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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 37678/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 9 giugno 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione resa, con rito abbreviato, il 16 settembre 2020 dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica, riduceva la pena inflitta ad Amed KHALDI a tre mesi di arresto in relazione al reato continuato di cui all'art.. 75, comma 1, D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, consistito nel violare in plurime occasioni le prescrizioni accessorie alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con decreto del Tribunale di Trapani n. 43/2017.

Nel confutare i motivi di gravame attinenti alla responsabilità, la Corte territoriale, quanto alla violazione dell'obbligo di rincasare oltre le ore 20, rilevata in data 28 gennaio 2018, osservava che la giustificazione allegata dall'imputato di essersi dovuto recare al Pronto soccorso ospedaliero non risultava in alcun modo documentata.

In ordine alla duplice violazione dell'obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Castelvetrano, la Corte medesima rimarcava che, se era vero che tale misura aggiuntiva era prevista espressamente nel solo caso di applicazione dell'obbligo di soggiorno, non ricorrente nella specie, era altrettanto vero che l'imputato non aveva impugnato il decreto applicativo della sorveglianza speciale; detto provvedimento, pertanto, doveva ritenersi definitivo sul punto e, perciò, non suscettibile di essere "disapplicato" dal giudice penale.

Escludevano, poi, i giudici dell'appello di poter riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. perì., non costituendo le plurime condotte ascritte all'imputato fatti bagatellari e, comunque, tali da non suscitare alcun allarme sociale.

I numerosi precedenti a carico del KHALDI, d'altro canto, giustificavano il diniego delle attenuanti generiche.

Infine, quanto alla dosimetria della pena, la Corte di appello correggeva l'errore in cui era incorso il primo giudice nell'applicare la riduzione per il rito, che i giudici distrettuali operavano nella giusta misura della metà (e non di un terzo) in considerazione della natura contravvenzionale del reato in contestazione (art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis).

2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi.

2.1. Erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione/travisamento delle prove.

L'impugnata sentenza, sebbene avesse dato atto dell'abnormità del decreto applicativo della misura di prevenzione in relazione alla prescrizione dell'obbligo di presentazione davanti all'autorità di P.S., aveva statuito che, comunque, per la definitività del decreto medesimo, la misura aggiuntiva doveva essere osservata.(/ Tuttavia, non aveva la Còrte di appello considerato, da un lato, che il decreto in questione era stato impugnato e, dall'altro, che il giudicato di tale tipologia di provvedimento poteva essere oggetto di rivalutazione in qualunque momento, con consequenziale revoca o modifica.

Da tanto derivava che l'illegittimità "a monte" di quella specifica prescrizione non poteva che avere refluenza sulla sussistenza del reato, poiché l'offensività dello stesso veniva ad essere esclusa dalla mancata corrispondenza dell'azione a un fatto tipico.

In presenza di tale situazione, in definitiva, ben poteva disapplicarsi, anche d'ufficio, l'imposizione de qua, poiché illegittima.

2.2. Erronea applicazione della legge penale, illogicità/mancanza della motivazione/travisamento delle prove.

La Corte di appello, quanto alle violazioni commesse il 28 luglio 2018 e 1'11 agosto 2018, aveva offerto motivazioni incongruenti in ordine alla materialità dei fatti ascritti, omettendo di vagliare la fondatezza delle giustificazioni addotte dall'imputato.

Inoltre, la finalità di controllo che presiedeva agli obblighi in esame non poteva dirsi lesa né frustrata dal fatto che l'imputato avesse assolto all'obbligo con un modesto ritardo.

2.3. Erronea applicazione della legge penale, illogicità/mancanza della motivazione.

Le motivazioni spese dalla sentenza impugnata non erano logicamente condivisibili, atteso che si era proceduto ad una verifica solo parziale degli elementi del caso concreto.

In definitiva, la condotta giudicata appariva espressione di una situazione episodica, la lesione dell'interesse tutelato dalla norma era, comunque, minimale, e il fatto nella sua complessità risultava meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha depositato nei termini di legge memoria con cui ribadisce la fondatezza del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e va, perciò, rigettato.

1.1. Deve, in primo luogo, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, per le ragioni che seguono.

La questione posta dalla difesa del ricorrente è quella della legittimità o meno dell'imposizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza in un decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno.

Sul punto, il Collegio reputa di non dover condividere le considerazioni svolte dal Procuratore generale nel senso della legittimità dell'imposizione di tale prescrizione accessoria.Nel passaggio cruciale del suo argomentare, il Procuratore rileva che "se è vero che la disposizione dell'art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011 relativa alla misura della sorveglianza speciale non prevede l'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nei commi 2, 3 e 4 (previsto invece per la misura dell'obbligo di soggiorno), è parimenti vero che tale norma consente, nel suo comma 5, l'adozione di «tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale ..», pur senza indicarne la tipologia.

Ne discende che il catalogo delle prescrizioni accessorie della misura della sorveglianza speciale non è predeterminato, consentendo, proprio in conseguenza del tenore dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, di adattare le esigenze di difesa sociale connesse alla misura di prevenzione alle emergenze del caso concreto (in tal senso Sez.1, n.12889 del 26/2/2018 rv.272612).

Ciò che rileva, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 - sulla scorta di quanto affermato dalla Corte EDU nel caso [OSCURATO:PERSONA] contro Italia - è la "conoscibilità da parte del destinatario delle specifiche condotte la cui inosservanza può determinare la responsabilità penale" (Sez.

U, n. 40076 del 27/04/2017, rv.270496), certamente riscontrabile nel caso in esame sulla base del decreto applicativo della misura peraltro neppure impugnato dal diretto interessato".

Ad avviso del Collegio, la struttura della disposizione di cui all'art. 8 del decreto legislativo citato non consente di approdare alle conclusioni cui è pervenuto l'Organo dell'accusa.

Non vi è dubbio che le prescrizioni elencate dall'art. 8, commi 3, 4 e 5, riguardino la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, e, quindi, anche la misura cui sia aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni oppure l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Il comma 5, in particolare, contiene una clausola di chiusura "ad analogia esplicita", che attrae nel perimetro della disposizione, oltre alle prescrizioni puntualmente tipizzate, anche ogni altra prescrizione assimilabile, la cui inosservanza e la cui valenza ricevano adeguata luce dalla finalità dell'applicazione della misura di prevenzione e dal quadro normativo su cui si innesta.

Va sottolineato che il legislatore, dopo il catalogo delle prescrizioni "tipizzate" contenute nel comma 4, al comma 5 usa, una prima volta, l'avverbio "inoltre", nel senso di prevedere che, alle prescrizioni "tipizzate" di cui al comma precedente, possono aggiungersi ulteriori prescrizioni "non tipizzate", purché "necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale".

L'avverbio "inoltre" ricorre, peraltro, una seconda volta, al comma 6, dove è previsto, espressamente, che, "qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno...", può essere ("inoltre") prescritto, per quel che qui rileva, "di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati e ad ogni chiamata di essa".Il tenore letterale ed esplicito di quest'ultima previsione (con l'uso dell'avverbio "inoltre", a voler segnare una cesura con le disposizioni contenute nei commi precedenti), la sua collocazione topografica in coda alle disposizioni sulle prescrizioni accessorie, "tipizzate" e "non tipizzate", previste solo per la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (senza obbligo di soggiorno), la maggiore incisività della misura accessoria dell'obbligo di soggiorno, correlata, all'evidenza, alla maggiore pericolosità sociale del proposto, depongono, anche sotto il profilo della ratio legis, nel senso di ritenere che la prescrizione accessoria di cui si discute (obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza) sia stata specificamente ed effettivamente concepita per il solo caso del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, proprio al fine di assicurare una maggiore efficacia e vincolatività dell'obbligo stesso nei confronti di persona che si'stima più pericolosa.

Sotto questo aspetto, pertanto, la censura dedotta dal ricorrente sarebbe fondata.

Tuttavia, non può considerarsi altrettanto fondata la prospettata e, in ipotesi, consequenziale 'disapplicazione' della prescrizione illegittimamente imposta, determinante, secondo la difesa, la conclusiva insussistenza del reato contestato (quanto meno, con riguardo alle due violazioni della prescrizione suddetta).

Ed invero, l'art. 11, comma 2, D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede che il provvedimento applicativo delle misure di prevenzione, atto emesso in ambito di procedimento dalla pacificamente riconosciuta natura giurisdizionale (da ultimo, in tema di ricusazione, Sez.

U, n. 25951 del 24/2/2022, Lapelosa, Rv. 283350), possa essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

Del tutto correttamente, pertanto, la Corte di merito, senza incorrere in alcuna illogicità, ha affermato che, sebbene la misura accessoria dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza fosse prevista espressamente nel solo caso di applicazione dell'obbligo di soggiorno, non ricorrente nella specie, l'imputato non avrebbe potuto chiedere la "disapplicazione" di detto obbligo al giudice della cognizione penale, ma avrebbe dovuto, semmai, impugnare il decreto applicativo della sorveglianza speciale davanti all'autorità indicata dall'art. 11 D.Igs. n. 159/11, coincidente con il giudice emittente il decreto applicativo della misura di prevenzione; il mancato esperimento del gravame, o l'esito negativo di quell'esperimento (esito che sembrerebbe desumersi dal ricorso), ha determinato, inevitabilmente, la definitività, anche sul punto oggetto di doglianza, del decreto emesso dal Tribunale di Trapani quale giudice della prevenzione e la conseguente impossibilità di modifica (o revoca) dello stesso da parte del giudice penale.

In conclusione, la violazione, da parte del KHALDI, nelle due occasioni contestate, di quell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., ormai coperto dal giudicato, ha comportato, per la sua efficacia integrativa del precetto relativo al reato di cui all'art. 75, comma 1, del citato decreto legislativo (Sez. 1, n. 12889 del 26/2/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 272612), la consumazione di detto reato, come esattamente affermato dalla Corte di appello.

1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, essendosi, sul punto, la Corte di merito conformata al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, delle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale, integra il reato di cui all'art. 75, e, quindi, anche quella di chi si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro, sempre che non vengano fornite dall'interessato documentate giustificazioni, nella specie assenti (Sez. 5, n. 13518 del 20/1/2015, Fiare', Rv. 262895; Sez. 1, n. 25628 del 3/6/2008, P.G. in proc.

Badaloni, Rv. 240456).

1.3. Assertivo, rivalutativo e, comunque, manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui la sentenza impugnata è stata censurata per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale per escludere, nel caso in esame, la particolare tenuità dell'offesa, deve ritenersi immune da vizi logici e giuridici, essendo ragionevolmente ancorato, sia alla reiterazione nel tempo delle condotte contestate all'imputato, elemento conducente ad escludere l'occasionalità del fatto, sia all'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblico costituente la "ratio" della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione (Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 27 7787).

Le censure dedotte in ricorso non scalfiscono l'iter logico sviluppato dalla Corte, cui oppongono, essenzialmente, rivalutazioni in fatto ed assertive.

2. In conclusione, il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 9 giugno 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione resa, con rito abbreviato, il 16 settembre 2020 dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica, riduceva la pena inflitta ad Amed KHALDI a tre mesi di arresto in relazione al reato continuato di cui all'art.. 75, comma 1, D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, consistito nel violare in plurime occasioni le prescrizioni accessorie alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con decreto del Tribunale di Trapani n. 43/2017. Nel confutare i motivi di gravame attinenti alla responsabilità, la Corte territoriale, quanto alla violazione dell'obbligo di rincasare oltre le ore 20, rilevata in data 28 gennaio 2018, osservava che la giustificazione allegata dall'imputato di essersi dovuto recare al Pronto soccorso ospedaliero non risultava in alcun modo documentata. In ordine alla duplice violazione dell'obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Castelvetrano, la Corte medesima rimarcava che, se era vero che tale misura aggiuntiva era prevista espressamente nel solo caso di applicazione dell'obbligo di soggiorno, non ricorrente nella specie, era altrettanto vero che l'imputato non aveva impugnato il decreto applicativo della sorveglianza speciale; detto provvedimento, pertanto, doveva ritenersi definitivo sul punto e, perciò, non suscettibile di essere "disapplicato" dal giudice penale. Escludevano, poi, i giudici dell'appello di poter riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. perì., non costituendo le plurime condotte ascritte all'imputato fatti bagatellari e, comunque, tali da non suscitare alcun allarme sociale. I numerosi precedenti a carico del KHALDI, d'altro canto, giustificavano il diniego delle attenuanti generiche. Infine, quanto alla dosimetria della pena, la Corte di appello correggeva l'errore in cui era incorso il primo giudice nell'applicare la riduzione per il rito, che i giudici distrettuali operavano nella giusta misura della metà (e non di un terzo) in considerazione della natura contravvenzionale del reato in contestazione (art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis). 2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 2.1. Erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione/travisamento delle prove. L'impugnata sentenza, sebbene avesse dato atto dell'abnormità del decreto applicativo della misura di prevenzione in relazione alla prescrizione dell'obbligo di presentazione davanti all'autorità di P.S., aveva statuito che, comunque, per la definitività del decreto medesimo, la misura aggiuntiva doveva essere osservata.(/ Tuttavia, non aveva la Còrte di appello considerato, da un lato, che il decreto in questione era stato impugnato e, dall'altro, che il giudicato di tale tipologia di provvedimento poteva essere oggetto di rivalutazione in qualunque momento, con consequenziale revoca o modifica. Da tanto derivava che l'illegittimità "a monte" di quella specifica prescrizione non poteva che avere refluenza sulla sussistenza del reato, poiché l'offensività dello stesso veniva ad essere esclusa dalla mancata corrispondenza dell'azione a un fatto tipico. In presenza di tale situazione, in definitiva, ben poteva disapplicarsi, anche d'ufficio, l'imposizione de qua, poiché illegittima. 2.2. Erronea applicazione della legge penale, illogicità/mancanza della motivazione/travisamento delle prove. La Corte di appello, quanto alle violazioni commesse il 28 luglio 2018 e 1'11 agosto 2018, aveva offerto motivazioni incongruenti in ordine alla materialità dei fatti ascritti, omettendo di vagliare la fondatezza delle giustificazioni addotte dall'imputato. Inoltre, la finalità di controllo che presiedeva agli obblighi in esame non poteva dirsi lesa né frustrata dal fatto che l'imputato avesse assolto all'obbligo con un modesto ritardo. 2.3. Erronea applicazione della legge penale, illogicità/mancanza della motivazione. Le motivazioni spese dalla sentenza impugnata non erano logicamente condivisibili, atteso che si era proceduto ad una verifica solo parziale degli elementi del caso concreto. In definitiva, la condotta giudicata appariva espressione di una situazione episodica, la lesione dell'interesse tutelato dalla norma era, comunque, minimale, e il fatto nella sua complessità risultava meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha depositato nei termini di legge memoria con cui ribadisce la fondatezza del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e va, perciò, rigettato. 1.1. Deve, in primo luogo, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, per le ragioni che seguono. La questione posta dalla difesa del ricorrente è quella della legittimità o meno dell'imposizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza in un decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno. Sul punto, il Collegio reputa di non dover condividere le considerazioni svolte dal Procuratore generale nel senso della legittimità dell'imposizione di tale prescrizione accessoria.Nel passaggio cruciale del suo argomentare, il Procuratore rileva che "se è vero che la disposizione dell'art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011 relativa alla misura della sorveglianza speciale non prevede l'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nei commi 2, 3 e 4 (previsto invece per la misura dell'obbligo di soggiorno), è parimenti vero che tale norma consente, nel suo comma 5, l'adozione di «tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale ..», pur senza indicarne la tipologia. Ne discende che il catalogo delle prescrizioni accessorie della misura della sorveglianza speciale non è predeterminato, consentendo, proprio in conseguenza del tenore dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, di adattare le esigenze di difesa sociale connesse alla misura di prevenzione alle emergenze del caso concreto (in tal senso Sez.1, n.12889 del 26/2/2018 rv.272612). Ciò che rileva, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 - sulla scorta di quanto affermato dalla Corte EDU nel caso [OSCURATO:PERSONA] contro Italia - è la "conoscibilità da parte del destinatario delle specifiche condotte la cui inosservanza può determinare la responsabilità penale" (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, rv.270496), certamente riscontrabile nel caso in esame sulla base del decreto applicativo della misura peraltro neppure impugnato dal diretto interessato". Ad avviso del Collegio, la struttura della disposizione di cui all'art. 8 del decreto legislativo citato non consente di approdare alle conclusioni cui è pervenuto l'Organo dell'accusa. Non vi è dubbio che le prescrizioni elencate dall'art. 8, commi 3, 4 e 5, riguardino la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, e, quindi, anche la misura cui sia aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni oppure l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Il comma 5, in particolare, contiene una clausola di chiusura "ad analogia esplicita", che attrae nel perimetro della disposizione, oltre alle prescrizioni puntualmente tipizzate, anche ogni altra prescrizione assimilabile, la cui inosservanza e la cui valenza ricevano adeguata luce dalla finalità dell'applicazione della misura di prevenzione e dal quadro normativo su cui si innesta. Va sottolineato che il legislatore, dopo il catalogo delle prescrizioni "tipizzate" contenute nel comma 4, al comma 5 usa, una prima volta, l'avverbio "inoltre", nel senso di prevedere che, alle prescrizioni "tipizzate" di cui al comma precedente, possono aggiungersi ulteriori prescrizioni "non tipizzate", purché "necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale". L'avverbio "inoltre" ricorre, peraltro, una seconda volta, al comma 6, dove è previsto, espressamente, che, "qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno...", può essere ("inoltre") prescritto, per quel che qui rileva, "di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati e ad ogni chiamata di essa".Il tenore letterale ed esplicito di quest'ultima previsione (con l'uso dell'avverbio "inoltre", a voler segnare una cesura con le disposizioni contenute nei commi precedenti), la sua collocazione topografica in coda alle disposizioni sulle prescrizioni accessorie, "tipizzate" e "non tipizzate", previste solo per la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (senza obbligo di soggiorno), la maggiore incisività della misura accessoria dell'obbligo di soggiorno, correlata, all'evidenza, alla maggiore pericolosità sociale del proposto, depongono, anche sotto il profilo della ratio legis, nel senso di ritenere che la prescrizione accessoria di cui si discute (obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza) sia stata specificamente ed effettivamente concepita per il solo caso del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, proprio al fine di assicurare una maggiore efficacia e vincolatività dell'obbligo stesso nei confronti di persona che si'stima più pericolosa. Sotto questo aspetto, pertanto, la censura dedotta dal ricorrente sarebbe fondata. Tuttavia, non può considerarsi altrettanto fondata la prospettata e, in ipotesi, consequenziale 'disapplicazione' della prescrizione illegittimamente imposta, determinante, secondo la difesa, la conclusiva insussistenza del reato contestato (quanto meno, con riguardo alle due violazioni della prescrizione suddetta). Ed invero, l'art. 11, comma 2, D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede che il provvedimento applicativo delle misure di prevenzione, atto emesso in ambito di procedimento dalla pacificamente riconosciuta natura giurisdizionale (da ultimo, in tema di ricusazione, Sez. U, n. 25951 del 24/2/2022, Lapelosa, Rv. 283350), possa essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte di merito, senza incorrere in alcuna illogicità, ha affermato che, sebbene la misura accessoria dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza fosse prevista espressamente nel solo caso di applicazione dell'obbligo di soggiorno, non ricorrente nella specie, l'imputato non avrebbe potuto chiedere la "disapplicazione" di detto obbligo al giudice della cognizione penale, ma avrebbe dovuto, semmai, impugnare il decreto applicativo della sorveglianza speciale davanti all'autorità indicata dall'art. 11 D.Igs. n. 159/11, coincidente con il giudice emittente il decreto applicativo della misura di prevenzione; il mancato esperimento del gravame, o l'esito negativo di quell'esperimento (esito che sembrerebbe desumersi dal ricorso), ha determinato, inevitabilmente, la definitività, anche sul punto oggetto di doglianza, del decreto emesso dal Tribunale di Trapani quale giudice della prevenzione e la conseguente impossibilità di modifica (o revoca) dello stesso da parte del giudice penale. In conclusione, la violazione, da parte del KHALDI, nelle due occasioni contestate, di quell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., ormai coperto dal giudicato, ha comportato, per la sua efficacia integrativa del precetto relativo al reato di cui all'art. 75, comma 1, del citato decreto legislativo (Sez. 1, n. 12889 del 26/2/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 272612), la consumazione di detto reato, come esattamente affermato dalla Corte di appello. 1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, essendosi, sul punto, la Corte di merito conformata al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, delle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale, integra il reato di cui all'art. 75, e, quindi, anche quella di chi si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro, sempre che non vengano fornite dall'interessato documentate giustificazioni, nella specie assenti (Sez. 5, n. 13518 del 20/1/2015, Fiare', Rv. 262895; Sez. 1, n. 25628 del 3/6/2008, P.G. in proc. Badaloni, Rv. 240456). 1.3. Assertivo, rivalutativo e, comunque, manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui la sentenza impugnata è stata censurata per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale per escludere, nel caso in esame, la particolare tenuità dell'offesa, deve ritenersi immune da vizi logici e giuridici, essendo ragionevolmente ancorato, sia alla reiterazione nel tempo delle condotte contestate all'imputato, elemento conducente ad escludere l'occasionalità del fatto, sia all'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblico costituente la "ratio" della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione (Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 27 7787). Le censure dedotte in ricorso non scalfiscono l'iter logico sviluppato dalla Corte, cui oppongono, essenzialmente, rivalutazioni in fatto ed assertive. 2. In conclusione, il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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