CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02816/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 26/01/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 03/12/2021 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen.. 2. Vizio di motivazione per omessa valutazione di prove decisive, con riguardo all'attendibilità della persona offesa; 2.1. La difesa ha fatto pervenire memorie a difesa dell'ammissibilità del ricorso. 3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 3.1. Anzitutto, entrambi i motivi sono la pedissequa riproduzione delle identiche questioni sollevate con l'impugnazione di merito, correttamente risolte dalla Corte di appello (alle pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata) e oggi riproposte con il ricorso davanti al giudice della legittimità senza un reale confronto con le ragioni argomentate così come esposte nel provvedimento in esame. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 3.2. In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si risolvono in un'inammissibile proposta di un valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che sia esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 3.3. Sempre nel novero delle deduzioni di merito si inscrive anche la doglianza della mancata valutazione di tutte le argomentazioni esposte con il ricorso, nel caso in esame manifestamente infondata. Una doglianza siffatta, invero, si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre