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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01026/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Rovigo in data 14.7.2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati ascrittigli ai capi F), L), M), N), O), U), X) dell'imputazione, per essere i reati estinti per prescrizione, confermando la decisione di condanna di primo grado, in ordine ai reati di cui ai capi B), C), E), H); di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati ascrittigli ai capi V), X), Y) dell'imputazione, per essere i reati estinti per prescrizione, confermando la decisione di condanna di primo grado, in ordine ai reati di cui ai capi B), C), E), H); di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato ascrittogli al capo A) dell'imputazione, per essere il reato estinto per prescrizione, confermando la decisione di condanna di primo grado per il reato di cui al capo C), contestato al suddetto Radulovic.

Per tutti i predetti imputati la corte territoriale operava anche la conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole ai rei.

Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, la corte territoriale rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso a lui più favorevole la pena irrogata in relazione ai reati di cui ai capi B); C); E); H), pronunciando, nel contempo, nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, in ordine alle fattispecie di cui ai capi A) e F).

La corte territoriale, infine, confermava la condanna del Chinaglia e del Pantina al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

1.1. I fatti per cui è intervenuta condanna sono riconducibili ad un comune modus operandi in cui assumono un ruolo fondamentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], carabinieri in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo.

Con riferimento alle contestazioni di cui ai capi B), C) ed E), lo schema dell'azione criminosa è nei suoi elementi essenziali identico: il [OSCURATO:PERSONA], con l'aiuto di complici di volta in volta diversi, tra cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], convinceva le persone offese, con una falsa rappresentazione della realtà, a farsi consegnare una somma di denaro a scopo di investimento o di riciclaggio, somma di cui poi si impossessavano, previo accordo con il Chinaglia, il Pantina e il [OSCURATO:PERSONA], che, nella loro qualità di appartenenti alle forze dell'ordine, intervenivano, simulando di agire in esecuzione di un provvedimento di fermo, in realtà inesistente.

In ordine alla contestazione di cui al capo H), lo schema era leggermente diverso, anche se sempre incentrato sulla rappresentata qualità di appartenenti all'Arma dei Carabinieri.

In questo caso, infatti, il Chinaglia, il [OSCURATO:PERSONA] e il Pantina si erano presentati presso l'abitazione delle persone offese spacciandosi per carabinieri in servizio a Bologna ed, esibendo un falso provvedimento di perquisizione della procura della Repubblica di Bologna, intestato a [OSCURATO:PERSONA], una delle persone offese, erano riusciti a farsi consegnare tutti i beni preziosi contenuti in una cassaforte, dichiarando alle vittime del reato che avrebbero potuto ottenerne la restituzione recandosi presso una caserma dell'Arma di Bologna, della quale avevano fornito un indirizzo inesistente.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i quattro imputati innanzi menzionati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, con autonomi atti di impugnazione.

2.1. In particolare il [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Padova, lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di contestazione nei capi B), C), E), H); che vanno ricondotti, ad avviso del ricorrente, al paradigma normativo di cui all'art. 640, cpv., n. 2, 61, n. 7 e 9, c.p., e non alla previsione ex 624, 625, co. 1, n. 2 e n. 5, 61, n. 9, c.p., in quanto in tutte le fattispecie concrete in contestazione i beni oggetto dell'azione predatoria hanno formato oggetto di un atto di disposizione delle persone offese, indotto attraverso artifizi e raggiri, che escludono la configurabilità dello spossessamento, elemento costitutivo del delitto di furto.

In particolare, con riferimento all'episodio di cui al capo B), rileva il ricorrente che la persona offesa Giacomella si spogliò del proprio denaro, consegnandolo spontaneamente al Chinaglia, che, addirittura, si allontanò per una mezz'ora circa.

Ritenere, come fatto dalla corte territoriale, che l'avere, il Chinaglia, lasciato il Giacomella ad attendere il suo ritorno in compagnia della fidanzata dello stesso imputato, [OSCURATO:PERSONA], dimostri che non vi fosse la volontà di trasferire definitivamente il possesso del denaro in capo al Chinaglia, è contraddittorio e manifestamente illogico, non essendo stato provato che il Giaconnella abbia preteso che la ragazza del Chinaglia rimanesse con lui "a garanzia", vale a dire come condizione cui aveva subordinato la consegna della borsa contenente la somma di denaro oggetto dell'illecita appropriazione, dimostrando in tal modo di continuare a mantenere un controllo sulla res per il tramite della Benedek.

Del resto che quest'ultima non rappresentasse una "garanzia", rileva il ricorrente, lo si comprende anche dal comportamento tenuto dal Giacomella quando vide l'autovettura condotta dal Chinaglia fermata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Pantina, in quanto la persona offesa consentì alla Benedek, che simulò di essere spaventata per il falso controllo dei carabinieri complici del Chinaglia, di allontanarsi senza alcuna rimostranza.

In ordine all'episodio di cui al capo C), osserva il ricorrente che anche in questo caso la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva spontaneamente consegnato il denaro, contenuto in una valigetta, al Chinaglia, in compagnia del quale si stava recando verso una "fantomatica" banca, a bordo della propria autovettura, quando intervennero il [OSCURATO:PERSONA] ed il Pantina, che, simulando un controllo di polizia, si impadronirono della valigetta e del suo contenuto.

Ciò si evince, ad avviso del ricorrente, dalla circostanza che, come riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Pantina, all'atto del finto controllo la Martignoni protestò la sua completa estraneità rispetto al contenuto della valigetta, sottolineando che apparteneva al Chinaglia, al quale si era limitata a dare un semplice passaggio.

Sicché, osserva l'imputato, appare manifestamente illogico, integrando anche il vizio di travisamento della prova, affermare che solo grazie al "sequestro" del denaro in seguito al finto controllo delle Forze dell'Ordine, si sia verificato l'impossessamento della res furtiva, su cui, dunque, la persona offesa avrebbe mantenuto integro il suo potere di controllo, posto che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] e del Pantina, piuttosto, serviva all'economia del raggiro, dato che in tal modo il Chinaglia avrebbe potuto giustificare alla Martignoni la mancata restituzione della somma di denaro con l'alibi del finto arresto.

Con riferimento alla fattispecie di cui al capo E), anche in questo caso, rileva il ricorrente, lo spossessamento della valigetta contenente il denaro oggetto di illecita appropriazione, era già avvenuto da parte della persona offesa, un imprenditore rimasto ignoto, sulla base di un volontario atto di disposizione in favore del Chinaglia, cui la vittima consegnò la valigetta, incamminandosi con lui per strada, prima dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA] e del Pantina.

Ciò si deduce dalla circostanza che, come riferito da questi ultimi, all'atto del loro intervento, che condusse al falso arresto del Chinaglia, la persona offesa aveva continuato a procedere per la sua strada come se nulla fosse, dichiarando al Pantina, che lo aveva fermato, di avere incontrato solo casualmente l'imputato, ma di non trovarsi in sua compagnia, sicché non è possibile affermare che egli prima dell'intervento dei militi avesse continuato a mantenere sul denaro un potere di controllo.

La sua condotta, invece, osserva il ricorrente, manifesta come egli non volesse essere associato alla persona del Chinaglia, per timore di subire conseguenze sul piano giudiziario, dimostrando di essere caduto nel raggiro orchestrato da quest'ultimo, ovvero che il denaro sarebbe stato investito in attività non lecite.Difetta, dunque, ad avviso del ricorrente, in tutti gli episodi presi in considerazione l'elemento oggettivo tipico del delitto di furto, la sottrazione del bene altrui, in quanto le attività ascritte agli imputati sono state rivolte ad indurre in errore le vittime, viziando la volontà delle stesse per convincerle a consegnare prima, e a lasciare poi, le somme di denaro nella disponibilità degli autori dei reati, nell'erroneo convincimento, indotto dai finti controlli di polizia, nel caso di cui al capo B), dal finto arresto del Chinaglia, nel caso di cui ai capi C) ed E), di trovarsi di fronte a forze di polizia impegnate in operazioni volte a reprimere comportamenti illeciti.

Ciò si evince anche dalla insussistenza nei casi in esame dell'elemento tipizzante del furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, la repentina fuga dell'autore del reato dopo avere ottenuto fraudolentemente il bene oggetto dell'azione predatoria sotto gli occhi della stessa vittima, senza tacere che, nei casi in esame le persone offese non hanno reagito immediatamente, attendendo molto tempo, prima di presentare denuncia, circostanza sintomatica del fatto che esse non hanno avuto la percezione di avere subìto uno spossessamento, ché altrimenti la loro reazione sarebbe stata immediata, mentre appare compatibile con l'errore in cui sono cadute, in conseguenza degli artifizi dei raggiri posti in essere in loro danno.

L'autore di un furto, inoltre, non impiega risorse per giustificare alcunché alla persona offesa, anche dopo avere conseguito il profitto, come fatto, invece dal Chinaglia con la Martignoni.

Mentre, con riferimento all'episodio di cui al capo E), la circostanza che sia rimasta ignota l'identità della persona offesa, non consente di affermare che l'impossibilità di giustificare la disponibilità del denaro perché verosimilmente derivante da traffici leciti, sia stata la ragione per la quale la vittima, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, non abbia reclamato la proprietà della somma di denaro poco prima consegnata al Chinaglia e, in seguito non abbia presentato la denuncia di truffa.In relazione al reato di cui al capo H), osserva il ricorrente come la condotta dell'imputato sia senza dubbio sussumibile nel paradigma normativo di cui all'art. 640, cpv., n. 2), c.p., questione che, a suo dire, non avrebbe ricevuto risposta dal giudice di appello Nel caso in esame, infatti, la persona offesa Ferraresi consegnò al Chinaglia, al [OSCURATO:PERSONA] ed al Pantina quanto contenuto nella cassaforte situata nella propria abitazione, nel convincimento erroneo di trovarsi in presenza di carabinieri impegnati in una legittima attività di perquisizione domiciliare, ragione per la quale non vi fu alcuna coercizione, quanto piuttosto un atteggiamento collaborativo del Ferraresi, concretizzatosi in un autonomo atto di disposizione patrimoniale, anche se viziato perché indotto in errore dall'artifizio dell'esibizione del falso documento di perquisizione.

Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti, in quanto sul punto la corte territoriale si è limitata a confermare la decisione del giudice di primo grado, senza fornire risposta ai rilievi difensivi articolati con i motivi di appello.

Con il terzo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di omessa motivazione con riferimento alla determinazione della entità della pena prevista per il reato più grave, di cui al capo C) e degli aumenti operati su tale entità, a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione, ritenuta eccessiva rispetto alla gravità dei fatti.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del proprio difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], si colloca nella medesima prospettiva del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di contestazione nei capi B), C), E), H); che vanno ricondotti, ad avviso del ricorrente, al paradigma normativo di cui all'art. 640, cpv., n. 2, 61, n. 7 e 9, c.p., e non alla previsione 624, 625, co. 1, n. 2 e n. 5, 61, n. 9, c.p., difettando in tutti i casi in contestazione, la sottrazione della res, mentre l'elemento casuale rilevante è quello della fraus, piuttosto che della vis.

L'esclusiva sussistenza dell'elemento del raggiro appare in tutta la sua evidenza già solo considerando che, in ciascuno dei quattro capi d'imputazione, la persona offesa si è resa conto di avere perduto definitivamente il possesso della res non al momento dell'intervento dei militi, ma in epoca di gran lunga successiva all'apprensione irrevocabilmente intervenuta ad opera del Chinaglia.

Inoltre in tutte le fattispecie in contestazione i beni sono stati consegnati dalle vittime sulla base di un autonomo e spontaneo atto di disposizione, determinato dagli altrui raggiri.

Costituisce poi un vero e proprio travisamento della prova l'affermazione della corte di appello secondo cui l'impossessamento sarebbe avvenuto in un momento diverso, tramite sottrazione invito domino seguita da repentina fuga, perché tale fuga non risulta dimostrata sulla base delle risultanze processuali, così come non risulta provata nemmeno l'ulteriore affermazione secondo cui il ritardo da parte delle persone offese nel presentare le relative denunce sarebbe dovuto al timore di non potere giustificare la disponibilità delle somme di denaro sottratte, perché verosimilmente implicate in traffici illeciti, essendo emerso, invece, che le persone offese hanno scoperto di essere state imbrogliate o dopo molto tempo (il Giacomella) o dopo essersi consultate con il proprio avvocato (la Martignoni) o dopo avere verificato l'inesistenza della caserma dei Carabinieri nel luogo che gli era stato indicato (Ferraresi e Franchi).

Ribadisce il ricorrente che, nei casi di cui ai capi B); C) ed E) l'intervento dei militi si è svolto quando era già avvenuta la consegna, volontaria e spontanea delle somme di denaro illecitamente ottenute dagli imputati, per l'induzione in errore delle vittime del reato effettuata dal Chinaglia, simulando la serietà delle trattative relative alle diverse operazioni in cui le somme avrebbero dovuto essere investite.

In questo contesto, rileva il ricorrente, l'intervento dei carabinieri era solo una parte della complessiva messinscena, funzionale non tanto all'impossessamento della res, già conseguito per effetto del raggiro operato dal Chinaglia circa la serietà dell'affare, quanto piuttosto ad evitare la possibile reazione della vittima per il recupero del denaro, stante la "forza maggiore" consistente nel simulato intervento dei militi.

Contraddittoria ed illogica, inoltre, rileva il ricorrente, appare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato in termini di truffa aggravata e non di furto aggravato il fatto di cui al capo A), dichiarato estinto per prescrizione, pur essendosi svolto con le medesime modalità, quanto al momento successivo alla consegna del denaro da parte della persona offesa di cui al capo B).

Nel primo caso il il Chinaglia si era fatto consegnare da tal [OSCURATO:PERSONA] una somma da investire per l'acquisto di un carico di rame ed uno dei correi si era allontanato, con la scusa di dover controllare la genuinità del denaro, per poi impadronirsene, simulando un ritardo nella consegna della merce.

Nel caso di cui al capo B) il Chinaglia veniva fermato dai Carabinieri suoi complici proprio mentre si era allontanato per controllare la genuinità delle banconote, sicché l'adozione di un medesimo modus operandi da parte del Chinaglia per ottenere la disponibilità del denaro dalle persone offese, impone di accomunare tutte le fattispecie di cui si discute nell'ambito della truffa aggravata, come ritenuto per la richiamata fattispecie di cui al capo A) dell'imputazione.

Con riferimento al caso di cui al capo H) il ricorrente esclude che si posa configurare uno spossessamento, non solo in virtù della condotta collaborativa del Ferraresi, ma, soprattutto, in quanto quest'ultimo si aspettava di recuperare i preziosi consegnati agli imputati una volta chiarito di possederli lecitamente al comando dei Carabinieri di Bologna, dove era stato falsamente indirizzato, scoprendo di essere stato ingannato solo quando, giunto a Bologna, si era reso conto che, all'indirizzo fornitogli da i militi intervenuti, non esisteva nessuna caserma dei Carabinieri.Nelle pagine da 10 a 28 il ricorrente reitera le proprie doglianze, concentrandosi in particolare sulle modalità di svolgimento dei singoli fatti in contestazione, ponendosi in assoluta sintonia con quanto eccepito dal [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo di ricorso l'imputato eccepisce una discrasia in punto di dosimetria della pena, che appare il frutto di un evidente errore, in quanto, premesso che in motivazione l'entità del trattamento sanzionatorio veniva determinata nel seguente modo: pena base per il reato di cui al capo C) anni 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa, aumentata per i reati di cui ai capi B), E) ed H) a mesi quattro di reclusione ed euro 50,00 ciascuno, ia pena finale avrebbe dovuto essere pari a tre anni di reclusione ed euro 350,00 di multa e non ad anni 3 mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, come scritto in dispositivo.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rovigo, lamenta: 1) violazione di legge processuale, deducendo la nullità del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero in data 9.5.2012 e della conseguente notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'avviso per l'udienza preliminare, nonché del decreto di irreperibilità emesso dal presidente della corte di appello di Venezia in data 24.4.2018 e della conseguente notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto di cui al capo C) ai sensi degli artt. 640, cpv., n. 2, 61, n. 7 e 9, c.p.

2.4. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Padova, denuncia violazione di legge, reiterando le medesime doglianze in punto di qualificazione giuridica dei fatti rappresentate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Pantina.

3. I ricorsi vanno rigettati, per le seguenti ragioni.

4. Infondate sono le censure con cui tutti i ricorrenti contestano la qualificazione giuridica dei fatti operata dai giudici di merito.Iniziando ad esaminare i rilievi articolati in ordine all'affermazione di responsabilità relativa alla fattispecie di cui al capo H), si osserva che il tema sottoposto all'attenzione dei Collegio attiene alla corretta qualificazione giuridica da attribuire alla condotta illecita di chi, simulando la qualità di pubblico ufficiale, ed, in particolare, di appartenente ad una forza di polizia, si impadronisce di beni altrui, facendoseli consegnare dalla persona offesa, adducendo come giustificazione la necessità di apprenderli in ragione di esigenze di servizio, rappresentate, nel caso in esame, da inesistenti attività di polizia giudiziaria, connesse alla esecuzione di un falso provvedimento di perquisizione domiciliare) Avendo assunto nel modus operandi seguito per la consumazione del delitto di cui si discute, un ruolo determinante la rappresentazione di una realtà inesistente, al fine di vincere la resistenza delle vittime del reato, convinte a consegnare i propri beni sull'erroneo presupposto di trovarsi di fronte ad appartenenti alle forze dell'ordine, impegnati in attività del proprio ufficio, il quesito giuridico da risolvere è se tale condotta ingannevole sia qualificabile in termini di "mezzo fraudolento", ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 2), c.p. ovvero se non sia piuttosto da ricondurre al paradigma normativo di cui all'art. 640, co. 2, n. 2), c.p., come preteso dai ricorrenti, trattandosi di un artifizio o raggiro, idoneo ad ingenerare nella persona offesa dal reato l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Orbene, la prospettata questione di diritto va ricondotta al più generale tema della distinzione tra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e quello di truffa.

Al riguardo va rilevato che sul punto si è formato da tempo nella giurisprudenza di legittimità un orientamento, secondo cui il criterio distintivo tra il reato di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa, va ravvisato nell'impossessamento del bene che forma oggetto dell'azione illecita, mediante sottrazione "invito domino", cioè contro la volontà del legittimo titolare del diritto di disporre del bene in questione, di privarsene, che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente (cfr. Cass., sez.

V, 6.4.1999, n. 6876, rv. 213601; Cass., sez.

II, 21.1.2009, n. 3710, rv. 242678).

Come è stato affermato da autorevole e condivisibile dottrina, in altri termini, mentre nella truffa la frode è utilizzata per carpire il consenso della vittima all'atto dispositivo, nel furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento essa è rivolta a rendere possibile o agevolare l'aggressione unilaterale diretta sulla cosa, sottraendola al controllo di chi la detiene.

Proprio in applicazione di tali principi, in più recenti arresti, è stato evidenziato come il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento ricorra ogniqualvolta la consegna del bene da parte della persona offesa non sia sintomo della volontà di quest'ultima di spossessarsene definitivamente, acconsentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione, viziato dagli altrui artifizi o raggiri.

Si è, pertanto, affermato che integra il delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che si faccia consegnare, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione, un bene (nella specie anello di brillanti e telefono cellulare) e riparta d'improvviso con la propria auto, in quanto quest'ultima condotta integra lo spossessamento "invito domino", poiché il soggetto passivo si è privato materialmente del bene non sulla base di un atto di disposizione patrimoniale, viziato dall'altrui attività fraudolenta, che costituisce, unitamente agli altri elementi di cui all'art. 640, c.p., il "proprium" del reato di truffa, ma in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato (cfr. Cass., sez.

V, 17.6.2008, n. 36905, rv. 241588).

Ed ancora, che è qualificabile come furto aggravato da mezzo fraudolento e non come truffa la condotta che consista nell'impossessarsi di un oggetto (nella specie, un telefono cellulare) di cui si sia ottenuta, con un pretesto quale quello costituito dalla falsa rappresentazione di una urgente necessità, la momentanea consegna da parte del legittimo detentore, il quale sia rimasto presente, in attesa della restituzione (cfr. Cass., V, 15.2.2007, n. 10211, rv. 235847, nonché, nello stesso senso, Cass., sez.

II, 26.9.2013, n. 47416, rv. 257491).

Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa dal Collegio, alle fattispecie concrete in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla corte territoriale.

Lo spossessamento dei beni subìto dal Ferraresi e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], non è stato, infatti, il risultato di un "consenso carpito", cioè di un atto di disposizione patrimoniale da esse liberamente assunto, sia pure sulla base di una rappresentazione della realtà falsata nei suoi elementi fattuali, quanto, piuttosto, la conseguenza della coercizione della loro volontà, determinata dall'attività fraudolenta dei soggetti attivi del reato, essendo state indotte, le persone offese, a cedere la disponibilità materiale dei preziosi in loro possesso, perdendone il controllo, al fine esclusivo di consentire l'effettuazione di quelle verifiche e di quei controlli, del tutto inesistenti, loro rappresentati dal Chinaglia, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Pantina, come necessari, nel simulare di agire in qualità di pubblici ufficiali impegnati in attività di istituto, per ottenere la consegna dei beni, al fine di impadronirsene.

In ciò si ravvisa senza dubbio l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, che, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua espressione più autorevole, delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. (cfr. Cass., sez. un., 18/07/2013, n. 40354, rv. 255974).

Va, pertanto, ribadito il consolidato principio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene.

In tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa, infatti, non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (cfr. Cass., Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Rv. 262725; Cass., Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Rv. 269537; Cass., Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Rv. 269640).

5. Con riferimento agli altri episodi indicati nei restanti capi di imputazione, si osserva che il punto focale della questione giuridica rimessa al Collegio attiene al tema dello spossessamento dei beni oggetto delle condotte illecite poste in essere dai ricorrenti, in quanto è proprio in relazione a tale evento che si apprezza la linea di demarcazione tra la fattispecie di furto (aggravato) e quella di truffa.

Orbene, attraverso un esame, sia pure sintetico, degli arresti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, è possibile rilevare un'apprezzabile sistematicità nei criteri elaborati per distinguere le menzionate fattispecie.

Si è affermato, in particolare, che, in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (cfr. Cass., Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, Rv. 275019).

Nel caso concreto portato alla sua attenzione, la Corte ha ritenuto integrato il reato di furto aggravato in quanto l'imputato, dopo avere determinato la vittima ad introdurre gioielli prelevati dalla propria abitazione in una borsetta, ed averla fatta salire sulla propria autovettura, la aveva poi indotta a scendere con una scusa e si era allontanato con la borsetta ed il suo contenuto.Nello stesso senso, si è espressa Cass., Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Rv. 257491, affermando il principio secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non di truffa la condotta di colui che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga.

Ed ancora Cass., Sez. 5, n. 36138 del 22/05/2018, Rv. 273881, ha ribadito che in tema di reati contro il patrimonio, integra il reato di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi dapprima ottenga in maniera fraudolenta il consenso del titolare della tessera bancomat e del relativo codice per effettuare un prelievo di denaro per conto di costui e, successivamente, si impossessi del contante contro la volontà della vittima.

Di particolare interesse risultano due recenti arresti della Suprema Corte, che, ad avviso del Collegio, hanno chiarito in maniera del tutto condivisibile come il tratto saliente della distinzione tra furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e truffa, si individui nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto aggravato, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all'atto del pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, si impossessava della merce dandosi alla fuga (cfr. Cass., Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Rv. 280323).

Su questa linea interpretativa è attestata anche Cass., Sez. 2 n. 29567 del 27/03/2019, Rv. 276113, secondo la quale si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale.

In tale arresto la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta quando questi ancora ne conservava il controllo un assegno falso a titolo di pagamento del prezzo del concordato acquisto, nella fase finale della condotta, gli aveva sottratto il mezzo con destrezza, scappando alla guida dello stesso.

5.1. Applicando i principi ora rammentati alle fattispecie concrete portate all'attenzione del Collegio non può non rilevarsi come, all'inizio del processo causale che condurrà alla perdita del loro denaro, tutte le vittime del reato mantengono integra la loro relazione con le somme incautamente consegnate al Chinaglia ed il relativo potere di vigilanza, non abbandonando mai la "scena del crimine", sino al momento dell'arrivo del [OSCURATO:PERSONA] e del Pantina. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore ferrarese rimasto sconosciuto, di cui al capo C) dell'imputazione, infatti, si erano sempre accompagnati al Chinaglia e, solo con l'arrivo dei Carabinieri, impegnati a simulare l'adempimento di compiti del proprio ufficio (un fermo in realtà inesistente), questa relazione di fatto si era interrotta, perché con la materiale apprensione delle somme di denaro oggetto dell'azione predatoria da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del Pantina, le vittime avevano perso definitivamente ogni potere di controllo e di intervento sulle loro res.

Ciò vale in tutta evidenza, non solo per la Martignoni e l'ignoto imprenditore ferrarese, i quali, come rileva con coerenza logica la corte territoriale, rimasero in compagnia del Chinaglia e del denaro da loro consegnato a quest'ultimo sino all'arrivo dei Carabinieri infedeli (cfr. p. 24 della sentenza oggetto di ricorso).Ma anche per l'episodio di cui al capo B), in relazione al quale, nota con argomentare del pari dotato di intrinseca coerenza logica la corte di appello, la persistente presenza del Giacomella in compagnia della fidanzata del Chinaglia, la [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'autovettura della persona offesa anche dopo che l'imputato aveva fatto ritorno, dopo essersi allontanato con la propria automobile recando con sé la somma di denaro ricevuta, con il pretesto di non voler coinvolgere la persona offesa nelle varie fasi della transazione, non avrebbe trovato alcuna giustificazione se l'operazione si fosse definitivamente conclusa.

Ed invero, nella fase immediatamente precedente all'arrivo dei militi infedeli, che avevano simulato il fermo del Chinaglia, la Benedek aveva continuato a svolgere la sua funzione di "garantire" la persona offesa contro un eventuale impossessamento della somma di denaro da parte dello stesso Chinaglia, tanto da rimanere, come si è detto, nell'autovettura della persona offesa in compagnia del Giacomella, laddove, se il trasferimento del denaro fosse stato definitivo, non vi sarebbe stata ragione per la Benedik di non spostarsi nell'autovettura del fidanzato, che poco dopo sarebbe stata fermata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Pantani proprio per procedere al definitivo spossessamento della somma consegnata dal Giacomella al Chinaglia.

Del resto non può non rilevarsi che, a differenza di quanto sostenuto dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], è stato lo stesso Giacomella ad affermare, nel corso della deposizione resa in sede di istruttoria dibattimentale (utilizzabile ai fini della decisione, in quanto il relativo verbale è stato allegato al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], in ossequio al principio della cd. autosufficienza) che la funzione della Benedek fosse proprio quella di "garantire" la persona offesa (cfr. p. 122 del menzionato verbale oggetto di trascrizione stenotipica).

Manca, in tutti questi casi, dunque, la definitiva uscita del bene dalla sfera patrimoniale di ognuna delle tre vittime, in quanto la consegna del denaro al Chinaglia non ne ha implicato un trasferimento definitivo nella sfera di esclusivo dominio di quest'ultimo, ma solo una momentanea disponibilità, in astratto revocabile sino all'ultimo momento dalla volontà del legittimo titolare del potere di disposizione delle somme, sino a quando l'investimento al quale le somme stesse erano destinate non si fosse perfezionato.

La natura fittizia dell'operazione economica (poco importa, ai fini che qui interessano, se lecita o illecita), costituente parte integrante del mezzo fraudolento utilizzato dagli imputati per indurre le persone offese dal reato a consegnare al Chinaglia le somme di denaro indicate nei capi B) (33.000,00 euro; C) (50.000,00 euro) ed E) (50.000,00 euro), da destinare a investimenti fasulli, non ha comunque fatto venire meno il potere delle vittime del reato sulle somme in questione, divenuto non più esercitabile solo in conseguenza dell'intervento dei carabinieri infedeli. [OSCURATO:PERSONA] e il Pantina hanno posto in essere un atto di usurpazione unilaterale, perché finalizzato ad impedire la potenziale reazione delle vittime, rendendo in tal modo definitivo lo spossessamento delle somme di denaro prima che ciò avvenisse per diretta volontà di queste ultime, le cui giustificazioni in ordine alla circostanza di essere state sorprese in compagnia del Chinaglia, al fine di allontanare da sé il sospetto di essere coinvolte in un'operazione di natura illecita, nessun valore assumono ai fini della corretta soluzione della questione di diritto sottoposta all'esame del [OSCURATO:PERSONA] poi alle condotte serbate dalle persone offese dopo la consumazione dei furti in loro danno, esse rappresentano un mero post factum, del tutto irrilevante ai fini della qualificazione giuridica dei fatti contestati, senza tacere, sotto diverso profilo, che il darsi alla fuga dopo la materiale apprensione della res furtiva da parte degli autori del reato (evento che nella sua dimensione naturalistica si è comunque verificato nelle fattispecie in esame, posto che gli imputati, dopo essersi impadroniti delle somme di denaro, si allontanavano repentinamente dal luogo del commesso delitto), non appare configurabile come tratto tipizzante della circostanza aggravante della utilizzazione di un mezzo fraudolento.6.

Quanto ai rilievi del [OSCURATO:PERSONA] in punto di trattamento sanzionatorio, essi sono inammissibili, risolvendosi in rilievi sulla entità della pena non scrutinabili in sede di legittimità.

Ed invero, come sottolineato da un condivisibile arresto del [OSCURATO:PERSONA], le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez.

IV, 06/05/2014, n. 29951).

Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez.

I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549).

Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello, nel ritenere che gli elementi di fatto rappresentati dal ricorrente non fossero tali da giustificare un diverso esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze ex art. 62 bis, c.p., e le contestate circostanze aggravanti, ha in definitiva fondato la sua decisione, condividendo la valutazione espressa sul punto dal giudice di primo grado, che ha operato una valutazione complessiva della gravità dei fatti e della reiterazione delle condotte criminose, proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica.

Identiche considerazioni valgono per i rilievi sulla determinazione in concreto della pena irrogata.

Al riguardo si osserva che, come è stato affermato da una serie di condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133, c.p. (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278; Cass., Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

Non ignora il Collegio che in altre decisioni si è evidenziato come in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133, c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Rv. 255825).

Tuttavia, nel caso in esame, la corte territoriale, nel determinare in senso più favorevole al [OSCURATO:PERSONA] la pena base per il reato più grave, quello di furto non aggravato di cui al capo C), nella misura di anni due di reclusione e di euro 200,00 di multa, aumentata per ciascuno dei reati di cui ai capi B); E) e H), di quattro mesi di reclusione ed euro 50,00 di multa, non corrispondente al massimo edittale, ha dimostrato di tenere in considerazione i parametri indicati dall'art. 133, c.p., sia nel loro complesso (anche in ragione della indicata motivazione sul rigetto della richiesta di revisione del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti), sia nello specifico, in relazione all'atteggiamento di resipiscenza del [OSCURATO:PERSONA] e ai risarcimenti da quest'ultimo operati in favore delle persone offese e dell'Arma dei Carabinieri (cfr. p. 29 della sentenza oggetto di ricorso).

7. Fondato, invece, è il rilievo sulla determinazione della pena irrogata nei confronti del Pantina nei termini indicati nel secondo motivo di ricorso di quest'ultimo.

Si tratta di un mero errore di computo relativo all'entità della pena, tale da non determinare l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, ma solo una rettifica ad opera del Collegio, ai sensi del disposto dell'art. 619, co. 2, c.p.p., nel senso che la pena finale irrogata al Pantina va determinata nella misura di anni tre di reclusione ed euro 350,00 di multa.

8. Infondati, infine, appaiono i rilievi articolati dal Radulovic nel primo motivo di ricorso, mentre per il secondo motivo di impugnazione valgono le considerazioni già svolte nelle pagine precedenti, avendo il ricorrente partecipato in prima persona all'operazione che si concluse con il furto della ingente somma di denaro in danno della [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo C).

Non ignora certo il Collegio il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159, c.p.p., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Rv. 262112).

La giurisprudenza di legittimità, ha chiarito, tuttavia, che in tema di irreperibilità, per la validità del relativo decreto, non è richiesto (a differenza di quanto affermato dal ricorrente nei motivi di appello) il previo esperimento del tentativo di notificazione, ai sensi dell'art. 157, c.p.p., ove le indagini della polizia giudiziaria, le ricerche anagrafiche e le informazioni dell'amministrazione penitenziaria abbiano palesato "ah initio" l'assoluta impraticabilità della notifica nei luoghi indicati nella disposizione predetta, rilevando, ai fini della legittimità della dichiarazione di irreperibilità, solo lo svolgimento delle ricerche imposte dall'art. 159 stesso codice, da eseguire con completezza, cumulativamente e non alternativamente, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono svolte, in modo che possa risultare acquisito un rigoroso accertamento dell'impossibilità di rintracciare l'imputato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 20634 del 21/02/2008, Rv. 239988).

Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, dunque, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura (cfr. Cass., Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Rv. 272634).

Orbene, con riferimento al decreto di irreperibilità emesso in data 9.5.2012, la corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando, con motivazione minuziosa, come, nonostante l'esperimento di ogni possibile indagine, i luoghi di residenza, lavoro, dimora o di recapito dell'imputato fossero rimasti ignoti.

Osservava, sul punto, il giudice di appello: "Radulovic non era detenuto, il suo ultimo luogo di lavoro noto risaliva al 2007, quello di residenza e di effettiva dimora non risultavano.

Come si legge nel verbale di vane ricerche la Polizia del luogo di ultima residenza (Correzola, [OSCURATO:PERSONA] 44) non si limitò ad assumere informazioni dai vicini, ma compì anche un sopralluogo sul posto e diede atto che da più di un anno egli non vi veniva avvistato; che anche altre Procure lo aveva cercato "per vari motivi" con esito negativo e che "i famigliari dello stesso (venivano) notati solo saltuariamente presso quella residenza".

L'attività di ricerca non si arrestò e, sempre al fine di individuare il luogo di dimora, la Polizia municipale di Cremona effettuò, per conto della Questura di Rovigo, ricerche in campi nomadi (Gerre de Caprioli e Cremona) dove però Radulovic non risultò essere mai stato ospitato o conosciuto" (cfr. p. 22 della sentenza oggetto di ricorso.).

La circostanza poi che il decreto di citazione a giudizio fosse stato notificato al figlio dell'imputato presso il luogo di ultima residenza innanzi indicato, in ossequio al principio, secondo cui nei procedimenti in cui il rinvio a giudizio è disposto in seguito ad udienza preliminare, il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è inefficace ai fini della notifica del decreto che dispone il giudizio, non appare avere alcun rilievo ai fini dell'accoglimento della tesi difensiva.

Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, infatti, tale circostanza non implica necessariamente che al momento in cui vennero effettuate le precedenti ricerche nessuno fosse presente o reperibile in quel luogo e, come si è detto, sono irrilevanti, ai fini della legittimità della procedura seguita, gli eventuali cambiamenti intervenuti successivamente allo svolgimento delle ricerche in questione.

Identiche considerazioni valgono anche per il decreto di irreperibilità emesso dal presidente della terza sezione penale della corte di appello di Venezia il 24.4.2018, sul presupposto che il Radulovic "è risultato irreperibile nei luoghi risultanti agli atti" e che "le ricerche del predetto, disposte anche presso le banche dati in uso alle forze di polizia, nonché presso l'amministrazione carceraria centrale, hanno dato esito negativo".

Orbene, come si evince dalla relazione di vane ricerche dei Carabinieri della stazione di Codevigo del 19.4.2018 (atto utilizzabile ai fini della decisione, essendo stato dedotto un error in procedendo), non solo erano state effettuate ricerche dell'imputato, con esito negativo, nel luogo della sua ultima residenza, ma era stata anche acquisita la notizia che il Radulovic era destinatario di un "ordine di cattura" emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovigo e di un ordine di carcerazione emesso il 5.4.2013, non eseguiti proprio perché l'imputato si era reso di fatto irreperibile.

Appare, pertanto, evidente come, in relazione agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vennero svolte le ricerche, fosse acquisito un rigoroso accertamento dell'impossibilità di rintracciare l'imputato, perché in fuga dalla giustizia.

E del resto nemmeno il difensore indica in qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Rovigo in data 14.7.2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati ascrittigli ai capi F), L), M), N), O), U), X) dell'imputazione, per essere i reati estinti per prescrizione, confermando la decisione di condanna di primo grado, in ordine ai reati di cui ai capi B), C), E), H); di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati ascrittigli ai capi V), X), Y) dell'imputazione, per essere i reati estinti per prescrizione, confermando la decisione di condanna di primo grado, in ordine ai reati di cui ai capi B), C), E), H); di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato ascrittogli al capo A) dell'imputazione, per essere il reato estinto per prescrizione, confermando la decisione di condanna di primo grado per il reato di cui al capo C), contestato al suddetto Radulovic. Per tutti i predetti imputati la corte territoriale operava anche la conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole ai rei. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, la corte territoriale rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso a lui più favorevole la pena irrogata in relazione ai reati di cui ai capi B); C); E); H), pronunciando, nel contempo, nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, in ordine alle fattispecie di cui ai capi A) e F). La corte territoriale, infine, confermava la condanna del Chinaglia e del Pantina al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. I fatti per cui è intervenuta condanna sono riconducibili ad un comune modus operandi in cui assumono un ruolo fondamentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], carabinieri in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo. Con riferimento alle contestazioni di cui ai capi B), C) ed E), lo schema dell'azione criminosa è nei suoi elementi essenziali identico: il [OSCURATO:PERSONA], con l'aiuto di complici di volta in volta diversi, tra cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], convinceva le persone offese, con una falsa rappresentazione della realtà, a farsi consegnare una somma di denaro a scopo di investimento o di riciclaggio, somma di cui poi si impossessavano, previo accordo con il Chinaglia, il Pantina e il [OSCURATO:PERSONA], che, nella loro qualità di appartenenti alle forze dell'ordine, intervenivano, simulando di agire in esecuzione di un provvedimento di fermo, in realtà inesistente. In ordine alla contestazione di cui al capo H), lo schema era leggermente diverso, anche se sempre incentrato sulla rappresentata qualità di appartenenti all'Arma dei Carabinieri. In questo caso, infatti, il Chinaglia, il [OSCURATO:PERSONA] e il Pantina si erano presentati presso l'abitazione delle persone offese spacciandosi per carabinieri in servizio a Bologna ed, esibendo un falso provvedimento di perquisizione della procura della Repubblica di Bologna, intestato a [OSCURATO:PERSONA], una delle persone offese, erano riusciti a farsi consegnare tutti i beni preziosi contenuti in una cassaforte, dichiarando alle vittime del reato che avrebbero potuto ottenerne la restituzione recandosi presso una caserma dell'Arma di Bologna, della quale avevano fornito un indirizzo inesistente. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i quattro imputati innanzi menzionati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. In particolare il [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Padova, lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di contestazione nei capi B), C), E), H); che vanno ricondotti, ad avviso del ricorrente, al paradigma normativo di cui all'art. 640, cpv., n. 2, 61, n. 7 e 9, c.p., e non alla previsione ex 624, 625, co. 1, n. 2 e n. 5, 61, n. 9, c.p., in quanto in tutte le fattispecie concrete in contestazione i beni oggetto dell'azione predatoria hanno formato oggetto di un atto di disposizione delle persone offese, indotto attraverso artifizi e raggiri, che escludono la configurabilità dello spossessamento, elemento costitutivo del delitto di furto. In particolare, con riferimento all'episodio di cui al capo B), rileva il ricorrente che la persona offesa Giacomella si spogliò del proprio denaro, consegnandolo spontaneamente al Chinaglia, che, addirittura, si allontanò per una mezz'ora circa. Ritenere, come fatto dalla corte territoriale, che l'avere, il Chinaglia, lasciato il Giacomella ad attendere il suo ritorno in compagnia della fidanzata dello stesso imputato, [OSCURATO:PERSONA], dimostri che non vi fosse la volontà di trasferire definitivamente il possesso del denaro in capo al Chinaglia, è contraddittorio e manifestamente illogico, non essendo stato provato che il Giaconnella abbia preteso che la ragazza del Chinaglia rimanesse con lui "a garanzia", vale a dire come condizione cui aveva subordinato la consegna della borsa contenente la somma di denaro oggetto dell'illecita appropriazione, dimostrando in tal modo di continuare a mantenere un controllo sulla res per il tramite della Benedek. Del resto che quest'ultima non rappresentasse una "garanzia", rileva il ricorrente, lo si comprende anche dal comportamento tenuto dal Giacomella quando vide l'autovettura condotta dal Chinaglia fermata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Pantina, in quanto la persona offesa consentì alla Benedek, che simulò di essere spaventata per il falso controllo dei carabinieri complici del Chinaglia, di allontanarsi senza alcuna rimostranza. In ordine all'episodio di cui al capo C), osserva il ricorrente che anche in questo caso la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva spontaneamente consegnato il denaro, contenuto in una valigetta, al Chinaglia, in compagnia del quale si stava recando verso una "fantomatica" banca, a bordo della propria autovettura, quando intervennero il [OSCURATO:PERSONA] ed il Pantina, che, simulando un controllo di polizia, si impadronirono della valigetta e del suo contenuto. Ciò si evince, ad avviso del ricorrente, dalla circostanza che, come riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Pantina, all'atto del finto controllo la Martignoni protestò la sua completa estraneità rispetto al contenuto della valigetta, sottolineando che apparteneva al Chinaglia, al quale si era limitata a dare un semplice passaggio. Sicché, osserva l'imputato, appare manifestamente illogico, integrando anche il vizio di travisamento della prova, affermare che solo grazie al "sequestro" del denaro in seguito al finto controllo delle Forze dell'Ordine, si sia verificato l'impossessamento della res furtiva, su cui, dunque, la persona offesa avrebbe mantenuto integro il suo potere di controllo, posto che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] e del Pantina, piuttosto, serviva all'economia del raggiro, dato che in tal modo il Chinaglia avrebbe potuto giustificare alla Martignoni la mancata restituzione della somma di denaro con l'alibi del finto arresto. Con riferimento alla fattispecie di cui al capo E), anche in questo caso, rileva il ricorrente, lo spossessamento della valigetta contenente il denaro oggetto di illecita appropriazione, era già avvenuto da parte della persona offesa, un imprenditore rimasto ignoto, sulla base di un volontario atto di disposizione in favore del Chinaglia, cui la vittima consegnò la valigetta, incamminandosi con lui per strada, prima dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA] e del Pantina. Ciò si deduce dalla circostanza che, come riferito da questi ultimi, all'atto del loro intervento, che condusse al falso arresto del Chinaglia, la persona offesa aveva continuato a procedere per la sua strada come se nulla fosse, dichiarando al Pantina, che lo aveva fermato, di avere incontrato solo casualmente l'imputato, ma di non trovarsi in sua compagnia, sicché non è possibile affermare che egli prima dell'intervento dei militi avesse continuato a mantenere sul denaro un potere di controllo. La sua condotta, invece, osserva il ricorrente, manifesta come egli non volesse essere associato alla persona del Chinaglia, per timore di subire conseguenze sul piano giudiziario, dimostrando di essere caduto nel raggiro orchestrato da quest'ultimo, ovvero che il denaro sarebbe stato investito in attività non lecite.Difetta, dunque, ad avviso del ricorrente, in tutti gli episodi presi in considerazione l'elemento oggettivo tipico del delitto di furto, la sottrazione del bene altrui, in quanto le attività ascritte agli imputati sono state rivolte ad indurre in errore le vittime, viziando la volontà delle stesse per convincerle a consegnare prima, e a lasciare poi, le somme di denaro nella disponibilità degli autori dei reati, nell'erroneo convincimento, indotto dai finti controlli di polizia, nel caso di cui al capo B), dal finto arresto del Chinaglia, nel caso di cui ai capi C) ed E), di trovarsi di fronte a forze di polizia impegnate in operazioni volte a reprimere comportamenti illeciti. Ciò si evince anche dalla insussistenza nei casi in esame dell'elemento tipizzante del furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, la repentina fuga dell'autore del reato dopo avere ottenuto fraudolentemente il bene oggetto dell'azione predatoria sotto gli occhi della stessa vittima, senza tacere che, nei casi in esame le persone offese non hanno reagito immediatamente, attendendo molto tempo, prima di presentare denuncia, circostanza sintomatica del fatto che esse non hanno avuto la percezione di avere subìto uno spossessamento, ché altrimenti la loro reazione sarebbe stata immediata, mentre appare compatibile con l'errore in cui sono cadute, in conseguenza degli artifizi dei raggiri posti in essere in loro danno. L'autore di un furto, inoltre, non impiega risorse per giustificare alcunché alla persona offesa, anche dopo avere conseguito il profitto, come fatto, invece dal Chinaglia con la Martignoni. Mentre, con riferimento all'episodio di cui al capo E), la circostanza che sia rimasta ignota l'identità della persona offesa, non consente di affermare che l'impossibilità di giustificare la disponibilità del denaro perché verosimilmente derivante da traffici leciti, sia stata la ragione per la quale la vittima, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, non abbia reclamato la proprietà della somma di denaro poco prima consegnata al Chinaglia e, in seguito non abbia presentato la denuncia di truffa.In relazione al reato di cui al capo H), osserva il ricorrente come la condotta dell'imputato sia senza dubbio sussumibile nel paradigma normativo di cui all'art. 640, cpv., n. 2), c.p., questione che, a suo dire, non avrebbe ricevuto risposta dal giudice di appello Nel caso in esame, infatti, la persona offesa Ferraresi consegnò al Chinaglia, al [OSCURATO:PERSONA] ed al Pantina quanto contenuto nella cassaforte situata nella propria abitazione, nel convincimento erroneo di trovarsi in presenza di carabinieri impegnati in una legittima attività di perquisizione domiciliare, ragione per la quale non vi fu alcuna coercizione, quanto piuttosto un atteggiamento collaborativo del Ferraresi, concretizzatosi in un autonomo atto di disposizione patrimoniale, anche se viziato perché indotto in errore dall'artifizio dell'esibizione del falso documento di perquisizione. Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti, in quanto sul punto la corte territoriale si è limitata a confermare la decisione del giudice di primo grado, senza fornire risposta ai rilievi difensivi articolati con i motivi di appello. Con il terzo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di omessa motivazione con riferimento alla determinazione della entità della pena prevista per il reato più grave, di cui al capo C) e degli aumenti operati su tale entità, a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione, ritenuta eccessiva rispetto alla gravità dei fatti. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del proprio difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], si colloca nella medesima prospettiva del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di contestazione nei capi B), C), E), H); che vanno ricondotti, ad avviso del ricorrente, al paradigma normativo di cui all'art. 640, cpv., n. 2, 61, n. 7 e 9, c.p., e non alla previsione 624, 625, co. 1, n. 2 e n. 5, 61, n. 9, c.p., difettando in tutti i casi in contestazione, la sottrazione della res, mentre l'elemento casuale rilevante è quello della fraus, piuttosto che della vis. L'esclusiva sussistenza dell'elemento del raggiro appare in tutta la sua evidenza già solo considerando che, in ciascuno dei quattro capi d'imputazione, la persona offesa si è resa conto di avere perduto definitivamente il possesso della res non al momento dell'intervento dei militi, ma in epoca di gran lunga successiva all'apprensione irrevocabilmente intervenuta ad opera del Chinaglia. Inoltre in tutte le fattispecie in contestazione i beni sono stati consegnati dalle vittime sulla base di un autonomo e spontaneo atto di disposizione, determinato dagli altrui raggiri. Costituisce poi un vero e proprio travisamento della prova l'affermazione della corte di appello secondo cui l'impossessamento sarebbe avvenuto in un momento diverso, tramite sottrazione invito domino seguita da repentina fuga, perché tale fuga non risulta dimostrata sulla base delle risultanze processuali, così come non risulta provata nemmeno l'ulteriore affermazione secondo cui il ritardo da parte delle persone offese nel presentare le relative denunce sarebbe dovuto al timore di non potere giustificare la disponibilità delle somme di denaro sottratte, perché verosimilmente implicate in traffici illeciti, essendo emerso, invece, che le persone offese hanno scoperto di essere state imbrogliate o dopo molto tempo (il Giacomella) o dopo essersi consultate con il proprio avvocato (la Martignoni) o dopo avere verificato l'inesistenza della caserma dei Carabinieri nel luogo che gli era stato indicato (Ferraresi e Franchi). Ribadisce il ricorrente che, nei casi di cui ai capi B); C) ed E) l'intervento dei militi si è svolto quando era già avvenuta la consegna, volontaria e spontanea delle somme di denaro illecitamente ottenute dagli imputati, per l'induzione in errore delle vittime del reato effettuata dal Chinaglia, simulando la serietà delle trattative relative alle diverse operazioni in cui le somme avrebbero dovuto essere investite. In questo contesto, rileva il ricorrente, l'intervento dei carabinieri era solo una parte della complessiva messinscena, funzionale non tanto all'impossessamento della res, già conseguito per effetto del raggiro operato dal Chinaglia circa la serietà dell'affare, quanto piuttosto ad evitare la possibile reazione della vittima per il recupero del denaro, stante la "forza maggiore" consistente nel simulato intervento dei militi. Contraddittoria ed illogica, inoltre, rileva il ricorrente, appare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato in termini di truffa aggravata e non di furto aggravato il fatto di cui al capo A), dichiarato estinto per prescrizione, pur essendosi svolto con le medesime modalità, quanto al momento successivo alla consegna del denaro da parte della persona offesa di cui al capo B). Nel primo caso il il Chinaglia si era fatto consegnare da tal [OSCURATO:PERSONA] una somma da investire per l'acquisto di un carico di rame ed uno dei correi si era allontanato, con la scusa di dover controllare la genuinità del denaro, per poi impadronirsene, simulando un ritardo nella consegna della merce. Nel caso di cui al capo B) il Chinaglia veniva fermato dai Carabinieri suoi complici proprio mentre si era allontanato per controllare la genuinità delle banconote, sicché l'adozione di un medesimo modus operandi da parte del Chinaglia per ottenere la disponibilità del denaro dalle persone offese, impone di accomunare tutte le fattispecie di cui si discute nell'ambito della truffa aggravata, come ritenuto per la richiamata fattispecie di cui al capo A) dell'imputazione. Con riferimento al caso di cui al capo H) il ricorrente esclude che si posa configurare uno spossessamento, non solo in virtù della condotta collaborativa del Ferraresi, ma, soprattutto, in quanto quest'ultimo si aspettava di recuperare i preziosi consegnati agli imputati una volta chiarito di possederli lecitamente al comando dei Carabinieri di Bologna, dove era stato falsamente indirizzato, scoprendo di essere stato ingannato solo quando, giunto a Bologna, si era reso conto che, all'indirizzo fornitogli da i militi intervenuti, non esisteva nessuna caserma dei Carabinieri.Nelle pagine da 10 a 28 il ricorrente reitera le proprie doglianze, concentrandosi in particolare sulle modalità di svolgimento dei singoli fatti in contestazione, ponendosi in assoluta sintonia con quanto eccepito dal [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato eccepisce una discrasia in punto di dosimetria della pena, che appare il frutto di un evidente errore, in quanto, premesso che in motivazione l'entità del trattamento sanzionatorio veniva determinata nel seguente modo: pena base per il reato di cui al capo C) anni 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa, aumentata per i reati di cui ai capi B), E) ed H) a mesi quattro di reclusione ed euro 50,00 ciascuno, ia pena finale avrebbe dovuto essere pari a tre anni di reclusione ed euro 350,00 di multa e non ad anni 3 mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, come scritto in dispositivo. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rovigo, lamenta: 1) violazione di legge processuale, deducendo la nullità del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero in data 9.5.2012 e della conseguente notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'avviso per l'udienza preliminare, nonché del decreto di irreperibilità emesso dal presidente della corte di appello di Venezia in data 24.4.2018 e della conseguente notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto di cui al capo C) ai sensi degli artt. 640, cpv., n. 2, 61, n. 7 e 9, c.p. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Padova, denuncia violazione di legge, reiterando le medesime doglianze in punto di qualificazione giuridica dei fatti rappresentate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Pantina. 3. I ricorsi vanno rigettati, per le seguenti ragioni. 4. Infondate sono le censure con cui tutti i ricorrenti contestano la qualificazione giuridica dei fatti operata dai giudici di merito.Iniziando ad esaminare i rilievi articolati in ordine all'affermazione di responsabilità relativa alla fattispecie di cui al capo H), si osserva che il tema sottoposto all'attenzione dei Collegio attiene alla corretta qualificazione giuridica da attribuire alla condotta illecita di chi, simulando la qualità di pubblico ufficiale, ed, in particolare, di appartenente ad una forza di polizia, si impadronisce di beni altrui, facendoseli consegnare dalla persona offesa, adducendo come giustificazione la necessità di apprenderli in ragione di esigenze di servizio, rappresentate, nel caso in esame, da inesistenti attività di polizia giudiziaria, connesse alla esecuzione di un falso provvedimento di perquisizione domiciliare) Avendo assunto nel modus operandi seguito per la consumazione del delitto di cui si discute, un ruolo determinante la rappresentazione di una realtà inesistente, al fine di vincere la resistenza delle vittime del reato, convinte a consegnare i propri beni sull'erroneo presupposto di trovarsi di fronte ad appartenenti alle forze dell'ordine, impegnati in attività del proprio ufficio, il quesito giuridico da risolvere è se tale condotta ingannevole sia qualificabile in termini di "mezzo fraudolento", ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 2), c.p. ovvero se non sia piuttosto da ricondurre al paradigma normativo di cui all'art. 640, co. 2, n. 2), c.p., come preteso dai ricorrenti, trattandosi di un artifizio o raggiro, idoneo ad ingenerare nella persona offesa dal reato l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Orbene, la prospettata questione di diritto va ricondotta al più generale tema della distinzione tra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e quello di truffa. Al riguardo va rilevato che sul punto si è formato da tempo nella giurisprudenza di legittimità un orientamento, secondo cui il criterio distintivo tra il reato di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa, va ravvisato nell'impossessamento del bene che forma oggetto dell'azione illecita, mediante sottrazione "invito domino", cioè contro la volontà del legittimo titolare del diritto di disporre del bene in questione, di privarsene, che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente (cfr. Cass., sez. V, 6.4.1999, n. 6876, rv. 213601; Cass., sez. II, 21.1.2009, n. 3710, rv. 242678). Come è stato affermato da autorevole e condivisibile dottrina, in altri termini, mentre nella truffa la frode è utilizzata per carpire il consenso della vittima all'atto dispositivo, nel furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento essa è rivolta a rendere possibile o agevolare l'aggressione unilaterale diretta sulla cosa, sottraendola al controllo di chi la detiene. Proprio in applicazione di tali principi, in più recenti arresti, è stato evidenziato come il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento ricorra ogniqualvolta la consegna del bene da parte della persona offesa non sia sintomo della volontà di quest'ultima di spossessarsene definitivamente, acconsentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione, viziato dagli altrui artifizi o raggiri. Si è, pertanto, affermato che integra il delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che si faccia consegnare, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione, un bene (nella specie anello di brillanti e telefono cellulare) e riparta d'improvviso con la propria auto, in quanto quest'ultima condotta integra lo spossessamento "invito domino", poiché il soggetto passivo si è privato materialmente del bene non sulla base di un atto di disposizione patrimoniale, viziato dall'altrui attività fraudolenta, che costituisce, unitamente agli altri elementi di cui all'art. 640, c.p., il "proprium" del reato di truffa, ma in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato (cfr. Cass., sez. V, 17.6.2008, n. 36905, rv. 241588). Ed ancora, che è qualificabile come furto aggravato da mezzo fraudolento e non come truffa la condotta che consista nell'impossessarsi di un oggetto (nella specie, un telefono cellulare) di cui si sia ottenuta, con un pretesto quale quello costituito dalla falsa rappresentazione di una urgente necessità, la momentanea consegna da parte del legittimo detentore, il quale sia rimasto presente, in attesa della restituzione (cfr. Cass., V, 15.2.2007, n. 10211, rv. 235847, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. II, 26.9.2013, n. 47416, rv. 257491). Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa dal Collegio, alle fattispecie concrete in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla corte territoriale. Lo spossessamento dei beni subìto dal Ferraresi e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], non è stato, infatti, il risultato di un "consenso carpito", cioè di un atto di disposizione patrimoniale da esse liberamente assunto, sia pure sulla base di una rappresentazione della realtà falsata nei suoi elementi fattuali, quanto, piuttosto, la conseguenza della coercizione della loro volontà, determinata dall'attività fraudolenta dei soggetti attivi del reato, essendo state indotte, le persone offese, a cedere la disponibilità materiale dei preziosi in loro possesso, perdendone il controllo, al fine esclusivo di consentire l'effettuazione di quelle verifiche e di quei controlli, del tutto inesistenti, loro rappresentati dal Chinaglia, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Pantina, come necessari, nel simulare di agire in qualità di pubblici ufficiali impegnati in attività di istituto, per ottenere la consegna dei beni, al fine di impadronirsene. In ciò si ravvisa senza dubbio l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, che, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua espressione più autorevole, delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. (cfr. Cass., sez. un., 18/07/2013, n. 40354, rv. 255974). Va, pertanto, ribadito il consolidato principio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene. In tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa, infatti, non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (cfr. Cass., Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Rv. 262725; Cass., Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Rv. 269537; Cass., Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Rv. 269640). 5. Con riferimento agli altri episodi indicati nei restanti capi di imputazione, si osserva che il punto focale della questione giuridica rimessa al Collegio attiene al tema dello spossessamento dei beni oggetto delle condotte illecite poste in essere dai ricorrenti, in quanto è proprio in relazione a tale evento che si apprezza la linea di demarcazione tra la fattispecie di furto (aggravato) e quella di truffa. Orbene, attraverso un esame, sia pure sintetico, degli arresti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, è possibile rilevare un'apprezzabile sistematicità nei criteri elaborati per distinguere le menzionate fattispecie. Si è affermato, in particolare, che, in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (cfr. Cass., Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, Rv. 275019). Nel caso concreto portato alla sua attenzione, la Corte ha ritenuto integrato il reato di furto aggravato in quanto l'imputato, dopo avere determinato la vittima ad introdurre gioielli prelevati dalla propria abitazione in una borsetta, ed averla fatta salire sulla propria autovettura, la aveva poi indotta a scendere con una scusa e si era allontanato con la borsetta ed il suo contenuto.Nello stesso senso, si è espressa Cass., Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Rv. 257491, affermando il principio secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non di truffa la condotta di colui che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga. Ed ancora Cass., Sez. 5, n. 36138 del 22/05/2018, Rv. 273881, ha ribadito che in tema di reati contro il patrimonio, integra il reato di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi dapprima ottenga in maniera fraudolenta il consenso del titolare della tessera bancomat e del relativo codice per effettuare un prelievo di denaro per conto di costui e, successivamente, si impossessi del contante contro la volontà della vittima. Di particolare interesse risultano due recenti arresti della Suprema Corte, che, ad avviso del Collegio, hanno chiarito in maniera del tutto condivisibile come il tratto saliente della distinzione tra furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e truffa, si individui nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto aggravato, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all'atto del pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, si impossessava della merce dandosi alla fuga (cfr. Cass., Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Rv. 280323). Su questa linea interpretativa è attestata anche Cass., Sez. 2 n. 29567 del 27/03/2019, Rv. 276113, secondo la quale si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. In tale arresto la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta quando questi ancora ne conservava il controllo un assegno falso a titolo di pagamento del prezzo del concordato acquisto, nella fase finale della condotta, gli aveva sottratto il mezzo con destrezza, scappando alla guida dello stesso. 5.1. Applicando i principi ora rammentati alle fattispecie concrete portate all'attenzione del Collegio non può non rilevarsi come, all'inizio del processo causale che condurrà alla perdita del loro denaro, tutte le vittime del reato mantengono integra la loro relazione con le somme incautamente consegnate al Chinaglia ed il relativo potere di vigilanza, non abbandonando mai la "scena del crimine", sino al momento dell'arrivo del [OSCURATO:PERSONA] e del Pantina. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore ferrarese rimasto sconosciuto, di cui al capo C) dell'imputazione, infatti, si erano sempre accompagnati al Chinaglia e, solo con l'arrivo dei Carabinieri, impegnati a simulare l'adempimento di compiti del proprio ufficio (un fermo in realtà inesistente), questa relazione di fatto si era interrotta, perché con la materiale apprensione delle somme di denaro oggetto dell'azione predatoria da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del Pantina, le vittime avevano perso definitivamente ogni potere di controllo e di intervento sulle loro res. Ciò vale in tutta evidenza, non solo per la Martignoni e l'ignoto imprenditore ferrarese, i quali, come rileva con coerenza logica la corte territoriale, rimasero in compagnia del Chinaglia e del denaro da loro consegnato a quest'ultimo sino all'arrivo dei Carabinieri infedeli (cfr. p. 24 della sentenza oggetto di ricorso).Ma anche per l'episodio di cui al capo B), in relazione al quale, nota con argomentare del pari dotato di intrinseca coerenza logica la corte di appello, la persistente presenza del Giacomella in compagnia della fidanzata del Chinaglia, la [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'autovettura della persona offesa anche dopo che l'imputato aveva fatto ritorno, dopo essersi allontanato con la propria automobile recando con sé la somma di denaro ricevuta, con il pretesto di non voler coinvolgere la persona offesa nelle varie fasi della transazione, non avrebbe trovato alcuna giustificazione se l'operazione si fosse definitivamente conclusa. Ed invero, nella fase immediatamente precedente all'arrivo dei militi infedeli, che avevano simulato il fermo del Chinaglia, la Benedek aveva continuato a svolgere la sua funzione di "garantire" la persona offesa contro un eventuale impossessamento della somma di denaro da parte dello stesso Chinaglia, tanto da rimanere, come si è detto, nell'autovettura della persona offesa in compagnia del Giacomella, laddove, se il trasferimento del denaro fosse stato definitivo, non vi sarebbe stata ragione per la Benedik di non spostarsi nell'autovettura del fidanzato, che poco dopo sarebbe stata fermata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Pantani proprio per procedere al definitivo spossessamento della somma consegnata dal Giacomella al Chinaglia. Del resto non può non rilevarsi che, a differenza di quanto sostenuto dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], è stato lo stesso Giacomella ad affermare, nel corso della deposizione resa in sede di istruttoria dibattimentale (utilizzabile ai fini della decisione, in quanto il relativo verbale è stato allegato al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], in ossequio al principio della cd. autosufficienza) che la funzione della Benedek fosse proprio quella di "garantire" la persona offesa (cfr. p. 122 del menzionato verbale oggetto di trascrizione stenotipica). Manca, in tutti questi casi, dunque, la definitiva uscita del bene dalla sfera patrimoniale di ognuna delle tre vittime, in quanto la consegna del denaro al Chinaglia non ne ha implicato un trasferimento definitivo nella sfera di esclusivo dominio di quest'ultimo, ma solo una momentanea disponibilità, in astratto revocabile sino all'ultimo momento dalla volontà del legittimo titolare del potere di disposizione delle somme, sino a quando l'investimento al quale le somme stesse erano destinate non si fosse perfezionato. La natura fittizia dell'operazione economica (poco importa, ai fini che qui interessano, se lecita o illecita), costituente parte integrante del mezzo fraudolento utilizzato dagli imputati per indurre le persone offese dal reato a consegnare al Chinaglia le somme di denaro indicate nei capi B) (33.000,00 euro; C) (50.000,00 euro) ed E) (50.000,00 euro), da destinare a investimenti fasulli, non ha comunque fatto venire meno il potere delle vittime del reato sulle somme in questione, divenuto non più esercitabile solo in conseguenza dell'intervento dei carabinieri infedeli. [OSCURATO:PERSONA] e il Pantina hanno posto in essere un atto di usurpazione unilaterale, perché finalizzato ad impedire la potenziale reazione delle vittime, rendendo in tal modo definitivo lo spossessamento delle somme di denaro prima che ciò avvenisse per diretta volontà di queste ultime, le cui giustificazioni in ordine alla circostanza di essere state sorprese in compagnia del Chinaglia, al fine di allontanare da sé il sospetto di essere coinvolte in un'operazione di natura illecita, nessun valore assumono ai fini della corretta soluzione della questione di diritto sottoposta all'esame del [OSCURATO:PERSONA] poi alle condotte serbate dalle persone offese dopo la consumazione dei furti in loro danno, esse rappresentano un mero post factum, del tutto irrilevante ai fini della qualificazione giuridica dei fatti contestati, senza tacere, sotto diverso profilo, che il darsi alla fuga dopo la materiale apprensione della res furtiva da parte degli autori del reato (evento che nella sua dimensione naturalistica si è comunque verificato nelle fattispecie in esame, posto che gli imputati, dopo essersi impadroniti delle somme di denaro, si allontanavano repentinamente dal luogo del commesso delitto), non appare configurabile come tratto tipizzante della circostanza aggravante della utilizzazione di un mezzo fraudolento.6. Quanto ai rilievi del [OSCURATO:PERSONA] in punto di trattamento sanzionatorio, essi sono inammissibili, risolvendosi in rilievi sulla entità della pena non scrutinabili in sede di legittimità. Ed invero, come sottolineato da un condivisibile arresto del [OSCURATO:PERSONA], le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello, nel ritenere che gli elementi di fatto rappresentati dal ricorrente non fossero tali da giustificare un diverso esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze ex art. 62 bis, c.p., e le contestate circostanze aggravanti, ha in definitiva fondato la sua decisione, condividendo la valutazione espressa sul punto dal giudice di primo grado, che ha operato una valutazione complessiva della gravità dei fatti e della reiterazione delle condotte criminose, proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica. Identiche considerazioni valgono per i rilievi sulla determinazione in concreto della pena irrogata. Al riguardo si osserva che, come è stato affermato da una serie di condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133, c.p. (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278; Cass., Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). Non ignora il Collegio che in altre decisioni si è evidenziato come in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133, c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Rv. 255825). Tuttavia, nel caso in esame, la corte territoriale, nel determinare in senso più favorevole al [OSCURATO:PERSONA] la pena base per il reato più grave, quello di furto non aggravato di cui al capo C), nella misura di anni due di reclusione e di euro 200,00 di multa, aumentata per ciascuno dei reati di cui ai capi B); E) e H), di quattro mesi di reclusione ed euro 50,00 di multa, non corrispondente al massimo edittale, ha dimostrato di tenere in considerazione i parametri indicati dall'art. 133, c.p., sia nel loro complesso (anche in ragione della indicata motivazione sul rigetto della richiesta di revisione del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti), sia nello specifico, in relazione all'atteggiamento di resipiscenza del [OSCURATO:PERSONA] e ai risarcimenti da quest'ultimo operati in favore delle persone offese e dell'Arma dei Carabinieri (cfr. p. 29 della sentenza oggetto di ricorso). 7. Fondato, invece, è il rilievo sulla determinazione della pena irrogata nei confronti del Pantina nei termini indicati nel secondo motivo di ricorso di quest'ultimo. Si tratta di un mero errore di computo relativo all'entità della pena, tale da non determinare l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, ma solo una rettifica ad opera del Collegio, ai sensi del disposto dell'art. 619, co. 2, c.p.p., nel senso che la pena finale irrogata al Pantina va determinata nella misura di anni tre di reclusione ed euro 350,00 di multa. 8. Infondati, infine, appaiono i rilievi articolati dal Radulovic nel primo motivo di ricorso, mentre per il secondo motivo di impugnazione valgono le considerazioni già svolte nelle pagine precedenti, avendo il ricorrente partecipato in prima persona all'operazione che si concluse con il furto della ingente somma di denaro in danno della [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo C). Non ignora certo il Collegio il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159, c.p.p., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Rv. 262112). La giurisprudenza di legittimità, ha chiarito, tuttavia, che in tema di irreperibilità, per la validità del relativo decreto, non è richiesto (a differenza di quanto affermato dal ricorrente nei motivi di appello) il previo esperimento del tentativo di notificazione, ai sensi dell'art. 157, c.p.p., ove le indagini della polizia giudiziaria, le ricerche anagrafiche e le informazioni dell'amministrazione penitenziaria abbiano palesato "ah initio" l'assoluta impraticabilità della notifica nei luoghi indicati nella disposizione predetta, rilevando, ai fini della legittimità della dichiarazione di irreperibilità, solo lo svolgimento delle ricerche imposte dall'art. 159 stesso codice, da eseguire con completezza, cumulativamente e non alternativamente, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono svolte, in modo che possa risultare acquisito un rigoroso accertamento dell'impossibilità di rintracciare l'imputato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 20634 del 21/02/2008, Rv. 239988). Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, dunque, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura (cfr. Cass., Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Rv. 272634). Orbene, con riferimento al decreto di irreperibilità emesso in data 9.5.2012, la corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando, con motivazione minuziosa, come, nonostante l'esperimento di ogni possibile indagine, i luoghi di residenza, lavoro, dimora o di recapito dell'imputato fossero rimasti ignoti. Osservava, sul punto, il giudice di appello: "Radulovic non era detenuto, il suo ultimo luogo di lavoro noto risaliva al 2007, quello di residenza e di effettiva dimora non risultavano. Come si legge nel verbale di vane ricerche la Polizia del luogo di ultima residenza (Correzola, [OSCURATO:PERSONA] 44) non si limitò ad assumere informazioni dai vicini, ma compì anche un sopralluogo sul posto e diede atto che da più di un anno egli non vi veniva avvistato; che anche altre Procure lo aveva cercato "per vari motivi" con esito negativo e che "i famigliari dello stesso (venivano) notati solo saltuariamente presso quella residenza". L'attività di ricerca non si arrestò e, sempre al fine di individuare il luogo di dimora, la Polizia municipale di Cremona effettuò, per conto della Questura di Rovigo, ricerche in campi nomadi (Gerre de Caprioli e Cremona) dove però Radulovic non risultò essere mai stato ospitato o conosciuto" (cfr. p. 22 della sentenza oggetto di ricorso.). La circostanza poi che il decreto di citazione a giudizio fosse stato notificato al figlio dell'imputato presso il luogo di ultima residenza innanzi indicato, in ossequio al principio, secondo cui nei procedimenti in cui il rinvio a giudizio è disposto in seguito ad udienza preliminare, il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è inefficace ai fini della notifica del decreto che dispone il giudizio, non appare avere alcun rilievo ai fini dell'accoglimento della tesi difensiva. Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, infatti, tale circostanza non implica necessariamente che al momento in cui vennero effettuate le precedenti ricerche nessuno fosse presente o reperibile in quel luogo e, come si è detto, sono irrilevanti, ai fini della legittimità della procedura seguita, gli eventuali cambiamenti intervenuti successivamente allo svolgimento delle ricerche in questione. Identiche considerazioni valgono anche per il decreto di irreperibilità emesso dal presidente della terza sezione penale della corte di appello di Venezia il 24.4.2018, sul presupposto che il Radulovic "è risultato irreperibile nei luoghi risultanti agli atti" e che "le ricerche del predetto, disposte anche presso le banche dati in uso alle forze di polizia, nonché presso l'amministrazione carceraria centrale, hanno dato esito negativo". Orbene, come si evince dalla relazione di vane ricerche dei Carabinieri della stazione di Codevigo del 19.4.2018 (atto utilizzabile ai fini della decisione, essendo stato dedotto un error in procedendo), non solo erano state effettuate ricerche dell'imputato, con esito negativo, nel luogo della sua ultima residenza, ma era stata anche acquisita la notizia che il Radulovic era destinatario di un "ordine di cattura" emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovigo e di un ordine di carcerazione emesso il 5.4.2013, non eseguiti proprio perché l'imputato si era reso di fatto irreperibile. Appare, pertanto, evidente come, in relazione agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vennero svolte le ricerche, fosse acquisito un rigoroso accertamento dell'impossibilità di rintracciare l'imputato, perché in fuga dalla giustizia. E del resto nemmeno il difensore indica in qu
Sentenza Cassazione n. 01026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris