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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47037/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 18 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Agrigento avverso l'ordinanza in data 15 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Agrigento, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui agli art. 81 cpv e 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

LLk Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza.

Evidenzia che si trattava di droga "parlata".

Contesta l'interpretazione dell'intercettazione relativa a un unico episodio di cessione.

Lamenta la mancanza di attualità perché il fatto era risalente al 2019.

Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari, in particolare eccepisce l'omessa motivazione sul pericolo concreto e attuale di reiterazione del crimine.

Insiste sul fatto che la conversazione dell'agosto 2019 faceva riferimento a una circostanza anteriore per cui la misura adottata era priva di attualità.

Contesta altresì il criterio di scelta della misura in termini di proporzionalità e adeguatezza.

Infatti, l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria determinava una particolare compressione delle scelte lavorative, essendo egli un imprenditore che aveva la continua necessità di spostarsi su tutto il territorio nazionale per affari. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame ha applicato al ricorrente una misura non custodiale, all'esito del vaglio critico del materiale indiziario già esaminato dal GIP, arricchito da ulteriori emergenze investigative, e cioè da una serie di conversazioni riportate nell'ordinanza, che avevano consentito di ricostruire gli scambi continui di denaro e hashish tra Gaetano e [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro.

A differenza di quanto dedotto dal ricorrente, le conversazioni esaminate e ritenute decisive ai fini dell'integrazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato ascritto sono plurime.

Il Tribunale del riesame ha quindi ribaltato la decisione del GIP sulla base di vari elementi sottoposti al contraddittorio delle parti di cui ha offerto una valutazione totale, autonoma e completa.

Il ricorrente non ha contestato l'interpretazione delle conversazioni, che, peraltro, è questione di fatto il cui esame è precluso al giudice di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Ineccepibile è la motivazione in merito all'attualità delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame ha valorizzato la circostanza che l'Attardo aveva manifestato dimestichezza e spregiudicatezza nella gestione degli affari ed era risultato stabilmente inserito nel circuito del narcotraffico con cui aveva continuato a mantenere i contatti anche dopo la consumazione dei fatti in addebito.La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01).

Il ricorrente non si è confrontato con tale principio di diritto e si è limitato a una censura di mero stile.

Il Tribunale del riesame ha reso idonea motivazione anche in merito all'adeguatezza e proporzionalità della misura non custodiale, mentre il ricorrente ha sollevato una questione in ordine alla compatibilità con la propria attività lavorativa il cui esame è precluso in questa sede perché non dedotto come specifico vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Non consta infatti che la questione sia stata mai sottoposta al vaglio del Tribunale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 18 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Agrigento avverso l'ordinanza in data 15 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Agrigento, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui agli art. 81 cpv e 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. LLk Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. Evidenzia che si trattava di droga "parlata". Contesta l'interpretazione dell'intercettazione relativa a un unico episodio di cessione. Lamenta la mancanza di attualità perché il fatto era risalente al 2019. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari, in particolare eccepisce l'omessa motivazione sul pericolo concreto e attuale di reiterazione del crimine. Insiste sul fatto che la conversazione dell'agosto 2019 faceva riferimento a una circostanza anteriore per cui la misura adottata era priva di attualità. Contesta altresì il criterio di scelta della misura in termini di proporzionalità e adeguatezza. Infatti, l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria determinava una particolare compressione delle scelte lavorative, essendo egli un imprenditore che aveva la continua necessità di spostarsi su tutto il territorio nazionale per affari. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha applicato al ricorrente una misura non custodiale, all'esito del vaglio critico del materiale indiziario già esaminato dal GIP, arricchito da ulteriori emergenze investigative, e cioè da una serie di conversazioni riportate nell'ordinanza, che avevano consentito di ricostruire gli scambi continui di denaro e hashish tra Gaetano e [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro. A differenza di quanto dedotto dal ricorrente, le conversazioni esaminate e ritenute decisive ai fini dell'integrazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato ascritto sono plurime. Il Tribunale del riesame ha quindi ribaltato la decisione del GIP sulla base di vari elementi sottoposti al contraddittorio delle parti di cui ha offerto una valutazione totale, autonoma e completa. Il ricorrente non ha contestato l'interpretazione delle conversazioni, che, peraltro, è questione di fatto il cui esame è precluso al giudice di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ineccepibile è la motivazione in merito all'attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha valorizzato la circostanza che l'Attardo aveva manifestato dimestichezza e spregiudicatezza nella gestione degli affari ed era risultato stabilmente inserito nel circuito del narcotraffico con cui aveva continuato a mantenere i contatti anche dopo la consumazione dei fatti in addebito.La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01). Il ricorrente non si è confrontato con tale principio di diritto e si è limitato a una censura di mero stile. Il Tribunale del riesame ha reso idonea motivazione anche in merito all'adeguatezza e proporzionalità della misura non custodiale, mentre il ricorrente ha sollevato una questione in ordine alla compatibilità con la propria attività lavorativa il cui esame è precluso in questa sede perché non dedotto come specifico vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Non consta infatti che la questione sia stata mai sottoposta al vaglio del Tribunale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso,
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