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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31867/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] .

CIVILE P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 09/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 12556 /201 9 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12556del ruolo generale dell’anno 2019, proposto BISOGNO Gianni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62S20 H620Z) FERRONATO Luisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56 H 65 G224C) STOPPA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A71 G693C) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23 H501S) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Vene- zian. 2821/2018, pubblicata in data 17 ottobre 201 8 ; Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti,deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la frequenza di corsi di spe- cializzazione universitaria, hannoagito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata at- tuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Venezia.

La Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono, il Bisogno, il Ferronato e la Stoppa, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Considerato che

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risar- cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C- 131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991 , n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99; violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 112 c.p.c. , Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 nonché omesso esame di un fatto decisivoin relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.».

I ricorrenti sostengono che la corte di appello avrebbe erronea- mente aderito all’indirizzo interpretativo secondo il quale il di- ritto all’indennizzo per la mancata remunerazione della fre- quenza delle scuole di specializzazione spetterebbe solo ai me- dici iscritti a corsi di specializzazione nell’anno 1982 e seguenti e non a quelli iscritti nell’anno 1981 o in anni antecedenti, indi- rizzo ormai superato, anche nella giurisprudenza di questa stessa Corte, a seguito della sentenza 3 marzo 2022, C-590/20 della Corte di Giustizia della Unione Europea e della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20278del 23/06/2022.

Il motivo è inammissibile.

La questione con esso posta non ha infatti costituito l’effettiva ratio decidendiposta alla base della statuizione impugnata.

La corte di appello, pur avendo affermato, in premessa, gli er- ronei principi di diritto sopra richiamati – peraltr o esclusiva- mente al fine di inquadrare la vicenda sottoposta al suo esame –non ha in realtà da tali principi fatto discendere alcuna con- seguenza ai fini della decisione in ordine alle domande dei me- dici ricorrenti(i quali del resto allegano tutti di essersi iscritti ai rispettivi corsi in anni successivi al 1982): tali domandesono state , infatti, rigettate per altra diversa e autonoma ragione e cioè in quanto essi ricorrentinon avevano affatto documentato l’anno di immatricolazione e la durata del corso di specializza- zione frequentato.

Ne consegue che le censure avanzate con il motivo di ricorso in esame non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ot- tobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del De- creto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99; nonché degli artt.2697, 2699, 2700, 2714, 2724, 2725, 2727, 2728, 2729, 2730, 2733 c.c.e degli artt. 75, 81, 99, 100, 112, 115, 116, 166, 167, 183, 184, 189, 209, 210, 211, 212, 213, 244, 245, 247, 343, 345, 346, 347, 352, 356 c.p.c. e 96 disp.

Att. c.p.c., vio- lazione e/o falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. e 134, n. 4 c.p.c.in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.».

Anche questo motivo è inammissibile.

Come già chiarito, la corte di appello ha rigettato le domande dei ricorrenti affermando che gli stessi nonavevano documen- tato l’anno di immatricolazione e la durata del corso di specia- lizzazione frequentato.

Si legge in proposito nella sentenza impugnata (pag. 7): «… deve certamente concordarsi con il primo giudice in ordine all’onere della prova cui gli appellati sono sottoposti nel dimo- strare quando hanno frequentato l’anno accademico ed il con- seguente corso di specializzazione che legittimi la richiesta di risarcimento del danno.

Sulla base di quanto qui assunto il Col- legio ritiene che gli odierni appellanti con la mancata produ- zione dei documenti attestanti i diplomi di specializzazione non diano indicazioni circa l’anno di immatricolazione, né in merito alla durata del corso di specializzazione frequentato».

La corte di appello ha poi ulteriormente precisato che «i documenti pre- sentati in sede di gravame» … … «non costituiscono come af- fermato dagli appellanti “mere integrazioni di quanto puntual- mente prodotto”, perché rappresentano documenti nuovi ed ai sensi dell’art. 345 cpc non sono ammissibili … …».

I ricorrenti sostengono di avere documentato regolarmente e tempestivamente, già in primo grado, di aver conseguito il Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 rispettivo diploma di specializzazione e l’anno in cui ciò era av- venuto (per tutti e tre i ricorrenti successivo al 1983) e ne fanno discendere che, quanto meno, avrebbe loro dovuto essere rico- nosciuto l’indennizzo per l’ultimo anno di corso.

Nel ricorso, peraltro, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non sono indicati in modo sufficientemente specifico né il preciso contenuto dei documenti che si assumono prodotti a sostegno di taliallegazioni di fatto , né l’esatta data e modalità della loro produzione.

I ricorrenti si limitano, in ef fetti , ad affermare nel ricorso, in modo del tutto generico, di avere prodotto «documentazione attestante, quantomeno, l’anno di conseguimento del di- ploma»: sostengono che ciò dovrebbe evincersi dalla motiva- zione della sentenza di primo grado ed allegano, comunque, al presente ricorso i rispettivi certificati di diploma.

Deve però considerarsi che la corte di appello ha espressa- mente rilevato «la mancata produzione dei documenti atte- stanti i diplomi di specializzazione», almeno in primo grado, e nel ricorso non vi è una puntuale indicazione né del contenuto, né della esatta allocazione della «documentazione attestante, quantomeno, l’anno di conseguimento del diploma», nell’am- bito del fascicolo di primo grado; inoltre,nel ricorso, non è suf- ficientemente richiamato lo stesso contenuto della sentenza di primo grado, in proposito,né quello del provvedimento che ha negato l’ammissione del le prove richieste con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e neanche qu ello delle conclusioni precisate in primo grado, quello degli scritti conclusionali presentati sempre in primo grado e quello dell’atto di appello;anche sotto tale profilo emerge, dunque,il difetto di specificità della presente impu- gnazione.

Altrettanto è a dirsi con riguardo alla dedotta violazione del principio di non contestazione: anche a tale riguardo il ricorso Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 difetta di specificità, inviolazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non è richiamato in modo puntualee detta- gliato il contenuto dell’atto introduttivo delle rispettive do- mande dei ricorrenti, nonché quello delle comparse di risposta delle amministrazioni convenute, il che impedisce a questa Corte di verificare se le domande degli attori contenessero al- legazioni in fatto sufficientemente specifiche in ordine agli anni di corso frequentati da ciascuno di essi e le comparse di risposta delle amministrazioni convenute non contenessero altrettanto specifiche contestazioni di tali allegazionidi fatto.

D’altraparte, la corte territoriale ha espressamente dichiarato inammissibile la produzione, avvenuta soloin grado di appello, della documentazione attestante l’iscrizione e la frequenza dei rispettivi corsi di specializzazione da parte dei medici ricorrenti, e nel ricorso non vi è una censura sufficientemente specifica neanche in merito alla correttezza di tale affermazione.

Infine, non può ritenersi decisiva la circostanza che la corte di appello non abbia preso posizione sulle istanze di esibizione do- cumentale e di prova testimoniale ad essa rivolte , in quanto, come si è già chiarito, l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quanto al richiamo del preciso contenuto dell’ordi- nanza di primo grado reiettiva delle istanze istruttorie, del te- nore delle conclusioni rassegnate in primo grado, degli scritti conclusionali e, soprattutto, del contenuto dell’atto di appello, non consente di ritenere che la corte di merito abbia erronea- mente omesso di esaminare quanto richiesto nella comparsa conclusionale di appello (riprodotta alle pagg. 12-13 del ricorso e, particolarmente, alla pag. 13 quanto alle dette istanze): ai sensi dell’art. 360 bisn. 2 c.p.c., la denuncia della congerie di norme processuali indicate nel motivo difetta, in sostanza, di decisività,alla stregua del principio di diritto enunciato da que- sta Corte, secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 giusto processo” e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul conte- nuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudi- zio a chi la denuncia»(cfr. Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv. 646020 -03 e successive conform i) .

Non può, quindi, concludersi che nel senso dell’inammissibilità del motivo di ricorsoin esame. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pa gare le spese del giudizio di le- gittimità in favore degli enticontroricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltrespese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] . CIVILE P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 09/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 12556 /201 9 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12556del ruolo generale dell’anno 2019, proposto BISOGNO Gianni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62S20 H620Z) FERRONATO Luisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56 H 65 G224C) STOPPA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A71 G693C) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23 H501S) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Vene- zian. 2821/2018, pubblicata in data 17 ottobre 201 8 ; Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti,deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la frequenza di corsi di spe- cializzazione universitaria, hannoagito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata at- tuazione delle suddette direttive comunitarie. Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Venezia. La Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono, il Bisogno, il Ferronato e la Stoppa, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Considerato che 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risar- cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C- 131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991 , n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99; violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 112 c.p.c. , Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 nonché omesso esame di un fatto decisivoin relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.». I ricorrenti sostengono che la corte di appello avrebbe erronea- mente aderito all’indirizzo interpretativo secondo il quale il di- ritto all’indennizzo per la mancata remunerazione della fre- quenza delle scuole di specializzazione spetterebbe solo ai me- dici iscritti a corsi di specializzazione nell’anno 1982 e seguenti e non a quelli iscritti nell’anno 1981 o in anni antecedenti, indi- rizzo ormai superato, anche nella giurisprudenza di questa stessa Corte, a seguito della sentenza 3 marzo 2022, C-590/20 della Corte di Giustizia della Unione Europea e della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20278del 23/06/2022. Il motivo è inammissibile. La questione con esso posta non ha infatti costituito l’effettiva ratio decidendiposta alla base della statuizione impugnata. La corte di appello, pur avendo affermato, in premessa, gli er- ronei principi di diritto sopra richiamati – peraltr o esclusiva- mente al fine di inquadrare la vicenda sottoposta al suo esame –non ha in realtà da tali principi fatto discendere alcuna con- seguenza ai fini della decisione in ordine alle domande dei me- dici ricorrenti(i quali del resto allegano tutti di essersi iscritti ai rispettivi corsi in anni successivi al 1982): tali domandesono state , infatti, rigettate per altra diversa e autonoma ragione e cioè in quanto essi ricorrentinon avevano affatto documentato l’anno di immatricolazione e la durata del corso di specializza- zione frequentato. Ne consegue che le censure avanzate con il motivo di ricorso in esame non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ot- tobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del De- creto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99; nonché degli artt.2697, 2699, 2700, 2714, 2724, 2725, 2727, 2728, 2729, 2730, 2733 c.c.e degli artt. 75, 81, 99, 100, 112, 115, 116, 166, 167, 183, 184, 189, 209, 210, 211, 212, 213, 244, 245, 247, 343, 345, 346, 347, 352, 356 c.p.c. e 96 disp. Att. c.p.c., vio- lazione e/o falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. e 134, n. 4 c.p.c.in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.». Anche questo motivo è inammissibile. Come già chiarito, la corte di appello ha rigettato le domande dei ricorrenti affermando che gli stessi nonavevano documen- tato l’anno di immatricolazione e la durata del corso di specia- lizzazione frequentato. Si legge in proposito nella sentenza impugnata (pag. 7): «… deve certamente concordarsi con il primo giudice in ordine all’onere della prova cui gli appellati sono sottoposti nel dimo- strare quando hanno frequentato l’anno accademico ed il con- seguente corso di specializzazione che legittimi la richiesta di risarcimento del danno. Sulla base di quanto qui assunto il Col- legio ritiene che gli odierni appellanti con la mancata produ- zione dei documenti attestanti i diplomi di specializzazione non diano indicazioni circa l’anno di immatricolazione, né in merito alla durata del corso di specializzazione frequentato». La corte di appello ha poi ulteriormente precisato che «i documenti pre- sentati in sede di gravame» … … «non costituiscono come af- fermato dagli appellanti “mere integrazioni di quanto puntual- mente prodotto”, perché rappresentano documenti nuovi ed ai sensi dell’art. 345 cpc non sono ammissibili … …». I ricorrenti sostengono di avere documentato regolarmente e tempestivamente, già in primo grado, di aver conseguito il Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 rispettivo diploma di specializzazione e l’anno in cui ciò era av- venuto (per tutti e tre i ricorrenti successivo al 1983) e ne fanno discendere che, quanto meno, avrebbe loro dovuto essere rico- nosciuto l’indennizzo per l’ultimo anno di corso. Nel ricorso, peraltro, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non sono indicati in modo sufficientemente specifico né il preciso contenuto dei documenti che si assumono prodotti a sostegno di taliallegazioni di fatto , né l’esatta data e modalità della loro produzione. I ricorrenti si limitano, in ef fetti , ad affermare nel ricorso, in modo del tutto generico, di avere prodotto «documentazione attestante, quantomeno, l’anno di conseguimento del di- ploma»: sostengono che ciò dovrebbe evincersi dalla motiva- zione della sentenza di primo grado ed allegano, comunque, al presente ricorso i rispettivi certificati di diploma. Deve però considerarsi che la corte di appello ha espressa- mente rilevato «la mancata produzione dei documenti atte- stanti i diplomi di specializzazione», almeno in primo grado, e nel ricorso non vi è una puntuale indicazione né del contenuto, né della esatta allocazione della «documentazione attestante, quantomeno, l’anno di conseguimento del diploma», nell’am- bito del fascicolo di primo grado; inoltre,nel ricorso, non è suf- ficientemente richiamato lo stesso contenuto della sentenza di primo grado, in proposito,né quello del provvedimento che ha negato l’ammissione del le prove richieste con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e neanche qu ello delle conclusioni precisate in primo grado, quello degli scritti conclusionali presentati sempre in primo grado e quello dell’atto di appello;anche sotto tale profilo emerge, dunque,il difetto di specificità della presente impu- gnazione. Altrettanto è a dirsi con riguardo alla dedotta violazione del principio di non contestazione: anche a tale riguardo il ricorso Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 difetta di specificità, inviolazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non è richiamato in modo puntualee detta- gliato il contenuto dell’atto introduttivo delle rispettive do- mande dei ricorrenti, nonché quello delle comparse di risposta delle amministrazioni convenute, il che impedisce a questa Corte di verificare se le domande degli attori contenessero al- legazioni in fatto sufficientemente specifiche in ordine agli anni di corso frequentati da ciascuno di essi e le comparse di risposta delle amministrazioni convenute non contenessero altrettanto specifiche contestazioni di tali allegazionidi fatto. D’altraparte, la corte territoriale ha espressamente dichiarato inammissibile la produzione, avvenuta soloin grado di appello, della documentazione attestante l’iscrizione e la frequenza dei rispettivi corsi di specializzazione da parte dei medici ricorrenti, e nel ricorso non vi è una censura sufficientemente specifica neanche in merito alla correttezza di tale affermazione. Infine, non può ritenersi decisiva la circostanza che la corte di appello non abbia preso posizione sulle istanze di esibizione do- cumentale e di prova testimoniale ad essa rivolte , in quanto, come si è già chiarito, l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quanto al richiamo del preciso contenuto dell’ordi- nanza di primo grado reiettiva delle istanze istruttorie, del te- nore delle conclusioni rassegnate in primo grado, degli scritti conclusionali e, soprattutto, del contenuto dell’atto di appello, non consente di ritenere che la corte di merito abbia erronea- mente omesso di esaminare quanto richiesto nella comparsa conclusionale di appello (riprodotta alle pagg. 12-13 del ricorso e, particolarmente, alla pag. 13 quanto alle dette istanze): ai sensi dell’art. 360 bisn. 2 c.p.c., la denuncia della congerie di norme processuali indicate nel motivo difetta, in sostanza, di decisività,alla stregua del principio di diritto enunciato da que- sta Corte, secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del Ric. n. 12556/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 giusto processo” e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul conte- nuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudi- zio a chi la denuncia»(cfr. Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv. 646020 -03 e successive conform i) . Non può, quindi, concludersi che nel senso dell’inammissibilità del motivo di ricorsoin esame. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pa gare le spese del giudizio di le- gittimità in favore degli enticontroricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltrespese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contrib
Sentenza Cassazione n. 31867/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris