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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 34167/2025

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessain data 18 febbraio 2025 , e depositata il 19 marzo 2025, il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento emesso dal G . i . p . del Tribunale di Roma , che ha disposto il sequestro preventivo a fini di confisca dell ’importo di 41 5.980,58 euro , in via diretta nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, nonché,per equivalente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in solido con altridue indagati.

Il sequestro è stato ordinato con riferimento al reato di cuiagliartt. 110, 416- bis.1cod. p en . e 5 d .lgs. n. 74 del 20 00 , ipotizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA], perché, in qualità di socio e amministratore di fatto di “[OSCURATO:SOCIETA].” , in concorso con una pluralità di persone, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto,avrebbe ome sso di presentare la dichiarazione IVA per l’anno 2020, con evasione della medesima impostaper la somma di 415.980,58 euro (capo 15) .

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo.

Con il motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguard o all’applicazionedel principio solidaristico con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Si deduce che il giudice del riesame avrebbe erroneamente confermato il decreto che ha disposto il sequestrodel profitto del reato, per l’intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, in solido tra loro, in relazione al reato contestato.

Si rappresenta, in particolare, che le S ezioni U nite hanno affermato il seguente principiodi diritto, applicabile anche in sede cautelare con riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca: «In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva,la confisca è disposta nei con fronti d el singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito.Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti.

Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singoloconcorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali » (Sez.

U., n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025 , Massini, Rv. 287756 - 01 ) .

Si osserva, inoltre, che i principi enunciati sono stati ribaditi in successivi interventi della Corte di cassazione(si cita Sez. 3, n. 9973 del 19/11/2024, dep. 2025). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. La questione posta è se sia legittimo disporre ed eseguire il sequestro, a fini di confisca per equivalente, dell’intero importo del profitto di un reato ritenuto attribuibile a più persone, a carico di una sola di queste, in applicazione del principio di solidarietà passiva tra i concorrenti.

2.1. In proposito, preciseindicazioni sono fornite dalla recente elaborazione delle Sezioni Unite.

Invero, Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01,ha espresso il principio così sintetizzato dalla massima ufficiale: «In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)».

In sintesi, in forza del principio enunciato dalle Sezioni Unite, il sequestro a fini di confisca: a) può essere disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, secondo quanto risulta dagli elementi acquisiti; b) solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, può essereripartito in parti uguali costituenti frazioni del valore complessivo del profitto da sottoporre ad ablazione; c) in ogni caso, deve escludersiogni forma di solidarietà passiva, e, quindi, la possibilità di disporre il sequestro preventivo a fini di confisca a carico diciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, fermo restando il divieto di duplicazioni o eccedenze di ablazioni rispetto all'ammontare complessivo di quest’ultimo. 2.2.L’ordinanza impugnata individua con precisione sia il profitto del reato in relazione al quale èstato disposto il sequestro a fini di confisca, sia i soggetti a cui detto reato è attribuibile.

In dettaglio, il reato per il quale è stato disposto il sequestro è quello di cui agli artt. 110, 416-bis.1 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato come capo 15, e ascritto all’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]; segnatamente, [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società “[OSCURATO:SOCIETA].” e gli altri tre quali soci e amministratori di fatto della medesima impresa, al fine di evadere l’IVA, non avrebbero presentato la pertinente dichiarazione fiscale per l’anno 2020, con evasione di tale imposta per l’importo di 415.980,58 euro, commettendo il fatto al fine di agevolare un’associazione per delinquere di tipo mafioso.

Il sequestro a fini della confisca del profitto di detto reato è stato disposto, esattamente per l’importo di 415.980,58 euro, in via diretta nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, nonché, per equivalente, «in solido», nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed è stato eseguito, per l’intero, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA].

Va rimarcato che l’ordinanza impugnata specifica con estrema chiarezza: «Il provvedimento deve quindi essere confermato, con la precisazione che il sequestro relativo al capo 15 deve intendersi disposto nei confronti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in solido tra loro, per beni o denaro di valore, comunque,non superiore a 415.980,58 euro».

2.3. Facendo applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite ai fatti come ricostruiti nell’ordinanza impugnata, risulta evidente come la stessa risulti affetta dal vizio di violazione di legge, quest’ultima nel significato puntualmente esplicitato dalle Sezioni Unite.

Invero, il sequestro a fini di confisca per equivalente è stato disposto ed eseguito, per l’intero profitto del reato costituente unico titolo della misura ablatoria,nei confronti di uno solo dei concorrenti, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali debba ritenersi che lo stesso abbia personalmente conseguito l’intero profitto del precisato illecito, ed anzi in dichiarata applicazione del regime di solidarietà passiva, che invece le Sezioni Unite hanno espressamente ritenuto non applicabile.

3. La rilevata violazione di legge del provvedimento impugnato impone l’annullamento con rinvio degli atti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio esaminerà tutti gli elementi legittimamente acquisiti nella procedura al fine di valutare quale sia il profitto specificamente conseguito, mediante il reato posto a base del sequestro, dall’attuale ricorrente[OSCURATO:PERSONA];in caso di mancata individuazione dell’ammontare di quanto ottenuto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], ripartirà il “peso” della misura cautelare in parti uguali tra i concorrenti, escludendoogni forma di solidarietà passiva.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 10/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessain data 18 febbraio 2025 , e depositata il 19 marzo 2025, il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento emesso dal G . i . p . del Tribunale di Roma , che ha disposto il sequestro preventivo a fini di confisca dell ’importo di 41 5.980,58 euro , in via diretta nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, nonché,per equivalente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in solido con altridue indagati. Il sequestro è stato ordinato con riferimento al reato di cuiagliartt. 110, 416- bis.1cod. p en . e 5 d .lgs. n. 74 del 20 00 , ipotizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA], perché, in qualità di socio e amministratore di fatto di “[OSCURATO:SOCIETA].” , in concorso con una pluralità di persone, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto,avrebbe ome sso di presentare la dichiarazione IVA per l’anno 2020, con evasione della medesima impostaper la somma di 415.980,58 euro (capo 15) . 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguard o all’applicazionedel principio solidaristico con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Si deduce che il giudice del riesame avrebbe erroneamente confermato il decreto che ha disposto il sequestrodel profitto del reato, per l’intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, in solido tra loro, in relazione al reato contestato. Si rappresenta, in particolare, che le S ezioni U nite hanno affermato il seguente principiodi diritto, applicabile anche in sede cautelare con riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca: «In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva,la confisca è disposta nei con fronti d el singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito.Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singoloconcorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali » (Sez. U., n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025 , Massini, Rv. 287756 - 01 ) . Si osserva, inoltre, che i principi enunciati sono stati ribaditi in successivi interventi della Corte di cassazione(si cita Sez. 3, n. 9973 del 19/11/2024, dep. 2025). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. La questione posta è se sia legittimo disporre ed eseguire il sequestro, a fini di confisca per equivalente, dell’intero importo del profitto di un reato ritenuto attribuibile a più persone, a carico di una sola di queste, in applicazione del principio di solidarietà passiva tra i concorrenti. 2.1. In proposito, preciseindicazioni sono fornite dalla recente elaborazione delle Sezioni Unite. Invero, Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01,ha espresso il principio così sintetizzato dalla massima ufficiale: «In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)». In sintesi, in forza del principio enunciato dalle Sezioni Unite, il sequestro a fini di confisca: a) può essere disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, secondo quanto risulta dagli elementi acquisiti; b) solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, può essereripartito in parti uguali costituenti frazioni del valore complessivo del profitto da sottoporre ad ablazione; c) in ogni caso, deve escludersiogni forma di solidarietà passiva, e, quindi, la possibilità di disporre il sequestro preventivo a fini di confisca a carico diciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, fermo restando il divieto di duplicazioni o eccedenze di ablazioni rispetto all'ammontare complessivo di quest’ultimo. 2.2.L’ordinanza impugnata individua con precisione sia il profitto del reato in relazione al quale èstato disposto il sequestro a fini di confisca, sia i soggetti a cui detto reato è attribuibile. In dettaglio, il reato per il quale è stato disposto il sequestro è quello di cui agli artt. 110, 416-bis.1 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato come capo 15, e ascritto all’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]; segnatamente, [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società “[OSCURATO:SOCIETA].” e gli altri tre quali soci e amministratori di fatto della medesima impresa, al fine di evadere l’IVA, non avrebbero presentato la pertinente dichiarazione fiscale per l’anno 2020, con evasione di tale imposta per l’importo di 415.980,58 euro, commettendo il fatto al fine di agevolare un’associazione per delinquere di tipo mafioso. Il sequestro a fini della confisca del profitto di detto reato è stato disposto, esattamente per l’importo di 415.980,58 euro, in via diretta nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, nonché, per equivalente, «in solido», nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed è stato eseguito, per l’intero, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]. Va rimarcato che l’ordinanza impugnata specifica con estrema chiarezza: «Il provvedimento deve quindi essere confermato, con la precisazione che il sequestro relativo al capo 15 deve intendersi disposto nei confronti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in solido tra loro, per beni o denaro di valore, comunque,non superiore a 415.980,58 euro». 2.3. Facendo applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite ai fatti come ricostruiti nell’ordinanza impugnata, risulta evidente come la stessa risulti affetta dal vizio di violazione di legge, quest’ultima nel significato puntualmente esplicitato dalle Sezioni Unite. Invero, il sequestro a fini di confisca per equivalente è stato disposto ed eseguito, per l’intero profitto del reato costituente unico titolo della misura ablatoria,nei confronti di uno solo dei concorrenti, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali debba ritenersi che lo stesso abbia personalmente conseguito l’intero profitto del precisato illecito, ed anzi in dichiarata applicazione del regime di solidarietà passiva, che invece le Sezioni Unite hanno espressamente ritenuto non applicabile. 3. La rilevata violazione di legge del provvedimento impugnato impone l’annullamento con rinvio degli atti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio esaminerà tutti gli elementi legittimamente acquisiti nella procedura al fine di valutare quale sia il profitto specificamente conseguito, mediante il reato posto a base del sequestro, dall’attuale ricorrente[OSCURATO:PERSONA];in caso di mancata individuazione dell’ammontare di quanto ottenuto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], ripartirà il “peso” della misura cautelare in parti uguali tra i concorrenti, escludendoogni forma di solidarietà passiva. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 10/0
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