’ estensione materiale del diritto, che può̀ essere accertata con gli opportuni mezzi di prova : a detta iscrizione non si ricollega alcun effetto probatorio vincolante, né la stessa osta ad una diversa ricostruzione del contenuto oggettivo del diritto reale (Cass. n. 23958del 2013).

3.7. Il tribunale, lì dove ha ritenuto che l’ipoteca, pur non risultando intavolata alla data della sentenza dichiarativa, fosse opponibile al Fallimento solo perché reintavolata , con il grado originario, in forza di provvedimento del giudice tavolare censurabile solo “nella sede preposta” e non più riesaminabile, non si è attenuto ai predetti principi: non avendo, in particolare, proceduto, come avrebbe dovuto fare, ad accertare se, al di là di quanto disposto dal decreto del giudice tavolare , l’ipoteca fosse e ffettivamente esistente (e quindi correttamente reintavolata) prima della dichiarazione di fallimento della debitrice o se, al contrario, la stessa dovesse considerarsi Ric. 2021n. 7032 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 giuridicamente estinta in forza dei rilievi, quali emergono dal ricorso (p. 3), sollevati sul punto curatore.

4. Il decreto impugnato dev’essere quindi cassato,con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trento che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivodi ricorso, assorbiti gli altri , cassa il decreto impugnato e rinvia al T ribunale di Trento in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7032-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., rappresentat o e difeso da ll ’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 684/2021 [OSCURATO:PERSONA] , depositatol ’ 8 / 2 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , in accoglimento dell’opposizioneex art. 98 l. fall. propost a dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito BPAA) s.p.a. avverso Ric. 2021n. 7032 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha riconosciuto collocazione ipotecaria al credito di €. 444.264,54dell’opponente, ammesso dal G.D. solo al chirografo perché dal libro fondiario sugli immobili della fallita non risultava alcuna iscrizione ipotecaria a tale titolo. 1.2. Il tribunaleha rilevato: i) che , come documentato da BPAA, il giudice tavolare, con decreto G.N. 4659/2020, aveva ordinato la reintavolazione “con il grado originario” dell ’ ipotec a ottenuta dalla banca sui beni della società fallita , che era stata cancellata nel 2018 per mero errore materiale; ii) che ilreclamo proposto dal Fallimento contro ildecreto era stato respinto con decreto collegiale di rigetto non appellabile, ex art. 130 bis l. Tav.; iii) che esulava dall’ambito del giudizio di opposizione qualsivoglia riesame dei richiamati provvedimenti, che dovevano pertanto essere posti alla base della decisione; iv) che l’ipoteca, ancorché non risultasse intavolata alla data di dichiarazione del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) , era opponibile alla massa, ai sensi dell’art. 45 l. fall., poiché, in forza dell’indicato decreto del giudice tavolare, era stata reintavolata con il grado originario e doveva, pertanto, essere considerata esistente “sin dall’epoca della prima intavolazione”, eseguita il 29/9/2011. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 10/3/2021, illustrato da memoria, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione del decreto. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo ilFallimento eccepisce la nullità del decreto impugnatoper violazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Sostiene che si tratta di provvedimento sorretto da motivazione apparente, in quanto il Ric. 2021n. 7032 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 il tribunaleha ritenuto che l ’ ipoteca fosse opponibile alla massa senza esaminare le questioni giuridiche da esso dedotte a supporto della tesi contraria, fondata sul c.d. principio di cristallizzazione della massa attiva. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 45 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il tribunale , nel riten ere opponibile l’ipoteca, abbia dato rilevanza, anziché alla data dell’eseguita formalità, pacificamente successiva al la pubblicazione della sentenza di fallimento, all’efficacia retroattiva attribuita al decreto di reintavolazione del giudice tavolare, senza considerare che l’art. 45 l.fall.,facendo esplicito riferimento alle formalità idonee a rendere opponibili gli atti ai terzi e quindi, nel caso dell’ipoteca, alla sua iscrizione, non autorizza una simile interpretazione. 2.3. Con il terzo motivo il Fallimento, prospettando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 737 ss c.p.c. e 52, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., contesta che fosse precluso al tribunale di riesaminare la legittimità dei provvedimenti tavolari(così rifiutando di decidere in ordine alla questione, dibattuta in giudizio, dell’esistenza o meno dell’ipoteca)posto che detti provvedimenti sono inidonei al giudicato e sono sempre modificabili e revocabili a norma dell’art. 742 c.p.c.. 3.1. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. 3.2. Ildecreto con il quale il tribunale o la corte d’appello, secondo la previsione degli artt. 126 ss. del r.d. n. 499/1929, sui libri fondiari, definiscono, in sede direclamo, il procedimento promosso davanti algiudice tavolare con domanda di iscrizione nei suddetti libri,costituisce un provvedimento privo di carattere Ric. 2021n. 7032 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 decisorio, che si ricollega al semplice accertamento (inserito in un procedimento di carattere amministrativo al cui oggetto è del tutto estranea la risoluzione di controversie concernenti i diritti soggettivi delle parti) della sussistenza, o meno, di ostacoli di carattere formale all’iscrizione ed è inidoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo. 3.3. Secondo l’art. 94 del citato r.d., invero, l ’ indagine rilevante ai fini dell’iscrizione è soltanto quella volta ad accertare l’insussistenza di ostacoli di carattere formale (assenza di ragioni ostative risultanti dal libro fondiario o connesse alla capacità delle parti di disporre dell’oggetto cui si riferisce; connessione della domanda con i documenti prodotti; presenza in essi dei requisiti di legge), mentre rimane salva l’impugnativa in via contenziosa di una intavolazione a norma dell’art. 61 del citato r.d., da parte di chi ritenga leso il suo diritto(Cass. n. 10379 del 1997; Cass. n. 9598 del 1991). 3.4. Nel sistema tavolare, la definitivit à̀ del decreto tavolare non preclude, pertanto, la possibilità di dimostrare , innanzi al giudice ordinario,l’insussistenza del diritto intavolato, in quanto la conformità̀delle iscrizioni ed annotazioni agli atti in forza dei quali sono state effettuate non acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale,che possa pregiudicare definitivamente il diritto reale (cfr. Cass. n. 24151del 2006): il controllo giudiziale che precede l’intavolazione fa s̀ che quest’ultima sia assistita da una presunzione di legittimità̀del titolo che ne ̀ a fondamento, cui si ricollega la pubblica fede nella validità̀ed efficacia dell’atto e, conseguentemente, nell’esistenza del diritto intavolato, la quale, tuttavia, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio diritto, Ric. 2021n. 7032 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 con azione da proporsi innanzi algiudice ordinario (Cass. SU n. 6332del 1 980; conf. Cass. n. 338 del 2001). 3.5. Né, d’altra parte, può rilevare l ’efficacia costitutiva dell'intavolazione, che dev’essere, piuttosto, intesa nel senso che il diritto di proprietà̀ e gli altri diritti reali sui beni immobili si acquistano, modificano o estinguono solo con l'iscrizione e la cancellazione del diritto nel libro fondiario; dette formalit à̀ , tuttavia, non possiedono un'autonoma efficacia costitutiva o estintiva dei diritti che ne formano oggetto ed ̀ possibile, pertanto, che i diritti tavolati, bench é́ iscritti in modo formalmente corretto, siano sostanzialmente inesistenti, diversi o meno ampi da quanto risulti dalla pubblicità̀dei titoli (Cass. n. 12382del 2005; Cass. n. 25491 del 2008). 3.6. L’efficacia costitutiva dell'intavolazione, inoltre, non afferisce alla quantità̀o all’ estensione materiale del diritto, che può̀ essere accertata con gli opportuni mezzi di prova : a detta iscrizione non si ricollega alcun effetto probatorio vincolante, né la stessa osta ad una diversa ricostruzione del contenuto oggettivo del diritto reale (Cass. n. 23958del 2013). 3.7. Il tribunale, lì dove ha ritenuto che l’ipoteca, pur non risultando intavolata alla data della sentenza dichiarativa, fosse opponibile al Fallimento solo perché reintavolata , con il grado originario, in forza di provvedimento del giudice tavolare censurabile solo “nella sede preposta” e non più riesaminabile, non si è attenuto ai predetti principi: non avendo, in particolare, proceduto, come avrebbe dovuto fare, ad accertare se, al di là di quanto disposto dal decreto del giudice tavolare , l’ipoteca fosse e ffettivamente esistente (e quindi correttamente reintavolata) prima della dichiarazione di fallimento della debitrice o se, al contrario, la stessa dovesse considerarsi Ric. 2021n. 7032 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 giuridicamente estinta in forza dei rilievi, quali emergono dal ricorso (p. 3), sollevati sul punto curatore. 4. Il decreto impugnato dev’essere quindi cassato,con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trento che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivodi ricorso, assorbiti gli altri , cassa il decreto impugnato e rinvia al T ribunale di Trento in diversa compos
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