CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 33527/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 33509-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o RICCARDO RIEDIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avversola SENTENZA N. 3129/2019 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019, n. 33509–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 1.1. Il tribunale di Padova, con sentenza del 23/12/2015, accogliendo la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in solido con i sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni che lo stesso, nella qualità di amministratore della società poi fallita, aveva arrecato al patrimonio sociale, per la somma complessiva di €. 340.000,00, oltre accessori. 1.2. Il tribunale, infatti, ha rilevato che: - nel 2007, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., all’epoca [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ceduto un ramo di azienda, senza riscuotere il prezzo della cessione, inizialmente pattuito in €. 823.834,93 e poi, a seguito di transazione, ridotto di €. 584.166,70; - l ’ amministratore aveva agito con negligenza, non avendo scelto l’adeguato strumento negoziale a tutela degli interessi della cedente e non chiedendo alla cessionaria garanzie, neppure in occasione della transazione del giugno 2008 “quando era ormai conclamato che l’acquirente non aveva versato un euro nonostante fosse scaduto da sei mesi il termine prorogato per il pagamento”; -il danno arrecato alla società doveva essere determinato nella somma complessiva di €. 340.000,00, di cui €. 240.000,00 quale ammontare del prezzo rideterminato in via transattiva nel 2008 ed €. 100.000,00 per sanzioni richieste dall’Agenzia delle entrate alla società per il mancato versamento dell’IVA, cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe potuto fare fronte se avesse incassato l’importo suddetto di €. 240.000,00. 1.3. Il tribunale ha, inoltre, rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dal Raffaelli, ritenendo che non era emersa la prova che lo stesso avesse estinto debiti della società per €. 406.212,94. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato. Ric. 2019, n. 33509–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 1.5. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto, innanzitutto, che: - il Fallimento aveva fatto valere la responsabilità dell ’ amministratore per il danno cagionato alla società; - la qualificazione della domanda competeva al tribunale; - un ’ errata indicazione delle norme applicabili non la rendevadi per è inammissibile; - spettava, piuttosto, al Raffaelli spiegare quali conseguenze deriverebbero dall’applicazione dell’art. 2476 c.c., illustrando le ragioni per cui, facendo applicazione di tale disciplina, il giudice sarebbe dovuto giungere al rigetto della domanda risarcitoria. 1.6. La corte ha, poi, rigettato l’eccezione di compensazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che: - l’amministratore, come osservato dal tribunale, non ha provato né di essere stato fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (non ha allegato quando l’impegno sarebbe stato assunto e tanto menodocumentato il negozio giuridico), né di avere pagato a [OSCURATO:PERSONA] diRisparmio del Veneto un debito della società; - i n difetto della prova sia del debito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della banca sia di una garanzia personale prestata da Raffaelli(non è stato esibito in giudizio il negozio di fideiussione e neppure la documentazione bancaria attestante che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era indebitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto), le richiestedi bonifico (peraltro, non a favore dell’asserita creditrice, ma sul conto della società) non dimostrano che il predetto abbia estinto un debitodella società verso la banca, in quanto fideiussore della medesima e, di conseguenza, sia stato surrogato nel credito di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto nei confronti della società. 1.7. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificatoil 4/11/ 20 19 , ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del la sentenza della corte d’appello, documentandonela notifica in data 4/9/2019. Ric. 2019, n. 33509–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricors o deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 348-terc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , i l ricorren t e , lamentando l a carenza di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nell e part i in cui la c orte d’appello, con motivazione carente o del tutto apparente: - a) ha respinto l’eccezionecon la quale il Raffaelli aveva dedotto che la disciplina applicabile al caso di specie fosse quella relativa alla forma che la società aveva nel momento di proposizione dell’azione di responsabilità (e cioè di società a responsabilità limitata) e non quella relativa alla forma che la società aveva al momento della condotta illecita che avrebbe cagionato il danno (e cioè di società per azioni), senza, tuttavia, illustra re “ l e ragioni di diritto che” avevano“condotto alla decisione relativa all’errata applicazione, da parte del Tribunale, degli artt. 2393, 2394 e 2394 bis” c.c. ; - b) ha ritenuto che il convenuto non avesse dimostrato in giudizio né di essere stato fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né di avere pagato alla [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto un debito della società, completamente omettendo, però, “ogni considerazione in merito alla prova dell’esistenza del rapporto fideiussorio ed dell’estinzione dell’obbligazione assunta dal Raffaelli … con i documenti provenienti direttamente dalla banca” ed omettendo, in particolare, di valutare la “loro idoneità probatoria, cioè n on spiegando la ragione per la quale siffatti documenti, in particolare quelli aventi indubbia natura di quietanza liberatoria, non sarebbero stati idonei a fornire prova del pagamento, né la riferibilità dello stesso al Raffaelli ed alla banca, né la ragione per la quale le dichiarazioni della banca contenute nelle sue altre missive…, specificanti persino la data di stipula del rapporto Ric. 2019, n. 33509–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 fideiussorio, non sarebbero idonei a fornire la prova del negozio fideiussorio”. 2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nelle parti in cui la corte d’appello ha respinto l’eccezione di compensazione proposta dall’appellante sul rilievo che quest’ultimo non aveva provato né l’esistenza della fideiussione né l’esistenza del corrispondente credito di regresso in capo allo stesso nei confronti della società, omettendo, per contro, di considerare il fatto che la documentazione versata in atti, come la missiv a della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto inoltrata al Raffaelli in data 11.12.2008 e le distinte di bonifico del 5/3/2009, dimostra in modo incontrovertibile : - l ’ esistenza degli obblighi fideiussori del Raffaelli nei confrontidella banca ; - il versamentoda parte dello stesso delle somme richieste dalla banca, per l’importo complessivo di €. 406.212,94, sul conto corrente della società poi fallita allo scopo di ripianare la corrispondente esposizione debitoria nei confronti della banca; - la surrogazione dello stesso, a norma dell’art. 1949 c.c., nei diritti vantati dalla banca nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; - l ’ amministratore convenuto, nella sua qualità di fideiussore, ha, dunque, saldato il debito gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per €. 406.212,94, e si è, così , surrogato ex l ege nei diritti del suddetto creditore verso il debitore principale e può, di conseguenza, eccepire tale credito in compensazione, a norma dell’ art. 56 l.fall., con il controcredito risarcitorio preteso dal F allimento nei suoi confronti. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione Ric. 2019, n. 33509–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nelle parti in cui la corte d’appello ha respinto l ’ eccezione di compensazione proposta dall’appellante sul rilievo che quest’ultimo non aveva provato né l’esistenza della fideiussione né l’esistenza del corrispondente credito di regresso in capo allo stesso nei confronti della società, senza, tuttavia, considerareil fatto che: - l ’ esistenza del rapporto fideiussorio e dell’assolvimento dei relativi obblighi, con la conseguente insorgenza del credito di natura surrogatoria, dedotti ed eccepiti dal Raffaelli nelle sue difese, non sono mai stati oggetto di specifica contestazione da parte del Fallimento; - il giudice aveva, pertanto, il dovere di ritenere che tali fatti, in quanto non contestati, erano stati provati in giudizio. 2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 2.5. La prima censura in cui si articola il primo motivo non tiene conto del principio in forza del quale“la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi”, di per sé, “irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito” (come, nel caso in esame, è rimasto incontestato) “sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame” (Cass. SU n. 2731 del 2017), e cioè di aver condannato l’amministratore della società poi fallita al risarcimento dei danni che lo stesso, non adempiendo ai suoi doveri di diligente gestione del patrimonio sociale (senz’altro comuni tanto agli amministratori della societàa responsabilità limitata, quanto agli amministratori della società per azioni ), aveva illecitamente arrecato alla stessa. 2.6. Il ricorrente, del resto, come rilevato dalla corte d’appello, non ha in alcun modo illustrato, con conseguente difetto di specificità del motivo, se ed in che modo l’applicazione Ric. 2019, n. 33509–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 della disciplina relativa alla forma che la società aveva nel momento di proposizione dell’azione di responsabilità (e cioè di società a responsabilità limitata), in luogo di quella relativa alla forma che la società aveva al momento della condotta illecita che avrebbe cagionato il danno (e cioè di società per azioni), avrebbepotuto determinare, in relazione agli atti di mala gestio contestatigli e alla conseguente condanna al risarcimento dei conseguenti danni, conseguenze giuridiche in tutto o in parte diverse. 2.7. Ed è, invece, notoche, per il principio di specificità di cui all’art. 366 n. 4 c.p.c., ogni motivo richiede,oltre all’indicazione della rubrica, alla puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto e all’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata, anche l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia impugnata (Cass. n. 17224 del 2020). 2.8. Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c., infatti, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 n. 4 c.p.c.,non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 24298 del 2016 ) . Ric. 2019, n. 33509–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 2.9. Il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360n.3 c.p.c. ha, dunque, l ’ onere sancito dall ’ art. 366 n. 4 c.p.c. a pena d’inammissibilità della censura, non solo di indicare le norme di leggedi cui intende lamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano co n il precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ( con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass. SU n. 23745 del 2020; Cass. n. 18998 del 2021). 2.10. Quanto al resto, la Corte osserva che il ricorrente, pur lamentando la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ha finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea della fattispecie concreta che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, tanto in primo, quanto in secondo grado, hanno ritenuto, a dispetto delle presunte emergenze delle stesse, che l’amministratore convenuto non aveva dimostrato né di essere stato il fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né di avere pagato il debito della società che tale fideiussione avrebbe garantito. 2.11. Si tratta, in effetti, di un accertamento in fatto che, essendo riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, può essere censurato in sede di legittimità esclusivamente per ilvizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecie concreta: -(a) omesso del tutto l’ esame (e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più Ric. 2019, n. 33509–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta; - ( b ) supposto l ’ esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta. 2.12. Resta, pertanto, fermo che l ’ omesso esame di elementi istruttori (compresa la mancata contestazione) non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa (e cioè, nel caso in esame, l’effettiva sussistenza della fideiussione dedotta dall’amministratore convenuto e l’effettiva esecuzione del pagamento da parte dello stesso dei relativi obblighi verso la banca), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 2.13. D’altra parte, è denunciabile in cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che (come nei casi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella "motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”) si sia tramutata, in relazione Ric. 2019, n. 33509–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 alla ricognizione della fattispecie concreta, in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). 2.14. La sentenza impugnata, invece, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dall’appellante, haritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio e prendendo a tal fine in esame tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione sull’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto(e cioè l’effettiva sussistenza del controcredito a tal fine dedotto), che quest’ultimo non aveva dimostrato in giudizio né di essere stato il fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né di avere pagato il debito della società che tale fideiussione avrebbe garantito. 2.15. In ogni caso, come condivisibilmente eccepito dal Fallimento, nell’ipotesi (come nel caso in esame) di “ doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5°, c.p.c. (ed applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11/9/2012), il ricorrente in cassazione, onde evitare l ’ inammissibilità del motivo di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11/92012), ha l’onere (rimasto, invece, inosservato) di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014; conf., Cass. n. 5947 del 2023). Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, dunque, inammissibile ecome tale, pertanto, dev ’ essere dichiarato. Ric. 2019, n. 33509–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 8.700,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi