CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 11675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;rilevato che il motivo di ricorso proposto è del tutto reiterativo del motivo di appello inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, come emerge dalla letturadel riepilogo dei motivi di appello (pag. 3) e dalla esplicita motivazione della Corte di appellosul tema devoluto (pag. 5 e seg. dove sono state analizzate tutte le censure difensive inmodo specifico e dove è stata ricostruita in modo puntuale, sulla base della documentazioneacquisita e delle univoche e chiare dichiarazioni della persona offesa, la condotta ascritta)(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che con tale motivo, articolato in modo aspecifico, il ricorrente tende adintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essereconseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti insecondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11675/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4578/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39554/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;rilevato che il motivo di ricorso proposto è del tutto reiterativo del motivo di appello inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, come emerge dalla letturadel riepilogo dei motivi di appello (pag. 3) e dalla esplicita motivazione della Corte di appellosul tema devoluto (pag. 5 e seg. dove sono state analizzate tutte le censure difensive inmodo specifico e dove è stata ricostruita in modo puntuale, sulla base della documentazioneacquisita e delle univoche e chiare dichiarazioni della persona offesa, la condotta ascritta)(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che con tale motivo, articolato in modo aspecifico, il ricorrente tende adintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essereconseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti insecondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.