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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05597/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! 15/08/197') avverso la sentenza del 23;11/2021 CO,-“-E APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnaco e1. ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 23 novembre 2021, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 9840/16 del 17/11/2015, dep. 2016), ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Salerno il 5 maggio 2006, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico (capo T dell'editto: violazione dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso dal 1999 e fino al 2004-2005, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge. (art. 178. lett. c, cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo.

In particolare, lamenta nullità della sentenza per omessa verifica circa la regolare instaurazione del contraddittorio all'udienza del 23 novembre 2021, mancata valutazione circa l'esistenza del legittimo impedimento dedotto dal Difensore di fiducia, violazione del diritto di difesa, assoluta mancanza di motivazione sull'istanza per legittimo impedimento e conseguente nullità della sentenza.

Avendo, infatti, il Difensore il 18 ottobre 2021, cioè più di un mese prima dell'udienza in appello, avanzato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale della Corte di appello (indirizzo documentatamente tratto dal sito istituzionale della Corte di appello di Napoli) un'istanza di trattazione in presenza ed un'altra istanza di rinvio per concomitante impegno professionale, allegando l'avviso del precedente - e ritenuto prevalente - impegno, attestazione circa il precedente impegno e spiegazione del perché non fosse possibile la nomina di sostituti processuali, ciononostante la Corte territoriale, all'udienza del 23 novembre 2021, procedendo in presenza, assenti imputato e Difensore, presente il P.G., ha nominato Difensore immediatamente reperibile ed ha trattato il processo, decidendo per la conferma della condanna di primo grado.

Sottolinea in particolare il ricorrente la tempestività e la ritualità della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, la prova della cui recezione si trarrebbe sia dalla stessa celebrazione, che è avvenuta in presenza, sia dalla mancata comunicazione all'Avvocato della eventuale requisitoria del P.G.

Si allega copia della documentazione richiamata (nn. 8 documenti).

3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2022, ritenuto fondato il ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.4.Premesso che il reato non è prescritto, il ricorso è fondato.

Infatti, dalla documentazione allegata al ricorso e dalla consultazione diretta del contenuto dell'incarto processuale risulta quanto segue: avendo il Difensore depositato a mezzo posta elettronica certificata istanza di rinvio per legittimo impedimento, la Corte di appello non si è in alcun modo pronunciata, il 23 novembre 2021 ha tenuto udienza, assenti imputato e Difensore di fiducia, nominando ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., Difensore immediatamente reperibile e ha deciso il processo confermando la sentenza di condanna di primo grado.

Si è verificata, in effetti, la nullità, per violazione del contraddittorio e del diritto di Difesa, puntualmente censurata dal ricorrente.

Ed è appena il caso di dare atto che il, pur esistente, indirizzo interpretativo "rigorista", secondo cui chi impiega la posta elettronica certificata (acronimo: p.e.c.) per inviare una richiesta al Giudice deve accertarsi del suo effettivo arrivo (Sez. 2, n.35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv 281964; Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276308; Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C., Rv. 270912), non è in alcun modo applicabile al caso di specie, essendosi formato in relazione a fattispecie antecedenti l'adozione della normativa pandemica.

In ogni caso, l'indicazione in calce alla e-rrail circa la avvenuta regolare trasmissione e, soprattutto, la avvenuta celebrazione in presenza dell'udienza in appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono significativi indici dell'effettivo arrivo in Cancelleria della p.e.c. inviata dalla Difesa, rispetto alla quale si registra indubbia omissione di pronunzia da parte della Corte territoriale.

5. Discende la decisione in dispositivo.

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra Sezione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! 15/08/197') avverso la sentenza del 23;11/2021 CO,-“-E APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnaco e1. ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 23 novembre 2021, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 9840/16 del 17/11/2015, dep. 2016), ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Salerno il 5 maggio 2006, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico (capo T dell'editto: violazione dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso dal 1999 e fino al 2004-2005, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge. (art. 178. lett. c, cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo. In particolare, lamenta nullità della sentenza per omessa verifica circa la regolare instaurazione del contraddittorio all'udienza del 23 novembre 2021, mancata valutazione circa l'esistenza del legittimo impedimento dedotto dal Difensore di fiducia, violazione del diritto di difesa, assoluta mancanza di motivazione sull'istanza per legittimo impedimento e conseguente nullità della sentenza. Avendo, infatti, il Difensore il 18 ottobre 2021, cioè più di un mese prima dell'udienza in appello, avanzato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale della Corte di appello (indirizzo documentatamente tratto dal sito istituzionale della Corte di appello di Napoli) un'istanza di trattazione in presenza ed un'altra istanza di rinvio per concomitante impegno professionale, allegando l'avviso del precedente - e ritenuto prevalente - impegno, attestazione circa il precedente impegno e spiegazione del perché non fosse possibile la nomina di sostituti processuali, ciononostante la Corte territoriale, all'udienza del 23 novembre 2021, procedendo in presenza, assenti imputato e Difensore, presente il P.G., ha nominato Difensore immediatamente reperibile ed ha trattato il processo, decidendo per la conferma della condanna di primo grado. Sottolinea in particolare il ricorrente la tempestività e la ritualità della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, la prova della cui recezione si trarrebbe sia dalla stessa celebrazione, che è avvenuta in presenza, sia dalla mancata comunicazione all'Avvocato della eventuale requisitoria del P.G. Si allega copia della documentazione richiamata (nn. 8 documenti). 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2022, ritenuto fondato il ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.4.Premesso che il reato non è prescritto, il ricorso è fondato. Infatti, dalla documentazione allegata al ricorso e dalla consultazione diretta del contenuto dell'incarto processuale risulta quanto segue: avendo il Difensore depositato a mezzo posta elettronica certificata istanza di rinvio per legittimo impedimento, la Corte di appello non si è in alcun modo pronunciata, il 23 novembre 2021 ha tenuto udienza, assenti imputato e Difensore di fiducia, nominando ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., Difensore immediatamente reperibile e ha deciso il processo confermando la sentenza di condanna di primo grado. Si è verificata, in effetti, la nullità, per violazione del contraddittorio e del diritto di Difesa, puntualmente censurata dal ricorrente. Ed è appena il caso di dare atto che il, pur esistente, indirizzo interpretativo "rigorista", secondo cui chi impiega la posta elettronica certificata (acronimo: p.e.c.) per inviare una richiesta al Giudice deve accertarsi del suo effettivo arrivo (Sez. 2, n.35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv 281964; Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276308; Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C., Rv. 270912), non è in alcun modo applicabile al caso di specie, essendosi formato in relazione a fattispecie antecedenti l'adozione della normativa pandemica. In ogni caso, l'indicazione in calce alla e-rrail circa la avvenuta regolare trasmissione e, soprattutto, la avvenuta celebrazione in presenza dell'udienza in appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono significativi indici dell'effettivo arrivo in Cancelleria della p.e.c. inviata dalla Difesa, rispetto alla quale si registra indubbia omissione di pronunzia da parte della Corte territoriale. 5. Discende la decisione in dispositivo. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra Sezione de
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