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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 30251/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha parzialmente riformato, accogliendo l'accordo delle parti, la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Milano in data 12 aprile 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la misura della pena inflitta; rilevato che il ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con (-Q procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; che è inoltre manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1 Cost., come già affermato dalle Sezioni unite della Corte (n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere Estensore el res

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha parzialmente riformato, accogliendo l'accordo delle parti, la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Milano in data 12 aprile 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la misura della pena inflitta; rilevato che il ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con (-Q procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; che è inoltre manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1 Cost., come già affermato dalle Sezioni unite della Corte (n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere Estensore el res
Sentenza Cassazione n. 30251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris