CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Magistrato di sorveglianza di Milano, con motivazione adeguata e non illogica, ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della sua richiesta di remissione del debito per spese processuali (relative alla sentenza del Tribunale di Milano del 19 febbraio 2013 per complessivi euro 40.599,77) poiché, alla luce delle informative della Guardia di Finanza e delle condizioni reddituali del condannato, il predetto era risultato in grado di provvedere all'adempimento verso l'Erario, anche mediante rateizzazione; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio (effettuando, tra l'altro, una differenziazione tra il lordo ed il netto delle somme indicate dalla Guardia di Finanza) che è operazione non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro iri favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 8 giugno 2