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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08514/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Napoli, il 17/7/2008, divenuta irrevocabile il 24/3/2009, veniva confermata la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380/01, per avere quest'ultimo realizzato, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, talune opere edili nel comune di Napoli alla via delle Cave (località S. Pietro a Patierno).

Veniva, pertanto, confermato anche l'ordine di demolizione delle opere ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della

I. n. 47/85.

Il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., il 25/6/2010, ingiungeva al predetto [OSCURATO:PERSONA] di demolire le opere: sanzionate nel termine di sessanta giorni, con avvertenza che, in difetto si sarebbe proceduto d'ufficio ed in danno del condannato.

I sopra indicati ricorrenti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, proponevano incidente di esecuzione ex art. 665 c.p.p., dinanzi alla Corte di Ap- pello di Napoli, in funzione di G.E., che, con ordinanza del 3/6/2019, rigettava l'istanza.

Con sentenza n. 6255 del 4/12/2019 dep. il 18/2/2020 la Terza Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza impugnata.

La Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con ordinanza del 26/11/2020, rigettava nuovamente l'incidente di esecuzione proposto dagli odierni ricorrenti.

2. Contro il nuovo provvedimento di rigetto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso deducendo con un unico motivo, cumulativamente, violazione di legge e vizio motivazionale "in relazione al rigetto del primo motivo posto a base dell'incidente di esecuzione ed avente ad oggetto 'inesistenza in parte qua del titolo esecutivo, carenza di potere, impossibilità tecnica (prima ancora che giuridica) della demolizione, con- traddittorietà (intrinseca ed estrinseca) tra i quadri economici posti a base della esecuzione e l'oggetto del titolo azionato; controversia sul titolo esecutivo; travi- samento del fatto e della prova".

Il difensore ricorrente, dopo avere ripercorso le varie scansioni del procedi- mento ed avere trascritto (pagg. 2-6) i motivi posti a sostegno dell'incidente di esecuzione, il contenuto della prima ordinanza della Corte partenopea del 3/6/2019 (pagg. 7-9), della sentenza di annullamento n. 6255/2010 di questa Corte (pagg. 9-11) e della nuova ordinanza impugnata (pagg. 11-16), deduce che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da travisamento del fatto e della prova nella parte in cui avrebbe fatto proprio acriticamente e senza addurre alcuna idonea \)f motivazione al riguardo, il parere del P.G. del 19 novembre 2020, quanto all'esatto oggetto del titolo esecutivo azionato, arrivando persino ad affermare, contro ogni evidenza logica e processuale, che: "La progressione della costruzione del manu- fatto all'esito delle ripetute violazioni di sigilli ha portato alla realizzazione di un fabbricato in cemento armato descritto come avente superfice di 380 metri quadri composto da un piano rialzato e mansarda a spiovente di 200 metri quadri, con piano interrato".

Ritengono i ricorrenti che l'affermazione in questione sia assolutamente in- fondata soprattutto perché contravverrebbe apertamente alle chiare statuizioni del titolo esecutivo, nel quale le opere ritenute abusive e sanzionate con l'ordine giu- diziale di demolizione non comprenderebbero affatto anche il piano interrato, come, del resto, riconosciuto espressamente dallo stesso consulente del P.G. nella richiamata relazione (in particolare, pag. 11) depositata agli atti del procedimento il 12 aprile 2013.

Il difensore ricorrente riporta la condotta dell'imputato e le opere sanzionate così come descritte nel capo di imputazione evidenziando come si faccia riferi- mento esclusivamente al piano rialzato e che perciò ne sarebbe innegabilmente fuori il piano interrato.

Né varrebbe a sovvertire gli effetti dell'inscindibile binomio "imputazione-sen- tenza" l'ulteriore, per i ricorrenti singolare affermazione della Corte di appello, secondo cui: "Come ha correttamente osservato il Procuratore Generale, nel so- pralluogo del 12 gennaio 2004 si accertava che erano state realizzate delle fonda- menta con travi in cemento armato e solaio da cui si ergeva la carpenteria in legno per la realizzazione di 24 pilastri in elevazione.

Il solaio occupava una superficie di 19 per 1.5 metri per un'altezza di 1.50".

Anche tale affermazione, invero, non troverebbe riscontro alcuno nel testo della sentenza di primo grado, nella quale si legge soltanto che: "Dagli atti acquisiti e tutti utilizzabili per le peculiarità del rito è emerso che con sopralluogo del 12.1.2004 alcuni agenti della [OSCURATO:PERSONA] accertavano che l'attuale impu- tato, proprietario di un area di circa 1.000 mq. in via elle Cave I Trav. a Napoli, aveva realizzato, sfornito di qualsiasi titolo abilitativo, travi di collegamento in ce- mento armato su cui poggiava un solaio in c.a. per una superficie di 19 x 15 e h. 1,50.

Dal solaio si ergeva una carpenteria in legno per la realizzazione di 24 pilastri in elevazione".

Sarebbe evidente, peraltro, che le c.d.

"travi di collegamento" riguardavano, in tal caso, il solo piano rialzato, non figurando - lo si ripete - né nella imputazione né nel titolo esecutivo alcun riferimento al piano interrato.

Così come del tutto infondata sarebbe anche l'altra affermazione secondo cui la motivazione della sentenza di merito avrebbe dato contezza dell'inclusione "dell'intero fabbricato comprensivo delle fondamenta e, quindi, del piano semin- terrato'.

Per i ricorrenti va, ancora, evidenziato che è la stessa Corte di Appello ad affermare che le uniche opere da demolire riguardano il piano rialzato con la so- vrastante mansarda, in quanto il piano interrato preesisteva e quindi non deve essere demolito.

Tale piano, infatti, preesiste pacificamente alle altre opere e non ha mai formato oggetto del processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], definito con la sentenza, divenuta irrevocabile, della Corte di Appello di Napoli del 17 luglio 2008, n. 6027.

Ne deriverebbe, pertanto, che l'iniziativa esecutiva non potrebbe riguardare il predetto manufatto, la cui preesistenza alle opere oggetto di sanzione demolitoria è dimostrata - lo si ripete - dagli stessi verbali della [OSCURATO:PERSONA] richiamati nella ordinanza impugnata, oltre che dalla relazione dell'ausiliare del P.G. proce- dente.

Sotto tale profilo, dunque, l'azione esecutiva sarebbe inammissibile e priva di base legale.

Si richiama, a sostegno della tesi propugnata in ricorso, il dictum di Sez. 3 n. 27774/2019.

Si rileva, infine, che l'ordinanza impugnata sarebbe affetta anche da una nul- lità di ordine generale perché la Corte territoriale avrebbe omesso ogni pronunzia in ordine alle deduzioni e richieste formulate sempre con il primo motivo dell'inci- dente di esecuzione in relazione alla esclusione della recinzione circostante il fab- bricato dall'imputazione riprodotta nella sentenza di condanna e ciononostante in- dicata nella relazione del consulente del P.G. tra le opere da demolire.

Risulta, infatti, che, con il predetto incidente di esecuzione, i ricorrenti avevano anche for- mulato la seguente doglianza: "(...) Anomalo e contra legem è anche il fatto che, per procedere alla esecuzione dell'intervento demolitorio, è necessario abbattere la recinzione (costituita da muro con sovrastante struttura metallica) circostante il fabbricato e ben due cancellate preesistenti alla realizzazione dell'immobile prin- cipale, per le quali risulta rilasciata dal comune di Napoli, come comprovato dalla documentazione versata in atti, regolare concessione edilizia in data 2 ottobre 1993 (n 206191).

Per concludere sul punto, non vi è dubbio che l'ingiunzione di demolizione sia illegittima perché non distingue in alcun modo tra parti abusive attinte dalla sanzione ripristinatoria e parti residue, preesistenti, legittime e non sanzionate".

A fronte di tale specifica doglianza, la Corte territoriale nulla avrebbe osser- vato nemmeno per esprimere un eventuale dissenso, veneno meno al proprio ob- bligo di motivazione.

I ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata.3.

Il P.G. presso questa Suprema Corte in data 19/11/2021 ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissi- bili.

2. Si perviene a tale conclusione, in primo luogo, in ragione dell'estrema genericità ed aspecificità dei motivi addotti.

Con un tecnica alquanto singolare, che consta in gran parte di riproduzioni virgolettate di precedenti atti del procedimento (i motivi dell'incidente di esecu- zione, la precedente ordinanza della Corte partenopea, la sentenza della Terza Sezione di questa Corte e la stessa ordinanza impugnata), il ricorso propone poi, in un unico motivo, tutti i possibili vizi di legittimità dell'atto impugnato, ripropo- nendo ed affastellando in un tutt'uno le questioni di fatto già disattese, con moti- vazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, dal provvedimento impugnato.

Ebbene, va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf.

Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).

Ancore di recente è stato condivisibilmente sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., -, a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015).

Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sardo ed altro, rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da sez. 6, n. 32227 del 16.7.2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6.12.2011 dep. il 12.1.2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legitti- mità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa.

Nel caso esaminato nella richiamata Sez. 6 n. 32227/2007, come in quello che ci occupa, il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale.

Non si possono, in altri termini, indicare, alla rinfusa, come nel caso che ci occupa, tutti i possibili vizi di legittimità (qui, in aggiunta al caso suvvisto si ag- giunge, in via cumulativa, anche la violazione di legge) senza specificare la viola- zione o il punto della motivazione attinto da vizio.

In particolare, quanto al vizio motivazionale, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o mani- festa illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

Ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enun- ciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta il- logicità ovvero, se come indicato nell'odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti.

Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.3.

Va aggiunto che, come già si evidenziava, l'ordinanza impugnata appare correttamente motivata e fare buon governo dei principi di diritto più volte affer- mati da questa Corte di legittimità in materia.

Va ricordato in proposito che in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente- te incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (così Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 dep. 2013, Oliva, Rv. 254426, in cui la Corte, nell'affermare il princi- pio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di condono).

Costituisca ius receptum di questa Corte di legittimità (cfr. Sez 3, n. 47281 del 21/10/2009, Rv. 245403), l'affermazione secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di san- zione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (nella motivazione di tale pronuncia si è precisato che la mancata condanna del terzo per concorso nell'abuso edilizio non implica neces- sariamente una posizione di buona fede rispetto ad esso).

In sede di annullamento la Terza Sezione Penale aveva indicato al giudice del rinvio la necessita di motivare in ordine al quanto alla questione della perfetta sovrapponibilità dell'oggetto dell'incidente di esecuzione con quello della sentenza medesima, che i ricorrenti negano (con particolare riferimento ad un piano inter- rato), così come aveva fatto il loro dante causa.

Corretto è dunque il perimetro della decisione che la Corte partenopea limitata esclusivamente alla verifica della inclusione nella sentenza irrevocabile, e quindi nell'ordine di demolizione emesso da! Procuratore Generale ed impugnato dalle parti, del piano seminterrato del manufatto realizzato da [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al quale gli eredi hanno chiesto la revoca dell'ordine di demolizione me- desimo.

Inammissibile, pertanto, è la questione della recinzione-muro sollevata con i motivi di ricorso che, come per tutti gli altri punti della richiesta delle parti, risulta non scrutinabile in questa sede avendo la precedente sentenza di legittimità con- fermato integralmente l'ordinanza di diniego e di inammissibilità dell'istanza emessa dalla Corte partenopea il 3 giugno 2019.

Ebbene, la motivazione con la quale la Corte partenopea ha ritenuto che anche il seminterrato fosse da ricomprendere nella demolizione, facendo proprio il parere del PG territoriale, appare priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto e, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità.

Logico, in particolare, appare il rilievo che, come si evince dal capo di impu- tazione, che ha ad oggetto l'intero manufatto abusivo, con progressione delle opere in violazione dei sigilli, non si comprende come possa essere escluso dall'og- getto della demolizione il piano interrato abusivo, che per logica strutturale dei manufatto abusivo costituisce punto di partenza dell'immobile abusivo unitaria- mente considerato.

La Corte territoriale, argomentatamente, rileva che, al contrario di quanto sostenuto dal consulente Carbonelli a pagina 11 della propria CTU, nella sentenza di condanna di primo grado, confermata per quella parte in appello, è riportato anche il piano seminterrato.

Ciò in quanto nell'imputazione si descrive un intero manufatto composto da piano rialzato inteso come tipologia costruttiva, ma non vi è alcuna limitazione dell'abusività delle opere a quelle del piano rialzato e della mansarda.

Il giudice dell'esecuzione, facendo proprie le conclusioni del PG, ritiene che ciò sia avvalorato dalla lettura della sentenza di primo grado, laddove si descrive la realizzazione progressiva del manufatto con violazione dei sigilli a partire dalle fondamenta dell'edificio.

In particolare, il giudice di primo grado rileva in sentenza, alle pagine 1 e 2 che la polizia municipale, all'atto del sopralluogo del 12 gennaio 2004, diede atto che: "l'imputato, proprietario di un'area di circa 1000 in quadri in via Delle Cave I trav. a Napoli, aveva realizzato, sfornito di qualsiasi titolo abi- litativo, travi di collegamento in cemento armato su cui poggiava un solaio in c.a. per una superficie di 19x15 e h

1.50. Dal solaio si ergeva una carpenteria in legno per la realizzazione di 24 pilastri in elevazione".

Il giudice descriveva poi il secondo intervento effettuato dalla polizia giudiziaria il 17 gennaio 2004 ove si constatava la violazione dei sigilli e la prosecuzione delle opere, consistite nella realizzazione di un corpo di fabbrica di metri 19x15 e composto da solo piano rialzato e solaio di copertura.

L'ovvia conclusione è che l'intero immobile, nessuna parte esclusa, sia oggetto dell'ordine di demolizione in quanto oggetto della sentenza di condanna con con- seguente ordine di demolizione dell'intero fabbricato.

4. Alle considerazioni del PG che fa proprie, la Corte partenopea aggiunge quella che, come risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado, il piano se- minterrato è non solo oggetto della sentenza di condanna, ma appare essere stato realizzato in violazione dei sigilli successivamente alla realizzazione del piano rial- zato e della mansarda, e, quindi, correttamente inserito nell'ordine di demolizione emesso dalla procura generale.La sentenza di primo grado confermata dalla Corte d'appello su questi punti (capi A) art. 349 cod. pen e B) art. 44 lettera b) DPR 380/2001) -si legge ancora nel provvedimento impugnato- risulta dettagliata e precisa nell'indicazione della progressione della costruzione del fabbricato, realizzato dal nulla su di un suolo sul quale non vi era alcuna precedente costruzione.

Partendo dal capo di imputazione si rileva che il reato per cui è intervenuta condanna è infatti relativo alla costruzione di un intero fabbricato su di un'area di sedime libera da qualsiasi costruzione, in totale assenza di permesso di costruire, e delle reiterate violazioni di sigilli effettuate dal 12 gennaio 2004, il 17 gennaio 2004, il 29/03/2004, il 18/05/2004 e 25/05/2004.

La progressione della costruzione del manufatto all'esito delle ripetute viola- zioni di sigilli ha portato alla realizzazione di un fabbricato in cemento armato descritto come avente superfice di 380 metri quadri composto da un piano rialzato e mansarda a spiovente di 200 m quadri, con piano interrato.

Nel sopralluogo del 12 gennaio 2004 si accertava che erano state realizzate delle fondamenta con travi in cemento armato e solaio da cui si ergeva la carpen- teria in legno per la realizzazione di 24 pilastri in elevazione.

Il solaio occupava una superficie di 19 per 15 metri per un'altezza di 1,50.

Il 17 gennaio 2004 veniva accertata la prima violazione dei sigilli con la realizzazione di un piano rialzato e solaio di copertura, al vento, ovvero senza tompagnatura.

IL 26 gennaio 2004 si è verificata un'altra violazione di sigilli con realizzazione di tompagnatura in blocchi di lapil cemento, intonaco esterno, cassa scale con tre rampanti in cemento armato coperta da torrino.

Il 29 Marzo 2004 si accertava che sul solaio di copertura era stata realizzata una mansarda spiovente in legno parzialmente coperta e ancora aperta ai lati. 11 18 maggio 2004 risultava realizzata una discesa al piano interrato, realizzato in calcestruzzo che risultava tompagnato, con apposta la pavimenta- zione, realizzata quasi totalmente l'intonacatura e apposto un cancello.

Per quanto riguarda il piano rialzato si accertava la realizzazione di una terrazza e sul piano superiore la mansarda risultava completata la tompagnatura e parzialmente tra- mezzata la struttura.

Il 25/05/2004 si accertava che l'opera era intonacata ester- namente, dotata di impianti tecnologici, di grondaie e pluviali "nonché parzial- mente utilizzato il piano seminterrato, occupato con scatole di scarpe".

Tutto quanto fin qui accertato ha consentito alla Corte partenopea di confer- mare che la sentenza emessa da! Tribunale di Napoli in data 20 ottobre 2006, parzialmente modificata dalla Corte d'appello, che confermava in ogni caso sia la condanna per il reato di cui all'articolo 44 lett. b) DPR 380 del 2001, che la con- danna per i delitti di cui all'articolo 349 cod. pen., riguarda l'intero manufatto ri- tenuto integralmente abusivo dalle fondamenta, al piano seminterrato, al piano rialzato ed alla mansarda e, pertanto, e l'ordine di demolizione delle opere è cor- rettamente da ritemersi relativo a tutto il fabbricato interamente considerato, ivi compreso il piano seminterrato).

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Napoli, il 17/7/2008, divenuta irrevocabile il 24/3/2009, veniva confermata la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380/01, per avere quest'ultimo realizzato, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, talune opere edili nel comune di Napoli alla via delle Cave (località S. Pietro a Patierno). Veniva, pertanto, confermato anche l'ordine di demolizione delle opere ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della I. n. 47/85. Il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., il 25/6/2010, ingiungeva al predetto [OSCURATO:PERSONA] di demolire le opere: sanzionate nel termine di sessanta giorni, con avvertenza che, in difetto si sarebbe proceduto d'ufficio ed in danno del condannato. I sopra indicati ricorrenti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, proponevano incidente di esecuzione ex art. 665 c.p.p., dinanzi alla Corte di Ap- pello di Napoli, in funzione di G.E., che, con ordinanza del 3/6/2019, rigettava l'istanza. Con sentenza n. 6255 del 4/12/2019 dep. il 18/2/2020 la Terza Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con ordinanza del 26/11/2020, rigettava nuovamente l'incidente di esecuzione proposto dagli odierni ricorrenti. 2. Contro il nuovo provvedimento di rigetto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso deducendo con un unico motivo, cumulativamente, violazione di legge e vizio motivazionale "in relazione al rigetto del primo motivo posto a base dell'incidente di esecuzione ed avente ad oggetto 'inesistenza in parte qua del titolo esecutivo, carenza di potere, impossibilità tecnica (prima ancora che giuridica) della demolizione, con- traddittorietà (intrinseca ed estrinseca) tra i quadri economici posti a base della esecuzione e l'oggetto del titolo azionato; controversia sul titolo esecutivo; travi- samento del fatto e della prova". Il difensore ricorrente, dopo avere ripercorso le varie scansioni del procedi- mento ed avere trascritto (pagg. 2-6) i motivi posti a sostegno dell'incidente di esecuzione, il contenuto della prima ordinanza della Corte partenopea del 3/6/2019 (pagg. 7-9), della sentenza di annullamento n. 6255/2010 di questa Corte (pagg. 9-11) e della nuova ordinanza impugnata (pagg. 11-16), deduce che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da travisamento del fatto e della prova nella parte in cui avrebbe fatto proprio acriticamente e senza addurre alcuna idonea \)f motivazione al riguardo, il parere del P.G. del 19 novembre 2020, quanto all'esatto oggetto del titolo esecutivo azionato, arrivando persino ad affermare, contro ogni evidenza logica e processuale, che: "La progressione della costruzione del manu- fatto all'esito delle ripetute violazioni di sigilli ha portato alla realizzazione di un fabbricato in cemento armato descritto come avente superfice di 380 metri quadri composto da un piano rialzato e mansarda a spiovente di 200 metri quadri, con piano interrato". Ritengono i ricorrenti che l'affermazione in questione sia assolutamente in- fondata soprattutto perché contravverrebbe apertamente alle chiare statuizioni del titolo esecutivo, nel quale le opere ritenute abusive e sanzionate con l'ordine giu- diziale di demolizione non comprenderebbero affatto anche il piano interrato, come, del resto, riconosciuto espressamente dallo stesso consulente del P.G. nella richiamata relazione (in particolare, pag. 11) depositata agli atti del procedimento il 12 aprile 2013. Il difensore ricorrente riporta la condotta dell'imputato e le opere sanzionate così come descritte nel capo di imputazione evidenziando come si faccia riferi- mento esclusivamente al piano rialzato e che perciò ne sarebbe innegabilmente fuori il piano interrato. Né varrebbe a sovvertire gli effetti dell'inscindibile binomio "imputazione-sen- tenza" l'ulteriore, per i ricorrenti singolare affermazione della Corte di appello, secondo cui: "Come ha correttamente osservato il Procuratore Generale, nel so- pralluogo del 12 gennaio 2004 si accertava che erano state realizzate delle fonda- menta con travi in cemento armato e solaio da cui si ergeva la carpenteria in legno per la realizzazione di 24 pilastri in elevazione. Il solaio occupava una superficie di 19 per 1.5 metri per un'altezza di 1.50". Anche tale affermazione, invero, non troverebbe riscontro alcuno nel testo della sentenza di primo grado, nella quale si legge soltanto che: "Dagli atti acquisiti e tutti utilizzabili per le peculiarità del rito è emerso che con sopralluogo del 12.1.2004 alcuni agenti della [OSCURATO:PERSONA] accertavano che l'attuale impu- tato, proprietario di un area di circa 1.000 mq. in via elle Cave I Trav. a Napoli, aveva realizzato, sfornito di qualsiasi titolo abilitativo, travi di collegamento in ce- mento armato su cui poggiava un solaio in c.a. per una superficie di 19 x 15 e h. 1,50. Dal solaio si ergeva una carpenteria in legno per la realizzazione di 24 pilastri in elevazione". Sarebbe evidente, peraltro, che le c.d. "travi di collegamento" riguardavano, in tal caso, il solo piano rialzato, non figurando - lo si ripete - né nella imputazione né nel titolo esecutivo alcun riferimento al piano interrato. Così come del tutto infondata sarebbe anche l'altra affermazione secondo cui la motivazione della sentenza di merito avrebbe dato contezza dell'inclusione "dell'intero fabbricato comprensivo delle fondamenta e, quindi, del piano semin- terrato'. Per i ricorrenti va, ancora, evidenziato che è la stessa Corte di Appello ad affermare che le uniche opere da demolire riguardano il piano rialzato con la so- vrastante mansarda, in quanto il piano interrato preesisteva e quindi non deve essere demolito. Tale piano, infatti, preesiste pacificamente alle altre opere e non ha mai formato oggetto del processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], definito con la sentenza, divenuta irrevocabile, della Corte di Appello di Napoli del 17 luglio 2008, n. 6027. Ne deriverebbe, pertanto, che l'iniziativa esecutiva non potrebbe riguardare il predetto manufatto, la cui preesistenza alle opere oggetto di sanzione demolitoria è dimostrata - lo si ripete - dagli stessi verbali della [OSCURATO:PERSONA] richiamati nella ordinanza impugnata, oltre che dalla relazione dell'ausiliare del P.G. proce- dente. Sotto tale profilo, dunque, l'azione esecutiva sarebbe inammissibile e priva di base legale. Si richiama, a sostegno della tesi propugnata in ricorso, il dictum di Sez. 3 n. 27774/2019. Si rileva, infine, che l'ordinanza impugnata sarebbe affetta anche da una nul- lità di ordine generale perché la Corte territoriale avrebbe omesso ogni pronunzia in ordine alle deduzioni e richieste formulate sempre con il primo motivo dell'inci- dente di esecuzione in relazione alla esclusione della recinzione circostante il fab- bricato dall'imputazione riprodotta nella sentenza di condanna e ciononostante in- dicata nella relazione del consulente del P.G. tra le opere da demolire. Risulta, infatti, che, con il predetto incidente di esecuzione, i ricorrenti avevano anche for- mulato la seguente doglianza: "(...) Anomalo e contra legem è anche il fatto che, per procedere alla esecuzione dell'intervento demolitorio, è necessario abbattere la recinzione (costituita da muro con sovrastante struttura metallica) circostante il fabbricato e ben due cancellate preesistenti alla realizzazione dell'immobile prin- cipale, per le quali risulta rilasciata dal comune di Napoli, come comprovato dalla documentazione versata in atti, regolare concessione edilizia in data 2 ottobre 1993 (n 206191). Per concludere sul punto, non vi è dubbio che l'ingiunzione di demolizione sia illegittima perché non distingue in alcun modo tra parti abusive attinte dalla sanzione ripristinatoria e parti residue, preesistenti, legittime e non sanzionate". A fronte di tale specifica doglianza, la Corte territoriale nulla avrebbe osser- vato nemmeno per esprimere un eventuale dissenso, veneno meno al proprio ob- bligo di motivazione. I ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata.3. Il P.G. presso questa Suprema Corte in data 19/11/2021 ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissi- bili. 2. Si perviene a tale conclusione, in primo luogo, in ragione dell'estrema genericità ed aspecificità dei motivi addotti. Con un tecnica alquanto singolare, che consta in gran parte di riproduzioni virgolettate di precedenti atti del procedimento (i motivi dell'incidente di esecu- zione, la precedente ordinanza della Corte partenopea, la sentenza della Terza Sezione di questa Corte e la stessa ordinanza impugnata), il ricorso propone poi, in un unico motivo, tutti i possibili vizi di legittimità dell'atto impugnato, ripropo- nendo ed affastellando in un tutt'uno le questioni di fatto già disattese, con moti- vazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, dal provvedimento impugnato. Ebbene, va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Ancore di recente è stato condivisibilmente sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., -, a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sardo ed altro, rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da sez. 6, n. 32227 del 16.7.2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6.12.2011 dep. il 12.1.2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legitti- mità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. Nel caso esaminato nella richiamata Sez. 6 n. 32227/2007, come in quello che ci occupa, il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale. Non si possono, in altri termini, indicare, alla rinfusa, come nel caso che ci occupa, tutti i possibili vizi di legittimità (qui, in aggiunta al caso suvvisto si ag- giunge, in via cumulativa, anche la violazione di legge) senza specificare la viola- zione o il punto della motivazione attinto da vizio. In particolare, quanto al vizio motivazionale, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o mani- festa illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enun- ciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta il- logicità ovvero, se come indicato nell'odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti. Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.3. Va aggiunto che, come già si evidenziava, l'ordinanza impugnata appare correttamente motivata e fare buon governo dei principi di diritto più volte affer- mati da questa Corte di legittimità in materia. Va ricordato in proposito che in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente- te incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (così Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 dep. 2013, Oliva, Rv. 254426, in cui la Corte, nell'affermare il princi- pio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di condono). Costituisca ius receptum di questa Corte di legittimità (cfr. Sez 3, n. 47281 del 21/10/2009, Rv. 245403), l'affermazione secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di san- zione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (nella motivazione di tale pronuncia si è precisato che la mancata condanna del terzo per concorso nell'abuso edilizio non implica neces- sariamente una posizione di buona fede rispetto ad esso). In sede di annullamento la Terza Sezione Penale aveva indicato al giudice del rinvio la necessita di motivare in ordine al quanto alla questione della perfetta sovrapponibilità dell'oggetto dell'incidente di esecuzione con quello della sentenza medesima, che i ricorrenti negano (con particolare riferimento ad un piano inter- rato), così come aveva fatto il loro dante causa. Corretto è dunque il perimetro della decisione che la Corte partenopea limitata esclusivamente alla verifica della inclusione nella sentenza irrevocabile, e quindi nell'ordine di demolizione emesso da! Procuratore Generale ed impugnato dalle parti, del piano seminterrato del manufatto realizzato da [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al quale gli eredi hanno chiesto la revoca dell'ordine di demolizione me- desimo. Inammissibile, pertanto, è la questione della recinzione-muro sollevata con i motivi di ricorso che, come per tutti gli altri punti della richiesta delle parti, risulta non scrutinabile in questa sede avendo la precedente sentenza di legittimità con- fermato integralmente l'ordinanza di diniego e di inammissibilità dell'istanza emessa dalla Corte partenopea il 3 giugno 2019. Ebbene, la motivazione con la quale la Corte partenopea ha ritenuto che anche il seminterrato fosse da ricomprendere nella demolizione, facendo proprio il parere del PG territoriale, appare priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto e, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità. Logico, in particolare, appare il rilievo che, come si evince dal capo di impu- tazione, che ha ad oggetto l'intero manufatto abusivo, con progressione delle opere in violazione dei sigilli, non si comprende come possa essere escluso dall'og- getto della demolizione il piano interrato abusivo, che per logica strutturale dei manufatto abusivo costituisce punto di partenza dell'immobile abusivo unitaria- mente considerato. La Corte territoriale, argomentatamente, rileva che, al contrario di quanto sostenuto dal consulente Carbonelli a pagina 11 della propria CTU, nella sentenza di condanna di primo grado, confermata per quella parte in appello, è riportato anche il piano seminterrato. Ciò in quanto nell'imputazione si descrive un intero manufatto composto da piano rialzato inteso come tipologia costruttiva, ma non vi è alcuna limitazione dell'abusività delle opere a quelle del piano rialzato e della mansarda. Il giudice dell'esecuzione, facendo proprie le conclusioni del PG, ritiene che ciò sia avvalorato dalla lettura della sentenza di primo grado, laddove si descrive la realizzazione progressiva del manufatto con violazione dei sigilli a partire dalle fondamenta dell'edificio. In particolare, il giudice di primo grado rileva in sentenza, alle pagine 1 e 2 che la polizia municipale, all'atto del sopralluogo del 12 gennaio 2004, diede atto che: "l'imputato, proprietario di un'area di circa 1000 in quadri in via Delle Cave I trav. a Napoli, aveva realizzato, sfornito di qualsiasi titolo abi- litativo, travi di collegamento in cemento armato su cui poggiava un solaio in c.a. per una superficie di 19x15 e h 1.50. Dal solaio si ergeva una carpenteria in legno per la realizzazione di 24 pilastri in elevazione". Il giudice descriveva poi il secondo intervento effettuato dalla polizia giudiziaria il 17 gennaio 2004 ove si constatava la violazione dei sigilli e la prosecuzione delle opere, consistite nella realizzazione di un corpo di fabbrica di metri 19x15 e composto da solo piano rialzato e solaio di copertura. L'ovvia conclusione è che l'intero immobile, nessuna parte esclusa, sia oggetto dell'ordine di demolizione in quanto oggetto della sentenza di condanna con con- seguente ordine di demolizione dell'intero fabbricato. 4. Alle considerazioni del PG che fa proprie, la Corte partenopea aggiunge quella che, come risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado, il piano se- minterrato è non solo oggetto della sentenza di condanna, ma appare essere stato realizzato in violazione dei sigilli successivamente alla realizzazione del piano rial- zato e della mansarda, e, quindi, correttamente inserito nell'ordine di demolizione emesso dalla procura generale.La sentenza di primo grado confermata dalla Corte d'appello su questi punti (capi A) art. 349 cod. pen e B) art. 44 lettera b) DPR 380/2001) -si legge ancora nel provvedimento impugnato- risulta dettagliata e precisa nell'indicazione della progressione della costruzione del fabbricato, realizzato dal nulla su di un suolo sul quale non vi era alcuna precedente costruzione. Partendo dal capo di imputazione si rileva che il reato per cui è intervenuta condanna è infatti relativo alla costruzione di un intero fabbricato su di un'area di sedime libera da qualsiasi costruzione, in totale assenza di permesso di costruire, e delle reiterate violazioni di sigilli effettuate dal 12 gennaio 2004, il 17 gennaio 2004, il 29/03/2004, il 18/05/2004 e 25/05/2004. La progressione della costruzione del manufatto all'esito delle ripetute viola- zioni di sigilli ha portato alla realizzazione di un fabbricato in cemento armato descritto come avente superfice di 380 metri quadri composto da un piano rialzato e mansarda a spiovente di 200 m quadri, con piano interrato. Nel sopralluogo del 12 gennaio 2004 si accertava che erano state realizzate delle fondamenta con travi in cemento armato e solaio da cui si ergeva la carpen- teria in legno per la realizzazione di 24 pilastri in elevazione. Il solaio occupava una superficie di 19 per 15 metri per un'altezza di 1,50. Il 17 gennaio 2004 veniva accertata la prima violazione dei sigilli con la realizzazione di un piano rialzato e solaio di copertura, al vento, ovvero senza tompagnatura. IL 26 gennaio 2004 si è verificata un'altra violazione di sigilli con realizzazione di tompagnatura in blocchi di lapil cemento, intonaco esterno, cassa scale con tre rampanti in cemento armato coperta da torrino. Il 29 Marzo 2004 si accertava che sul solaio di copertura era stata realizzata una mansarda spiovente in legno parzialmente coperta e ancora aperta ai lati. 11 18 maggio 2004 risultava realizzata una discesa al piano interrato, realizzato in calcestruzzo che risultava tompagnato, con apposta la pavimenta- zione, realizzata quasi totalmente l'intonacatura e apposto un cancello. Per quanto riguarda il piano rialzato si accertava la realizzazione di una terrazza e sul piano superiore la mansarda risultava completata la tompagnatura e parzialmente tra- mezzata la struttura. Il 25/05/2004 si accertava che l'opera era intonacata ester- namente, dotata di impianti tecnologici, di grondaie e pluviali "nonché parzial- mente utilizzato il piano seminterrato, occupato con scatole di scarpe". Tutto quanto fin qui accertato ha consentito alla Corte partenopea di confer- mare che la sentenza emessa da! Tribunale di Napoli in data 20 ottobre 2006, parzialmente modificata dalla Corte d'appello, che confermava in ogni caso sia la condanna per il reato di cui all'articolo 44 lett. b) DPR 380 del 2001, che la con- danna per i delitti di cui all'articolo 349 cod. pen., riguarda l'intero manufatto ri- tenuto integralmente abusivo dalle fondamenta, al piano seminterrato, al piano rialzato ed alla mansarda e, pertanto, e l'ordine di demolizione delle opere è cor- rettamente da ritemersi relativo a tutto il fabbricato interamente considerato, ivi compreso il piano seminterrato). 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositi
Sentenza Cassazione n. 08514/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris