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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32932/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29281/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Manlio di Veroli n. 2-4; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA] A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del consigliere delegato, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura su atto allegato al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Trieste n. 10; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] BRIONI, - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 951/2019, pubblicata il 13 giugno 2019, notificata il 3 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha rigettato l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia e li ha condannati a rifondere le spese del grado di appello in favore della parte appellata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (mandataria di Onif finance s.r.l. a sua volta cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA], subentrata dapprima a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quindi, a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] CREDIT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

"quale mandataria per la gestione del credito di [OSCURATO:PERSONA]" aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Brescia per sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del trasferimento immobiliare di una serie di immobili, convenuto nel verbale di separazione consensuale dei predetti in data 28 novembre 2011 del Tribunale di Brescia n. rep. 22023, trascritto il 13 febbraio 2012. [OSCURATO:PERSONA] asseriva di essere creditrice di Galeazzi per un importo di Euro 3 /8013 milioni come da decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal tribunale della stessa città in forza di garanzia fideiussoria rilasciata in relazione alle obbligazioni A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi contratte dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (posta in concordato preventivo) di cui il convenuto era socio, nonché era stato consigliere di amministrazione.

Il Tribunale di Brescia aveva accolto la domanda proposta dalla Banca, con conseguente condanna di parte convenuta anche alle spese di lite.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] illustrato da sei motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella spiegata qualità.

Sebbene intimata, non ha ritenuto di svolgere difese [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Nessuna delle parti ha deposito memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo "Violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4, art. 118 disp.

Att.

C.p.c., art. 24 e 111 Cost. italiana in relazione all'art. 360 primo comma c.p.c n.4 - L'inammissibilità delle istanze istruttorie delle parti appellanti", il ricorrente denuncia la nullità della sentenza in relazione alle norme evocate in quanto la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'istanza formulata dagli appellanti (in via principale e incidentale) di ammissione dei mezzi istruttori, condividendo quanto ritenuto dal primo giudice che ne ha negato l'accoglimento «per l'assorbente ragione che manca l'enunciazione di critiche appropriate e specifiche alla contraria statuizione» (pag. 9 della sentenza impugnata).

Osserva, in particolare, che il giudice di prime cure aveva rigettato le domande degli appellanti sulla base delle allegazioni documentali, apparendo pacifico che le istanze istruttorie erano state implicitamente disattese, non essendoci dunque una «contraria statuizione» del giudice di prime cure; di conseguenza, le istanze istruttorie sarebbero state negate osserva parte ricorrente "sulla base di un addebito di carattere processuale - inerente il modo in cui l'appellante avrebbe dovuto enunciare i motivi di critica specifici - che si ritiene non possa trovare pratica applicazione nel caso di specie, atteso che il giudice di A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi primo grado non ha specificatamente statuito al riguardo, elaborando invece una motivazione circostanziata nel merito delle deduzioni svolte dalle parti convenute, che quindi non poteva essere sottoposta a quella critica specifica rituale di cui la Corte territoriale censura illegittimamente l'omissione di entrambi gli appellanti" (pag. 8 ricorso).

Evidenzia che i motivi di appello "che implicano la richiesta di prova testimoniale in tal modo denegata sono stati poi delibati da parte della Corte di appello; ciò evidenzia una sostanziale contraddizione con le ragioni di statuizione della Corte a riguardo dell'inammissibilità delle istanze istruttorie che di fatto si ricollegano ai motivi stessi, in quanto il Collegio per averli poi esaminati nel merito, non può non averli ritenuti ammissibili, tanto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.".

Evidenzia infine il carattere "potenzialmente decisivo" delle istanze istruttorie in ordine al giudizio di accertamento sui presupposti dell'art. 2901 c.c. (pag. 9 del ricorso).

2. Con il secondo motivo il ricorrente ripropone la censura di cui al motivo che precede per "Violazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art.360 primo comma c.p.c. n.3), sulla medesima questione dell'inammissibilità delle istanze istruttorie" ribadendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato i criteri di adeguata e specifica motivazione declinati dall'art.342 c.p.c. e che la richiamata «contraria statuizione» sarebbe in realtà solo implicita, ricavabile indirettamente dall'argomentare del primo giudice.

3. Con il terzo motivo si duole della "Violazione erronea applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma c.p.c nn.4 e 5 - il giudicato sulla questione dell'eventus damni, insussistenza" e contesta il punto della motivazione ove la Corte di appello ha ritenuto che «la sentenza di primo grado non è sottoposta a critiche ove in essa è affermata la sussistenza relativamente all'atto di disposizione per cui è causa, dell'eventus damni, così che, sul punto, si è formato il giudicato» (pag. 9 della sentenza impugnata).

Il ricorrente sostiene che non possa parlarsi di giudicato interno posto che aveva contrastato ad hoc la questione dell'eventus damni a pag. 5 del proprio atto di appello (argomentazioni che A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi riporta testualmente) e che la Corte ha pretermesso un fatto decisivo a norma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. ovvero "la comprovata sovrapposizione delle nuove garanzie patrimoniali e finanziarie ottenute dalla banca creditrice della società del [OSCURATO:PERSONA] all'esito delle procedure avviate per la soluzione della crisi di impresa, rispetto a quella, particolare, prestata dal socio fideiussore in ragione di titolo antecedente (la vecchia fideiussione del 2004 doc. n 1 fasc. ricorrente)".

Ciò avrebbe dovuto portare la Corte a riconsiderare le ragioni addotte quanto alla sussistenza dell'eventus damni.

4. Con il quarto motivo lamenta la "Violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma c.p.c. nn.4 e 5 - l'inscientia damni del ricorrente e l'anteriorità del credito".

A parere del ricorrente le motivazioni rese dal giudice di prime cure in proposito sarebbero diverse da quelle rese dalla Corte di appello, l'uno avrebbe motivato ritenendo che "l'atto dispositivo da lui posto in essere si incastonava con tempistica ritenuta in buona sostanza sospetta nella sequenza delle tre istanze rivolte dalla società garantita al Tribunale di Brescia per la soluzione della crisi di impresa" (pag. 13 del ricorso), l'altra avrebbe individuato la scientia damni del ricorrente in un'unica diversa circostanza fattuale: la sua partecipazione all'assemblea della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui erano state deliberate delle perdite".

In ciò parte ricorrente ravviserebbe l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Quanto alla anteriorità del credito lamenta una coincidenza soltanto parziale tra la motivazione resa in prime cure e quella in seconde cure in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato il proprio motivo di appello sul punto.

5. Con il quinto motivo denuncia la "Violazione dell'art. 1596 c.c. in relazione all'art.360 primo comma c.p.c. n.3) - l'intervenuta liberazione del fideiussore" in quanto con l'accordo di ristrutturazione del 2010 avrebbe sì rinnovate le proprie garanzie (fideiussione risalente al 2004) ma non avrebbe prestato specifico consenso all'erogazione di "nuova finanza".

Il A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ricorrente trascrive stralcio del verbale di separazione tra i coniugi Galeazzi e Brioni.

6. Con il sesto motivo lamenta la "Violazione dell'art. 2901-1988 c.c. in relazione all'art.360 primo comma c.p.c. n.3) - la ritenuta gratuità della disposizione dell'appellante a favore della beneficiaria [OSCURATO:PERSONA]" e contesta l'interpretazione data della disposizione patrimoniale dai giudici del merito e cioè come atto sostanzialmente gratuito e non oneroso, interpretazione contraria alle norme evocate, soprattutto se, come avvenuto nel caso di specie, si appalesa come disposizione patrimoniale evidentemente collegata ad un corrispettivo, nonostante la presenza di una dichiarazione di debito titolata.

7. Il primo e il secondo motivo di ricorso - che possono essere valutati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione in quanto entrambi denunciano la dichiarata "inammissibilità delle istanze istruttorie delle parti appellanti" - sono infondati rispetto sia alla denunciata nullità della sentenza sia alla dedotta violazione di legge.

7.1. Quanto al primo profilo, non sussiste alcuna nullità della sentenza.

Come correttamente rileva parte controricorrente nel riportare testualmente la motivazione del giudice di prime cure sul punto, risulta che la statuizione del giudice di prime cure non era stata affatto contrastata dagli appellanti i quali si erano limitati a riproporre in appello le istanze istruttorie motivatamente disattese dal tribunale (pagg. 11 e 12 controricorso).

La statuizione di primo grado aveva ritenuto «incontrovertibile la piena consapevolezza del fideiussore riguardo al pregiudizio derivante dalla banca attrice a fronte delle aspettative riposte dalla stessa sulle disponibilità patrimoniali del garante» e, in merito alla inscientia della moglie di Galeazzi, [OSCURATO:PERSONA], aveva osservato che gli argomenti addotti (e cioè che svolgesse unicamente attività di casalinga, con titolo di studio di scuola media inferiore) non fossero adeguati a dimostrarne la inconsapevolezza, anche considerati «gli ingenti prestiti che la Brioni avrebbe erogato al marito A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nel corso dell'unione, a meno di non ritenere la sussistenza di ingenti risorse finanziarie a sua disposizione di provenienza non lavorativa, su cui però nulla è in atti (neppure a livello di allegazione)».

Aveva osservato inoltre il giudice di prime cure che neppure la prova testimoniale richiesta con il capitolato proposto «genericamente proteso a comprovare l'effettuazione della ristrutturazione dell'immobile di via IV novembre "a spese esclusive della Brioni" potrebbe incidere sulla presente decisione, palesandosi, da un lato, singolarmente in contrasto con l'erogazione di somme a titolo di mutuo evocata nel verbale di separazione e, dall'altro lato, radicalmente inammissibile nel momento in cui rimette al teste non già la narrazione di analitiche e puntuali circostanze ma il giudizio sintetico-induttivo di fatto riservato al decidente».

A fronte di tale inequivoca espressa statuizione, in sede di atto di appello, l'odierno ricorrente, si è limitato a richiedere l'ammissione dei capitoli di prova, già negata in prime cure, di talché, del tutto coerentemente la Corte di appello ha, in via preliminare, dichiarato inammissibile l'istanza per mancanza «di critiche appropriate e specifiche alla contraria statuizione» (pag. 9 della sentenza impugnata).

Va sottolineato, ancora, che è lo stesso ricorrente, poi, ad evidenziare come la Corte di appello abbia effettivamente valutato i motivi di appello che implicavano la richiesta di prova testimoniale e ciò, secondo la sua prospettazione, evidenzierebbe una contraddizione (pag. 8 e 9 del ricorso).

Orbene, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna contraddizione, tenuto conto che, dalla semplice lettura della motivazione, risulta che, dopo aver ritenuto la prospettazione sulla inscientia formulata dagli appellanti come manifestamente infondata in considerazione della accertata partecipazione del fideiussore all'assemblea societaria del giugno 2011 in occasione della quale erano state confermate le consistenti perdite che stava (da tempo) subendo la società garantita, ha affermato che «il quadro così delineato non potrebbe essere modificato neppure per effetto della sollecitata istruttoria orale che, come si è rilevato è inammissibile in questa sede, non essendo A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi sorretta dall'esposizione di argomenti specifici di critica alla contraria decisione del Tribunale.

I capitoli in questione, riportati nelle conclusioni in epigrafe, in ogni caso, sono assolutamente generici e viziati dalla richiesta al teste di esprimere inammissibili valutazioni né comunque potrebbero validamente contrastare il dato emergente dalle risultanze documentali sopra ricordate (pag. 11 sentenza impugnata).

7.2. Quanto al secondo profilo, anch'esso risulta non fondato.

Come già veduto, parte ricorrente non specifica, per un verso, con quali statuizioni la sentenza di prime cure aveva ritenuto inammissibili le proprie istanze istruttorie e, per l'altro, si limita ad evocare la violazione delle norme e la loro evocazione sottende sostanzialmente una diversa ricostruzione della vicenda, doglianza che si pone al di fuori del perimetro della violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

Come più volte affermato da questa Corte, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, quanto dedotto nel ricorso in esame, ovvero l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez.

I, 14/01/2019 n. 640).A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

8. Anche il terzo motivo non è fondato in quanto la Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e neppure nel vizio di omesso esame.

Viceversa, è il ricorrente che mostra di non aver impugnato specificatamente con l'atto di appello quanto affermato dal tribunale in prime cure; sia in ordine all'accertato integrale azzeramento della garanzia patrimoniale da parte del fideiussore sia in merito alla non rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, della esistenza di altri condebitori solidali.

In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto: «quanto al pregiudizio derivato a parte attrice dall'attribuzione patrimoniale risultante dal verbale 22/11/2011 di separazione personale dei convenuti (...) non può sussistere alcun dubbio, tenuto conto che Galeazzi neanche allega la titolarità di ulteriori cespiti idonei alla copertura dell'ingente debito suindicato (...) peraltro - come è noto - costante è l'arresto giurisprudenziale di legittimità per il quale l'eventus damni presupposto della revocatoria ordinaria è costituito anche dalla mera difficoltà nell'attuazione coattiva del credito, valutazione che inoltre prescinde dalla presenza di ulteriori obbligati per lo stesso titolo (così altri fideiussori)» (stralcio della motivazione della sentenza del Tribunale di Brescia, pagg. 3-4, testualmente riportata in controricorso a pag. 15).

Conseguentemente, dunque, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che «la sentenza di primo grado non è sottoposta a critiche ove in essa è affermata la sussistenza relativamente all'atto di disposizione per cui è causa, dell'eventus damni, così che, sul punto, si è formato il giudicato» (pag. 9 della sentenza impugnata).

Meramente suggestive ma non fondate, quindi, risultano, da un lato, la doglianza sulla asserita "pecca" commessa dall'appellante per non aver separato graficamente nell'atto di gravame le doglianze relative all'eventus damni dalle altre e, dall'altro lato, la tesi che le garanzie prestate dal garante sarebbero state sostituite dal piano finanziario validato dal tribunale.A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] osserva che parte ricorrente continua a non confrontarsi con quanto evidenziato dai giudici di merito che, per un verso, hanno escluso la rilevanza ai fini de quibus della presenza di altre garanzie in conformità al consolidato orientamento di legittimità espresso in proposito (v.

Cass. Sez. 2, 22/03/2011 n. 6486; Cass. Sez. 3 26/06/2020- n. 12901) e che, per l'altro, sull'accordo di ristrutturazione del 2010, hanno accertato che esso prevedeva, con riferimento ai finanziamenti chirografi già in essere, il consolidamento della relativa esposizione, riscadenzata ai termini e alle condizioni di cui al medesimo accordo "senza che ciò comporti effetto novativo per espressa volontà delle parti" e che detto accordo di ristrutturazione veniva sottoscritto anche dai garanti, e fra essi, anche da [OSCURATO:PERSONA] all'espresso "fine del riconoscimento, senza effetto novativo, delle garanzie personali a suo tempo rilasciate agli Istituti finanziatori". (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).

Pertanto, il vizio di omesso esame paventato è insussistente, tenuto conto che i giudici di merito non hanno ritenuto "sostituita" né "superata" la garanzia patrimoniale prestata dal fideiussore Galeazzi e di conseguenza, essendosi spogliato di ogni proprietà in favore della coniuge, hanno ritenuto acclarato il requisito dell'eventus damni.

9. Così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, è infondato anche il quarto motivo.

In ordine alla ritenuta sussistenza in capo all'odierno ricorrente della scientia damni, la decisione impugnata, lungi di aver posto a fondamento della propria decisione un'unica e diversa circostanza rispetto a quella presa in considerazione dal giudice di prime cure, al contrario, ha espressamente condiviso quanto già da questi ritenuto, ponendo in evidenza una circostanza ulteriore emersa dagli atti della procedura concordataria della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Difatti, la Corte territoriale ha dapprima valutato e ritenuto non rilevanti le circostanze allegate dal Galeazzi ovvero: a) di essere stato sì, socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma di non aver svolto incarichi A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi decisionali e di non aver avuto conoscenza del finanziamento conseguito dalla società stessa nel 2006, essendosi occupato esclusivamente della gestione dei cantieri edili; b) di aver partecipato e sottoscritto con tutti gli altri soci all'accordo di ristrutturazione nel 2010 (che avrebbe comportato la rinuncia alle azioni giudiziarie da parte dei creditori, la cancellazione delle ipoteche a carico dei fideiussori, nonché l'erogazione di un nuovo finanziamento) e dimostrare il proprio legittimo affidamento, e poi ha ritenuto che «la prospettazione della inscientia è manifestamente infondata, condividendo la Corte la pur sintetica argomentazione elaborata dal giudice di primo grado, il quale ha fatto corretto riferimento sia alla mancata allegazione della esistenza di altri beni, nel patrimonio del fideiussore che potessero svolgere la funzione tipica di cui all'art. 2740 c.c. sia alla prevedibile infausta conclusione della proposta concordataria, alla luce delle risultanze delle relazioni periodiche degli organi preposti alla procedura.

Va peraltro segnalato come ha efficacemente evidenziato la società appellata, [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'assemblea societaria del giugno 2011 in occasione della quale erano state confermate le consistenti perdite che stava (da tempo) subendo la società garantita» (pag. 11 della sentenza impugnata).

Quanto al diverso profilo dell'anteriorità del credito, la Corte di appello, lungi di aver omesso una adeguata indagine in proposito, ha invece puntualmente disatteso gli argomenti sottoposti al suo esame da parte dell'appellante relativi all'esatto ammontare del credito e alla sua origine, correttamente individuando il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria nei due finanziamenti del 2006 e del 2007, le cui rate restitutorie erano nella quasi totalità insolute e il titolo costituito dal decreto ingiuntivo 23 marzo 2015 (pag. 12 della sentenza impugnata).

Ha evidenziato, inoltre, che «in ogni caso, l'art. 4.1. dell'accordo in parola testualmente prevede, con riferimento ai finanziamenti chirografi già in essere, il consolidamento della relativa esposizione, riscadenzata ai termini e alle condizioni di cui al medesimo accordo "senza che ciò comporti A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi effetto novativo per espressa volontà delle parti", per l'altro, che in premessa, si enuncia che detto accordo di ristrutturazione veniva sottoscritto anche dai garanti, e fra essi [OSCURATO:PERSONA], "al fine del riconoscimento, senza effetto novativo, delle garanzie personali a suo tempo rilasciate agli Istituti finanziatori"»(pag. 12 e 13 della sentenza impugnata).

10. Così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, il quinto motivo è inammissibile.

La pretesa violazione dell'art. 1956 c.c. è insussistente atteso che quanto osservato dalla Corte di appello sul punto, come testualmente riportato a proposito del precedente motivo, è tranciante nell'escludere espressamente l'effetto novativo dell'accordo di ristrutturazione del 2010 (pag. 12 della sentenza impugnata).

In sostanza, parte ricorrente, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge mira, in realtà, inammissibilmente, ad una rivalutazione di circostanze fattuali e di elementi istruttori al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, sui predetti punti, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale (Cass. Sez.

U 27/12/2019 n. 34476).

11. Parimenti inammissibile per le medesime ragioni espresse a proposito del precedente motivo, si appalesa il sesto, così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto.

Surrettiziamente, attraverso la questione della gratuità dell'atto di disposizione e della lamentata violazione di legge, il ricorrente ancora una volta tende, inammissibilmente, a voler fornire una ricostruzione alternativa della fattispecie per come emersa nel giudizio.

E' sufficiente al riguardo richiamare quanto ritenuto dal giudice di appello il quale ha reputato pienamente condivisibili gli argomenti enunciati dal primo Giudice a proposito del verbale di separazione tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e ha aggiunto che a tali argomentazioni non possono opporsi con successo le considerazioni espresse nell'appello principale (Galeazzi) ed in quello incidentale (Brioni) «evidente essendo che, nell'ipotesi più favorevole, A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi la pattuizione che ci occupa, che ha come conseguenza la totale spoliazione di [OSCURATO:PERSONA] da ogni proprietà immobiliare, ivi comprese le rendite dei singoli beni, si caratterizza per un conclamato squilibrio nei rapporti tra i coniugi separandi, ad evidente sfavore per il medesimo Galeazzi, tale da far emergere incontestabilmente il dato della prevalente gratuità dell'attribuzione patrimoniale» (pag. 17 sentenza impugnata).

12. In conclusione il ricorso è rigettato.

13. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Nulla per le spese di [OSCURATO:PERSONA] che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 7.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge 3 1.1 - - .I1r.iipwW si Ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29281/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Manlio di Veroli n. 2-4; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA] A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del consigliere delegato, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura su atto allegato al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Trieste n. 10; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] BRIONI, - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 951/2019, pubblicata il 13 giugno 2019, notificata il 3 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha rigettato l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia e li ha condannati a rifondere le spese del grado di appello in favore della parte appellata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (mandataria di Onif finance s.r.l. a sua volta cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA], subentrata dapprima a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quindi, a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] CREDIT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. "quale mandataria per la gestione del credito di [OSCURATO:PERSONA]" aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Brescia per sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del trasferimento immobiliare di una serie di immobili, convenuto nel verbale di separazione consensuale dei predetti in data 28 novembre 2011 del Tribunale di Brescia n. rep. 22023, trascritto il 13 febbraio 2012. [OSCURATO:PERSONA] asseriva di essere creditrice di Galeazzi per un importo di Euro 3 /8013 milioni come da decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal tribunale della stessa città in forza di garanzia fideiussoria rilasciata in relazione alle obbligazioni A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi contratte dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (posta in concordato preventivo) di cui il convenuto era socio, nonché era stato consigliere di amministrazione. Il Tribunale di Brescia aveva accolto la domanda proposta dalla Banca, con conseguente condanna di parte convenuta anche alle spese di lite. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] illustrato da sei motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella spiegata qualità. Sebbene intimata, non ha ritenuto di svolgere difese [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Nessuna delle parti ha deposito memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo "Violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4, art. 118 disp. Att. C.p.c., art. 24 e 111 Cost. italiana in relazione all'art. 360 primo comma c.p.c n.4 - L'inammissibilità delle istanze istruttorie delle parti appellanti", il ricorrente denuncia la nullità della sentenza in relazione alle norme evocate in quanto la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'istanza formulata dagli appellanti (in via principale e incidentale) di ammissione dei mezzi istruttori, condividendo quanto ritenuto dal primo giudice che ne ha negato l'accoglimento «per l'assorbente ragione che manca l'enunciazione di critiche appropriate e specifiche alla contraria statuizione» (pag. 9 della sentenza impugnata). Osserva, in particolare, che il giudice di prime cure aveva rigettato le domande degli appellanti sulla base delle allegazioni documentali, apparendo pacifico che le istanze istruttorie erano state implicitamente disattese, non essendoci dunque una «contraria statuizione» del giudice di prime cure; di conseguenza, le istanze istruttorie sarebbero state negate osserva parte ricorrente "sulla base di un addebito di carattere processuale - inerente il modo in cui l'appellante avrebbe dovuto enunciare i motivi di critica specifici - che si ritiene non possa trovare pratica applicazione nel caso di specie, atteso che il giudice di A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi primo grado non ha specificatamente statuito al riguardo, elaborando invece una motivazione circostanziata nel merito delle deduzioni svolte dalle parti convenute, che quindi non poteva essere sottoposta a quella critica specifica rituale di cui la Corte territoriale censura illegittimamente l'omissione di entrambi gli appellanti" (pag. 8 ricorso). Evidenzia che i motivi di appello "che implicano la richiesta di prova testimoniale in tal modo denegata sono stati poi delibati da parte della Corte di appello; ciò evidenzia una sostanziale contraddizione con le ragioni di statuizione della Corte a riguardo dell'inammissibilità delle istanze istruttorie che di fatto si ricollegano ai motivi stessi, in quanto il Collegio per averli poi esaminati nel merito, non può non averli ritenuti ammissibili, tanto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.". Evidenzia infine il carattere "potenzialmente decisivo" delle istanze istruttorie in ordine al giudizio di accertamento sui presupposti dell'art. 2901 c.c. (pag. 9 del ricorso). 2. Con il secondo motivo il ricorrente ripropone la censura di cui al motivo che precede per "Violazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art.360 primo comma c.p.c. n.3), sulla medesima questione dell'inammissibilità delle istanze istruttorie" ribadendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato i criteri di adeguata e specifica motivazione declinati dall'art.342 c.p.c. e che la richiamata «contraria statuizione» sarebbe in realtà solo implicita, ricavabile indirettamente dall'argomentare del primo giudice. 3. Con il terzo motivo si duole della "Violazione erronea applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma c.p.c nn.4 e 5 - il giudicato sulla questione dell'eventus damni, insussistenza" e contesta il punto della motivazione ove la Corte di appello ha ritenuto che «la sentenza di primo grado non è sottoposta a critiche ove in essa è affermata la sussistenza relativamente all'atto di disposizione per cui è causa, dell'eventus damni, così che, sul punto, si è formato il giudicato» (pag. 9 della sentenza impugnata). Il ricorrente sostiene che non possa parlarsi di giudicato interno posto che aveva contrastato ad hoc la questione dell'eventus damni a pag. 5 del proprio atto di appello (argomentazioni che A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi riporta testualmente) e che la Corte ha pretermesso un fatto decisivo a norma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. ovvero "la comprovata sovrapposizione delle nuove garanzie patrimoniali e finanziarie ottenute dalla banca creditrice della società del [OSCURATO:PERSONA] all'esito delle procedure avviate per la soluzione della crisi di impresa, rispetto a quella, particolare, prestata dal socio fideiussore in ragione di titolo antecedente (la vecchia fideiussione del 2004 doc. n 1 fasc. ricorrente)". Ciò avrebbe dovuto portare la Corte a riconsiderare le ragioni addotte quanto alla sussistenza dell'eventus damni. 4. Con il quarto motivo lamenta la "Violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma c.p.c. nn.4 e 5 - l'inscientia damni del ricorrente e l'anteriorità del credito". A parere del ricorrente le motivazioni rese dal giudice di prime cure in proposito sarebbero diverse da quelle rese dalla Corte di appello, l'uno avrebbe motivato ritenendo che "l'atto dispositivo da lui posto in essere si incastonava con tempistica ritenuta in buona sostanza sospetta nella sequenza delle tre istanze rivolte dalla società garantita al Tribunale di Brescia per la soluzione della crisi di impresa" (pag. 13 del ricorso), l'altra avrebbe individuato la scientia damni del ricorrente in un'unica diversa circostanza fattuale: la sua partecipazione all'assemblea della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui erano state deliberate delle perdite". In ciò parte ricorrente ravviserebbe l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Quanto alla anteriorità del credito lamenta una coincidenza soltanto parziale tra la motivazione resa in prime cure e quella in seconde cure in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato il proprio motivo di appello sul punto. 5. Con il quinto motivo denuncia la "Violazione dell'art. 1596 c.c. in relazione all'art.360 primo comma c.p.c. n.3) - l'intervenuta liberazione del fideiussore" in quanto con l'accordo di ristrutturazione del 2010 avrebbe sì rinnovate le proprie garanzie (fideiussione risalente al 2004) ma non avrebbe prestato specifico consenso all'erogazione di "nuova finanza". Il A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ricorrente trascrive stralcio del verbale di separazione tra i coniugi Galeazzi e Brioni. 6. Con il sesto motivo lamenta la "Violazione dell'art. 2901-1988 c.c. in relazione all'art.360 primo comma c.p.c. n.3) - la ritenuta gratuità della disposizione dell'appellante a favore della beneficiaria [OSCURATO:PERSONA]" e contesta l'interpretazione data della disposizione patrimoniale dai giudici del merito e cioè come atto sostanzialmente gratuito e non oneroso, interpretazione contraria alle norme evocate, soprattutto se, come avvenuto nel caso di specie, si appalesa come disposizione patrimoniale evidentemente collegata ad un corrispettivo, nonostante la presenza di una dichiarazione di debito titolata. 7. Il primo e il secondo motivo di ricorso - che possono essere valutati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione in quanto entrambi denunciano la dichiarata "inammissibilità delle istanze istruttorie delle parti appellanti" - sono infondati rispetto sia alla denunciata nullità della sentenza sia alla dedotta violazione di legge. 7.1. Quanto al primo profilo, non sussiste alcuna nullità della sentenza. Come correttamente rileva parte controricorrente nel riportare testualmente la motivazione del giudice di prime cure sul punto, risulta che la statuizione del giudice di prime cure non era stata affatto contrastata dagli appellanti i quali si erano limitati a riproporre in appello le istanze istruttorie motivatamente disattese dal tribunale (pagg. 11 e 12 controricorso). La statuizione di primo grado aveva ritenuto «incontrovertibile la piena consapevolezza del fideiussore riguardo al pregiudizio derivante dalla banca attrice a fronte delle aspettative riposte dalla stessa sulle disponibilità patrimoniali del garante» e, in merito alla inscientia della moglie di Galeazzi, [OSCURATO:PERSONA], aveva osservato che gli argomenti addotti (e cioè che svolgesse unicamente attività di casalinga, con titolo di studio di scuola media inferiore) non fossero adeguati a dimostrarne la inconsapevolezza, anche considerati «gli ingenti prestiti che la Brioni avrebbe erogato al marito A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nel corso dell'unione, a meno di non ritenere la sussistenza di ingenti risorse finanziarie a sua disposizione di provenienza non lavorativa, su cui però nulla è in atti (neppure a livello di allegazione)». Aveva osservato inoltre il giudice di prime cure che neppure la prova testimoniale richiesta con il capitolato proposto «genericamente proteso a comprovare l'effettuazione della ristrutturazione dell'immobile di via IV novembre "a spese esclusive della Brioni" potrebbe incidere sulla presente decisione, palesandosi, da un lato, singolarmente in contrasto con l'erogazione di somme a titolo di mutuo evocata nel verbale di separazione e, dall'altro lato, radicalmente inammissibile nel momento in cui rimette al teste non già la narrazione di analitiche e puntuali circostanze ma il giudizio sintetico-induttivo di fatto riservato al decidente». A fronte di tale inequivoca espressa statuizione, in sede di atto di appello, l'odierno ricorrente, si è limitato a richiedere l'ammissione dei capitoli di prova, già negata in prime cure, di talché, del tutto coerentemente la Corte di appello ha, in via preliminare, dichiarato inammissibile l'istanza per mancanza «di critiche appropriate e specifiche alla contraria statuizione» (pag. 9 della sentenza impugnata). Va sottolineato, ancora, che è lo stesso ricorrente, poi, ad evidenziare come la Corte di appello abbia effettivamente valutato i motivi di appello che implicavano la richiesta di prova testimoniale e ciò, secondo la sua prospettazione, evidenzierebbe una contraddizione (pag. 8 e 9 del ricorso). Orbene, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna contraddizione, tenuto conto che, dalla semplice lettura della motivazione, risulta che, dopo aver ritenuto la prospettazione sulla inscientia formulata dagli appellanti come manifestamente infondata in considerazione della accertata partecipazione del fideiussore all'assemblea societaria del giugno 2011 in occasione della quale erano state confermate le consistenti perdite che stava (da tempo) subendo la società garantita, ha affermato che «il quadro così delineato non potrebbe essere modificato neppure per effetto della sollecitata istruttoria orale che, come si è rilevato è inammissibile in questa sede, non essendo A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sorretta dall'esposizione di argomenti specifici di critica alla contraria decisione del Tribunale. I capitoli in questione, riportati nelle conclusioni in epigrafe, in ogni caso, sono assolutamente generici e viziati dalla richiesta al teste di esprimere inammissibili valutazioni né comunque potrebbero validamente contrastare il dato emergente dalle risultanze documentali sopra ricordate (pag. 11 sentenza impugnata). 7.2. Quanto al secondo profilo, anch'esso risulta non fondato. Come già veduto, parte ricorrente non specifica, per un verso, con quali statuizioni la sentenza di prime cure aveva ritenuto inammissibili le proprie istanze istruttorie e, per l'altro, si limita ad evocare la violazione delle norme e la loro evocazione sottende sostanzialmente una diversa ricostruzione della vicenda, doglianza che si pone al di fuori del perimetro della violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Come più volte affermato da questa Corte, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, quanto dedotto nel ricorso in esame, ovvero l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. I, 14/01/2019 n. 640).A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 8. Anche il terzo motivo non è fondato in quanto la Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e neppure nel vizio di omesso esame. Viceversa, è il ricorrente che mostra di non aver impugnato specificatamente con l'atto di appello quanto affermato dal tribunale in prime cure; sia in ordine all'accertato integrale azzeramento della garanzia patrimoniale da parte del fideiussore sia in merito alla non rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, della esistenza di altri condebitori solidali. In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto: «quanto al pregiudizio derivato a parte attrice dall'attribuzione patrimoniale risultante dal verbale 22/11/2011 di separazione personale dei convenuti (...) non può sussistere alcun dubbio, tenuto conto che Galeazzi neanche allega la titolarità di ulteriori cespiti idonei alla copertura dell'ingente debito suindicato (...) peraltro - come è noto - costante è l'arresto giurisprudenziale di legittimità per il quale l'eventus damni presupposto della revocatoria ordinaria è costituito anche dalla mera difficoltà nell'attuazione coattiva del credito, valutazione che inoltre prescinde dalla presenza di ulteriori obbligati per lo stesso titolo (così altri fideiussori)» (stralcio della motivazione della sentenza del Tribunale di Brescia, pagg. 3-4, testualmente riportata in controricorso a pag. 15). Conseguentemente, dunque, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che «la sentenza di primo grado non è sottoposta a critiche ove in essa è affermata la sussistenza relativamente all'atto di disposizione per cui è causa, dell'eventus damni, così che, sul punto, si è formato il giudicato» (pag. 9 della sentenza impugnata). Meramente suggestive ma non fondate, quindi, risultano, da un lato, la doglianza sulla asserita "pecca" commessa dall'appellante per non aver separato graficamente nell'atto di gravame le doglianze relative all'eventus damni dalle altre e, dall'altro lato, la tesi che le garanzie prestate dal garante sarebbero state sostituite dal piano finanziario validato dal tribunale.A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] osserva che parte ricorrente continua a non confrontarsi con quanto evidenziato dai giudici di merito che, per un verso, hanno escluso la rilevanza ai fini de quibus della presenza di altre garanzie in conformità al consolidato orientamento di legittimità espresso in proposito (v. Cass. Sez. 2, 22/03/2011 n. 6486; Cass. Sez. 3 26/06/2020- n. 12901) e che, per l'altro, sull'accordo di ristrutturazione del 2010, hanno accertato che esso prevedeva, con riferimento ai finanziamenti chirografi già in essere, il consolidamento della relativa esposizione, riscadenzata ai termini e alle condizioni di cui al medesimo accordo "senza che ciò comporti effetto novativo per espressa volontà delle parti" e che detto accordo di ristrutturazione veniva sottoscritto anche dai garanti, e fra essi, anche da [OSCURATO:PERSONA] all'espresso "fine del riconoscimento, senza effetto novativo, delle garanzie personali a suo tempo rilasciate agli Istituti finanziatori". (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). Pertanto, il vizio di omesso esame paventato è insussistente, tenuto conto che i giudici di merito non hanno ritenuto "sostituita" né "superata" la garanzia patrimoniale prestata dal fideiussore Galeazzi e di conseguenza, essendosi spogliato di ogni proprietà in favore della coniuge, hanno ritenuto acclarato il requisito dell'eventus damni. 9. Così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, è infondato anche il quarto motivo. In ordine alla ritenuta sussistenza in capo all'odierno ricorrente della scientia damni, la decisione impugnata, lungi di aver posto a fondamento della propria decisione un'unica e diversa circostanza rispetto a quella presa in considerazione dal giudice di prime cure, al contrario, ha espressamente condiviso quanto già da questi ritenuto, ponendo in evidenza una circostanza ulteriore emersa dagli atti della procedura concordataria della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Difatti, la Corte territoriale ha dapprima valutato e ritenuto non rilevanti le circostanze allegate dal Galeazzi ovvero: a) di essere stato sì, socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma di non aver svolto incarichi A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi decisionali e di non aver avuto conoscenza del finanziamento conseguito dalla società stessa nel 2006, essendosi occupato esclusivamente della gestione dei cantieri edili; b) di aver partecipato e sottoscritto con tutti gli altri soci all'accordo di ristrutturazione nel 2010 (che avrebbe comportato la rinuncia alle azioni giudiziarie da parte dei creditori, la cancellazione delle ipoteche a carico dei fideiussori, nonché l'erogazione di un nuovo finanziamento) e dimostrare il proprio legittimo affidamento, e poi ha ritenuto che «la prospettazione della inscientia è manifestamente infondata, condividendo la Corte la pur sintetica argomentazione elaborata dal giudice di primo grado, il quale ha fatto corretto riferimento sia alla mancata allegazione della esistenza di altri beni, nel patrimonio del fideiussore che potessero svolgere la funzione tipica di cui all'art. 2740 c.c. sia alla prevedibile infausta conclusione della proposta concordataria, alla luce delle risultanze delle relazioni periodiche degli organi preposti alla procedura. Va peraltro segnalato come ha efficacemente evidenziato la società appellata, [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'assemblea societaria del giugno 2011 in occasione della quale erano state confermate le consistenti perdite che stava (da tempo) subendo la società garantita» (pag. 11 della sentenza impugnata). Quanto al diverso profilo dell'anteriorità del credito, la Corte di appello, lungi di aver omesso una adeguata indagine in proposito, ha invece puntualmente disatteso gli argomenti sottoposti al suo esame da parte dell'appellante relativi all'esatto ammontare del credito e alla sua origine, correttamente individuando il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria nei due finanziamenti del 2006 e del 2007, le cui rate restitutorie erano nella quasi totalità insolute e il titolo costituito dal decreto ingiuntivo 23 marzo 2015 (pag. 12 della sentenza impugnata). Ha evidenziato, inoltre, che «in ogni caso, l'art. 4.1. dell'accordo in parola testualmente prevede, con riferimento ai finanziamenti chirografi già in essere, il consolidamento della relativa esposizione, riscadenzata ai termini e alle condizioni di cui al medesimo accordo "senza che ciò comporti A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi effetto novativo per espressa volontà delle parti", per l'altro, che in premessa, si enuncia che detto accordo di ristrutturazione veniva sottoscritto anche dai garanti, e fra essi [OSCURATO:PERSONA], "al fine del riconoscimento, senza effetto novativo, delle garanzie personali a suo tempo rilasciate agli Istituti finanziatori"»(pag. 12 e 13 della sentenza impugnata). 10. Così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, il quinto motivo è inammissibile. La pretesa violazione dell'art. 1956 c.c. è insussistente atteso che quanto osservato dalla Corte di appello sul punto, come testualmente riportato a proposito del precedente motivo, è tranciante nell'escludere espressamente l'effetto novativo dell'accordo di ristrutturazione del 2010 (pag. 12 della sentenza impugnata). In sostanza, parte ricorrente, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge mira, in realtà, inammissibilmente, ad una rivalutazione di circostanze fattuali e di elementi istruttori al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, sui predetti punti, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale (Cass. Sez. U 27/12/2019 n. 34476). 11. Parimenti inammissibile per le medesime ragioni espresse a proposito del precedente motivo, si appalesa il sesto, così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto. Surrettiziamente, attraverso la questione della gratuità dell'atto di disposizione e della lamentata violazione di legge, il ricorrente ancora una volta tende, inammissibilmente, a voler fornire una ricostruzione alternativa della fattispecie per come emersa nel giudizio. E' sufficiente al riguardo richiamare quanto ritenuto dal giudice di appello il quale ha reputato pienamente condivisibili gli argomenti enunciati dal primo Giudice a proposito del verbale di separazione tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e ha aggiunto che a tali argomentazioni non possono opporsi con successo le considerazioni espresse nell'appello principale (Galeazzi) ed in quello incidentale (Brioni) «evidente essendo che, nell'ipotesi più favorevole, A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29281/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la pattuizione che ci occupa, che ha come conseguenza la totale spoliazione di [OSCURATO:PERSONA] da ogni proprietà immobiliare, ivi comprese le rendite dei singoli beni, si caratterizza per un conclamato squilibrio nei rapporti tra i coniugi separandi, ad evidente sfavore per il medesimo Galeazzi, tale da far emergere incontestabilmente il dato della prevalente gratuità dell'attribuzione patrimoniale» (pag. 17 sentenza impugnata). 12. In conclusione il ricorso è rigettato. 13. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese di [OSCURATO:PERSONA] che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 7.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge 3 1.1 - - .I1r.iipwW si Ai sensi d
Sentenza Cassazione n. 32932/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris