CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale salentino, in data 2 febbraio 2015, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata, anche richiamando le argomentazioni spese dal tribunale, ha confermato la diagnosi relativa alla ravvisabilità del dolo di fattispecie in capo all'imputato, sottolineando come la natura delle res e le modalità con cui sono state rivendute, nonché il fatto che la versione resa dal Cantoro non fosse credibile, convergessero nel senso della consapevolezza in capo a questi di possedere beni di provenienza delittuosa (ex plurimis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensdr-e—\ Il Presidente