CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 20561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero,' in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, definiti ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza 22.02.2019 del tribunale di Modena, che aveva condannato i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di 1 anno ciascuno di re- clusione, per il reato di frode fiscale ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, per aver il Mapelli utilizzato una fattura per un'operazione inesistente, emessa dalla moglie Salerno quale impiegata amministrativa di un bar, in relazione a fatti contestati come commessi in data 28.09.2011, con le modalità esecutive e spazio - temporali meglio evidenziate in rubrica. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il difensore fiduciario ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di se- guito sinteticamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di illogicità della motivazione, ritenendo che i giudici sarebbero incorsi in errore in quanto avrebbero ritenuto provato il reato sulla base del solo disconoscimento della fattura da parte della titolare del bar presso cui era impiegata la Salerno, senza tener conto che la tran- sazione intervenuta tra le parti aveva riguardato una prestazione svolta in rela- zione ad alcuni corsi per la sicurezza svolti dal Mapelli. In sintesi, dopo aver descritto il contesto nel quale la vicenda si era svolta, sostiene il ricorrente che la sentenza della Corte territoriale sarebbe illogica es- sendo emersi due dati incontrovertibili (intervenuta transazione tra le parti, che avevano avviato e concluso positivamente una trattativa che aveva come presup- posto una prestazione non saldata; i corsi per la sicurezza svolti dal Mapelli, si erano effettivamente svolti presso lo studio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e in tali occa- sioni venivano servite bevande e cibi), mal valutati da parte della Corte d'appello. Quanto al primo, sostiene che i giudici di appello non avrebbero tenuto conto che molte controversie civilistiche si concludono con atti transattivi che non prevedono mai il pagamento del debito per intero, non rilevando la circostanza che la titolare del bar avrebbe negato di aver organizzato buffet o rinfreschi, avendo la stessa dichiarato di aver accettato la transazione, che, contrariamente da quanto dichia- rato dalla teste Giordani, riguarderebbe solo la posizione debitoria del Mapelli e non la rifusione degli oneri fiscali e previdenziali afferenti alla fattura, sicché la transazione avrebbe riguardato la prestazione e non altro. Quanto, poi, al secondo dei dati richiamati, dopo aver premesso in ricorso che la difesa non aveva provve- duto per ragioni di economia processuale a citare in giudizio tutti i testi che ave- vano partecipato ai corsi sulla sicurezza tenuti dal Mapelli, sostiene che la motiva- zione della decisione sul punto sarebbe affetta da manifesta illogicità laddove ri- tiene che l'avvenuta transazione non proverebbe la veridicità della fattura ed in quella in cui ritiene impossibile che il Mapelli avesse potuto spendere 5000,00 euro l'anno per i rinfreschi da offrire durante i corsi di aggiornamento. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 25.03.2022, depositata telematicamente presso la cancelleria di questa Se- zione, ha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso. In partico- lare, rileva il PG l'assoluta aspecificità del ricorso, laddove si sostiene che la fattura falsa dal ricorrente utilizzata sarebbe da ricondurre a vicenda interna ai soci della [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale egli sarebbe del tutto estraneo. Egli avrebbe tenuto dei corsi di aggiornamento presso detta struttura ed avrebbe ricevuto dei servizi di catering, che la titolare del bar emittente la fattura ha smentito di aver fornito. In realtà, la fattura è stata emessa dalla moglie Salerno non ricorrente, coimputata e dipendente del bar che avrebbe emesso la fattura. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, confor- memente alle conclusioni del PG, sono inammissibili. 2. Ed invero, il congiunto ricorso è anzitutto affetto da genericità per aspe- cificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto im- muni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nel primo motivo di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissi- bile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed in- determinati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Sul punto, infatti, si è ulteriormente specificato p.che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure de- dotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, lad- dove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in consi- derazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 - dep. 10/06/2021, B., Rv. 281521 - 01). E ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame. 3. Ciascun ricorso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha, con motivazione adeguata e del tutto immune dai de- nunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di impugnazione. Ed invero, per quanto concerne la prova del fatto, i giudici di appello richia- mano le dichiarazioni della teste Giordani, contitolare del bar Angela unitamente al marito, la quale aveva negato recisamente di aver mai fornito un servizio di catering al Mapelli, nonché di aver mai portato dei rinfreschi negli uffici della Con- sulting, aggiungendo che era capitato qualche volta, in occasione di festività come il Natale, che la stessa avesse portato un vassoio di paste come regalo ai dipen- denti dello studio, che andavano sempre a prendere il caffè da lei. I giudici di appello, confutando le argomentazioni difensive sostenute già nell'atto di appello (secondo cui la vicenda era stata frutto di una ritorsione di uno dei due soci della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tale Florini, verso l'altro socio, tale Bertacchini, da cui si era nel frattempo separato e che nella separazione aveva portato seco il Mapelli, che era stato uno dei più importanti clienti, aggiungendo che le prestazioni indicate nella fattura "incriminata" sarebbero state effettivamente eseguite, come dimostrato dalla transazione intervenuta successivamente tra la titolare del bar Angela e il Mapelli, in forza del quale quest'ultimo aveva versato la somma di 3000,00 euro, evidentemente a saldo della predetta fattura nella prospettazione difensiva) hanno ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che non vi era alcuna ragione per la quale la Giordani dovesse negare di aver effettuato quella prestazione, che evidentemente era suo interesse vedersi riconoscere e pa- gare. A ciò va aggiunto, si legge in sentenza, che, come già evidenziato dal primo giudice, considerato che l'importo di cui alla fattura in questione non era propria- mente modesto per un esercizio come un bar, se la Giordani fosse stata creditrice di otre 5000,00 euro, ne avrebbe sollecitato il pagamento, che ad oltre due anni di distanza risultava non ancora avvenuto. Dunque, per i giudici di appello, l'av- venuta transazione con il pagamento di un importo di 3000,00 euro da parte del Mapelli in favore del bar non provava la veridicità della fattura, che, se riferita ad operazioni reali, avrebbe dovuto essere pagata per intero, sul punto valorizzando, ancora una volta in modo non manifestamente illogico, le dichiarazioni della Gior- dani che aveva affermato come tale importo costituiva un risarcimento per le spese che la stessa aveva dovuto sostenere in conseguenza del conteggio dell'im- porto della fattura fra i suoi redditi. I giudici di appello, infine, si prendono anche carico di confutare le argo- mentazioni difensive fondate sulle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da due partecipanti ai corsi di formazione tenuti dal Mapelli, i quali avevano riferito solo che durante tali corsi, che si tenevano all'incirca una volta all'anno, veniva offerto qualche vassoio con pizzette e paste, che nessuno dei due testi poté affer- mare provenire dal bar Angela. E, in ogni caso, concludono i giudici di appello, come già aveva affermato il primo giudice, un paio di rinfreschi del genere indicato da tali testi non sarebbe mai costato 5.000,00 euro. 4. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze di cia- scun ricorrente si appalesano, come detto, manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un presunto vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sin- dacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effetti- vamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giu- stificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna di cia- scun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di ele- menti atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 4 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am