CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui vengono rivolte censure alla parte della decisione che ha ritenuto sussistente la prova della qualità della sostanza stupefacente del tipo eroina è riproduttivo di identica doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di appello; che corretto risulta il pertinente riferimento a pacifica giurisprudenza da parte della Corte di merito che ha ritenuto sufficiente l'accertamento effettuato sullo stupefacente in sequestro nella immediatezza per mezzo di «narcotest» in dotazione alle forze di polizia (in tal senso giurisprudenza di questa Corte secondo cui per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti, Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784); osservato che detto elemento, unitamente alle dichiarazioni rese da parte dell'acquirente della sostanza che, già in precedenza aveva acquistato in numerose occasioni lo stesso tipo di sostanza stupefacente dal ricorrente, in considerazione della qualificazione del fatto nella «ipotesi lieve», ha confermato la natura stupefacente della sostanza rinvenuta in occasione dell'operazione di polizia giudiziaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec