CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 27018/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Alessandria, in data 08 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria in data 21 giugno 2023 perché l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello non era stata notificata anche a lui stesso, ritenendo non dovuta tale notifica, e ha respinto la richiesta di rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione avverso tale ordinanza; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ritenere non formato il titolo esecutivo a causa dell'omessa notifica anche all'imputato dell'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'appello, notifica che era dovuta perché l'imputato doveva essere ritenuto proponente l'appello, avendo sottoscritto il relativo atto unitamente al difensore; vista la memoria depositata dal ricorrente, con cui censura l'omessa decisione circa la richiesta di sospensione dell'esecuzione, avanzata con il medesimo incidente di esecuzione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la mancanza della necessaria autosufficienza, dal momento che il ricorrente assume di avere sottoscritto l'atto di appello unitamente al difensore mentre l'ordinanza impugnata afferma che esso «è stato proposto unicamente dal difensore», e la mancata allegazione dell'atto, non presente nel fascicolo anche per non averne il ricorrente chiesto, con il ricorso, l'inserimento, impedisce di verificare la fondatezza della contraria affermazione del ricorrente; ritenuto, peraltro, che l'assunto indicato, oltre che non dimostrato, è smentito dal ricorrente stesso, che nel ricorso in cassazione avverso l'ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'appello ha definito quest'ultimo come un atto "del suo difensore", così attribuendone a questi la proposizione; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia manifestamente infondato laddove sostiene applicabile il principio dettato dalla sentenza Sez. U, n. 47803 del 27/07/2008, relativa al diverso caso del ricorso in cassazione recante in calce la nomina fiduciaria firmata dall'imputato, atto che nella presente situazione sicuramente manca, avendo il Tribunale precisato che l'atto di nomina del difensore è antecedente alla presentazione dell'appello stesso; ritenuta, infine, manifestamente infondata la censura circa l'omessa decisione del Tribunale in merito alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, avendo l'ordinanza esplicitamente escluso che l'esecuzione debba essere sospesa, perché l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità sarebbe divenuta definitiva, stante la sua mancata tempestiva impugnazione ed il contestuale rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnarla; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 20