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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11607/2026

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te-controComune di Canicattì-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilian. 6525/2024 depositata il 02/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CGT-2 Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenzadi primo grado relativa ad un avviso di accertamento con cui il Comune diCanicattì aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’IMU per l’anno2013, rigettando l’appello dell’odierna ricorrente, per quello che oggiNumero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/2026ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - non sussisteva ladecadenza dall’esercizio del potere impositivo, in quanto trovaapplicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per ilnotificante e il destinatario dell’atto; - tenuto conto che l'atto da notificareera stato preso in carico dall'Ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], benchépervenuto al ricorrente soltanto il 3.1.2019 non era intervenutaprescrizione (rectius decadenza) da parte dell'Ufficio.2.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione fondato su un unico motivo, mentre il Comune di Canicattì èrimasto intimato.3.

Formulata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la contribuentedepositava istanza di decisione e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione art.2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Parte ricorrente contesta il mancato rilievo, da parte dei giudici territoriali,dell’intervenuta prescrizione del credito, dal momento che l’avviso inquestione venne notificato in data 29.01.2019, a fronte di un termineultimo (ex art. 1 co. 161 l.296/06) scaduto il 31.12.2018.2.

Il motivo è privo di fondamento alcuno.2.1.

Va premesso che, secondo quanto risulta accertato in punto di fatto,l'atto impositivo da notificare è stato preso in carico dall'Ufficio postale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], benché pervenuto alla ricorrente soltanto il 3.1.2019,accertamento in fatto che non può essere rimesso in discussione in questasede.

Laddove la ricorrente fa riferimento ad un timbro in data 8.12.2019(giorno festivo), richiama un dato fattuale, in sé, non decisivo, che noninficia la ricostruzione dei giudici di merito, i quali hanno accertato,comunque, che l’atto de quo è stato preso in carico dall’ufficio postaleentro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, nel pieno rispetto dei termini decadenzialiapplicabili alla fattispecie in esame.Numero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/20262.2.

Per il resto non può che rilevarsi che le censure non colgono in alcunmodo nel segno, non ravvisandosi alcuna violazione di legge posto chepoiché l’atto impositivo de quo risulta, per come sopra chiarito, emesso edavviato per la notifica nel rispetto dei termini di decadenza, non rileval’eccepita prescrizione che riguarda la successiva fase di recupero.2.3.

Sul punto va ribadito che:- questa Corte con ordinanza dell’11 luglio 2022 n. 21810 ha evidenziatoche: “…. occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività diaccertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini perriscuotere i tributi in questione.

Il termine di decadenza consiste nelperiodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedereall'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolodelle stesse.

La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui siestingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria aseguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma diriferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti,individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dalmomento in cui il diritto può essere fatto valere.

Per quanto piùspecificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006(Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1,il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termineunitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, siaper la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, apartire dalla sentenza n. 4283 del 2010 5 (Rv. 611888 - 01), ricondottinell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendicontinuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale diprescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.

In particolare, per effettodella legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto direttifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione oirrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quintoNumero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/2026anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono statio avrebbero dovuto essere effettuati.

Per quanto riguarda invece lariscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nellacartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, penadecadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento èdivenuto definitivo.

Una volta intervenuta la notifica della cartella dipagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1,163° comma, della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione ditermini decadenziali.

Opera, dunque, il termine di prescrizione rilevandosiche quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla suadurata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Cortee l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis eda ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui perquanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali,l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essereriscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo èdovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificatoal contribuente.

L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla naturaperiodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il creditoerariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o amezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv.643623 - 01).

Alla luce di tali principi nella fattispecie è evidente siamo inpresenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale il principio dellascissione soggettiva degli effetti della notificazione per come sancito dallaCorte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul punto rilievo ilprincipio affermato da questa Corte (S.U. n. 40543 del 2021 Rv. 663252 -01) secondo cui «In materia di notificazione degli atti di imposizionetributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dallesingole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principiodella scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gliNumero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/2026dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciònon ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità delsoggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispettodel termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assumerilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementinecessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmentesuccessiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente»”.- ancora con ordinanza del 19 giugno 2024 n. 16893, questa SupremaCorte ha affermato che: «Occorre preliminarmente ricordare che, unavolta divenuto definitivo l’atto di accertamento per mancata impugnazionenel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase diriscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (…) Tale principiosi desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui iltermine di decadenza concerne l’esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione (…) Nella fase di accertamentodel credito sono, infatti, applicabili i termini di decadenza che scandisconoi tempi dell’azione amministrativa/tributaria.

Si è così affermato che, conriferimento all’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propriadell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dallegislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso esollecitazione all’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitarel’indeterminata soggezione del contribuente ad essa (…) La prescrizione,anche in ambito tributario, infatti, può operare in sede di ‘recupero’ deltributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesaimpositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) edal definitivo accertamento del diritto al prelievo»;- con la sentenza Cass., 20 giugno 2023, n. 17672 è stato pure osservatoche: “l’estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (idest, la prescrizione) è fattispecie estranea all’esercizio dell’imposizioneNumero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/2026fiscale il quale è assoggettato ad un limite temporale che […] èriconducibile piuttosto all’istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che,peraltro, a differenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensionené ad interruzione”, dovendo, sul punto, aggiungersi che “la prescrizione,anche in ambito tributario, può operare in sede di ‘recupero’ del tributosolo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva(nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivoaccertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermataCass.

SS.UU. n.23397/16)” (cfr. Cass. Sez. Trib, 19 maggio 2022, n.16229, sia pure rispett4 ad un’altra entrata tributaria, ma affermandoprincipi esportabili nella fattispecie in rassegna)”.2.2.

Muovendo da tali principi pienamente condivisi (e non superabili sullascorta delle considerazioni di ordine generale fissate da Cass. 33681/2022in tema di rapporti fra decadenza e prescrizione) poiché, nella specie, l’avviso di accertamento con cui il Comune di Canicattì aveva intimato aDiega Vinci il pagamento dell’IMU per l’anno 2013, è stato spedito entro ilquinquennio, viene in rilievo la questione relativa all’esercizio dei poteriimpositivi entro i termini decadenziali e non già una questione diprescrizione riguardante, per contro, la fase di riscossione (non cogliendoparte ricorrente l’incompatibilità logica fra gli istituti in esame), sicché ilmotivo si appalesa privo di fondamento alcuno, in quanto si incentra tuttosull’ inosservanza dei termini prescrizionali, non tenendo conto che igiudici di merito hanno accertato che era sufficiente che il potere pubblicoera stato esercitato, con la spedizione dell’atto, nel termine quinquennaledi decadenza (giova ribadire) e non prescrizionale.3.

Il ricorso va, dunque, respinto.3.1.

Nulla va disposto in ordine alle spese di lite atteso che il Comune diCanicattì è rimasto intimato.3.2.

Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteNumero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/2026infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, somma liquidataequitativamente come in dispositivo.

Esclusa, come anche haopportunamente precisato la Corte (Cass., Sez.

U., n. 36069/2023), «unainterpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conuna lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendol’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisatoche la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione disorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsionelegale.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellasomma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controComune di Canicattì-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilian. 6525/2024 depositata il 02/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CGT-2 Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenzadi primo grado relativa ad un avviso di accertamento con cui il Comune diCanicattì aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’IMU per l’anno2013, rigettando l’appello dell’odierna ricorrente, per quello che oggiNumero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/2026ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - non sussisteva ladecadenza dall’esercizio del potere impositivo, in quanto trovaapplicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per ilnotificante e il destinatario dell’atto; - tenuto conto che l'atto da notificareera stato preso in carico dall'Ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], benchépervenuto al ricorrente soltanto il 3.1.2019 non era intervenutaprescrizione (rectius decadenza) da parte dell'Ufficio.2. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione fondato su un unico motivo, mentre il Comune di Canicattì èrimasto intimato.3. Formulata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la contribuentedepositava istanza di decisione e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione art.2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Parte ricorrente contesta il mancato rilievo, da parte dei giudici territoriali,dell’intervenuta prescrizione del credito, dal momento che l’avviso inquestione venne notificato in data 29.01.2019, a fronte di un termineultimo (ex art. 1 co. 161 l.296/06) scaduto il 31.12.2018.2. Il motivo è privo di fondamento alcuno.2.1. Va premesso che, secondo quanto risulta accertato in punto di fatto,l'atto impositivo da notificare è stato preso in carico dall'Ufficio postale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], benché pervenuto alla ricorrente soltanto il 3.1.2019,accertamento in fatto che non può essere rimesso in discussione in questasede. Laddove la ricorrente fa riferimento ad un timbro in data 8.12.2019(giorno festivo), richiama un dato fattuale, in sé, non decisivo, che noninficia la ricostruzione dei giudici di merito, i quali hanno accertato,comunque, che l’atto de quo è stato preso in carico dall’ufficio postaleentro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, nel pieno rispetto dei termini decadenzialiapplicabili alla fattispecie in esame.Numero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/20262.2. Per il resto non può che rilevarsi che le censure non colgono in alcunmodo nel segno, non ravvisandosi alcuna violazione di legge posto chepoiché l’atto impositivo de quo risulta, per come sopra chiarito, emesso edavviato per la notifica nel rispetto dei termini di decadenza, non rileval’eccepita prescrizione che riguarda la successiva fase di recupero.2.3. Sul punto va ribadito che:- questa Corte con ordinanza dell’11 luglio 2022 n. 21810 ha evidenziatoche: “…. occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività diaccertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini perriscuotere i tributi in questione. Il termine di decadenza consiste nelperiodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedereall'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolodelle stesse. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui siestingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria aseguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma diriferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti,individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dalmomento in cui il diritto può essere fatto valere. Per quanto piùspecificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006(Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1,il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termineunitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, siaper la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, apartire dalla sentenza n. 4283 del 2010 5 (Rv. 611888 - 01), ricondottinell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendicontinuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale diprescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effettodella legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto direttifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione oirrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quintoNumero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/2026anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono statio avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece lariscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nellacartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, penadecadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento èdivenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella dipagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1,163° comma, della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione ditermini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione rilevandosiche quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla suadurata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Cortee l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis eda ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui perquanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali,l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essereriscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo èdovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificatoal contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla naturaperiodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il creditoerariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o amezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv.643623 - 01). Alla luce di tali principi nella fattispecie è evidente siamo inpresenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale il principio dellascissione soggettiva degli effetti della notificazione per come sancito dallaCorte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul punto rilievo ilprincipio affermato da questa Corte (S.U. n. 40543 del 2021 Rv. 663252 -01) secondo cui «In materia di notificazione degli atti di imposizionetributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dallesingole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principiodella scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gliNumero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/2026dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciònon ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità delsoggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispettodel termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assumerilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementinecessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmentesuccessiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente»”.- ancora con ordinanza del 19 giugno 2024 n. 16893, questa SupremaCorte ha affermato che: «Occorre preliminarmente ricordare che, unavolta divenuto definitivo l’atto di accertamento per mancata impugnazionenel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase diriscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (…) Tale principiosi desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui iltermine di decadenza concerne l’esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione (…) Nella fase di accertamentodel credito sono, infatti, applicabili i termini di decadenza che scandisconoi tempi dell’azione amministrativa/tributaria. Si è così affermato che, conriferimento all’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propriadell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dallegislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso esollecitazione all’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitarel’indeterminata soggezione del contribuente ad essa (…) La prescrizione,anche in ambito tributario, infatti, può operare in sede di ‘recupero’ deltributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesaimpositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) edal definitivo accertamento del diritto al prelievo»;- con la sentenza Cass., 20 giugno 2023, n. 17672 è stato pure osservatoche: “l’estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (idest, la prescrizione) è fattispecie estranea all’esercizio dell’imposizioneNumero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/2026fiscale il quale è assoggettato ad un limite temporale che […] èriconducibile piuttosto all’istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che,peraltro, a differenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensionené ad interruzione”, dovendo, sul punto, aggiungersi che “la prescrizione,anche in ambito tributario, può operare in sede di ‘recupero’ del tributosolo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva(nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivoaccertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermataCass. SS.UU. n.23397/16)” (cfr. Cass. Sez. Trib, 19 maggio 2022, n.16229, sia pure rispett4 ad un’altra entrata tributaria, ma affermandoprincipi esportabili nella fattispecie in rassegna)”.2.2. Muovendo da tali principi pienamente condivisi (e non superabili sullascorta delle considerazioni di ordine generale fissate da Cass. 33681/2022in tema di rapporti fra decadenza e prescrizione) poiché, nella specie, l’avviso di accertamento con cui il Comune di Canicattì aveva intimato aDiega Vinci il pagamento dell’IMU per l’anno 2013, è stato spedito entro ilquinquennio, viene in rilievo la questione relativa all’esercizio dei poteriimpositivi entro i termini decadenziali e non già una questione diprescrizione riguardante, per contro, la fase di riscossione (non cogliendoparte ricorrente l’incompatibilità logica fra gli istituti in esame), sicché ilmotivo si appalesa privo di fondamento alcuno, in quanto si incentra tuttosull’ inosservanza dei termini prescrizionali, non tenendo conto che igiudici di merito hanno accertato che era sufficiente che il potere pubblicoera stato esercitato, con la spedizione dell’atto, nel termine quinquennaledi decadenza (giova ribadire) e non prescrizionale.3. Il ricorso va, dunque, respinto.3.1. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite atteso che il Comune diCanicattì è rimasto intimato.3.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteNumero registro generale 5351/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 11607/2026Data pubblicazione 28/04/2026infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, somma liquidataequitativamente come in dispositivo. Esclusa, come anche haopportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023), «unainterpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conuna lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendol’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisatoche la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione disorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsionelegale. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellasomma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 11607/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris