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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14400/2022

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la seguente ORDINANZA ihnt—Qw- 11\- sul ricorso iscritto al n. 4709/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7379/32/16, depositata il 22 luglio 2016 e Lol\- notificata il 9 dicembre 2016, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 7379/32/16, depositata il 22 luglio 2016 e notificata il 9 dicembre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione emesso in relazione all'imposta di bollo dovuta dal contribuente per la trascrizione di atto pubblico (compravendita immobiliare) recante accettazione tacita di eredità; - [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, c. 1, d.a. cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, difetto assoluto di motivazione di una pronuncia che si era risolta «nella mera riproduzione, tout-court, di un articolo pubblicato sul «Quotidiano del commercialista-rassegna stampa»; - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c., sull'assunto, in sintesi, che la gravata pronuncia, - nel rilevare la fattispecie di cui all'art. 1, c. 1 bis, all.

A, [OSCURATO:PERSONA] I, di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, concernente la registrazione telematica di atti su immobili, con applicazione dell'imposta di bollo in misura cumulativa (anche) per le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti, - non aveva considerato che, nella fattispecie, l'imposta di bollo non era stata affatto corrisposta, siccome l'atto di compravendita rientrando nell'àmbito di applicazione dell'esenzione prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, c. 3, così che l'oggetto del contendere si incentrava (solo) sulla dovutezza dell'imposta di bollo relativamente alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità; - col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, c. 3, al d.p.r. n. 642 del 1972, art. 1, c. 1 bis, e art. 3, c. 2, della Tariffa allegata, nonché agli artt. 476, 2648 e 2660 cod. civ., deducendo, in sintesi, che, - posta, anche, l'autonomia strutturale e funzionale degli atti che vengono in considerazione, - la nota di trascrizione dell'atto recante accettazione tacita di eredità, - in quanto per nulla dipendente dall'atto (traslativo) che detta accettazione manifesta, implica e presuppone, - non può essere ricondotta al novero degli atti direttamente conseguenti da quello principale (compravendita) concluso tra le parti e, per l'appunto, implicante l'accettazione tacita di eredità da parte dell'erede disponente; detto atto, difatti, è volto ad assicurare la continuità delle trascrizioni (art. 2650 cod. civ.) e costituisce antecedente logico- giuridico dello stesso atto di disposizione compiuto dall'erede;

2. - la verifica della procedibilità del ricorso rende indispensabile l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito con la gravata sentenza.

P.Q.M.

La Corte, ordina l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 7379/32/16, depositata il 22 luglio 2016 e notificata il 9 dicembre 2016, e rinvia il processo a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ihnt—Qw- 11\- sul ricorso iscritto al n. 4709/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7379/32/16, depositata il 22 luglio 2016 e Lol\- notificata il 9 dicembre 2016, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 7379/32/16, depositata il 22 luglio 2016 e notificata il 9 dicembre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione emesso in relazione all'imposta di bollo dovuta dal contribuente per la trascrizione di atto pubblico (compravendita immobiliare) recante accettazione tacita di eredità; - [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, c. 1, d.a. cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, difetto assoluto di motivazione di una pronuncia che si era risolta «nella mera riproduzione, tout-court, di un articolo pubblicato sul «Quotidiano del commercialista-rassegna stampa»; - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c., sull'assunto, in sintesi, che la gravata pronuncia, - nel rilevare la fattispecie di cui all'art. 1, c. 1 bis, all. A, [OSCURATO:PERSONA] I, di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, concernente la registrazione telematica di atti su immobili, con applicazione dell'imposta di bollo in misura cumulativa (anche) per le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti, - non aveva considerato che, nella fattispecie, l'imposta di bollo non era stata affatto corrisposta, siccome l'atto di compravendita rientrando nell'àmbito di applicazione dell'esenzione prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, c. 3, così che l'oggetto del contendere si incentrava (solo) sulla dovutezza dell'imposta di bollo relativamente alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità; - col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, c. 3, al d.p.r. n. 642 del 1972, art. 1, c. 1 bis, e art. 3, c. 2, della Tariffa allegata, nonché agli artt. 476, 2648 e 2660 cod. civ., deducendo, in sintesi, che, - posta, anche, l'autonomia strutturale e funzionale degli atti che vengono in considerazione, - la nota di trascrizione dell'atto recante accettazione tacita di eredità, - in quanto per nulla dipendente dall'atto (traslativo) che detta accettazione manifesta, implica e presuppone, - non può essere ricondotta al novero degli atti direttamente conseguenti da quello principale (compravendita) concluso tra le parti e, per l'appunto, implicante l'accettazione tacita di eredità da parte dell'erede disponente; detto atto, difatti, è volto ad assicurare la continuità delle trascrizioni (art. 2650 cod. civ.) e costituisce antecedente logico- giuridico dello stesso atto di disposizione compiuto dall'erede; 2. - la verifica della procedibilità del ricorso rende indispensabile l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito con la gravata sentenza. P.Q.M. La Corte, ordina l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 7379/32/16, depositata il 22 luglio 2016 e notificata il 9 dicembre 2016, e rinvia il processo a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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