CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 31092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / / [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza impugnata ha parzialmente riformato la sentenza di secondo grado, la quale ha riqualificato la condotta contestata ai sensi degli artt. 81, 447-482 cod.pen., con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di falsità materiale in certificato commessa da privato; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali; [OSCURATO:PERSONA] - che i motivi di ricorso non possono ritenersi tutti manifestamente infondati, sicché è d'obbligo dichiarare la causa di estinzione della prescrizione, giacché il relativo termine prorogato è decorso il 1.10.2021; - che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato; - che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2022 Il consigli nsore Il