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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26710/2023

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– in proprio e quale l iquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione –[OSCURATO:PARTITA_IVA] - rappresenta t o e dife s o in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria e comparsa di costituzione di nuovo difensore dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o in Roma, alla via Alberico II, n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE e CURATOREdel fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione , in persona deldottor [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATO avverso la sentenza n. 613– 3.10/2.11 . 20 18 della Corte d’Appello di Trieste , udita la relazione nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 40 del 2.7.2018, su ricorso ex art. 6 l.fall. d i [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Udine dichiarava il fallimento della “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l.in liquidazione. 2.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,proponeva reclamo ex art. 18 l.fall .

Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.

ResistevaDaniele Sgrazzutti.

Non si costituivail curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.

3. Con sentenza n. 613 dei 3.10/2.11 . 2018 la Corte d’Appello di Trieste rigettava il reclamo e condannava il reclamante “ a lla rifusione in favore del creditore costituito [OSCURATO:SOCIETA] delle spese del presente grado” (così sentenza impugnata, pag. 5).

Dava atto previamente la [OSCURATO:PERSONA] che il reclamante aveva prodotto in sede di reclamo i bilanci dei tre esercizi – 2017, 2016 e 2015 – precedenti l’esercizio del dì della dichiarazione di fallimento, depositati presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in data 24.9.2018, ossia in epoca successiva alla declaratoriadi fallimento (c fr. sentenza impugnata, pag. 4 ) .

Indi evidenziava, la corte, che l’esame degli anzidetti bilanci dava,sì, conto del mancato superamento delle soglie di cui al 2° co. dell’art. 1 l.fall. alla data della dichiarazionedi fallimento e , tuttavia , il tardivo deposito dei medesimi documenti contabili presso l’Ufficio del Registro delle Imprese induceva ragionevolmente a dubitare della loro attendibilità (c fr. sentenza impugnata, pag. 5).

Evidenziava dunque su tale scorta, da un l ato, che l’ultimo bilancio regolarmente depositato dalla fallita s.r.l. – relativo all’esercizio 2014 - dava ragione, viceversa , del supera mento delle soglie dimensionali alla data della sentenzadi fallimento; d all ’altro, che l’omessa allegazione da parte della società fallita, all’uopo onerata, di prove di segno diverso non poteva che indurre alla conferma dell’impugnata statuizione (cfr.sentenza impugnata, pag. 5). 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore e legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. non ha svolto difese . 5.Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrent e denuncia l a violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall. nonché l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. [OSCURATO:SOCIETA] che la Corte di Trieste ha omesso l’esame della nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2015.[OSCURATO:SOCIETA] che la nota integrativa dà compiutamente ragione degli scostamenti del bilancio dell’esercizio 2015 rispetto al bilancio dell’esercizio 2014. [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che il diverso ammontare dell’attivo patrimoniale nel bilancio dell’esercizio chiuso al[OSCURATO:DATA_NASCITA] – euro 640.858,00 – e nel bilancio dell’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] – euro 133.990,00 - si giustifica , alla luce della nota integrativa, siccome il bilancio 2014 teneva conto“anche del valore attribuito all’impianto di eco-generazione, che è stato dismesso nel corso dell’esercizio successivo” (cosìricorso, pag. 8). [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che il diverso ammontare dei debiti nel bilancio dell’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] – euro 651.410,00 – e nel bilancio dell’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] –euro 415.310,00 - si giustifica, del pari alla luce della nota integrativa, siccome il bilancio 2014 teneva conto del debito della fallita nei confronti dei soci, debito pari ad euro 454.271,00 e derivante dall’apporto di denaro operato dai soci in favore della [OSCURATO:SOCIETA] ulteriormente atal ultimo riguardo che i soci , allorché hanno deciso di porre in liquidazione la società, “hannoformalmente rinunciato a chiedere la restituzione del finanziamento” (così ricorso, pag. 9 ) , sicché il loro credito è stato correttamente stornato dal bilancio successivo. 7.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 8.Questa Corte spiega che, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).9.In questi termini è innegabile che i l motiv o i n disamina n on “si confronta” in modo specifico e compiuto con l’affermazione –e conseguentemente non ne reca censura -costituente la ragione della reputa ta inattendibilità dei bilanci e dunque con la “ratio decidendi” in punto di soglie dimensionali exart. 1, 2° co., l.fall.

Ovvero con l’affermazione dell’inattendibilità dei bilanci degli esercizi 2015, 2016 e 2017, in quanto depositati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento (“ (…) fanno sì che l’esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità”: così sentenza impugnata, pag.

5. Cfr. Cass. (ord.) 23.11.2018, n. 30516, secondo cui, intema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, 2° co., l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, 4° co., l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei daticontabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 cod.proc. c iv ., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità).

10. Negli esposti termini, quindi , a nulla vale che il ricorrente lamenti “l’omesso esame della nota integrativa al bilancio 2015”(così ricorso, pag. 6).

Si tratta evidentemente di un “fatto” “ non decisivo ” (già in epoca non più recente questa Corte spiegava che la decisività richiesta dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per integrare il vizio di motivazione è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa: cfr. Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183). 11.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di reclamo in favore di un soggetto estraneo al giudizio.

In primo luogo, deduce che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato né la corte d’appello ha revocato la sua ammissionea tale patrocinio.

Indi evidenzia che la Corte di Trieste nulla ha disposto in ordine alla liquidazione dei compensi spettanti al suo difensore.

In secondo luogo, deduce che la Corte di Trieste lo ha condannato a rimborsare le spese del giudizio di reclamo in favore della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., estranea sia al giudizio di reclamo sia alla procedura fallimentare 12.Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile con riferimento ad ambedue i profili in cui si articola. 13.In ordine al primo profilo è sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il rinvio all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento -puntualmente menzionato pur dal controricorrente (cfr. pagg. 13/14)– secondo cui, n ei giudizi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo il disposto degli artt. 82 e 143 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dal giudice del singolo grado di giudizio con decreto di pagamento a carico dell’amministrazione dello Stato (cfr. Cass. 31.3.2011, n. 7504; in tale occasione questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, che aveva liquidato le spese processuali con la sentenza invece che con decreto di pagamento).

In tal guisanon ha valenza la denunciata omissione di pronu ncia. 14.In ordine al secondo profilo si rileva che la Corte di Trieste ha condannato il reclamante, qui ricorrente, alla rifusione delle spese in favore di “[OSCURATO:SOCIETA]” [OSCURATO:SOCIETA] certo,“[OSCURATO:SOCIETA]” è soggetto estraneo al giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. ed alla procedura fallimentare a carico della “[OSCURATO:PERSONA]”.

Si tratta dunque di un evidente “errore materiale” (cfr. Cass. 20.9.1999, n. 10129, secondo cui deve qualificarsi come errore materiale, che non dà luogo alla nullità della sentenza, ma trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni -e come tale si distingue sia “dall’error in iudicando”, deducibile ex art. 360 cod. proc. civ., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. -quello che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale per cepibile e rilevabile “ictu oculi”, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza). 15.Su tale scorta si rimarca quanto segue.

Da un canto, questa Corte spiega chela speciale disciplina, dettata dagli artt.287 e ss. cod. proc. civ., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 27.7.2001, n. 10289; Cass. 19.5.2021, n. 13629).

D’altro canto, questa Corte spiega che l’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, pur non essendo suscettibile di correzione da parte della Cassazione, può essere rilevato ed accertatodalla Corte medesima -e nei termini surriferiti questa Corte lo rileva e lo accerta - al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato (cfr. Cass. 28.5.2004, n. 10376; Cass. sez. lav. 12.3.2012, n. 3863). 16.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti del curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Si è difatti premesso che costui non ha svolto difese. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio) e da parte della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, in persona di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante e liquidatore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] (in proprio)e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, in persona di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante e liquidatore, a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio)e da parte della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, in persona di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante e liquidatore,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– in proprio e quale l iquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione –[OSCURATO:PARTITA_IVA] - rappresenta t o e dife s o in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria e comparsa di costituzione di nuovo difensore dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o in Roma, alla via Alberico II, n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e CURATOREdel fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione , in persona deldottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso la sentenza n. 613– 3.10/2.11 . 20 18 della Corte d’Appello di Trieste , udita la relazione nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 40 del 2.7.2018, su ricorso ex art. 6 l.fall. d i [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Udine dichiarava il fallimento della “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l.in liquidazione. 2.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,proponeva reclamo ex art. 18 l.fall . Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. ResistevaDaniele Sgrazzutti. Non si costituivail curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 3. Con sentenza n. 613 dei 3.10/2.11 . 2018 la Corte d’Appello di Trieste rigettava il reclamo e condannava il reclamante “ a lla rifusione in favore del creditore costituito [OSCURATO:SOCIETA] delle spese del presente grado” (così sentenza impugnata, pag. 5). Dava atto previamente la [OSCURATO:PERSONA] che il reclamante aveva prodotto in sede di reclamo i bilanci dei tre esercizi – 2017, 2016 e 2015 – precedenti l’esercizio del dì della dichiarazione di fallimento, depositati presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in data 24.9.2018, ossia in epoca successiva alla declaratoriadi fallimento (c fr. sentenza impugnata, pag. 4 ) . Indi evidenziava, la corte, che l’esame degli anzidetti bilanci dava,sì, conto del mancato superamento delle soglie di cui al 2° co. dell’art. 1 l.fall. alla data della dichiarazionedi fallimento e , tuttavia , il tardivo deposito dei medesimi documenti contabili presso l’Ufficio del Registro delle Imprese induceva ragionevolmente a dubitare della loro attendibilità (c fr. sentenza impugnata, pag. 5). Evidenziava dunque su tale scorta, da un l ato, che l’ultimo bilancio regolarmente depositato dalla fallita s.r.l. – relativo all’esercizio 2014 - dava ragione, viceversa , del supera mento delle soglie dimensionali alla data della sentenzadi fallimento; d all ’altro, che l’omessa allegazione da parte della società fallita, all’uopo onerata, di prove di segno diverso non poteva che indurre alla conferma dell’impugnata statuizione (cfr.sentenza impugnata, pag. 5). 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore e legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. non ha svolto difese . 5.Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrent e denuncia l a violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall. nonché l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. [OSCURATO:SOCIETA] che la Corte di Trieste ha omesso l’esame della nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2015.[OSCURATO:SOCIETA] che la nota integrativa dà compiutamente ragione degli scostamenti del bilancio dell’esercizio 2015 rispetto al bilancio dell’esercizio 2014. [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che il diverso ammontare dell’attivo patrimoniale nel bilancio dell’esercizio chiuso al[OSCURATO:DATA_NASCITA] – euro 640.858,00 – e nel bilancio dell’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] – euro 133.990,00 - si giustifica , alla luce della nota integrativa, siccome il bilancio 2014 teneva conto“anche del valore attribuito all’impianto di eco-generazione, che è stato dismesso nel corso dell’esercizio successivo” (cosìricorso, pag. 8). [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che il diverso ammontare dei debiti nel bilancio dell’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] – euro 651.410,00 – e nel bilancio dell’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] –euro 415.310,00 - si giustifica, del pari alla luce della nota integrativa, siccome il bilancio 2014 teneva conto del debito della fallita nei confronti dei soci, debito pari ad euro 454.271,00 e derivante dall’apporto di denaro operato dai soci in favore della [OSCURATO:SOCIETA] ulteriormente atal ultimo riguardo che i soci , allorché hanno deciso di porre in liquidazione la società, “hannoformalmente rinunciato a chiedere la restituzione del finanziamento” (così ricorso, pag. 9 ) , sicché il loro credito è stato correttamente stornato dal bilancio successivo. 7.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 8.Questa Corte spiega che, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).9.In questi termini è innegabile che i l motiv o i n disamina n on “si confronta” in modo specifico e compiuto con l’affermazione –e conseguentemente non ne reca censura -costituente la ragione della reputa ta inattendibilità dei bilanci e dunque con la “ratio decidendi” in punto di soglie dimensionali exart. 1, 2° co., l.fall. Ovvero con l’affermazione dell’inattendibilità dei bilanci degli esercizi 2015, 2016 e 2017, in quanto depositati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento (“ (…) fanno sì che l’esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità”: così sentenza impugnata, pag. 5. Cfr. Cass. (ord.) 23.11.2018, n. 30516, secondo cui, intema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, 2° co., l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, 4° co., l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei daticontabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 cod.proc. c iv ., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità). 10. Negli esposti termini, quindi , a nulla vale che il ricorrente lamenti “l’omesso esame della nota integrativa al bilancio 2015”(così ricorso, pag. 6). Si tratta evidentemente di un “fatto” “ non decisivo ” (già in epoca non più recente questa Corte spiegava che la decisività richiesta dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per integrare il vizio di motivazione è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa: cfr. Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183). 11.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di reclamo in favore di un soggetto estraneo al giudizio. In primo luogo, deduce che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato né la corte d’appello ha revocato la sua ammissionea tale patrocinio. Indi evidenzia che la Corte di Trieste nulla ha disposto in ordine alla liquidazione dei compensi spettanti al suo difensore. In secondo luogo, deduce che la Corte di Trieste lo ha condannato a rimborsare le spese del giudizio di reclamo in favore della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., estranea sia al giudizio di reclamo sia alla procedura fallimentare 12.Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile con riferimento ad ambedue i profili in cui si articola. 13.In ordine al primo profilo è sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il rinvio all’insegnamento di questa Corte. Ovvero all’insegnamento -puntualmente menzionato pur dal controricorrente (cfr. pagg. 13/14)– secondo cui, n ei giudizi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo il disposto degli artt. 82 e 143 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dal giudice del singolo grado di giudizio con decreto di pagamento a carico dell’amministrazione dello Stato (cfr. Cass. 31.3.2011, n. 7504; in tale occasione questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, che aveva liquidato le spese processuali con la sentenza invece che con decreto di pagamento). In tal guisanon ha valenza la denunciata omissione di pronu ncia. 14.In ordine al secondo profilo si rileva che la Corte di Trieste ha condannato il reclamante, qui ricorrente, alla rifusione delle spese in favore di “[OSCURATO:SOCIETA]” [OSCURATO:SOCIETA] certo,“[OSCURATO:SOCIETA]” è soggetto estraneo al giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. ed alla procedura fallimentare a carico della “[OSCURATO:PERSONA]”. Si tratta dunque di un evidente “errore materiale” (cfr. Cass. 20.9.1999, n. 10129, secondo cui deve qualificarsi come errore materiale, che non dà luogo alla nullità della sentenza, ma trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni -e come tale si distingue sia “dall’error in iudicando”, deducibile ex art. 360 cod. proc. civ., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. -quello che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale per cepibile e rilevabile “ictu oculi”, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza). 15.Su tale scorta si rimarca quanto segue. Da un canto, questa Corte spiega chela speciale disciplina, dettata dagli artt.287 e ss. cod. proc. civ., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 27.7.2001, n. 10289; Cass. 19.5.2021, n. 13629). D’altro canto, questa Corte spiega che l’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, pur non essendo suscettibile di correzione da parte della Cassazione, può essere rilevato ed accertatodalla Corte medesima -e nei termini surriferiti questa Corte lo rileva e lo accerta - al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato (cfr. Cass. 28.5.2004, n. 10376; Cass. sez. lav. 12.3.2012, n. 3863). 16.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti del curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Si è difatti premesso che costui non ha svolto difese. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio) e da parte della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, in persona di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante e liquidatore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] (in proprio)e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, in persona di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante e liquidatore, a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio)e da parte della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione, in persona di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante e liquidatore,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera
Sentenza Cassazione n. 26710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris