CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3462-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 924/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03462 sez. ML - ud. 14-12-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 27 luglio 2020, la Corte d'Appello di Bari chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Bari di accoglimento dell'opposizione ad intimazione di pagamento di contributi IVS dovuti all'[OSCURATO:PERSONA] per annualità precedenti) proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull'appello principale e assorbito il gravame incidentale compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere venuta meno in relazione all'avvenuto annullamento d'ufficio delle cartelle relative ai ruoli esattoriali in contestazione con azzeramento degli importi iscritti a ruolo exart. 4 del d.l. n. 119/2018, ogni ragione di contrasto fra le parti ed equa la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio in presenza della definizione ope legis della controversia in forza dello ius superveniens; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale il solo [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a rilasciare procura per la difesa nell'eventuale udienza di discussione; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, comma 1, c.p.c., 91 e 92, comma 2, c.p.c. e 4, D.M. n. 55/2014, lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale in ordine alla compensazione tra le parti delle spese di lite, non ricorrendo nella specie le gravi ed eccezionali ragioni che, in base al regime all'epoca vigente, legittimavano ex art. 92, comma 2, c.p.c., tale pronuncia mento; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, d.l. n. 119/2018, 113, comma 1, c.p.c. 91 e 92, comma 2, c.p.c. in una con il vizio di motivazione, il ek52. ricorrente rinnova la censura relativavla non conformità a diritto della statuizione circa la compensazione tra le parti delle spese di lite in relazione all'inconferenza della motivazione addotta, stante l'inapplicabilità nella specie dello sgravio ex art. 4 d.l. n. 119/2018 cui la Corte territoriale ha viceversa inteso fare riferimento e così al carattere meramente apparente della stessa; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 4, d.l. n. 11972018, 306, comma 4, 338, 358, 91, 92 e 112 c.p.c. nonché 111, comma 1, Cost., il ricorrente lamenta ancora la non conformità a diritto della statuizione relativa alla compensazione tra le parti delle spese di lite per essere questa inammissibile a fronte della sostanziale rinuncia agli atti da parte dell'agente della riscossione, del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, dell'irretroattività del disposto dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, del contrasto con l'art. 111 Cost.; che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 91 c.p.c., 75 disp. att. c.p.c. 2 e 4 D.M. n. 55/2014, 132 c.p.c. e 111 Cost. è prospettata in relazione all'omessa motivazione da parte di entrambi i giudici del merito in ordine alla sancita liquidazione delle spese in difformità rispetto alla relativa nota depositata in atti dalla difesa del ricorrente; che il primo motivo merita accoglimento atteso che l'applicazione di una norma sopravvenuta che renda non più attuale l'interesse alla pronunzia giudiziale non esonera il giudice dal regolare le spese in base al principio della soccombenza virtuale, non configurandosi pertanto quale ragione grave ed eccezionale legittimante, in base alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis, la compensazione tra le parti delle spese di lite, ove anche lo ius superveniens cui la Corte territoriale fa riferimento fosse effettivamente applicabile come viceversa non è, conseguendone, come si deduce con il secondo motivo di ricorso, la carenza di motivazione della disposta compensazione, in quanto l'annullamento ex art. 4 d.l. n. 119/2018 è previsto relativamente ai crediti non eccedenti il valore di 1.000,00 euro laddove nella specie quel valore è pacificamente superiore; - che i primi due motivi vanno, dunque, accolti, restando assorbiti i motivi ulteriori e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla