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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28251/2026

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so;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AldoESPOSITO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, in difesa delle particivili XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXX, si riporta alle conclusioni scritte che deposita all'odiernaudienza unitamente alla nota spese.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, in difesa diXXXXXXXXXXXXXXX, conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Cataniaha confermato la sentenza pronunciata in data 2 dicembre 2024 dalla Corte diAssise di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena diventidue anni di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di omicidiopluriaggravato ai danni di Padre XXXXXXXXXXXXXX (artt. 575 e 577, in relazioneall’art. 61 n. 4, e 61 n. 5 e n. 11, cod. pen. – capo A), di furto aggravato di unveicolo (artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – capo B) e di carte dipagamento (artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – capo C) nonché peril reato di illecito utilizzo di mezzi di pagamento (art. 493-ter cod. pen. – Capo D,in esso assorbito anche il capo E), con le circostanze attenuanti genericheequivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, con riforma unicamente inmerito alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla partecivile “Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi” .1.1.

Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stataaffermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio del religiosoPadre XXXXXXXXXXXXXX, di 78 anni e in precarie condizioni cardiache, chedapprima aggrediva con violenza, colpendolo più volte al corpo cagionandoglivarie lesioni e, dopo essersi allontanato sottraendo il veicolo e le carte di credito,faceva ritorno nella comunità nella quale era ospitato unitamente alla vittima,che, rimasta inerme nel giaciglio perchè stordita dalla precedente aggressione,cospargeva di alcol e gli dava fuoco, cagionandone la morte per intossicazioneacuta da monossido di carbonio.Sono state riconosciute le circostanze aggravanti della crudeltà e dell'abusodi relazione di coabitazione e di ospitalità, nonché per avere approfittato dellecircostanze di tempo (durante la notte) e di persona (vittima anziana ecardiopatica) tali da ostacolare la difesa.L'imputato è stato altresì riconosciuto responsabile dei citati reati di furto,commessi all'interno della comunità ove si trovavano le carte di pagamento e ilveicolo utilizzato per allontanarsi e poi fare ritorno nella struttura, e dell’utilizzodi detti strumenti di pagamento per prelevare delle somme di denaro nelle vicineagenzie bancarie.1.2.

La responsabilità si fonda sulle sostanziali ammissioni dell'imputato ─ ilquale ha ammesso di avere dato fuoco al religioso, pur escludendo di averlo inprecedenza colpito, e di avere commesso i restanti reati ─, e sulle dichiarazionitestimoniali dei religiosi e degli ospiti della comunità, sui rilievi tecnici, sulleperizie e le consulenze tecniche, sulle acquisizioni delle videoregistrazioni deisistemi di vigilanza, nonché sulle indagini di polizia giudiziaria delle quali hannoriferito gli operanti che hanno proceduto, a distanza di poche ore dal fatto,all'arresto dell'imputato che si era dato alla fuga.Nel corso del giudizio di primo grado è stata effettuata una periziapsichiatrica sull’imputato che ha concluso per la piena capacità di intendere evolere, pur in presenza di un disturbo di personalità di tipo borderline eantisociale, privo però di connessione causale con le condotte e gli eventicompiuti nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2020.Sono state ritenute non veritiere e prive di alcun riscontro le accuse rivoltedall'imputato al religioso in merito a presunti approcci o molestie a sfondosessuale che, in ottica difensiva, erano state valorizzate anche ai fini dellacapacità penale o della seminfermità, del trattamento sanzionatorio e dellecircostanze attenuanti generiche.1.3.

Il giudice di secondo grado, nel confermare integralmente la decisionedel primo giudice, riconoscendo l’infondatezza dell'appello della parte civile“Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi” avverso il capo disentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per assenza di prova deldanno risarcibile, ha condannato tuttavia l'imputato alla rifusione delle speseprocessuali da tale ente sostenute, ritenuta la soccombenza dell'imputato in talegrado.2.

Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Vecchio, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, articolando seimotivi.2.1.

Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt.190 e 603 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'ordinanzaemessa in data 7 ottobre 2025 con la quale la Corte di secondo grado harespinto immotivatamente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale volta all'espletamento dell'approfondimento peritale ovvero di unanuova perizia psichiatrica.L'ordinanza del 7 ottobre 2025, come pure la sentenza, sono totalmenteprive di motivazione circa la superfluità della richiesta alla luce della idoneitàdegli argomenti esposti dalla difesa nell'atto di appello quale critica all'elaboratoperitale.2.2.

Il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo al mancato riconoscimento della condizione diseminfermità dell'imputato.Il ricorso fa leva sulla rilevanza ai fini dell'imputabilità dei «meccanismi diinterazione tra cognizione ed emozione» nonché sulla rilevanza della «sferaemotiva» rispetto alla capacità di autodeterminazione.Sotto tale profilo, secondo il ricorso, ai fini del giudizio di imputabilità nonsono stati valorizzati: l'impatto potenziale delle molestie sessuali subìtedall'imputato quando era bambino; l'incidenza di esse sulla capacità di intenderee di volere e la conseguente necessità di un approfondimento peritale su taliaspetti.Del resto, ad avviso del ricorso, l'elaborato peritale non aveva tenuto inadeguata considerazione la convergenza dell'episodio che ha portato altrattamento sanitario obbligatorio dell'8 giugno 2014 e il fatto oggetto delgiudizio, entrambi manifestazione di un quadro psicopatologico acuto.La rilevanza di tale convergenza è ulteriormente rafforzata dalla circostanzache l'imputato, al momento dell'omicidio, aveva autonomamente sospeso laterapia farmacologica prescritta, limitandosi ad assumere un ansiolitico, nonchédalla riferita condizione di particolare “insofferenza” nei giorni antecedenti alfatto, fermo restando che la perizia è stata svolta dopo oltre un anno dipermanenza dell'imputato nella comunità con regolare assunzione di terapiafarmacologica, condizione assolutamente diversa da quella nella quale l'imputatosi trovava nel dicembre del 2020, sicché era necessario integrarla.2.3.

Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione in relazione alla dinamica dei fatti e del movente, ciò con riguardoalle conseguenze che i giudici di merito ne hanno tratto dal punto di vista deltrattamento sanzionatorio.Si tratta di elementi che conducono alla illogicità della dinamica dei fattiricostruita dal primo giudice, alla quale si è supinamente rifatto il giudice diappello, con riguardo al “punto di innesco”; all'assenza di richiesta di aiuto neltempo intercorrente tra l’ipotizzata aggressione e il successivo rientro nellastruttura dell'imputato per appiccare l'incendio; all'assenza di tracce di sanguedella vittima sugli abiti e sul corpo dell'imputato.Quanto alla ricostruzione del fatto, la sentenza non si fa carico di rispondereai rilievi difensivi che riguardano: la deposizione del Mar.

Marcì, che avevaindividuato dei pattern ematici compatibili con urti della vittima contro le paretidella stanza durante l'incendio, così escludendo che la condotta fosse stata postain essere in due fasi; la non esaustività della ricostruzione del medico legale,senza confrontarsi con le alternative prospettate dalla difesa; la possibilereazione motoria della vittima, pur cardiopatica, prima della perdita di coscienzaper inalazione del monossido di carbonio, idonea a spiegare la presenza delletracce ematiche e la contestualità dell’azione; la irrilevanza, ai fini dellaricostruzione dei fatti in senso opposto a quanto riferito dall’imputato,dell'assenza di nerofumo sulle macchie di sangue riscontrate sulle pareti.Inoltre, la sentenza ha rifiutato di attenuare il trattamento sanzionatoriosulla base della presunta falsità delle dichiarazioni dell'imputato circa laindividuazione del movente che egli ha ricondotto a molestie o approcci di tipo oa sfondo sessuale posti in essere ai suoi danni dalla vittima.La verosimiglianza della dichiarazione dell’imputato si trae dal rinvenimentonella stanza della vittima di profilattici e lubrificanti, dall’utilizzo unicamenteparziale delle dichiarazioni del teste XXXXXXX, da quanto intercettato nelcolloquio carcerario con Padre XXXXXXXXXXXXXX, dalla minimizzazione delleinsolite abitudini e frequentazioni di Padre XXXXXXXXXXXXXX che, secondo ilteste XXXXXXXX, ha partecipato a una festa di compleanno nella quale erapresente una torta sormontata dalla riproduzione di un fallo, ciò a conferma dellepeculiari abitudini e inclinazioni della vittima.2.4.

Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agliarticoli 577, primo comma, n. 4, 61 n. 4 e 133 cod. pen. nonché all’art. 533 cod.proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla circostanza aggravantedella crudeltà che è stata ravvisata in considerazione della combinazione dipercosse e incendio su una persona anziana e cardiopatica.Secondo i giudici di merito, tuttavia, le percosse sono state ritenutefunzionali a stordire la vittima, mentre l'incendio è stato considerato il mezzodiretto a cagionare la morte, sicché manca il quid pluris richiesto per integrare lacircostanza aggravante della crudeltà.Non viene cioè descritta quella violenza, veemenza o quel furore che sipalesano come eccentriche sofferenze rispetto all'azione finalizzata a uccidere.La motivazione, quindi, non supera neppure il criterio del ragionevole dubbioin ordine alla circostanza aggravante della crudeltà.2.5.

Il quinto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile “Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministridegli infermi”, già esclusa nel giudizio di primo grado, l'appello della quale èstato pure rigettato.La sentenza di secondo grado, nel condannare l'imputato alla rifusione dellespese, ha fatto richiamo a un orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 48206del 10/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278040 - 01) che tuttavia prevede unicamentela “possibilità” di condannare l'imputato, nel caso di soccombenza, senza che siastata redatta alcuna motivazione in proposito; la decisione è viziata anche tenutoconto che è stata rigettata la domanda della parte civile volta a ottenere ilrisarcimento del danno da reato, sicché l’appello si palesava pure pretestuoso.2.6.

Il sesto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento, che è stato limitatoall'equivalenza mentre, tenuto conto delle sofferenze riemerse improvvisamentenell'imputato e della tempesta emotiva che si è scatenata a seguito delle avancessessuali o per la gelosia sofferta, doveva essere effettuato in termini diprevalenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, che presenta numerose doglianze inammissibili e infondate, èfondato limitatamente al quinto motivo che riguarda la condanna alle spesesostenute dalla parte civile.2.

Il primo motivo, sulla rinnovazione dell’istruttoria, è inammissibile.2.1.

Esso, infatti, si limita a denunciare la mancanza della motivazione sullarichiesta formulata con l'atto d'appello, senza tuttavia confrontarsi con lamotivazione del provvedimento impugnato e di quello di primo grado che hannoevidenziato che, proprio con riguardo alle conclusioni del perito (“disturbo dellapersonalità borderline”), che ha operato nel pieno contraddittorio delle parti,erano state contrastate dalla difesa unicamente mediante la valorizzazione delleconclusioni del consulente di parte (che ha concluso per un “disturbo posttraumatico da stress”).Queste ultime, tuttavia, sono state ritenute, con una motivazione che non èspecificamente criticata, del tutto avulse dalla realtà processuale poiché, nelgiungere ad affermare l’incapacità al momento del fatto, si basano unicamentesu quanto riferito dall'imputato circa gli abusi sessuali asseritamente subìti ingiovane età e più tardi per opera della vittima, senza che nessuno di talielementi abbia trovato il benché minimo riscontro.2.2.

In mancanza, quindi, di una valida critica al percorso argomentativo delprimo giudice, in ordine alla valutazione dell'elemento probatorio costituito dallaperizia, la richiesta di procedere alla rinnovazione istruttoria è apparsa del tuttoesplorativa e, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, correttamenterigettata.Si è infatti, chiarito che «nel giudizio di appello, la presunzione di tendenzialecompletezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primogrado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzionedibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzataalla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, nonsussistendo pertanto, rispetto a essa, alcun obbligo di risposta da parte delgiudice del gravame» (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 – 01).3.

Anche il secondo motivo, sulla seminfermità, è inammissibile.3.1.

Esso, infatti, si ostina a fondare la critica sulla ritenuta capacitàdimostrativa della consulenza di parte, senza prendere atto che neppure l’attodel tecnico di parte opina per la seminfermità.3.2.

In relazione alla dedotta seminfermità, del resto, il ricorso sollecita laCorte di legittimità a pervenire a una diversa valutazione degli elementi di fatto,riportati al secondo motivo di ricorso, che entrambi i giudici di merito hannoritenuto inconsistenti con un’ampia motivazione pienamente aderente aglielementi probatori acquisiti, motivazione che il ricorso non sottopone ad alcunaspecifica critica.È, in particolare, meramente assertiva la critica che riguarda l'episodio che èsfociato nel trattamento sanitario obbligatorio dell'8 giugno 2014, posto che ilricorso non si confronta con la motivazione stesa dal primo giudice (pag. 26) epuntualmente richiamata da quello di appello circa l'assenza nel 2020 difenomeni deliranti, come risulta dagli specifici elementi di fatto che sono statiopportunamente valorizzati (per esempio, la dichiarazione della teste, con laquale l'imputato aveva trascorso le ore immediatamente successive all'omicidio,che lo ha descritto come perfettamente lucido, consapevole di ciò che avevafatto).3.3.

Si è autorevolmente chiarito che, se i disturbi della personalità possonorientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità egravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, acondizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa,per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato daldisturbo mentale, nessun rilievo deve essere dato ad altre anomalie caratteriali oalterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopraindicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non siinseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità" (Sez.

U, n.9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 – 01).Sicché, una volta esclusa la rilevanza eziologica rispetto alla condotta deirilevati disturbi di personalità, l’incidenza sulla sfera emotiva dei supposti traumiinfantili (peraltro, ritenuti insussistenti) costituisce, semmai, una meraasserzione difensiva, tanto che tale condizione ridonda al più in uno statoemotivo e passionale che è privo di rilevanza sull’imputabilità, a mente dell’art.90 cod. pen., e sull’elemento psicologico, a norma dell’art. 42 cod. pen. (Sez. 6,n. 39457 del 07/07/2023, P., Rv. 285643 – 01, ha precisato che «l’art. 90 cod.pen., vietando di valutare gli stati emotivi e passionali ai fini della imputabilità,non consente di prenderli in esame neppure ai sensi dell'art. 42 cod. pen., comecausa di esclusione della colpevolezza»).4.

È inammissibile anche il terzo motivo che riguarda il trattamentosanzionatorio, ma che contiene delle non consentite critiche alla ricostruzione deifatti e alla ritenuta inconsistenza del movente dedotto dall'imputato.4.1.

Le critiche sul trattamento sanzionatorio fanno, tra l'altro leva, sulla(diversa) ricostruzione della dinamica omicida.Orbene, premesso che tale deduzione si profila non consentita sotto unduplice profilo (quanto all'ammissibilità poichè le argomentazioni si sostanzianoin una diversa e non consentita lettura degli elementi di prova, sintonicamentevalutati da entrambi i giudici di merito; quanto all'incidenza di essa sultrattamento sanzionatorio, perchè non ne sono chiariti i possibili riflessi), varilevata l'inammissibilità delle questioni.4.1.1.

E' stato, in particolare, accertato, mentre il ricorso si limita a noncondividere tale logica conclusione, che le macchie di sangue repertate sullepareti della stanza provenivano dalla vittima e che esse hanno attinto le pareti,secondo differenti dinamiche derivanti dalla natura, tipologia e direzione deicolpi; ciò è stato confermato, come il ricorso omette di rilevare, dal medicolegale dott. [OSCURATO:PERSONA] e dal perito prof.

Barbera: si tratta, cioè, di macchiecertamente anteriori all'incendio, cioè coeve alla furibonda aggressione posta inessere dall'imputato ai danni dell'anziano religioso.

La diversa datazione dellemacchie risulta, del resto, anche sulla base delle attività tecniche di repertazionesvolte dall'operante Mar.

Marcì ed è pure confermata dal medico legale, sicchèsono state logicamente giudicate manifestamente infondate le opposteconclusioni della difesa che, senza alcun supporto scientifico, fanno levasull'ipotesi affacciata dall'operante, ferma l'obiettività dei rilievi dallo stessocompiuti, i quali descrivono delle tracce di sangue derivanti da fenomeni di"trascinamento" (swipe) e, nella restante parte, a "schizzi" dovutiall'aggressione.

Decisiva è stata considerata, sia dall'operante, che dal medicolegale, l'assenza del cd nerofumo, prodotto dalla combustione delle suppellettilidella stanza.Resta, quindi, confermata la ricostruzione dell'aggressione che la difesapretenderebbe di escludere sulla base delle (già giudicate) inattendibilidichiarazioni dell'imputato.4.1.2.

E' rimasta, inoltre, a livello generico la deduzione che lamental'insufficiente considerazione, da parte dei giudici di merito, delle tracce disangue rinvenute sulle scarpe dell'imputato e sull'autovettura utilizzata dallostesso, dopo che l'aveva sottratta e impiegata per recarsi agli sportelli bancomatper effettuare dei prelievi mediante le carte di debito delle quali si eraimpossessato dopo l'aggressione del religioso.Non è controverso, in proposito, che l'imputato ha impiegato il suddettoveicolo per fare ritorno alla comunità e dare fuoco alla stanza della vittima.Il ricorso non chiarisce, ferma la puntuale e logica ricostruzione in propositoofferta dai giudici di merito, quale sia la rilevanza di un tale presunto disinteressedei giudici di merito, posto che lo stesso imputato ammette di essersi recato allacomunità con il veicolo per dare fuoco al religioso.I giudici di merito hanno, del resto, sottolineato che la presenza delle tracceematiche sul veicolo utilizzato dall'imputato conferma la natura bifasicadell'aggressione ai danni del religioso: dapprima colpito selvaggiamente eabbandonato esanime; poi dato alle fiamme.4.2.

Il ricorso, poi, si propone di smentire i giudici di merito che hannoritenuto che l’indicazione fatta dall’imputato circa il movente del fatto (molestiesessuali subìte) è rimasta priva di riscontro, così relegandola a tardivagiustificazione del proprio agìto.Va, infatti, ricordato che i giudici di merito non hanno individuato unospecifico movente dell'azione omicida, ascrivendola alla rabbia covatadall'imputato e alla indole violenta dello stesso che, occasionalmente stimolatada un generico risentimento per il rapporto amichevole esistente tra la personaoffesa e un dipendente della comunità, ha rimosso le inibizioni dell’agente, ilquale si è determinato a commettere l’omicidio, nonché a depredare la vittima ela comunità che lo ospitava.Va, ancora una volta, ribadito che i giudici di merito, con logica e nonspecificamente criticata motivazione, hanno escluso che la giustificazione dedottadall'imputato corrisponda ad alcun fatto reale, sia con riguardo alle molestieinfantili, sia con riguardo alle presunte attenzioni della persona offesa.Si tratta di elementi esposti dal giudice di appello e puntualmente esaminatia pagina 14 e segg. della sentenza di primo grado, che il ricorso omette del tuttodi criticare, giungendo anche a distorcerne il senso (XXXXXXXXXXXXXXXXX ha,infatti, escluso di avere subìto egli stesso o avere avuto notizia di alcunamolestia o sollecitazione sessuale a terzi da parte di Padre XXXXXX, mentre hagenericamente riferito di una festa, organizzata diversi anni prima da terzi, inoccasione della quale era presente una torta con una decorazione dallo stessogiudicata evocativa della forma fallica).Anche il rinvenimento dei profilattici e del materiale lubrificante èsuggestivamente utilizzato dalla difesa in sede di legittimità per accreditarecondotte improprie della vittima che, tuttavia, sono state motivatamente esclusedai giudici di merito, i quali hanno pure fornito una logica spiegazione per dettorinvenimento che il ricorso omette di criticare.i giudici di merito hanno, del resto, fatto notare, senza ricevere critichespecifiche, che l'intercettazione della conversazione tra l'imputato e padreXXXXXXXX (avvenuta durante la fase cautelare) non è idonea a mutare laricostruzione probatoria che ha portato e escludere qualunque azione molesta daparte della vittima, poiché, anche in tale occasione, tali presunte molestieemergono dalla sola voce dell’imputato, del tutto smentita dal religioso con ilquale l'imputato era intento a colloquiare.4.3.

Posta la inconsistenza del movente dedotto dall'imputato, il motivo diricorso risulta quindi de-assiale poiché cerca di attribuire credibilità allaingiustificata asserzione difensiva mediante una diversa lettura degli elementi difatto che riguardano la dinamica omicida e la successione degli avvenimenti che,come risulta dai non contestati elementi probatori descritti dal giudice di appelloanche mediante il puntuale richiamo alla sentenza di primo grado (pag. 11 esegg.), hanno univocamente condotto a ricostruire in due distinte fasi l'omicidio:la prima, caratterizzata da una violenta aggressione ai danni di un anzianomalato; la seconda, caratterizzata dall'appiccamento del fuoco dopo chel'imputato, commessi i furti e illecitamente utilizzate le carte di pagamento perprocacciarsi del denaro, aveva fatto ritorno alla comunità per porre fine alla vitadi Padre XXXXXX.5.

Il quarto motivo, sulla circostanza aggravante della crudeltà, è infondato.5.1.

La giurisprudenza di legittimità, nel suo massimo e autorevole consesso,ha affermato che «la circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cuiall'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è di natura soggettiva ed ècaratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, chedetermina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiorespecialmente riprovevole» (Sez.

