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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06752/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21214/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] T.F.L.

S.C.A R .

L . ; -intimati- avverso la sentenza n. 194/2020 dellaCORTE D'APPELLO di BRESCIAdepositata il08/02/2021 R.G.N. 283/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale coobbligata solidale di [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento di somme per contributi omessi da quest’ultima in danno di lavoratori occupati nell’ambito di un appalto precorso tra le due imprese nel periodo aprile-dicembre 2011; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:SOCIETA]. e l’INPS sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2718 c.c., 102 c.p.c. e 29, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte di merito ritenuto che dalla documentazione prodotta in atti dall’INPS potesse evincersi la prova dell’avvenuta notifica a [OSCURATO:SOCIETA]. dell’ingiunzione di pagamento dei contributi omessi; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione agli artt. 3-bis, l. n. 53/1994, 6, d.P.R. n. 68/2005, 102 c.p.c. e 29, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse stata data prova della notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui al motivo precedente, nonostante che gli stessi giudici avessero dato atto della mancanza di apposita ricevuta di consegna; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione degli artt.291, 331 e 102 c.p.c., nonché degli artt. 29, d.lgs. n. 276/2003, e 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, per avere la Corte di merito ritenuto che fosse stata data prova dell’avvenuta notifica a [OSCURATO:SOCIETA]. del ricorso dell’INPS in appello, nonostante che l’Istituto avesse prodotto la relata di notifica senza la copia del ricorso cui essa in ipotesi doveva accedere, e comunque per non avere la Corte di merito rilevato l’erroneità del procedimento notificatorio utilizzato; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt.2697 c.c., 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provate le ragioni del credito sulla scorta dei verbali ispettivi redatti in occasione dell’accesso in danno di [OSCURATO:SOCIETA].; che, con riguardo ai primi due motivi, va premesso che questa Corte ha chiarito che il regime di solidarietà dell’appaltante per i debiti contributivi dell’appaltatore, di cui all’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, va individuato in quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla relativa contribuzione (così Cass. n. 34982 del 2021); che, avuto riguardo al periodo in cui ha avuto esecuzione l’appalto (aprile-dicembre 2011, come già detto nello storico di lite), l’art. 29, comma 2, d.lgs. n.276/2003, si limitava a prevedere che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”; che, non venendo pertanto in rilievo le modifiche successivamente introdotte dall’art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012) e poi dall’art. 4, comma 31, l. n. 92/2012, relative al litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore nonché al beneficium excussionisin favore del committente (poi entrambe soppresse con d.l. n. 25/2017, conv. con l. n. 49/2017), i primi due motivi si palesano inammissibili per carenza d’interesse, nessun rilievo potendo spiegare nel presente giudizio l’eventuale mancata notifica dell’ingiunzione di pagamento nei confronti della società appaltatrice, in ragione del principio secondo cui la solidarietà dal lato passivo del rapporto obbligatorio non dà luogo ad alcun litisconsorzio necessario (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 1554 del 1962: v., tra le più recenti, Cass. nn. 24680 del 2006, 17795 del 2011, 2854 del 2016); che del pari inammissibile è il terzo motivo, atteso che i provvedimenti attinenti al regolare svolgimento del processo, tra i quali rientrano quelli relativi alla verifica dell'integrità del contraddittorio, sono suscettibili di impugnazione solo sotto il profilo deglierrores in procedendo, quando cioè diano luogo ad una nullità della sentenza, determinando un pregiudizio per gli interessi della parte che può essere rimosso solo attraverso l'impugnazione della pronuncia viziata, il che ovviamente non si verifica nel caso in cui il giudice di appello abbia erroneamente ravvisato una situazione di litisconsorzio necessario pur in presenza di una causa scindibile (così specialmente Cass. n. 12172 del 1995); che non meno inammissibile, infine, è il quarto motivo, pretendendo di veicolare una critica dell’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, valutando i mezzi di prova acquisiti al processo, hanno reputato provati i presupposti relativi all’obbligazione contributiva, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità fuori dagli stretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nel rigoroso senso delineato da Cass.

S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere gli intimati svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21214/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] T.F.L. S.C.A R . L . ; -intimati- avverso la sentenza n. 194/2020 dellaCORTE D'APPELLO di BRESCIAdepositata il08/02/2021 R.G.N. 283/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale coobbligata solidale di [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento di somme per contributi omessi da quest’ultima in danno di lavoratori occupati nell’ambito di un appalto precorso tra le due imprese nel periodo aprile-dicembre 2011; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:SOCIETA]. e l’INPS sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2718 c.c., 102 c.p.c. e 29, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte di merito ritenuto che dalla documentazione prodotta in atti dall’INPS potesse evincersi la prova dell’avvenuta notifica a [OSCURATO:SOCIETA]. dell’ingiunzione di pagamento dei contributi omessi; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione agli artt. 3-bis, l. n. 53/1994, 6, d.P.R. n. 68/2005, 102 c.p.c. e 29, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse stata data prova della notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui al motivo precedente, nonostante che gli stessi giudici avessero dato atto della mancanza di apposita ricevuta di consegna; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione degli artt.291, 331 e 102 c.p.c., nonché degli artt. 29, d.lgs. n. 276/2003, e 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, per avere la Corte di merito ritenuto che fosse stata data prova dell’avvenuta notifica a [OSCURATO:SOCIETA]. del ricorso dell’INPS in appello, nonostante che l’Istituto avesse prodotto la relata di notifica senza la copia del ricorso cui essa in ipotesi doveva accedere, e comunque per non avere la Corte di merito rilevato l’erroneità del procedimento notificatorio utilizzato; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt.2697 c.c., 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provate le ragioni del credito sulla scorta dei verbali ispettivi redatti in occasione dell’accesso in danno di [OSCURATO:SOCIETA].; che, con riguardo ai primi due motivi, va premesso che questa Corte ha chiarito che il regime di solidarietà dell’appaltante per i debiti contributivi dell’appaltatore, di cui all’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, va individuato in quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla relativa contribuzione (così Cass. n. 34982 del 2021); che, avuto riguardo al periodo in cui ha avuto esecuzione l’appalto (aprile-dicembre 2011, come già detto nello storico di lite), l’art. 29, comma 2, d.lgs. n.276/2003, si limitava a prevedere che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”; che, non venendo pertanto in rilievo le modifiche successivamente introdotte dall’art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012) e poi dall’art. 4, comma 31, l. n. 92/2012, relative al litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore nonché al beneficium excussionisin favore del committente (poi entrambe soppresse con d.l. n. 25/2017, conv. con l. n. 49/2017), i primi due motivi si palesano inammissibili per carenza d’interesse, nessun rilievo potendo spiegare nel presente giudizio l’eventuale mancata notifica dell’ingiunzione di pagamento nei confronti della società appaltatrice, in ragione del principio secondo cui la solidarietà dal lato passivo del rapporto obbligatorio non dà luogo ad alcun litisconsorzio necessario (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 1554 del 1962: v., tra le più recenti, Cass. nn. 24680 del 2006, 17795 del 2011, 2854 del 2016); che del pari inammissibile è il terzo motivo, atteso che i provvedimenti attinenti al regolare svolgimento del processo, tra i quali rientrano quelli relativi alla verifica dell'integrità del contraddittorio, sono suscettibili di impugnazione solo sotto il profilo deglierrores in procedendo, quando cioè diano luogo ad una nullità della sentenza, determinando un pregiudizio per gli interessi della parte che può essere rimosso solo attraverso l'impugnazione della pronuncia viziata, il che ovviamente non si verifica nel caso in cui il giudice di appello abbia erroneamente ravvisato una situazione di litisconsorzio necessario pur in presenza di una causa scindibile (così specialmente Cass. n. 12172 del 1995); che non meno inammissibile, infine, è il quarto motivo, pretendendo di veicolare una critica dell’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, valutando i mezzi di prova acquisiti al processo, hanno reputato provati i presupposti relativi all’obbligazione contributiva, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità fuori dagli stretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere gli intimati svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 06752/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris