CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato l'affermazione di responsabilità degli stessi pronunciata dal Tribunale di Marsala in ordine al reato, in concorso tra loro, di furto aggravato di energia elettrica. Lamentano, a mezzo del comune difensore, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. I ricorsi sono inammissibili perché assolutamente generici, limitandosi i ricorrenti a censure oltremodo generiche e aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. Giova rammentare che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo i ricorrenti, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (4.4 a A ->e44 ,ciAte I el.j:» z., vy A.AA sa. C' I ; 4.,.• €-C # ot- tr. ex-4.1.0 •61...11 oLgU Coi,- .); ••n•• [OSCURATO:PERSONA] CANCEU_ERI