CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato il primo motivo ricorso appare inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliate con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (a pag. 3 della sentenza di merito); Ritenuto che il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. atteso che l'imputato è stato reiteratamente condannato per il reato di evasione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 otto