CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avversola sentenza n. 3482, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia il 3.10.2024, e pubblicata il 17.10.2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate svolgeva verifiche fiscali nei confronti dellaTecnoplan [OSCURATO:PERSONA] e riteneva accertato il conseguimento diun maggior reddito non dichiarato. Notificava pertanto alla società avvisoNumero registro generale 9404/2025Numero sezionale 4361/2026Numero di raccolta generale 16488/2026Data pubblicazione 27/05/2026di accertamento, ed il 15.4.2019 notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. TVS010400373/2019, con il quale contestava il maggiorreddito di partecipazione ritenuto conseguito, quale detentore del 100%delle partecipazioni sociali, dal 1°.1.2016 al 18.4.2016, quando la suapartecipazione societaria era cessata.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento ricevuto a titolopersonale, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari.Opponeva di non essere stato posto in condizione di difendersi a causa delvizio di redazione dell’atto impositivo, motivato esclusivamente perrelationem rispetto a quanto riportato nell’avviso di accertamentosocietario, che però non era stato allegato all’atto notificatogli e neppureera in condizione di poterlo acquisire presso la società, essendo cessata daanni la sua partecipazione alla stessa. La CTP riteneva fondate le difesedel contribuente, ed annullava l’atto impositivo.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che confermava ladecisione della CTP.4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunciasfavorevole conseguita dai giudici dell’appello, l’Agenzia delle Entrate,affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto lanotifica del ricorso il 17.4.2025, presso il suo difensore costituito in sededi gravame, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.Ragioni della decisione1. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazionedell’art. 39 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), dell’art. 116 c.p.c. e degli artt.2697 e 2727 c.c., per avere il giudice dell’appello fatto malgoverno delleregole della prova presuntiva, perché nelle società di capitali aventeristretta base partecipativa i maggiori utili conseguiti dalla società sipresumono distribuiti ai soci salvo prova contraria, che deve essere fornitaNumero registro generale 9404/2025Numero sezionale 4361/2026Numero di raccolta generale 16488/2026Data pubblicazione 27/05/2026dal contribuente, e non può essere ritenuta integrata dal giudice in base aconsiderazioni probabilistiche, legate alla partecipazione dell’accertato allasocietà nella sola prima parte dell’anno.Risulta opportuno esaminare per primo il secondo motivo di ricorso, inquanto potenzialmente idoneo a comportare la definizione del giudizio.1.1. La [OSCURATO:PERSONA] osserva che risulta “poco realistico (ed essendocomunque non provato) che in tale esercizio finanziario si fossero giàformati sicuri utili extracontabili per tale annualità e che si fosse procedutoalla loro distribuzione … Peraltro, al momento della notifica dell’impugnatoaccertamento a carico del socio (18.04.2019), l’accertamento a caricodella società (notificato al solo Curatore in data 11.03.2019) non eradivenuto definitivo, in tal modo rendendosi ancora più incerta lacondizione di effettiva debenza del fiscalmente dovuto”.1.2. La decisione assunta dal giudice del gravame appare conformeall’orientamento interpretativo consolidato proposto da questa Corteregolatrice, anche se risulta opportuno provvedere a qualche rettifica dellamotivazione esposta.La [OSCURATO:PERSONA], ricordato che l’accertamento tributario in contestazionerealistico, e comunque non provato, che essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] socio(unico) della [OSCURATO:PERSONA] solo fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA],quando ha ceduto le proprie quote e la sua partecipazione societaria èdefinitivamente cessata, la società avesse già conseguito in quella primafrazione dell’anno i redditi contestati, almeno in parte, e li avesse pure giàdistribuiti ai soci.1.2.1. In realtà questa Corte di legittimità ha già avuto occasione dirilevare che in tema di redditi prodotti da società di capitali aventeristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata lacompagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica diun altro, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui cheNumero registro generale 9404/2025Numero sezionale 4361/2026Numero di raccolta generale 16488/2026Data pubblicazione 27/05/2026rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio sociale,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già alsocio uscente ed a quello subentrante in relazione alla durata dellarispettiva partecipazione alla società nel corso dell'esercizio, poiché lamaturazione del reddito non è continua ed uniforme nel tempo ed èimpossibile una sua quantificazione frazionata, Cass. sez. V, 5.7.2023, n.21295 (conf. Cass. sez. V, 17.7.2022, n. 21487; Cass. sez. VI-V,10.3.2023, n. 7190).Pertanto l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazionenotificato a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’anno 2016, durante il primoterzo del quale aveva ceduto ogni partecipazione societaria, risultava aborigine non fondato, e deve perciò confermarsene l’annullamento.Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertantoinfondato e deve essere perciò rigettato.2. Rimane assorbito, perché ne risulta superfluo l’esame, il primomotivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., con il quale l’Amministrazione finanziaria ha contestato laviolazione dell’art. 42, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 7 dellalegge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, perché ilgiudice del gravame ha annullato l’atto di accertamento in quantomotivato per relationem rispetto all’accertamento emesso nei confrontidella società, ma senza indagare se l’accertamento notificato al socioriproducesse il contenuto essenziale dell’accertamento societario, e se ilcontribuente fosse comunque a conoscenza dei rilievi avanzati, perché sitratta dei medesimi relativi a più anni (2013, 2014), che hanno originatoavvisi di accertamento portati a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] ed anch’essi da luiimpugnati.Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta in definitivainfondato, e deve perciò essere rigettato.Numero registro generale 9404/2025Numero sezionale 4361/2026Numero di raccolta generale 16488/2026Data pubblicazione 27/05/20263. Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo l’intimatosvolto difese nel giudizio di legittimità.3.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazionepubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro