CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 37914/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone in data 5/3/2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 perché in data 21.5.2020, per ottenere il reddito di cittadinanza, aveva depositato una dichiarazione con cui aveva attestato falsamente di risiedere in Ferentino e di convivere con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata lamentando la violazione dell'art. 133 cod. pen. sostenendo che la pena irrogata era priva di motivazione ed eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata. Va infatti rilevato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, connnna 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010): l'impugnativa in esame, proposta successivamente a tale modifica che ha eliminato la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, non può pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte. 2.Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende