CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17924/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO2026TRIOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2363- controricorrente -avverso la sentenza n. 2945/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 04/01/2021 R.G.N. 3074/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].in riforma della pronuncia di primo grado, la Corted’appello di Roma rigettava la domanda del pilota DavideNumero registro generale 17118/2021Numero sezionale 2363/2026Numero di raccolta generale 17924/2026Data pubblicazione 04/06/2026Miraglia volta a far accertare che l’Inps non aveva dirittodi ripetere il trattamento di cassa integrazionestraordinaria percepito dal 14.10.08 al 19.7.2009, nonoperando la decadenza di cui all’art.8, co.5 d.l. n.86/88,conv. con mod. in l. n.160/88, per omessa preventivacomunicazione all’ente dello svolgimento di una nuovaRiteneva la Corte che la decadenza operasse per l’interoperiodo di fruizione della CIGS e non solo in relazionealle giornate lavorate presso la nuova compagnia.Richiamava al fine i precedenti giurisprudenziali diquesta Corte, i quali avevano valorizzato il profilomeramente civilistico considerato dall’ordinanza dellaCorte Costituzionale n.190/96. Aggiungeva la Corted’appello che, prima della comunicazione resa all’Inps,l’odierno ricorrente non aveva svolto il solo c.d. periodoneutro, ai sensi della circolare Inps n.73/08.Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] per unmotivo, illustrato da memoria.L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONEcon l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 8, co.4 e 5 d.l. n.86/88, conv.con modif. in l. n.160/88, per avere la Corte revocato iltrattamento di CIGS per tutto il periodo di fruizioneanziché per il solo periodo successivo all’iniziodell’attività lavorativa presso la nuova compagnia aerea,e richiama la motivazione di Corte Cost. n.190/96. Insecondo luogo, afferma che la comunicazione di nuovaNumero registro generale 17118/2021Numero sezionale 2363/2026Numero di raccolta generale 17924/2026Data pubblicazione 04/06/2026assunzione fu data all’Inps all’esito del periodo c.d.neutro.Il motivo è infondato, nelle sue varie censure.Con riguardo al rilievo conferito dal motivo alla pronunciadella Corte Costituzionale, va qui ribadito il principio didiritto affermato in seguito da questa Corte(Cass.4004/07, Cass.26520/13, Cass.24455/17,Cass.14059/19), secondo cui la decadenza ex art.8, co.5d.l. n.86/88 opera con riguardo all’intero periodo difruizione della CIGS anche in caso di reimpiego a tempoindeterminato (come nel caso di specie), avendo lanorma una funzione sanzionatoria.Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi nonoffrendo il motivo valide ragioni in senso contrario.Nemmeno è fondata l’ulteriore censura relativaall’esistenza di un c.d. periodo neutro antecedente allacomunicazione all’Inps della nuova attività lavorativa.In linea generale va ricordato che la comunicazione dellanuova attività lavorativa deve essere preventiva,quand’anche la nuova occupazione sia temporanea osaltuaria (Cass.24644/23); questa Corte ha altresìspecificato che la comunicazione preventiva è da riferirsiall’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dallacontestualità tra inizio dell’attività, stipula del contrattoe comunicazione, dovendo il lavoratore in casosoprassedere all’inizio dell’attività per provvedere primaalla comunicazione (Cass.10369/15).Tanto premesso, per i piloti di volo la circolare dell’Inpsn.73/08 ha meglio precisato l’estensione dell’obbligopreventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligonon ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativasvolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata inNumero registro generale 17118/2021Numero sezionale 2363/2026Numero di raccolta generale 17924/2026Data pubblicazione 04/06/2026modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenzedi volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corteha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/21) che, ai finidel predetto periodo, occorre che l’attività svolta siafinalizzata in modo esclusivo ad un addestramentofunzionale alla preservazione delle pregresse licenze divolo.Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertatoche: il pilota fu assunto in data 13.4.2009 a tempoindeterminato; il contratto prevedeva un patto di provache terminò in data 20.2.2010; la comunicazione all’Inpsdi un nuovo impiego si ebbe il 25.6.09, senza chepotesse invocarsi il periodo c.d. neutro.È stato precisato da questa Corte (Cass.1505/25) chel’accertamento della sussistenza del c.d. periodo neutronon può prescindere dal regolamento negoziale espressonel contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, ondeverificare se da tale regolamento emerga unaprestazione lavorativa esclusivamente finalizzata almantenimento del brevetto, o invece più ampia.Ciò ha fatto la Corte d’appello, reputando che il contrattofosse un normale contratto di assunzione a tempoindeterminato con periodo di prova, senza la previsionedi un periodo iniziale finalizzato esclusivamente almantenimento del precedente brevetto.Per parte sua, il ricorrente non deduce alcun elementospecifico da cui affermare che, secondo il regolamentonegoziale, il periodo antecedente alla comunicazioneinviata all’Inps fosse esclusivamente finalizzato almantenimento della licenzia di volo. Anzi, il testo delcontratto riportato in ricorso conferma che non vi eraalcuna previsione di uno specifico e iniziale periodoNumero registro generale 17118/2021Numero sezionale 2363/2026Numero di raccolta generale 17924/2026temporale finalizzato non al più ampio espletamento delData pubblicazione 04/06/2026patto di prova, ma soltanto all’attività funzionale allaconservazione del brevetto.È già stato precisato da questa Corte che, ove non risultidal contratto che l’assunzione e il relativo periodo diprova siano finalizzati unicamente al mantenimento delbrevetto, va rispettato l’obbligo di comunicazioneprevisto dall’art.8, co.5 d.l. n.86/88 (Cass.33778/23,Cass.1505/24).La sentenza si è conformata a tale principio e meritaquindi conferma.Deve solo aggiungersi che resta irrilevante l’esamedell’ulteriore doglianza contenuta nel motivo e diretta acensurare la sentenza laddove afferma che il ricorrentenon inviò all’Inps alcuna autocertificazione sul periodo diaddestramento svolto, avendo comunicato solo la datadel nuovo impiego.La sentenza è infatti fondata sull’ulteriore e autonomaratio decidendi per cui, a prescindere dall’inviodell’autocertificazione, mancava il periodo c.d. neutro;ratio che, come visto, è da confermare e capace da soladi sorreggere la decisione.Le spese del presente giudizio di cassazione sonocompensate attesa la sopravvenienza dell’orientamentodi questa Corte sul tema alla proposizione del ricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;compensa le spese di lite del presente giudizio dicassazione;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 17118/2021Numero sezionale 2363/2026Numero di raccolta generale 17924/2026Data pubblicazione 04/06/2026versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 13.5.26La Presidente