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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 29594/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Dr. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 17/12/2025, la Corte di appello diMilano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 03/10/2024,che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di anni 6 emesi 6 di reclusione in relazione ai reati di cui agli articoli 572, (capo a), 582-585( c a p o b ) e 6 0 9 - b i s ( c a p o c ) c o d . p e n . i n d a n n o d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, riconosciute all’imputato le circostanzedi reclusione.2.

Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge esegnatamente dell’articolo 192 cod. proc. pen., nonché mancanza e vizio dimotivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa,costituitasi parte civile.La Corte territoriale non avrebbe valutato le numerose imprecisioni temporaliin cui la narrazione della vittima è incorsa, le contraddizioni interne al narrato,l’assenza di riscontri oggettivi alle lamentate lesioni e, più in generale, l’assenzadi riscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona offesa (il ricorrente siriferisce alla messaggistica con la sorella dell’imputato, disconosciuta dallastessa; alle dichiarazioni della d.ssa XXXXXXXXXXXX, che non ha fornito alcunelemento diretto, trattandosi di informazioni rese de relato; alla sottovalutazioned e l l e d i c h i a r a z i o n i r e s e d a i t e s t i a d i s c a r i c oX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), latardività della denuncia rispetto ai fatti, nonché, da ultimo, la sussistenza di uninteresse economico costituito dalla cospicua richiesta di risarcimento danniavanzata.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’inutilizzabilità patologica deimessaggi contenuti nelle chat whatsapp, prodotti dalla persona offesa all’attodella proposizione della querela, senza che sia mai stato acquisito il supportoinformatico originale dal quale gli stessi sarebbero stati estrapolati.

Taleacquisizione, anche in ragione del disconoscimento degli stessi da parte dellateste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sarebbe stata necessaria al finedella valutazione della loro genuinità.Il ricorrente deduce violazione degli articoli 254 e 191 cod. proc. pen.,trattandosi, sostanzialmente, di sequestro di corrispondenza, come chiarito siadalla Corte costituzionale che dalla Cassazione.2.3.

Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge, nonché mancanza evizio di motivazione in relazione al delitto di cui all’articolo 572 cod. pen..2.4.

Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge, nonché mancanza evizio di motivazione in relazione al delitto di cui all’articolo 609-bis cod. pen. perassenza di prova in ordine alla costrizione della persona offesa e alla presenza didissenso della stessa.2.5.

Con il quinto motivo, lamenta violazione di legge, nonché mancanza evizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze2.6.

Con il sesto motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’omessadeclaratoria di prescrizione del reato di lesioni personali e di maltrattamenti infamiglia, che debbono ritenersi commessi nel settembre 2017, benché contestaticome «accertati in data 12 marzo 2018», nonostante l’applicazione delladisciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla c.d.

«leggeOrlando» (l. n. 103/2017).2.7.

Con il settimo motivo, lamenta violazione di legge e segnatamentedell’articolo 192 cod. proc. pen. in riferimento al delitto di lesioni personali.3.

In data 10 giugno 2026, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, memoria difensiva in cui contestavano leconclusioni del Procuratore generale (in particolare contestando la asseritagenericità dei motivi di impugnazione) e approfondivano i motivi di ricorso.4.

In data 10 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, per laparte civile, depositava conclusioni scritte – in cui chiedeva che il ricorso fosserigettato - e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1 Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il Collegio evidenziacome, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d.

«doppia conforme» dimerito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi digravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto altribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto allamedesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina,Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda conquella di primo grado, per formare un unico complesso argomentativo e lemotivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unitario, conil conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità- in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v.

Sez. 1, n. 8868dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145), obbligo cui il ricorrente, come si vedrà, non si è1.2.

Sempre in via preliminare il Collegio evidenzia che, per costantegiurisprudenza, è inammissibile la censura con cui si deduca violazionedell’articolo 606, comma 1, lettere b) e c) in relazione alla valutazione delleprove in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non è consentito ilmotivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurarel'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, inquanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissatispecificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono esseresuperati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione,nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027).Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asseritomalgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice,non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista apena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiestodall'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione dilegge processuale (ex multis: Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv.253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1,n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027).Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dalricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questaCorte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena,altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stessoarticolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso incui ciò determini una invalidità (ex multis: Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997,Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè ealtri, Rv. 268404).Vanno, per conseguenza, dichiarati inammissibili i motivi n. 1) e 7) delricorso, nella parte in cui deducono violazione di legge in relazione all’articolo192 del codice di rito.2.

Tanto premesso, quanto al dedotto vizio di motivazione, i motivi n. 1), 3),4) e 7), in cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnataovvero violazione di legge in riferimento alla norma incriminatrice, possonoessere trattati congiuntamente e sono inammissibili, in quanto – comecorrettamente evidenziato dal Procuratore generale e dalla stessa sentenzagravata a pagina 10 - costituiscono pedissequa reiterazione di doglianzeformulate in appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).Ed infatti, la Corte territoriale, a fronte della proposizione delle medesimecensure con l’atto di appello (come analiticamente compendiate alle pagine 7-9della sentenza impugnata) ha, con motivazione chiara, completa, ancorata alleemergenze probatorie e priva di aporie logiche, confermato la valutazione delleprove effettuata dal primo giudice (v. pag. 12-15 quanto alla attendibilità dellapersona offesa; pagg. 14-15 sui riscontri al suo narrato; pag. 15-16 sul reato dimaltrattamenti; pag. 16 sulle lesioni personali; pagg. 16-17 sulla violenzasessuale) utilizzando il medesimo percorso argomentativo e valutando ilmedesimo materiale probatorio dei primi giudici per rispondere alle doglianzedell’appellante.2.1.

Quanto alla attendibilità della persona offesa, come evidenziato dalProcuratore generale, alle pagine 10-12 della sentenza la Corte distrettuale ha,per un verso, analiticamente valutato le ragioni della ritenuta genuinità delpropalato della vittima (valorizzando il percorso che la aveva portato a recidere ilrapporto con il ricorrente, la richiesta di aiuto al Consolato, il contatto con ilcentro antiviolenza e i riscontri alle dichiarazioni), e, per altro verso, disatteso leargomentazioni difensive, non prima di aver vagliato le ragioni per cui era statoassegnato un differente peso alle testimonianze che si assume fossero favorevolial ricorrente.2.2.

Quanto al reato di maltrattamenti in famiglia, i giudici di appello hannoconfermato (pag. 14) come le violenze e le condotte vessatorie fossero tutt’altroche «occasionali», specie nella parte in cui sono state valorizzate, oltre alleviolenze fisiche più eclatanti (comunque poste in essere più volte nel corso delmese), anche quelle – più o meno quotidiane – psicologiche e comunqueimplicanti una valenza maltrattante e umiliante, volte a offendere la dignità dellapersona offesa (emarginazione della donna dal contesto sociale, privazione dellerisorse economiche, controllo spasmodico e mortificazione generalizzata dellapersona anche sotto l’aspetto fisico) che invece avevano cadenza quotidiana; apagina 15 la Corte meneghina evidenzia la piana sussistenza dell’elementopsicologico del reato e le ragioni che hanno indotto la persona offesa adestremamente frequente nei casi di violenza che si consuma all’interno delnucleo familiare).2.3.

Quanto alle lesioni personali, la Corte – ribadita la piena attendibilitàdella persona offesa - ha evidenziato l’assenza di ragioni per dubitare dellaveridicità del suo narrato.2.4.

In ordine al delitto di violenza sessuale, la Corte ha ribadito la nonequivocità della carenza di consenso precedente e successivo all’inizio deirapporti sessuali che, inserendosi all’interno di una condotta reiterata ed abitualedi generalizzata mortificazione e violenza fisica, rendeva palese l’assenza delconsensuale approccio sessuale e la conseguente coartazione sotto minacciageneralizzata e violenza specifica degli stessi.Tale motivazione appare conforme al costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità.Quanto alla dedotta assenza di espresso dissenso, il Collegio evidenzia, inprimo luogo, che gli atti sessuali si inserivano in un contesto vessatoriocaratterizzato da reiterate minacce, offese e umiliazioni poste in esseredall'imputato nei confronti della moglie.Va in proposito ribadito che nel concetto di «costrizione», previstodall’articolo 609-bis cod. pen., rientrano sia la violenza fisica in senso stretto, sial’intimidazione psicologica, ove essa – come nel caso di specie - sia in grado diprovocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nelcompimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi delconsenso della persona destinataria, o comunque, prevenendone lamanifestazione di dissenso (Sez. 3, n. 38909 del 25/09/2024, n.m.; Sez.3,n.6945 del 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n.46170 del 18/07/2014,Rv.260985).Questa Corte ha, inoltre, affermato che, in tema di reati sessuali, l'idoneitàdella violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminatanon secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ognicircostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazionea una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influirenegativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senzanecessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva (Sez.3, n.33049 del 10/05/2017, Rv.270643 - 01; Sez.3, n.967 del 26/11/2014,dep.13/01/2015, Rv.261637 Sez. 3, n. 14085 del 24/01/2013, Rv. 25502;).Perciò, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non sirichiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, maè sufficiente che la volontà risulti coartata.Neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia siacontestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino alcongiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dallaparte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione,angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (Sez.3, n. 16609 del24/01/2017, Rv.269631 - 01; Sez. 3, n. 3141 del 25/02/1994, Rv. 198709).Le doglianze sono pertanto inammissibili.3.

Il secondo motivo, relativo alla messaggistica WhatsApp, è inammissibile.Entrambe le sentenze di merito (pag. 14 della prima sentenza e pag. 13della sentenza di appello) hanno escluso l’inutilizzabilità delle chat alla luce delpacifico orientamento di legittimità (v., da ultimo, Sez. 5, n. 6024 del18/09/2025, dep 2026, n.m.) secondo cui l’acquisizione di screenshot dimessaggi whatsapp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, lapersona offesa) non richiede un provvedimento giudiziale, perché documentauna conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato (Sez. 5, n. 11743del 28/02/2025, L., Rv. 287746), né l'acquisizione del supporto telematico ofigurativo contenente la relativa registrazione, quando la valutazione dellacredibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioniaccusatorie sia stata positivamente risolta (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep.2022, M. Rv. 282771 - 01).Quanto al primo tema, va qui rilevato come la sentenza della Cortecostituzionale n. 170 del 2023 ha, per vero, affermato come i messaggi di postaelettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS custoditi nella memoria di undispositivo elettronico conservino natura giuridica di corrispondenza anche dopola ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avveniresecondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro dellacorrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi nonperdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza,trasformandosi in un mero documento «storico»; il rilievo, tuttavia, che disiffatta corrispondenza abbia disposto, mettendola a disposizione degli inquirenti,la parte stessa delle predette conversazioni, esclude profili di violazione dellasegretezza della corrispondenza, poiché la tutela dell'art. 15 Cost. riguarda leingerenze esterne, non la disponibilità da parte dei partecipanti.Così come la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazionirealizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dettecomunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre chenon si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo ladisciplina dell'art. 234 cod. proc. Pen. (Sez.

U, n. 36747 del 28/05/2003,Torcasio, Rv. 225466 - 01), in quanto memorizzazione di un fatto storico, allostesso modo la produzione, da parte del partecipante, della documentazione dicomunicazioni telematiche (es. chat WhatsApp) non involge le garanzie dell'art.254 cod. proc. pen., poiché non vi è ingerenza di terzi.Non si confà, pertanto, alla fattispecie in esame il principio, espresso nellarecente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di mezzi di prova,sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura dicorrispondenza, i messaggi WhatsApp acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod.proc. pen., mediante screenshot eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propriainiziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro delpubblico ministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287039 -01).Quanto al secondo aspetto, della positiva valutazione di attendibilità dellapersona offesa si è già detto e alla relativa motivazione il Collegio rimanda.4.

Il quinto motivo, in cui si censura la sentenza per l’omesso riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, èmanifestamente infondato in quanto le stesse sono state riconosciute dalla Corteterritoriale nella misura massima di un terzo (pena base anni cinque direclusione, ridotta ad anni tre e mesi quattro ex art. 62-bis cod. pen.).5.

Il sesto motivo, in cui si deduce la prescrizione dei delitti dimaltrattamenti in famiglia e di lesioni personali, è manifestamente infondato.Quanto al delitto di maltrattamenti in famiglia, il ricorrente omette diricordare che l’articolo 157, sesto comma, prevede il raddoppio della prescrizioneper tale reato, circostanza che esclude che la prescrizione sia ad oggi maturata.Quanto al delitto di lesioni personali aggravate, anche partendo dal 1°settembre 2017 come tempus commissi delicti, va considerato il termine indicatodall’articolo 159 cod. pen. come vigente all’epoca dei fatti.Pertanto, la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 3 ottobre2024 con termine per il deposito di 90 giorni, per cui la sospensione del terminedi prescrizione ex art. 150 cod. pen. è iniziata a decorrere il 1° gennaio 2025,mentre la sentenza di appello è stata pronunciata in data 17 dicembre 2025, percui il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 350 giorni.In conclusione, partendo dalla data indicata dalla difesa (1° settembre2017), al termine ordinario massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 (1° marzo2025), aggiungendo i 350 giorni di sospensione, si perviene alla data del 14febbraio 2026.Come noto, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 591 cod. proc.pen., non consentendo la costituzione di un valido rapporto di impugnazione,impedisce alla Corte di cassazione di dichiarare la prescrizione intervenuta dopola pronuncia della sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 217266 - 01).Il motivo è quindi manifestamente infondato.6.

Il settimo motivo è inammissibile in quanto, dall’incontestato riepilogo deimotivi di appello, l’asserita mancanza di prova in ordine al delitto di cui all’art.582 per mancanza del referto medico, a fronte della contestata ecchimosi sullafronte, non era stato dedotto tra i motivi di appello (sull’obbligo di contestare apena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi,ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.;Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n.9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).La doglianza è comunque manifestamente infondata in quanto si limita asollecitare una rivalutazione del compendio probatorio (a pag. 16, la primasentenza dà atto dell’assenza di referto medico, ma ritiene raggiunta la prova delfatto alla luce della ritenuta attendibilità del narrato della persona offesa).7.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.8.

L’imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.p.r. 115/2002; pagamento in favore dello Stato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Milano conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Dr. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 17/12/2025, la Corte di appello diMilano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 03/10/2024,che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di anni 6 emesi 6 di reclusione in relazione ai reati di cui agli articoli 572, (capo a), 582-585( c a p o b ) e 6 0 9 - b i s ( c a p o c ) c o d . p e n . i n d a n n o d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, riconosciute all’imputato le circostanzedi reclusione.2. Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge esegnatamente dell’articolo 192 cod. proc. pen., nonché mancanza e vizio dimotivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa,costituitasi parte civile.La Corte territoriale non avrebbe valutato le numerose imprecisioni temporaliin cui la narrazione della vittima è incorsa, le contraddizioni interne al narrato,l’assenza di riscontri oggettivi alle lamentate lesioni e, più in generale, l’assenzadi riscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona offesa (il ricorrente siriferisce alla messaggistica con la sorella dell’imputato, disconosciuta dallastessa; alle dichiarazioni della d.ssa XXXXXXXXXXXX, che non ha fornito alcunelemento diretto, trattandosi di informazioni rese de relato; alla sottovalutazioned e l l e d i c h i a r a z i o n i r e s e d a i t e s t i a d i s c a r i c oX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), latardività della denuncia rispetto ai fatti, nonché, da ultimo, la sussistenza di uninteresse economico costituito dalla cospicua richiesta di risarcimento danniavanzata.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’inutilizzabilità patologica deimessaggi contenuti nelle chat whatsapp, prodotti dalla persona offesa all’attodella proposizione della querela, senza che sia mai stato acquisito il supportoinformatico originale dal quale gli stessi sarebbero stati estrapolati. Taleacquisizione, anche in ragione del disconoscimento degli stessi da parte dellateste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sarebbe stata necessaria al finedella valutazione della loro genuinità.Il ricorrente deduce violazione degli articoli 254 e 191 cod. proc. pen.,trattandosi, sostanzialmente, di sequestro di corrispondenza, come chiarito siadalla Corte costituzionale che dalla Cassazione.2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge, nonché mancanza evizio di motivazione in relazione al delitto di cui all’articolo 572 cod. pen..2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge, nonché mancanza evizio di motivazione in relazione al delitto di cui all’articolo 609-bis cod. pen. perassenza di prova in ordine alla costrizione della persona offesa e alla presenza didissenso della stessa.2.5. Con il quinto motivo, lamenta violazione di legge, nonché mancanza evizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze2.6. Con il sesto motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’omessadeclaratoria di prescrizione del reato di lesioni personali e di maltrattamenti infamiglia, che debbono ritenersi commessi nel settembre 2017, benché contestaticome «accertati in data 12 marzo 2018», nonostante l’applicazione delladisciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla c.d. «leggeOrlando» (l. n. 103/2017).2.7. Con il settimo motivo, lamenta violazione di legge e segnatamentedell’articolo 192 cod. proc. pen. in riferimento al delitto di lesioni personali.3. In data 10 giugno 2026, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, memoria difensiva in cui contestavano leconclusioni del Procuratore generale (in particolare contestando la asseritagenericità dei motivi di impugnazione) e approfondivano i motivi di ricorso.4. In data 10 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, per laparte civile, depositava conclusioni scritte – in cui chiedeva che il ricorso fosserigettato - e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il Collegio evidenziacome, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» dimerito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi digravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto altribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto allamedesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina,Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda conquella di primo grado, per formare un unico complesso argomentativo e lemotivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unitario, conil conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità- in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145), obbligo cui il ricorrente, come si vedrà, non si è1.2. Sempre in via preliminare il Collegio evidenzia che, per costantegiurisprudenza, è inammissibile la censura con cui si deduca violazionedell’articolo 606, comma 1, lettere b) e c) in relazione alla valutazione delleprove in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non è consentito ilmotivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurarel'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, inquanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissatispecificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono esseresuperati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione,nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027).Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asseritomalgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice,non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista apena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiestodall'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione dilegge processuale (ex multis: Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv.253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1,n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027).Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dalricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questaCorte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena,altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stessoarticolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso incui ciò determini una invalidità (ex multis: Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997,Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè ealtri, Rv. 268404).Vanno, per conseguenza, dichiarati inammissibili i motivi n. 1) e 7) delricorso, nella parte in cui deducono violazione di legge in relazione all’articolo192 del codice di rito.2. Tanto premesso, quanto al dedotto vizio di motivazione, i motivi n. 1), 3),4) e 7), in cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnataovvero violazione di legge in riferimento alla norma incriminatrice, possonoessere trattati congiuntamente e sono inammissibili, in quanto – comecorrettamente evidenziato dal Procuratore generale e dalla stessa sentenzagravata a pagina 10 - costituiscono pedissequa reiterazione di doglianzeformulate in appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).Ed infatti, la Corte territoriale, a fronte della proposizione delle medesimecensure con l’atto di appello (come analiticamente compendiate alle pagine 7-9della sentenza impugnata) ha, con motivazione chiara, completa, ancorata alleemergenze probatorie e priva di aporie logiche, confermato la valutazione delleprove effettuata dal primo giudice (v. pag. 12-15 quanto alla attendibilità dellapersona offesa; pagg. 14-15 sui riscontri al suo narrato; pag. 15-16 sul reato dimaltrattamenti; pag. 16 sulle lesioni personali; pagg. 16-17 sulla violenzasessuale) utilizzando il medesimo percorso argomentativo e valutando ilmedesimo materiale probatorio dei primi giudici per rispondere alle doglianzedell’appellante.2.1. Quanto alla attendibilità della persona offesa, come evidenziato dalProcuratore generale, alle pagine 10-12 della sentenza la Corte distrettuale ha,per un verso, analiticamente valutato le ragioni della ritenuta genuinità delpropalato della vittima (valorizzando il percorso che la aveva portato a recidere ilrapporto con il ricorrente, la richiesta di aiuto al Consolato, il contatto con ilcentro antiviolenza e i riscontri alle dichiarazioni), e, per altro verso, disatteso leargomentazioni difensive, non prima di aver vagliato le ragioni per cui era statoassegnato un differente peso alle testimonianze che si assume fossero favorevolial ricorrente.2.2. Quanto al reato di maltrattamenti in famiglia, i giudici di appello hannoconfermato (pag. 14) come le violenze e le condotte vessatorie fossero tutt’altroche «occasionali», specie nella parte in cui sono state valorizzate, oltre alleviolenze fisiche più eclatanti (comunque poste in essere più volte nel corso delmese), anche quelle – più o meno quotidiane – psicologiche e comunqueimplicanti una valenza maltrattante e umiliante, volte a offendere la dignità dellapersona offesa (emarginazione della donna dal contesto sociale, privazione dellerisorse economiche, controllo spasmodico e mortificazione generalizzata dellapersona anche sotto l’aspetto fisico) che invece avevano cadenza quotidiana; apagina 15 la Corte meneghina evidenzia la piana sussistenza dell’elementopsicologico del reato e le ragioni che hanno indotto la persona offesa adestremamente frequente nei casi di violenza che si consuma all’interno delnucleo familiare).2.3. Quanto alle lesioni personali, la Corte – ribadita la piena attendibilitàdella persona offesa - ha evidenziato l’assenza di ragioni per dubitare dellaveridicità del suo narrato.2.4. In ordine al delitto di violenza sessuale, la Corte ha ribadito la nonequivocità della carenza di consenso precedente e successivo all’inizio deirapporti sessuali che, inserendosi all’interno di una condotta reiterata ed abitualedi generalizzata mortificazione e violenza fisica, rendeva palese l’assenza delconsensuale approccio sessuale e la conseguente coartazione sotto minacciageneralizzata e violenza specifica degli stessi.Tale motivazione appare conforme al costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità.Quanto alla dedotta assenza di espresso dissenso, il Collegio evidenzia, inprimo luogo, che gli atti sessuali si inserivano in un contesto vessatoriocaratterizzato da reiterate minacce, offese e umiliazioni poste in esseredall'imputato nei confronti della moglie.Va in proposito ribadito che nel concetto di «costrizione», previstodall’articolo 609-bis cod. pen., rientrano sia la violenza fisica in senso stretto, sial’intimidazione psicologica, ove essa – come nel caso di specie - sia in grado diprovocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nelcompimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi delconsenso della persona destinataria, o comunque, prevenendone lamanifestazione di dissenso (Sez. 3, n. 38909 del 25/09/2024, n.m.; Sez.3,n.6945 del 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n.46170 del 18/07/2014,Rv.260985).Questa Corte ha, inoltre, affermato che, in tema di reati sessuali, l'idoneitàdella violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminatanon secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ognicircostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazionea una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influirenegativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senzanecessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva (Sez.3, n.33049 del 10/05/2017, Rv.270643 - 01; Sez.3, n.967 del 26/11/2014,dep.13/01/2015, Rv.261637 Sez. 3, n. 14085 del 24/01/2013, Rv. 25502;).Perciò, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non sirichiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, maè sufficiente che la volontà risulti coartata.Neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia siacontestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino alcongiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dallaparte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione,angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (Sez.3, n. 16609 del24/01/2017, Rv.269631 - 01; Sez. 3, n. 3141 del 25/02/1994, Rv. 198709).Le doglianze sono pertanto inammissibili.3. Il secondo motivo, relativo alla messaggistica WhatsApp, è inammissibile.Entrambe le sentenze di merito (pag. 14 della prima sentenza e pag. 13della sentenza di appello) hanno escluso l’inutilizzabilità delle chat alla luce delpacifico orientamento di legittimità (v., da ultimo, Sez. 5, n. 6024 del18/09/2025, dep 2026, n.m.) secondo cui l’acquisizione di screenshot dimessaggi whatsapp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, lapersona offesa) non richiede un provvedimento giudiziale, perché documentauna conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato (Sez. 5, n. 11743del 28/02/2025, L., Rv. 287746), né l'acquisizione del supporto telematico ofigurativo contenente la relativa registrazione, quando la valutazione dellacredibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioniaccusatorie sia stata positivamente risolta (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep.2022, M. Rv. 282771 - 01).Quanto al primo tema, va qui rilevato come la sentenza della Cortecostituzionale n. 170 del 2023 ha, per vero, affermato come i messaggi di postaelettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS custoditi nella memoria di undispositivo elettronico conservino natura giuridica di corrispondenza anche dopola ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avveniresecondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro dellacorrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi nonperdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza,trasformandosi in un mero documento «storico»; il rilievo, tuttavia, che disiffatta corrispondenza abbia disposto, mettendola a disposizione degli inquirenti,la parte stessa delle predette conversazioni, esclude profili di violazione dellasegretezza della corrispondenza, poiché la tutela dell'art. 15 Cost. riguarda leingerenze esterne, non la disponibilità da parte dei partecipanti.Così come la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazionirealizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dettecomunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre chenon si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo ladisciplina dell'art. 234 cod. proc. Pen. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003,Torcasio, Rv. 225466 - 01), in quanto memorizzazione di un fatto storico, allostesso modo la produzione, da parte del partecipante, della documentazione dicomunicazioni telematiche (es. chat WhatsApp) non involge le garanzie dell'art.254 cod. proc. pen., poiché non vi è ingerenza di terzi.Non si confà, pertanto, alla fattispecie in esame il principio, espresso nellarecente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di mezzi di prova,sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura dicorrispondenza, i messaggi WhatsApp acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod.proc. pen., mediante screenshot eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propriainiziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro delpubblico ministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287039 -01).Quanto al secondo aspetto, della positiva valutazione di attendibilità dellapersona offesa si è già detto e alla relativa motivazione il Collegio rimanda.4. Il quinto motivo, in cui si censura la sentenza per l’omesso riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, èmanifestamente infondato in quanto le stesse sono state riconosciute dalla Corteterritoriale nella misura massima di un terzo (pena base anni cinque direclusione, ridotta ad anni tre e mesi quattro ex art. 62-bis cod. pen.).5. Il sesto motivo, in cui si deduce la prescrizione dei delitti dimaltrattamenti in famiglia e di lesioni personali, è manifestamente infondato.Quanto al delitto di maltrattamenti in famiglia, il ricorrente omette diricordare che l’articolo 157, sesto comma, prevede il raddoppio della prescrizioneper tale reato, circostanza che esclude che la prescrizione sia ad oggi maturata.Quanto al delitto di lesioni personali aggravate, anche partendo dal 1°settembre 2017 come tempus commissi delicti, va considerato il termine indicatodall’articolo 159 cod. pen. come vigente all’epoca dei fatti.Pertanto, la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 3 ottobre2024 con termine per il deposito di 90 giorni, per cui la sospensione del terminedi prescrizione ex art. 150 cod. pen. è iniziata a decorrere il 1° gennaio 2025,mentre la sentenza di appello è stata pronunciata in data 17 dicembre 2025, percui il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 350 giorni.In conclusione, partendo dalla data indicata dalla difesa (1° settembre2017), al termine ordinario massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 (1° marzo2025), aggiungendo i 350 giorni di sospensione, si perviene alla data del 14febbraio 2026.Come noto, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 591 cod. proc.pen., non consentendo la costituzione di un valido rapporto di impugnazione,impedisce alla Corte di cassazione di dichiarare la prescrizione intervenuta dopola pronuncia della sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 217266 - 01).Il motivo è quindi manifestamente infondato.6. Il settimo motivo è inammissibile in quanto, dall’incontestato riepilogo deimotivi di appello, l’asserita mancanza di prova in ordine al delitto di cui all’art.582 per mancanza del referto medico, a fronte della contestata ecchimosi sullafronte, non era stato dedotto tra i motivi di appello (sull’obbligo di contestare apena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi,ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.;Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n.9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).La doglianza è comunque manifestamente infondata in quanto si limita asollecitare una rivalutazione del compendio probatorio (a pag. 16, la primasentenza dà atto dell’assenza di referto medico, ma ritiene raggiunta la prova delfatto alla luce della ritenuta attendibilità del narrato della persona offesa).7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.8. L’imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.p.r. 115/2002; pagamento in favore dello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Milano conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 29594/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris