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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44004/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 30/6/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione die criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione quantificazione della pena.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con il riferimento al numero dei beni oggetto della ricettazione e ai precedenti penali, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132e 133 cod. pen. della Corte di merito; e ciò anche in relazione al discostamento dal minimo edittale tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto del numero ingente di beni ricettati, di provenienza delittuosa diversa (circostanza questa che avrebbero dovuto determinare la contestazione di una pluralità di ricettazioni avvinte dal vincolo della continuazione, cfr. Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Alì, n.m. e Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522) e della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021.

Il Consi9ere estPnsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] M a Mona

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 30/6/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione die criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla quantificazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione quantificazione della pena. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento al numero dei beni oggetto della ricettazione e ai precedenti penali, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132e 133 cod. pen. della Corte di merito; e ciò anche in relazione al discostamento dal minimo edittale tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto del numero ingente di beni ricettati, di provenienza delittuosa diversa (circostanza questa che avrebbero dovuto determinare la contestazione di una pluralità di ricettazioni avvinte dal vincolo della continuazione, cfr. Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Alì, n.m. e Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522) e della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021. Il Consi9ere estPnsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] M a Mona