U, n. 40516 del 23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.267629 – 01, ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interioredeve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte lecircostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive deldolo).I giudici di merito si sono attenuti a tali principi e hanno dettagliatamentepreso in esame gli elementi soggettivi che hanno caratterizzato l’azionedell’imputato.Il giudice di appello, anche mediante puntuale richiamo alla sentenza diprimo grado (pag. 29), ha sottolineato che l’imputato, pur avendone avuto laconcreta possibilità, non ha ucciso la vittima in occasione della prima violentaaggressione compiuta ai danni di un anziano malato e infermo, ma hascientemente optato per interrompere l'azione violenta, conclusa circa mezz'oradopo dando fuoco alla vittima agonizzante.Vi è stato, quindi, un puntuale esame delle modalità della condotta e di tuttele circostanze del caso, incluse quelle concernenti all'elemento psicologico.5.2.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha esaminato un caso simile,salvo che per l'epilogo non mortale, della aggressione compiuta con pugni e calcie, in un secondo momento, mediante l'appiccamento di un incendio con unliquido infiammabile.In detta occasione, nell'affermare il principio di diritto secondo il quale «lacircostanza aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone (art. 61, n. 4,cod. pen.) è compatibile con il tentativo di omicidio, qualora le modalità dellacondotta del reo siano rivelatrici dell'intenzione di arrecare patimenti eccedenti ilnormale meccanismo causale impiegabile nella concreta vicenda per provocare lamorte della vittima e di dare soddisfazione ai propri istinti crudeli e immorali»(Sez. 1, n. 18136 del 07/03/2014, Accurso, Rv. 258909 - 01), la Corte dilegittimità ha riconosciuto, nell’appiccamento del fuoco, un quid pluris rispettoall'esplicazione dell'attività necessaria per portare a compimento il propositocriminoso che poteva essere realizzato con la sola forza fisica, specieconsiderando che era stata impiegata contro una persona anziana, sofferente ecolta nel sonno, perciò, al più, in grado di sviluppare una reazione facilmentesuperabile dall'imputato senza ricorrere a mezzi letali dolorosi.5.3.

Il principio di diritto, che si condivide integralmente, va quindiespressamente ribadito: «l’utilizzo delle violenze fisiche e il previsto impiego delfuoco, per cagionare la morte, contro una persona inerme e già indebolita daicolpi ricevuti esula dal normale processo causale dell'evento mortale e, quindi,rappresenta un quid pluris rispetto all'esplicazione dell'attività necessaria perportare a compimento il proposito criminoso che poteva essere realizzato con lasola forza fisica dell'aggressore, certamente superiore a quella della vittima,sicché denota malvagità per le sofferenze che avrebbe causato lo sviluppo dellefiamme e la mancanza di ogni senso di umanità soprattutto nei riguardi dipersona anziana e convivente».Ciò determina il rigetto del motivo di ricorso.6.

Il sesto motivo di ricorso, che riguarda il giudizio di bilanciamento, èinammissibile.6.1.

Il ricorso propone non consentite critiche di merito al percorsomotivazionale seguito dai giudici di merito, i quali hanno logicamente valorizzatonegativamente il comportamento non pienamente collaborativo e, anzi,improntato a infangare la memoria della vittima, sicché nessun rilievo hanno leasserzioni difensive sulle condizioni personali dell'imputato, già ampiamenteconsiderate.6.2.

Resta esclusa, del resto, la rilevanza ai fini che interessano dellapresunta causale di gelosia per il rapporto di amicizia e stima intrattenuto dallavittima e un altri dipendente della comunità.La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la gelosia non puògiustificare la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.(Sez. 1, n. 36364 del 07/07/2023, Barbri, Rv. 285244 – 01), sicché, a maggiorragione, se ne deve escludere la rilevanza, quale elemento positivo, per mitigareo attenuare il trattamento sanzionatorio, ciò anche mediante il giudizio dibilanciamento che non può trovare supporto nella gelosia, quale sentimentomorboso espressione di supremazia e possesso che si estrinseca attraversol'annientamento della vittima.7.

È, invece, fondato il quinto motivo sulla condanna alle spese sostenutedalla parte civile “Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi”.7.1.

Va premesso che il primo giudice ha rigettato la domanda risarcitoriasvolta dalla parte civile “Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degliinfermi”.L’ente ha, quindi, proposto appello per ottenere il risarcimento del danno dareato.Il giudice di appello ha respinto l’impugnazione della parte civile,giudicandola infondata.Tenuto conto della soccombenza dell’imputato, l’appello del quale era statopure giudicato infondato, il giudice di secondo grado lo ha condannato allarifusione delle spese sostenute dalla detta parte civile.Nel fare ciò, i l giudice di appello ha richiamato un precedentegiurisprudenziale secondo il quale: «nel giudizio di appello, in caso disoccombenza reciproca, il giudice non è obbligato a disporre la compensazionedelle spese ma può condannare alla refusione di quelle sostenute dalla partecivile l'imputato quando l'impugnazione di quest'ultimo risulti infondata, perchél'imputato non può essere condannato alle spese solo quando in appello siamodificata la decisione di primo grado in senso a lui favorevole» (Sez. 5, n.48206 del 10/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278040 – 01).7.2.

Il richiamato principio giurisprudenziale trova, a sua volta, solidofondamento in Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207946 – 01, laquale ha affermato che «il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputatonon elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamentodelle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione dellespese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alladecisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvoche il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totaleo parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cuiesercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato».Si comprende, quindi, che in caso di soccombenza anche parziale l’imputatoè tenuto alla rifusione delle spese della parte civile che abbia ottenuto laconferma della propria domanda risarcitoria; tuttavia, il giudice può compensarele spese, essendo in questo caso tenuto a fornire un’adeguata motivazione inproposito.7.3.

Occorre prendere atto che, nei casi citati, era stata confermata ladecisione di condanna di primo grado per uno dei reati contestati econtestualmente respinta l'impugnazione della parte civile che aveva chiesto lariforma della sentenza assolutoria per l'altro reato o per l’altro imputato, cosìravvisandosi la reciproca soccombenza.Nel caso in esame, invece, ferma la soccombenza dell’imputato, che ha vistorigettato l’appello, va registrata la soccombenza della parte civile, alla quale nonè stato riconosciuto il risarcimento del danno che era l’unico oggettodell’impugnazione di secondo grado.Si è, dunque, verificata la decisiva circostanza della esclusione del dirittoazionato della parte civile, diritto che costituisce il presupposto della condannaalla rifusione in suo favore delle spese processuali.Sotto un profilo più generale, il diritto alla rifusione delle spese sostenutedalla parte civile nasce dal riconoscimento in primo grado del diritto alrisarcimento del danno da reato, ovvero dalla conferma in appello dell’esistenzadi un tale diritto che l’imputato abbia contestato, ancorché risulti soccombenteper altri aspetti.In tale ultima ipotesi, infatti, si è chiarito che «la parte civile che, in seded'appello, resista vittoriosamente all'istanza dell'imputato volta ad escludere ildiritto di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui siprocede, ha diritto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa giàanticipate anche se risulti parzialmente o totalmente soccombente in relazionealle proprie richieste» (Sez. 6, n. 23017 del 19/01/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229825 –01, ha accolto il ricorso della parte civile in ordine alla mancata rifusione a favoredella medesima delle spese relative al giudizio di appello, nel quale era statodichiarato inammissibile il gravame di quest'ultima al fine di ottenere ilriconoscimento di una provvisionale).7.4.

La sentenza va, quindi, annullata senza rinvio sul punto poiché l’ente,soccombente in entrambi i gradi di giudizio, non ha diritto alla rifusione dellespese sostenute nel giudizio di appello anche quando l’impugnazionedell’imputato sia stata in parte rigettata, mancando il presupposto dellacondanna alle spese processuali costituito dal diritto al risarcimento del danno dareato.8.

Viceversa, in ragione della soccombenza dell’imputato rispetto alle particivili XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXX, l’imputato va condannato alla rifusione delle spese dallestesse sostenute nel presente giudizio che si liquidano, in ragione dello sforzodefensionale e della pluralità di parti assistite dal medesimo difensore, nellamisura indicata nel dispositivo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condannadell’imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civileProvincia sicula dei chierici regolari dei ministri degli infermi, che elimina.

Rigettanel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Condanna, inoltre, l’imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizioda l le par t i c iv i l i XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX, che liquida in complessivi euro7.600, oltre accessori di legge.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AldoESPOSITO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, in difesa delle particivili XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXX, si riporta alle conclusioni scritte che deposita all'odiernaudienza unitamente alla nota spese.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, in difesa diXXXXXXXXXXXXXXX, conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Cataniaha confermato la sentenza pronunciata in data 2 dicembre 2024 dalla Corte diAssise di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena diventidue anni di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di omicidiopluriaggravato ai danni di Padre XXXXXXXXXXXXXX (artt. 575 e 577, in relazioneall’art. 61 n. 4, e 61 n. 5 e n. 11, cod. pen. – capo A), di furto aggravato di unveicolo (artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – capo B) e di carte dipagamento (artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – capo C) nonché peril reato di illecito utilizzo di mezzi di pagamento (art. 493-ter cod. pen. – Capo D,in esso assorbito anche il capo E), con le circostanze attenuanti genericheequivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, con riforma unicamente inmerito alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla partecivile “Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi” .1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stataaffermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio del religiosoPadre XXXXXXXXXXXXXX, di 78 anni e in precarie condizioni cardiache, chedapprima aggrediva con violenza, colpendolo più volte al corpo cagionandoglivarie lesioni e, dopo essersi allontanato sottraendo il veicolo e le carte di credito,faceva ritorno nella comunità nella quale era ospitato unitamente alla vittima,che, rimasta inerme nel giaciglio perchè stordita dalla precedente aggressione,cospargeva di alcol e gli dava fuoco, cagionandone la morte per intossicazioneacuta da monossido di carbonio.Sono state riconosciute le circostanze aggravanti della crudeltà e dell'abusodi relazione di coabitazione e di ospitalità, nonché per avere approfittato dellecircostanze di tempo (durante la notte) e di persona (vittima anziana ecardiopatica) tali da ostacolare la difesa.L'imputato è stato altresì riconosciuto responsabile dei citati reati di furto,commessi all'interno della comunità ove si trovavano le carte di pagamento e ilveicolo utilizzato per allontanarsi e poi fare ritorno nella struttura, e dell’utilizzodi detti strumenti di pagamento per prelevare delle somme di denaro nelle vicineagenzie bancarie.1.2. La responsabilità si fonda sulle sostanziali ammissioni dell'imputato ─ ilquale ha ammesso di avere dato fuoco al religioso, pur escludendo di averlo inprecedenza colpito, e di avere commesso i restanti reati ─, e sulle dichiarazionitestimoniali dei religiosi e degli ospiti della comunità, sui rilievi tecnici, sulleperizie e le consulenze tecniche, sulle acquisizioni delle videoregistrazioni deisistemi di vigilanza, nonché sulle indagini di polizia giudiziaria delle quali hannoriferito gli operanti che hanno proceduto, a distanza di poche ore dal fatto,all'arresto dell'imputato che si era dato alla fuga.Nel corso del giudizio di primo grado è stata effettuata una periziapsichiatrica sull’imputato che ha concluso per la piena capacità di intendere evolere, pur in presenza di un disturbo di personalità di tipo borderline eantisociale, privo però di connessione causale con le condotte e gli eventicompiuti nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2020.Sono state ritenute non veritiere e prive di alcun riscontro le accuse rivoltedall'imputato al religioso in merito a presunti approcci o molestie a sfondosessuale che, in ottica difensiva, erano state valorizzate anche ai fini dellacapacità penale o della seminfermità, del trattamento sanzionatorio e dellecircostanze attenuanti generiche.1.3. Il giudice di secondo grado, nel confermare integralmente la decisionedel primo giudice, riconoscendo l’infondatezza dell'appello della parte civile“Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi” avverso il capo disentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per assenza di prova deldanno risarcibile, ha condannato tuttavia l'imputato alla rifusione delle speseprocessuali da tale ente sostenute, ritenuta la soccombenza dell'imputato in talegrado.2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Vecchio, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, articolando seimotivi.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt.190 e 603 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'ordinanzaemessa in data 7 ottobre 2025 con la quale la Corte di secondo grado harespinto immotivatamente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale volta all'espletamento dell'approfondimento peritale ovvero di unanuova perizia psichiatrica.L'ordinanza del 7 ottobre 2025, come pure la sentenza, sono totalmenteprive di motivazione circa la superfluità della richiesta alla luce della idoneitàdegli argomenti esposti dalla difesa nell'atto di appello quale critica all'elaboratoperitale.2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo al mancato riconoscimento della condizione diseminfermità dell'imputato.Il ricorso fa leva sulla rilevanza ai fini dell'imputabilità dei «meccanismi diinterazione tra cognizione ed emozione» nonché sulla rilevanza della «sferaemotiva» rispetto alla capacità di autodeterminazione.Sotto tale profilo, secondo il ricorso, ai fini del giudizio di imputabilità nonsono stati valorizzati: l'impatto potenziale delle molestie sessuali subìtedall'imputato quando era bambino; l'incidenza di esse sulla capacità di intenderee di volere e la conseguente necessità di un approfondimento peritale su taliaspetti.Del resto, ad avviso del ricorso, l'elaborato peritale non aveva tenuto inadeguata considerazione la convergenza dell'episodio che ha portato altrattamento sanitario obbligatorio dell'8 giugno 2014 e il fatto oggetto delgiudizio, entrambi manifestazione di un quadro psicopatologico acuto.La rilevanza di tale convergenza è ulteriormente rafforzata dalla circostanzache l'imputato, al momento dell'omicidio, aveva autonomamente sospeso laterapia farmacologica prescritta, limitandosi ad assumere un ansiolitico, nonchédalla riferita condizione di particolare “insofferenza” nei giorni antecedenti alfatto, fermo restando che la perizia è stata svolta dopo oltre un anno dipermanenza dell'imputato nella comunità con regolare assunzione di terapiafarmacologica, condizione assolutamente diversa da quella nella quale l'imputatosi trovava nel dicembre del 2020, sicché era necessario integrarla.2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione in relazione alla dinamica dei fatti e del movente, ciò con riguardoalle conseguenze che i giudici di merito ne hanno tratto dal punto di vista deltrattamento sanzionatorio.Si tratta di elementi che conducono alla illogicità della dinamica dei fattiricostruita dal primo giudice, alla quale si è supinamente rifatto il giudice diappello, con riguardo al “punto di innesco”; all'assenza di richiesta di aiuto neltempo intercorrente tra l’ipotizzata aggressione e il successivo rientro nellastruttura dell'imputato per appiccare l'incendio; all'assenza di tracce di sanguedella vittima sugli abiti e sul corpo dell'imputato.Quanto alla ricostruzione del fatto, la sentenza non si fa carico di rispondereai rilievi difensivi che riguardano: la deposizione del Mar. Marcì, che avevaindividuato dei pattern ematici compatibili con urti della vittima contro le paretidella stanza durante l'incendio, così escludendo che la condotta fosse stata postain essere in due fasi; la non esaustività della ricostruzione del medico legale,senza confrontarsi con le alternative prospettate dalla difesa; la possibilereazione motoria della vittima, pur cardiopatica, prima della perdita di coscienzaper inalazione del monossido di carbonio, idonea a spiegare la presenza delletracce ematiche e la contestualità dell’azione; la irrilevanza, ai fini dellaricostruzione dei fatti in senso opposto a quanto riferito dall’imputato,dell'assenza di nerofumo sulle macchie di sangue riscontrate sulle pareti.Inoltre, la sentenza ha rifiutato di attenuare il trattamento sanzionatoriosulla base della presunta falsità delle dichiarazioni dell'imputato circa laindividuazione del movente che egli ha ricondotto a molestie o approcci di tipo oa sfondo sessuale posti in essere ai suoi danni dalla vittima.La verosimiglianza della dichiarazione dell’imputato si trae dal rinvenimentonella stanza della vittima di profilattici e lubrificanti, dall’utilizzo unicamenteparziale delle dichiarazioni del teste XXXXXXX, da quanto intercettato nelcolloquio carcerario con Padre XXXXXXXXXXXXXX, dalla minimizzazione delleinsolite abitudini e frequentazioni di Padre XXXXXXXXXXXXXX che, secondo ilteste XXXXXXXX, ha partecipato a una festa di compleanno nella quale erapresente una torta sormontata dalla riproduzione di un fallo, ciò a conferma dellepeculiari abitudini e inclinazioni della vittima.2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agliarticoli 577, primo comma, n. 4, 61 n. 4 e 133 cod. pen. nonché all’art. 533 cod.proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla circostanza aggravantedella crudeltà che è stata ravvisata in considerazione della combinazione dipercosse e incendio su una persona anziana e cardiopatica.Secondo i giudici di merito, tuttavia, le percosse sono state ritenutefunzionali a stordire la vittima, mentre l'incendio è stato considerato il mezzodiretto a cagionare la morte, sicché manca il quid pluris richiesto per integrare lacircostanza aggravante della crudeltà.Non viene cioè descritta quella violenza, veemenza o quel furore che sipalesano come eccentriche sofferenze rispetto all'azione finalizzata a uccidere.La motivazione, quindi, non supera neppure il criterio del ragionevole dubbioin ordine alla circostanza aggravante della crudeltà.2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile “Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministridegli infermi”, già esclusa nel giudizio di primo grado, l'appello della quale èstato pure rigettato.La sentenza di secondo grado, nel condannare l'imputato alla rifusione dellespese, ha fatto richiamo a un orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 48206del 10/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278040 - 01) che tuttavia prevede unicamentela “possibilità” di condannare l'imputato, nel caso di soccombenza, senza che siastata redatta alcuna motivazione in proposito; la decisione è viziata anche tenutoconto che è stata rigettata la domanda della parte civile volta a ottenere ilrisarcimento del danno da reato, sicché l’appello si palesava pure pretestuoso.2.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento, che è stato limitatoall'equivalenza mentre, tenuto conto delle sofferenze riemerse improvvisamentenell'imputato e della tempesta emotiva che si è scatenata a seguito delle avancessessuali o per la gelosia sofferta, doveva essere effettuato in termini diprevalenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che presenta numerose doglianze inammissibili e infondate, èfondato limitatamente al quinto motivo che riguarda la condanna alle spesesostenute dalla parte civile.2. Il primo motivo, sulla rinnovazione dell’istruttoria, è inammissibile.2.1. Esso, infatti, si limita a denunciare la mancanza della motivazione sullarichiesta formulata con l'atto d'appello, senza tuttavia confrontarsi con lamotivazione del provvedimento impugnato e di quello di primo grado che hannoevidenziato che, proprio con riguardo alle conclusioni del perito (“disturbo dellapersonalità borderline”), che ha operato nel pieno contraddittorio delle parti,erano state contrastate dalla difesa unicamente mediante la valorizzazione delleconclusioni del consulente di parte (che ha concluso per un “disturbo posttraumatico da stress”).Queste ultime, tuttavia, sono state ritenute, con una motivazione che non èspecificamente criticata, del tutto avulse dalla realtà processuale poiché, nelgiungere ad affermare l’incapacità al momento del fatto, si basano unicamentesu quanto riferito dall'imputato circa gli abusi sessuali asseritamente subìti ingiovane età e più tardi per opera della vittima, senza che nessuno di talielementi abbia trovato il benché minimo riscontro.2.2. In mancanza, quindi, di una valida critica al percorso argomentativo delprimo giudice, in ordine alla valutazione dell'elemento probatorio costituito dallaperizia, la richiesta di procedere alla rinnovazione istruttoria è apparsa del tuttoesplorativa e, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, correttamenterigettata.Si è infatti, chiarito che «nel giudizio di appello, la presunzione di tendenzialecompletezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primogrado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzionedibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzataalla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, nonsussistendo pertanto, rispetto a essa, alcun obbligo di risposta da parte delgiudice del gravame» (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 – 01).3. Anche il secondo motivo, sulla seminfermità, è inammissibile.3.1. Esso, infatti, si ostina a fondare la critica sulla ritenuta capacitàdimostrativa della consulenza di parte, senza prendere atto che neppure l’attodel tecnico di parte opina per la seminfermità.3.2. In relazione alla dedotta seminfermità, del resto, il ricorso sollecita laCorte di legittimità a pervenire a una diversa valutazione degli elementi di fatto,riportati al secondo motivo di ricorso, che entrambi i giudici di merito hannoritenuto inconsistenti con un’ampia motivazione pienamente aderente aglielementi probatori acquisiti, motivazione che il ricorso non sottopone ad alcunaspecifica critica.È, in particolare, meramente assertiva la critica che riguarda l'episodio che èsfociato nel trattamento sanitario obbligatorio dell'8 giugno 2014, posto che ilricorso non si confronta con la motivazione stesa dal primo giudice (pag. 26) epuntualmente richiamata da quello di appello circa l'assenza nel 2020 difenomeni deliranti, come risulta dagli specifici elementi di fatto che sono statiopportunamente valorizzati (per esempio, la dichiarazione della teste, con laquale l'imputato aveva trascorso le ore immediatamente successive all'omicidio,che lo ha descritto come perfettamente lucido, consapevole di ciò che avevafatto).3.3. Si è autorevolmente chiarito che, se i disturbi della personalità possonorientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità egravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, acondizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa,per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato daldisturbo mentale, nessun rilievo deve essere dato ad altre anomalie caratteriali oalterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopraindicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non siinseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità" (Sez. U, n.9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 – 01).Sicché, una volta esclusa la rilevanza eziologica rispetto alla condotta deirilevati disturbi di personalità, l’incidenza sulla sfera emotiva dei supposti traumiinfantili (peraltro, ritenuti insussistenti) costituisce, semmai, una meraasserzione difensiva, tanto che tale condizione ridonda al più in uno statoemotivo e passionale che è privo di rilevanza sull’imputabilità, a mente dell’art.90 cod. pen., e sull’elemento psicologico, a norma dell’art. 42 cod. pen. (Sez. 6,n. 39457 del 07/07/2023, P., Rv. 285643 – 01, ha precisato che «l’art. 90 cod.pen., vietando di valutare gli stati emotivi e passionali ai fini della imputabilità,non consente di prenderli in esame neppure ai sensi dell'art. 42 cod. pen., comecausa di esclusione della colpevolezza»).4. È inammissibile anche il terzo motivo che riguarda il trattamentosanzionatorio, ma che contiene delle non consentite critiche alla ricostruzione deifatti e alla ritenuta inconsistenza del movente dedotto dall'imputato.4.1. Le critiche sul trattamento sanzionatorio fanno, tra l'altro leva, sulla(diversa) ricostruzione della dinamica omicida.Orbene, premesso che tale deduzione si profila non consentita sotto unduplice profilo (quanto all'ammissibilità poichè le argomentazioni si sostanzianoin una diversa e non consentita lettura degli elementi di prova, sintonicamentevalutati da entrambi i giudici di merito; quanto all'incidenza di essa sultrattamento sanzionatorio, perchè non ne sono chiariti i possibili riflessi), varilevata l'inammissibilità delle questioni.4.1.1. E' stato, in particolare, accertato, mentre il ricorso si limita a noncondividere tale logica conclusione, che le macchie di sangue repertate sullepareti della stanza provenivano dalla vittima e che esse hanno attinto le pareti,secondo differenti dinamiche derivanti dalla natura, tipologia e direzione deicolpi; ciò è stato confermato, come il ricorso omette di rilevare, dal medicolegale dott. [OSCURATO:PERSONA] e dal perito prof. Barbera: si tratta, cioè, di macchiecertamente anteriori all'incendio, cioè coeve alla furibonda aggressione posta inessere dall'imputato ai danni dell'anziano religioso. La diversa datazione dellemacchie risulta, del resto, anche sulla base delle attività tecniche di repertazionesvolte dall'operante Mar. Marcì ed è pure confermata dal medico legale, sicchèsono state logicamente giudicate manifestamente infondate le opposteconclusioni della difesa che, senza alcun supporto scientifico, fanno levasull'ipotesi affacciata dall'operante, ferma l'obiettività dei rilievi dallo stessocompiuti, i quali descrivono delle tracce di sangue derivanti da fenomeni di"trascinamento" (swipe) e, nella restante parte, a "schizzi" dovutiall'aggressione. Decisiva è stata considerata, sia dall'operante, che dal medicolegale, l'assenza del cd nerofumo, prodotto dalla combustione delle suppellettilidella stanza.Resta, quindi, confermata la ricostruzione dell'aggressione che la difesapretenderebbe di escludere sulla base delle (già giudicate) inattendibilidichiarazioni dell'imputato.4.1.2. E' rimasta, inoltre, a livello generico la deduzione che lamental'insufficiente considerazione, da parte dei giudici di merito, delle tracce disangue rinvenute sulle scarpe dell'imputato e sull'autovettura utilizzata dallostesso, dopo che l'aveva sottratta e impiegata per recarsi agli sportelli bancomatper effettuare dei prelievi mediante le carte di debito delle quali si eraimpossessato dopo l'aggressione del religioso.Non è controverso, in proposito, che l'imputato ha impiegato il suddettoveicolo per fare ritorno alla comunità e dare fuoco alla stanza della vittima.Il ricorso non chiarisce, ferma la puntuale e logica ricostruzione in propositoofferta dai giudici di merito, quale sia la rilevanza di un tale presunto disinteressedei giudici di merito, posto che lo stesso imputato ammette di essersi recato allacomunità con il veicolo per dare fuoco al religioso.I giudici di merito hanno, del resto, sottolineato che la presenza delle tracceematiche sul veicolo utilizzato dall'imputato conferma la natura bifasicadell'aggressione ai danni del religioso: dapprima colpito selvaggiamente eabbandonato esanime; poi dato alle fiamme.4.2. Il ricorso, poi, si propone di smentire i giudici di merito che hannoritenuto che l’indicazione fatta dall’imputato circa il movente del fatto (molestiesessuali subìte) è rimasta priva di riscontro, così relegandola a tardivagiustificazione del proprio agìto.Va, infatti, ricordato che i giudici di merito non hanno individuato unospecifico movente dell'azione omicida, ascrivendola alla rabbia covatadall'imputato e alla indole violenta dello stesso che, occasionalmente stimolatada un generico risentimento per il rapporto amichevole esistente tra la personaoffesa e un dipendente della comunità, ha rimosso le inibizioni dell’agente, ilquale si è determinato a commettere l’omicidio, nonché a depredare la vittima ela comunità che lo ospitava.Va, ancora una volta, ribadito che i giudici di merito, con logica e nonspecificamente criticata motivazione, hanno escluso che la giustificazione dedottadall'imputato corrisponda ad alcun fatto reale, sia con riguardo alle molestieinfantili, sia con riguardo alle presunte attenzioni della persona offesa.Si tratta di elementi esposti dal giudice di appello e puntualmente esaminatia pagina 14 e segg. della sentenza di primo grado, che il ricorso omette del tuttodi criticare, giungendo anche a distorcerne il senso (XXXXXXXXXXXXXXXXX ha,infatti, escluso di avere subìto egli stesso o avere avuto notizia di alcunamolestia o sollecitazione sessuale a terzi da parte di Padre XXXXXX, mentre hagenericamente riferito di una festa, organizzata diversi anni prima da terzi, inoccasione della quale era presente una torta con una decorazione dallo stessogiudicata evocativa della forma fallica).Anche il rinvenimento dei profilattici e del materiale lubrificante èsuggestivamente utilizzato dalla difesa in sede di legittimità per accreditarecondotte improprie della vittima che, tuttavia, sono state motivatamente esclusedai giudici di merito, i quali hanno pure fornito una logica spiegazione per dettorinvenimento che il ricorso omette di criticare.i giudici di merito hanno, del resto, fatto notare, senza ricevere critichespecifiche, che l'intercettazione della conversazione tra l'imputato e padreXXXXXXXX (avvenuta durante la fase cautelare) non è idonea a mutare laricostruzione probatoria che ha portato e escludere qualunque azione molesta daparte della vittima, poiché, anche in tale occasione, tali presunte molestieemergono dalla sola voce dell’imputato, del tutto smentita dal religioso con ilquale l'imputato era intento a colloquiare.4.3. Posta la inconsistenza del movente dedotto dall'imputato, il motivo diricorso risulta quindi de-assiale poiché cerca di attribuire credibilità allaingiustificata asserzione difensiva mediante una diversa lettura degli elementi difatto che riguardano la dinamica omicida e la successione degli avvenimenti che,come risulta dai non contestati elementi probatori descritti dal giudice di appelloanche mediante il puntuale richiamo alla sentenza di primo grado (pag. 11 esegg.), hanno univocamente condotto a ricostruire in due distinte fasi l'omicidio:la prima, caratterizzata da una violenta aggressione ai danni di un anzianomalato; la seconda, caratterizzata dall'appiccamento del fuoco dopo chel'imputato, commessi i furti e illecitamente utilizzate le carte di pagamento perprocacciarsi del denaro, aveva fatto ritorno alla comunità per porre fine alla vitadi Padre XXXXXX.5. Il quarto motivo, sulla circostanza aggravante della crudeltà, è infondato.5.1. La giurisprudenza di legittimità, nel suo massimo e autorevole consesso,ha affermato che «la circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cuiall'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è di natura soggettiva ed ècaratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, chedetermina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiorespecialmente riprovevole» (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.267629 – 01, ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interioredeve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte lecircostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive deldolo).I giudici di merito si sono attenuti a tali principi e hanno dettagliatamentepreso in esame gli elementi soggettivi che hanno caratterizzato l’azionedell’imputato.Il giudice di appello, anche mediante puntuale richiamo alla sentenza diprimo grado (pag. 29), ha sottolineato che l’imputato, pur avendone avuto laconcreta possibilità, non ha ucciso la vittima in occasione della prima violentaaggressione compiuta ai danni di un anziano malato e infermo, ma hascientemente optato per interrompere l'azione violenta, conclusa circa mezz'oradopo dando fuoco alla vittima agonizzante.Vi è stato, quindi, un puntuale esame delle modalità della condotta e di tuttele circostanze del caso, incluse quelle concernenti all'elemento psicologico.5.2. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha esaminato un caso simile,salvo che per l'epilogo non mortale, della aggressione compiuta con pugni e calcie, in un secondo momento, mediante l'appiccamento di un incendio con unliquido infiammabile.In detta occasione, nell'affermare il principio di diritto secondo il quale «lacircostanza aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone (art. 61, n. 4,cod. pen.) è compatibile con il tentativo di omicidio, qualora le modalità dellacondotta del reo siano rivelatrici dell'intenzione di arrecare patimenti eccedenti ilnormale meccanismo causale impiegabile nella concreta vicenda per provocare lamorte della vittima e di dare soddisfazione ai propri istinti crudeli e immorali»(Sez. 1, n. 18136 del 07/03/2014, Accurso, Rv. 258909 - 01), la Corte dilegittimità ha riconosciuto, nell’appiccamento del fuoco, un quid pluris rispettoall'esplicazione dell'attività necessaria per portare a compimento il propositocriminoso che poteva essere realizzato con la sola forza fisica, specieconsiderando che era stata impiegata contro una persona anziana, sofferente ecolta nel sonno, perciò, al più, in grado di sviluppare una reazione facilmentesuperabile dall'imputato senza ricorrere a mezzi letali dolorosi.5.3. Il principio di diritto, che si condivide integralmente, va quindiespressamente ribadito: «l’utilizzo delle violenze fisiche e il previsto impiego delfuoco, per cagionare la morte, contro una persona inerme e già indebolita daicolpi ricevuti esula dal normale processo causale dell'evento mortale e, quindi,rappresenta un quid pluris rispetto all'esplicazione dell'attività necessaria perportare a compimento il proposito criminoso che poteva essere realizzato con lasola forza fisica dell'aggressore, certamente superiore a quella della vittima,sicché denota malvagità per le sofferenze che avrebbe causato lo sviluppo dellefiamme e la mancanza di ogni senso di umanità soprattutto nei riguardi dipersona anziana e convivente».Ciò determina il rigetto del motivo di ricorso.6. Il sesto motivo di ricorso, che riguarda il giudizio di bilanciamento, èinammissibile.6.1. Il ricorso propone non consentite critiche di merito al percorsomotivazionale seguito dai giudici di merito, i quali hanno logicamente valorizzatonegativamente il comportamento non pienamente collaborativo e, anzi,improntato a infangare la memoria della vittima, sicché nessun rilievo hanno leasserzioni difensive sulle condizioni personali dell'imputato, già ampiamenteconsiderate.6.2. Resta esclusa, del resto, la rilevanza ai fini che interessano dellapresunta causale di gelosia per il rapporto di amicizia e stima intrattenuto dallavittima e un altri dipendente della comunità.La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la gelosia non puògiustificare la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.(Sez. 1, n. 36364 del 07/07/2023, Barbri, Rv. 285244 – 01), sicché, a maggiorragione, se ne deve escludere la rilevanza, quale elemento positivo, per mitigareo attenuare il trattamento sanzionatorio, ciò anche mediante il giudizio dibilanciamento che non può trovare supporto nella gelosia, quale sentimentomorboso espressione di supremazia e possesso che si estrinseca attraversol'annientamento della vittima.7. È, invece, fondato il quinto motivo sulla condanna alle spese sostenutedalla parte civile “Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi”.7.1. Va premesso che il primo giudice ha rigettato la domanda risarcitoriasvolta dalla parte civile “Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degliinfermi”.L’ente ha, quindi, proposto appello per ottenere il risarcimento del danno dareato.Il giudice di appello ha respinto l’impugnazione della parte civile,giudicandola infondata.Tenuto conto della soccombenza dell’imputato, l’appello del quale era statopure giudicato infondato, il giudice di secondo grado lo ha condannato allarifusione delle spese sostenute dalla detta parte civile.Nel fare ciò, i l giudice di appello ha richiamato un precedentegiurisprudenziale secondo il quale: «nel giudizio di appello, in caso disoccombenza reciproca, il giudice non è obbligato a disporre la compensazionedelle spese ma può condannare alla refusione di quelle sostenute dalla partecivile l'imputato quando l'impugnazione di quest'ultimo risulti infondata, perchél'imputato non può essere condannato alle spese solo quando in appello siamodificata la decisione di primo grado in senso a lui favorevole» (Sez. 5, n.48206 del 10/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278040 – 01).7.2. Il richiamato principio giurisprudenziale trova, a sua volta, solidofondamento in Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207946 – 01, laquale ha affermato che «il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputatonon elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamentodelle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione dellespese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alladecisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvoche il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totaleo parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cuiesercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato».Si comprende, quindi, che in caso di soccombenza anche parziale l’imputatoè tenuto alla rifusione delle spese della parte civile che abbia ottenuto laconferma della propria domanda risarcitoria; tuttavia, il giudice può compensarele spese, essendo in questo caso tenuto a fornire un’adeguata motivazione inproposito.7.3. Occorre prendere atto che, nei casi citati, era stata confermata ladecisione di condanna di primo grado per uno dei reati contestati econtestualmente respinta l'impugnazione della parte civile che aveva chiesto lariforma della sentenza assolutoria per l'altro reato o per l’altro imputato, cosìravvisandosi la reciproca soccombenza.Nel caso in esame, invece, ferma la soccombenza dell’imputato, che ha vistorigettato l’appello, va registrata la soccombenza della parte civile, alla quale nonè stato riconosciuto il risarcimento del danno che era l’unico oggettodell’impugnazione di secondo grado.Si è, dunque, verificata la decisiva circostanza della esclusione del dirittoazionato della parte civile, diritto che costituisce il presupposto della condannaalla rifusione in suo favore delle spese processuali.Sotto un profilo più generale, il diritto alla rifusione delle spese sostenutedalla parte civile nasce dal riconoscimento in primo grado del diritto alrisarcimento del danno da reato, ovvero dalla conferma in appello dell’esistenzadi un tale diritto che l’imputato abbia contestato, ancorché risulti soccombenteper altri aspetti.In tale ultima ipotesi, infatti, si è chiarito che «la parte civile che, in seded'appello, resista vittoriosamente all'istanza dell'imputato volta ad escludere ildiritto di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui siprocede, ha diritto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa giàanticipate anche se risulti parzialmente o totalmente soccombente in relazionealle proprie richieste» (Sez. 6, n. 23017 del 19/01/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229825 –01, ha accolto il ricorso della parte civile in ordine alla mancata rifusione a favoredella medesima delle spese relative al giudizio di appello, nel quale era statodichiarato inammissibile il gravame di quest'ultima al fine di ottenere ilriconoscimento di una provvisionale).7.4. La sentenza va, quindi, annullata senza rinvio sul punto poiché l’ente,soccombente in entrambi i gradi di giudizio, non ha diritto alla rifusione dellespese sostenute nel giudizio di appello anche quando l’impugnazionedell’imputato sia stata in parte rigettata, mancando il presupposto dellacondanna alle spese processuali costituito dal diritto al risarcimento del danno dareato.8. Viceversa, in ragione della soccombenza dell’imputato rispetto alle particivili XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXX, l’imputato va condannato alla rifusione delle spese dallestesse sostenute nel presente giudizio che si liquidano, in ragione dello sforzodefensionale e della pluralità di parti assistite dal medesimo difensore, nellamisura indicata nel dispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condannadell’imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civileProvincia sicula dei chierici regolari dei ministri degli infermi, che elimina. Rigettanel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna, inoltre, l’imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizioda l le par t i c iv i l i XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX, che liquida in complessivi euro7.600, oltre accessori di legge.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28251/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris