CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 agosto 2023
Cassazione n. 08638/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte d'appello di Bologna letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], richiesta a fini processuali dall'autorità giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA] in forza del mandato di arresto provvisorio a fini estradizionali emesso il 3 marzo 2022 dal Tribunale Primario di Gradiska per i reati di possesso di documenti di viaggio falsi. La Corte di appello ha dato atto che dalla documentazione trasmessa e allegata alla domanda di estradizione risulta: a) compiutamente descritto il fatto addebitato all'Hasa, trovato in possesso di una carta di identità italiana contraffatta a nome di [OSCURATO:PERSONA] con allegata la sua foto, nel corso di un controllo eseguito il 9 giugno 2019 in Gradiska; b) che l'accusa di falsificazione con contestazione del reato di cui all'art. 347, comma 2/ del cod. pen. era stata formulata il 12 dicembre 2019; c) che il documento falso era stato sottoposto a perizia; d) l'Hasa aveva reso interrogatorio il 9 giugno 2019; e) il 26 dicembre 2019 il giudice dell'udienza preliminare aveva confermato l'accusa formulata dal P.m. in base alle prove presentate; il 3 marzo 2022 aveva ordinato la cattura dell'imputato per la presentazione all'udienza del 6 aprile 2022 per dichiararsi colpevole del reato ascrittogli, ma, stante l'impossibilità di notificare gli atti e citare l'imputato anche tramite il Ministero della giustizia, era stato emesso il mandato di cattura a fini estradizionali il 18 agosto 2023. La Corte di appello ha, quindi, evidenziato che il mandato di cattura è stato emesso per garantire la presenza del consegnando e consentirgli di presentare eccezioni e partecipare al processo: in particolare, ha ritenuto che l'espressione utilizzata nel documento trasmesso in cui si dice che la presenza è richiesta per "dichiararsi colpevole" alla luce della documentazione trasmessa deve intendersi finalizzata solo a consentire l'inizio del processo. Ha ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti per accogliere la domanda estradizionale, in presenza della doppia incriminazione e dell'assenza di condizioni ostative. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'Hasa, che con un unico motivo denuncia la violazione di legge ed eccepisce la nullità del provvedimento impugnato. Deduce che l'estradizione è stata concessa in base ad un mandato di cattura internazionale fondato su un titolo interno illegittimo, emesso in violazione dei diritti elementari di difesa, in quanto il 3 marzo 2022 il giudice dell'udienza preliminare aveva emesso un'ordinanza cautelare per la cattura dell'imputato da condurre presso il Tribunale di Base di Gradiska per l'udienza del 6 aprile 2022 allo scopo di dichiararsi colpevole del reato di falsificazione di cui all'art. 347 1 co. 2 del codice penale della Repubblica avviato con atto di accusa del 12 dicembre 2019. Il provvedimento cautelare è contrario ai fondamentali principi del nostro ordinamento, non essendo ammissibile l'adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale per costringere l'imputato a partecipare al processo e ad ammettere le proprie responsabilità. Censura l'interpretazione benevola della Corte di appello ed evidenzia che, benché il ricorrente avesse indicato all'autorità procedente la residenza in Italia, nessuna notificazione è stata tentata; il ricorrente non è stato informato del procedimento pendente a suo carico e non è stato messo in condizioni di scegliere se parteciparvi o meno con conseguente violazione del diritto di difesa e dell'art. 705, comma 2,1 tt. a), cod. proc. pen., e ostativa alla consegna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Posto che in materia di estradizione l'Italia e la Bosnia e Erzegovina hanno sottoscritto un accordo bilaterale, ratificato con legge n. 10 del 17 gennaio 2019, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 1957, inteso ad ampliarne, agevolarne e semplificarne l'applicazione e che, pertanto, il rapporto di collaborazione tra i due Stati è improntato al rispetto dei diritti fondamentali della persona, l'interpretazione della Corte di appello di Bologna appare evidentemente ispirata a tali principi, ma non risulta fondata su elementi certi e di sicura affidabilità oggettiva. Deve osservarsi che l'espressione utilizzata nell'ordinanza cautelare, se intesa in senso letterale, integrerebbe una inaccettabile violazione dei diritti di difesa e della libertà personale dell'indagato, incompatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento, ma la Corte di appello ha ritenuto di poter ricavare dalla lettura coordinata dell'ordinanza cautelare e della documentazione trasmessa che la presenza dell'imputato era richiesta per notificargli la decisione di conferma dell'accusa e per consentirgli di presentare eccezioni: diritti ritenuti inconciliabili con la traduzione in udienza per l'ammissione di colpevolezza in relazione ad un'accusa a lui nota. Risulta, infatti, che l'accusa gli era stata comunicata e che l'indagato aveva reso interrogatorio, tanto da avere ammesso anche in sede di identificazione di essere stato sorpreso in possesso di un documento falso. Ciò posto, va, tuttavia, osservato che l'apprezzabile sforzo interpretativo della Corte di appello è frutto di una valutazione non ancorata alla documentata e precisa ricostruzione della sequenza procedinnentale e delle norme processuali che regolano la fase della presentazione dell'indagato dinanzi al giudice per l'udienza preliminare per la convalida dell'accusa e per la citazione a giudizio nonché delle norme che autorizzano l'emissione di un titolo cautelare per assicurare la partecipazione dell'indagato al processo nel caso in cui non sia stato reperito e delle norme che regolano il processo in assenza; né è stato verificato se l'espressione censurata, secondo la quale la presenza è richiesta per "dichiararsi colpevole", sia semplicemente frutto di una infelice traduzione, non essendo compatibile con i diritti fondamentali tutelati dagli ordinamenti di Stati democraticVche sia assicurata la partecipazione coattiva e in stato detentivo dell'indagato al processoe- FY ; La necessità di approfondimento e di verifica sui profili segnalati impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.