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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2021

Cassazione n. 08399/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 settembre 2021, il Tribunale di Bari, investito ex art. 310 cod. proc. pen., dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica di Foggia avverso il provvedimento emesso il 31.5.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di 'detenzione illegale di arma comune da sparo, contestatogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale - dopo avere ricostruito la vicenda relativa al coinvolgimento dell'indagato nei fatti al medesimo ascritti, che aveva tratto origine dalle investigazioni effettuate a seguito del suicidio di tale [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dagli accertamenti svolti sulle utenze telefoniche registrate sul cellulare di costui e dalle informazioni assunte da diverse persone, che avevano portato ad accertare varie condotte di spaccio di sostanze stupefacenti - evidenziava che la piattaforma indiziaria emergente a carico del Senisi risultasse oltremodo grave e tale da varcare la soglia di gravità richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.; in particolare, osservava come dal contenuto della conversazione captata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emergesse che il Senisi aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], unitamente alle relative cartucce, un fucile calibro 12 che sarebbe stato da quest'ultimo utilizzato al fine di intimorire dei soggetti che avevano invaso un fondo agricolo appartenente a [OSCURATO:PERSONA] per coltivare delle piantine di marijuana, fucile che l'indagato deteneva presso la propria officina; evidenziava, altresì, come il contenuto delle intercettazioni avesse permesso di accertare, senza alcun dubbio, l'illegalità della detenzione dell'arma in questione, avendo il Senisi, il Gaggiano e il Calvano, durante un colloquio, espresso la loro preoccupazione sul pericolo derivante dal possesso della stessa, convenendo sulla necessità di nasconderla.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che il pericolo di reiterazione da parte del Senisi di ulteriori delitti anche della stessa specie di quello per cui si procedeva apparisse di tale intensità, alla luce della valutazione dei fatti contestatigli e della sua personalità, da imporre l'applicazione della misura cautelare richiesta.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Senisi, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "erronea applicazione della legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: il Tribunale di Bari - III sezione Penale - in funzione ex art. 310 cod. proc. pen., nel valutare il pericolo di recidivazione in capo all'indagato in ordine al capo 5) dell'editto accusatorio (così come riqualificato nella stessa ordinanza del Tribunale della Libertà), si limitava a motivare esclusivamente sulla concretezza del pericolo, desunta dalle modalità del fatto e dalla personalità del Senisi, pretermettendo totalmente l'esame sull'attualità del rischio di reiterazione criminosa", profilo quest'ultimo che avrebbe richiesto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, un'analisi più pregante in considerazione del notevole iato temporale tra le condotte ascritte, risalenti all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e il momento di applicazione della misura cautelare (7.10.2021).

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: il Tribunale di Bari - III sezione Penale - in funzione ex art. 310 cod. proc. pen., nel motivare in ordine agli elementi posti a fondamento del riconoscimento della sussistenza del pericolo di recidivazione, operava un travisamento degli atti, attestando come sussistente e attuale la detenzione del fucile cal. 12 in capo al Senisi, nonostante la perquisizione operata dalla p.g. con esito negativo".

3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Il primo motivo di impugnazione prospetta, a giudizio del Collegio, censure non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

E in vero, contrariamente a quanto sostenuto w dal ricorrente/ il Tribunale di Bari ha adeguatamente motivato in ordine alla concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari.

Al riguardo, il suddetto Tribunale ha, infatti, precisato che non fosse condivisibile l'argomentare del Giudice per le indagini preliminari sulla inattualità delle esigenze cautelari in quanto: 1) era in contestazione un reato di natura permanente e non vi erano elementi utili a reputare che la detenzione dell'arma fosse medio tempore cessata; 2) si trattava di un fatto accertato in epoca recente di particolare allarme sociale, perché espressivo di contiguità a circuiti criminali in grado di assicurare la disponibilità di armi e l'indagato aveva, altresì, messo l'arma a disposizione di altri soggetti pronti a utilizzarla al fine di farsi ragione da sé; 3) il giudizio che ne derivava a carico del Senisi era, dunque, allarmante, anche alla luce delle altre risultanze investigative che, pur non poste a fondamento di specifici addebiti nei confronti di costui, delineavano la vocazione ,t3 criminale dello stesso, tanto con riferimento alla gestione dei traffici di stupefacenti, quanto, più in generale, con riferimento alla gestione criminale del territorio di riferimento; 4) il Senisi era attualmente ristretto in carcere per altro titolo per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto di arma commessi il 17.3.2019, per i quali era stato condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione.

2. Orbene, detta motivazione è assolutamente congrua in quanto, attraverso la valutazione dei dati fattuali indicati, evidenzia la concretezza e l'attualità del pericolo di commissione di ulteriori reati da parte dell'indagato, fronteggiabile unicamente con l'applicazione della richiesta misura cautelare; essa è, altresì, logicamente coerente e del tutto conforme ai criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati e alla scelta della misura di contenimento.

Per completezza, occorre evidenziare che, fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), gravità del reato non significa gravità del fatto e che a quest'ultima - che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle modalità e circostanze del fatto come connotazioni CoMportamentali concrete - ha fatto riferimento il Tribunale nella propria decisione al fine di ritenere sussistenti le esigenze cautelari e di giustificare la scelta della misura cautelare adottata.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha sostenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe affetta da "contraddittorietà" per avere riconosciuto la sussistenza del pericolo di reiterazione di ulteriori reati da parte del Senisi, operando "un travisamento degli atti", atteso che il fucile in questione non sarebbe stato rinvenuto nel corso della perquisizione.

Il rilievo difensivo in ordine al mancato ritrovamento del fucile o, meglio, in ordine all'esito negativo della perquisizione, non scardina il ragionamento dell'ordinanza impugnata e non fa emergere profili di contraddittorietà dello stesso, avendo il Tribunale messo in evidenza, in maniera non manifestamente illogica, che non sussistessero elementi utili a ritenere che la detenzione dell'ama fosse medio tempore cessata e che, anzi, fosse emerso che il Senisi, il Gaggiano e il Calvano, durante un colloquio intercettato, avessero espresso la loro preoccupazione sul pericolo derivante dal possesso dell'arma, convenendo sulla necessità di nasconderla.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

5. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen..

Così deciso, il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 settembre 2021, il Tribunale di Bari, investito ex art. 310 cod. proc. pen., dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica di Foggia avverso il provvedimento emesso il 31.5.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di 'detenzione illegale di arma comune da sparo, contestatogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale - dopo avere ricostruito la vicenda relativa al coinvolgimento dell'indagato nei fatti al medesimo ascritti, che aveva tratto origine dalle investigazioni effettuate a seguito del suicidio di tale [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dagli accertamenti svolti sulle utenze telefoniche registrate sul cellulare di costui e dalle informazioni assunte da diverse persone, che avevano portato ad accertare varie condotte di spaccio di sostanze stupefacenti - evidenziava che la piattaforma indiziaria emergente a carico del Senisi risultasse oltremodo grave e tale da varcare la soglia di gravità richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.; in particolare, osservava come dal contenuto della conversazione captata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emergesse che il Senisi aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], unitamente alle relative cartucce, un fucile calibro 12 che sarebbe stato da quest'ultimo utilizzato al fine di intimorire dei soggetti che avevano invaso un fondo agricolo appartenente a [OSCURATO:PERSONA] per coltivare delle piantine di marijuana, fucile che l'indagato deteneva presso la propria officina; evidenziava, altresì, come il contenuto delle intercettazioni avesse permesso di accertare, senza alcun dubbio, l'illegalità della detenzione dell'arma in questione, avendo il Senisi, il Gaggiano e il Calvano, durante un colloquio, espresso la loro preoccupazione sul pericolo derivante dal possesso della stessa, convenendo sulla necessità di nasconderla. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che il pericolo di reiterazione da parte del Senisi di ulteriori delitti anche della stessa specie di quello per cui si procedeva apparisse di tale intensità, alla luce della valutazione dei fatti contestatigli e della sua personalità, da imporre l'applicazione della misura cautelare richiesta. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Senisi, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "erronea applicazione della legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: il Tribunale di Bari - III sezione Penale - in funzione ex art. 310 cod. proc. pen., nel valutare il pericolo di recidivazione in capo all'indagato in ordine al capo 5) dell'editto accusatorio (così come riqualificato nella stessa ordinanza del Tribunale della Libertà), si limitava a motivare esclusivamente sulla concretezza del pericolo, desunta dalle modalità del fatto e dalla personalità del Senisi, pretermettendo totalmente l'esame sull'attualità del rischio di reiterazione criminosa", profilo quest'ultimo che avrebbe richiesto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, un'analisi più pregante in considerazione del notevole iato temporale tra le condotte ascritte, risalenti all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e il momento di applicazione della misura cautelare (7.10.2021). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: il Tribunale di Bari - III sezione Penale - in funzione ex art. 310 cod. proc. pen., nel motivare in ordine agli elementi posti a fondamento del riconoscimento della sussistenza del pericolo di recidivazione, operava un travisamento degli atti, attestando come sussistente e attuale la detenzione del fucile cal. 12 in capo al Senisi, nonostante la perquisizione operata dalla p.g. con esito negativo". 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Il primo motivo di impugnazione prospetta, a giudizio del Collegio, censure non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. E in vero, contrariamente a quanto sostenuto w dal ricorrente/ il Tribunale di Bari ha adeguatamente motivato in ordine alla concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari. Al riguardo, il suddetto Tribunale ha, infatti, precisato che non fosse condivisibile l'argomentare del Giudice per le indagini preliminari sulla inattualità delle esigenze cautelari in quanto: 1) era in contestazione un reato di natura permanente e non vi erano elementi utili a reputare che la detenzione dell'arma fosse medio tempore cessata; 2) si trattava di un fatto accertato in epoca recente di particolare allarme sociale, perché espressivo di contiguità a circuiti criminali in grado di assicurare la disponibilità di armi e l'indagato aveva, altresì, messo l'arma a disposizione di altri soggetti pronti a utilizzarla al fine di farsi ragione da sé; 3) il giudizio che ne derivava a carico del Senisi era, dunque, allarmante, anche alla luce delle altre risultanze investigative che, pur non poste a fondamento di specifici addebiti nei confronti di costui, delineavano la vocazione ,t3 criminale dello stesso, tanto con riferimento alla gestione dei traffici di stupefacenti, quanto, più in generale, con riferimento alla gestione criminale del territorio di riferimento; 4) il Senisi era attualmente ristretto in carcere per altro titolo per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto di arma commessi il 17.3.2019, per i quali era stato condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione. 2. Orbene, detta motivazione è assolutamente congrua in quanto, attraverso la valutazione dei dati fattuali indicati, evidenzia la concretezza e l'attualità del pericolo di commissione di ulteriori reati da parte dell'indagato, fronteggiabile unicamente con l'applicazione della richiesta misura cautelare; essa è, altresì, logicamente coerente e del tutto conforme ai criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati e alla scelta della misura di contenimento. Per completezza, occorre evidenziare che, fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), gravità del reato non significa gravità del fatto e che a quest'ultima - che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle modalità e circostanze del fatto come connotazioni CoMportamentali concrete - ha fatto riferimento il Tribunale nella propria decisione al fine di ritenere sussistenti le esigenze cautelari e di giustificare la scelta della misura cautelare adottata. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha sostenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe affetta da "contraddittorietà" per avere riconosciuto la sussistenza del pericolo di reiterazione di ulteriori reati da parte del Senisi, operando "un travisamento degli atti", atteso che il fucile in questione non sarebbe stato rinvenuto nel corso della perquisizione. Il rilievo difensivo in ordine al mancato ritrovamento del fucile o, meglio, in ordine all'esito negativo della perquisizione, non scardina il ragionamento dell'ordinanza impugnata e non fa emergere profili di contraddittorietà dello stesso, avendo il Tribunale messo in evidenza, in maniera non manifestamente illogica, che non sussistessero elementi utili a ritenere che la detenzione dell'ama fosse medio tempore cessata e che, anzi, fosse emerso che il Senisi, il Gaggiano e il Calvano, durante un colloquio intercettato, avessero espresso la loro preoccupazione sul pericolo derivante dal possesso dell'arma, convenendo sulla necessità di nasconderla. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 5. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.. Così deciso, il 3
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