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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24811/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, dichiarando nel resto l'inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 11 gennaio 2022, la Corte d'appello di Firenze ha - per quanto qui ancora rileva- confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

I fatti oggetto dell'imputazione sono stati contestati all'imputato quale socio accomandante, ma esercitante di fatto poteri gestori, della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 26.11.2014, per aver distratto beni aziendali e somme di denaro dal patrimonio aziendale e per aver sottratto libri e scritture contabili o comunque per averle tenute in modo da non permettere la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari (così il capo di imputazione).

Quanto a tale ultimo profilo, secondo la pronunzia della Corte territoriale, sussiste la condotta di omessa consegna delle scritture contabili e, tuttavia, ha ritenuto integrata una ipotesi di reato a dolo generico.

Quanto, invece, alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è stata ritenuta la sussistenza della distrazione limitatamente ai beni strumentali aziendali ancora ammortizzabili.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, per essere stato riconosciuto il suo ruolo di amministratore di fatto sulla base solo delle dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della società, la quale aveva riferito di essere stata coadiuvata dal Tinti nella gestione della società, e della circostanza che la dottoressa MazzuFferi avesse consegnato all'imputato i documenti della [OSCURATO:SOCIETA] e non alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente tali circostanze non sarebbero determinanti ai fini del riconoscimento della qualifica di cui all'art. 2639 cod. civ., che rich ede l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici interni alla qualifica o alla funzione.

2.2. Con il secondo motivo sono denunciati travisamento della prova e vizi motivazionali in riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale.

In particolare, non è stato considerato quanto rappresentato dallo stesso curatore fallimentare, che ha riferito di aver appreso, a seguito della sua richiesta di reperire la documentazione contabile, della esistenza delle scritture contabili in un computer che era stato sequestrato dai Carabinieri, nonché della circostanza del possesso degli atti da parte di un commercialista.

In sede di udienza preliminare sono state depositate le dichiarazioni dei redditi 2009- 2012 e i registri IVA; la ricerca della documentazione relativa agli anni 2013 e 2014 non poteva che essere infruttuosa, avendo la società cessato la sua attività nel secondo semestre del 2012.

Peraltro, non è stato effettuato alcun accertamento specifico sull'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e del patrimonio sociale. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge penale in riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale.

Sostiene il ricorrente che nella ricostruzione dei fatti i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico.

Invece, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del dolo generico.L 2.4 Con il quarto motivo di ricorso sono denunziate violazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato in bancarotta semplice documentale.

La difesa sottolinea che la cattiva tenuta delle scritture contabili è elemento materiale della fattispecie e non vi è stata alcuna dimostrazione circa la sussistenza della volontà e conoscenza dell'imputato di causare l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, avendo, peraltro, il giudice di primo grado affermato che la situazione era ricollegabile ad una gestione improvvisata e superficiale della società. 2.5 Con il quinto motivo di ricorso sono denunziate violazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di distrazione.

Il ricorrente indica una serie di circostanze, sostenendo che è da ritenersi mancante la condotta di distrazione e di occultamento dei beni strumentali, nonché dell'elemento soggettivo.

La motivazione della sentenza, inoltre, sarebbe contraddittoria, perché da una parte ritiene non sussistere alcuna prova che l'imputato fosse coinvolto sia nella società [OSCURATO:SOCIETA] che nella società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre in un'altra parte ritiene le due società sovrapponibili. 2.6 Con il sesto motivo di ricorso è denunziata violazione della legge penale in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219 della legge fallimentare, che trova applicazione anche quando, come nella specie, non è dimostrato alcun danno. 2.7 Con il settimo motivo di ricorso è denunziato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. 2.8 Con l'ottavo motivo si denunzia violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.9 Con il nono motivo è denunciata l'applicazione nella senterza di appello delle pene accessorie previste dall'art. 216 della legge fallimentare per la stessa durata della pena principale, riformando così in peius la pronuncia di primo grado (che non le aveva applicate) e senza in concreto determinarne la durata secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., non estendendo ad esse la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limitati termini di seguito indicati.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, esaminando la stessa doglianza proposta con i motivi di appello, ha ritenuto (aderendo a quanto già affermato dal giudice di primo grado) che il Tinti fosse un amministratore di fatto della società fallita, formalmente amministrata dalla madre, facendo specifico riferimento a una serie di elementi probatori: le dichiarazioni dei fisioterapisti, che lo consideravano un punto di riferimento per le loro esigenze; l'aver fatto prelevare beni strumentali dalla sede della società; le dichiarazioni della socia accomandataria, etc. (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata; pag. 6 della sentenza di primo grado).

A fronte di una motivazione articolata e logica, le censure proposte alla sentenza impugnata sono versate in fatto e finalizzate ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che non appaiono oggetto di travisamento da parte della Corte territoriale.

D'altronde, è incontroverso che la mancata estensione della dichiarazione di fallimento non preclude, di per sé, la responsabilità del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell'attività gestoria, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all'accomandatario, essendo sufficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 216

I. fall. lo svolgimento di attività amministrativa, anche attraverso i contatti con i clienti dell'impresa, che implica inevitabilmente la gestione delle attività aziendali (Sez. 5, n. 43036 del 13/10/2009, Rv. 245435).

3. Il secondo motivo di ricorso è finalizzato ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove non consentite in sede di legittimità.

Nelle sentenze di merito la vicenda relativa alla bancarotta documentale è stata ricostruita, sulla base delle risultanze processuali, come omessa c:onsegna delle scritture contabili, riconducibile, quindi, nella prima delle ipotesi previste dall'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. (pag. 7 della sentenza di appello e pag. 4 della sentenza di primo grado).

4. Quanto appena evidenziato consente di ritenere fondato il terzo motivo di ricorso.

Va rilevato, infatti, che la Corte territoriale, nel rispondere all'analogo motivo proposto con l'atto di appello (pag. 7 della sentenza) ha fatto riferimento al "dolo generico" come elemento soggettivo caratterizzante il reato di bancarotta documentale ritenuto sussistente.

4.1. Tale affermazione è erronea.

Va, infatti, ribadito che, in tema di bancarotta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all'art. 216, comma primo, n.2, legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto sui libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (tra le tante, Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611).

È pur vero nella specie che nel capo d'imputazione sono state contestate entrambe le fattispecie previste dall'art. 216, comma 1, n. 2,

I. fall.; contestazione ammissibile, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8902, Rv. 280572).

Tuttavia, come si è detto, la Corte territoriale ha affermato che «l'omessa consegna ha comportato l'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e del patrimonio sociale, con conseguente danno all'interesse dei creditori» (pag. 7 della senterza), così implicitamente riconducendo il reato nella prima delle fattispecie di cui all'art. 216, n. 2, legge fallimentare, che richiede il dolo specifico.

Sussiste quindi anche contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si ritiene integrato l'elemento oggettivo del reato contestato in considerazione dell'omessa consegna delle scritture e, poi, si afferma che sia sufficiente il dolo generico. 4.2.

La sentenza va dunque annullata limitatamente al reato di bancarotta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

5. Il quinto motivo di ricorso, attinente alla contestazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta illogicità, ha rilevato che i beni facenti parte dell'inventario non sono stati reperiti, sicché del tutto irrilevante è la deduzione difensiva afferente alla riferibilità dei beni che sarebbero stati traferirti su indicazione dell'odierno ricorrente in altro luogo e a società diversa dalla fallita.

In proposito, va ribadito che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 669 del 4 ottobre 2021 - dep. 12 gennaio 2022- Rv. 282643).

6. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, mentre va rigettato il ricorso in ordine alla affermazione di responsabilità per la bancarotta patrimoniale.

Devono di conseguenza ritenersi assorbiti i residui motivi di ricorso afferenti al reato di bancarotta fraudolenta documentale e al trattamento sanzionatorio, eventualmente da rideterminarsi all'esito del giudizio di rinvio.

Va fatta, comunque, un'annotazione in ordine alla manifesta infondatezza delle doglianze relative all'applicazione delle pene accessorie fallimentari.

In effetti, tali pene accessorie non risultano applicate in primo grado.

Si tratta con evidenza di una omissione di carattere materiale e legittimamente la Corte di appello ha corretto tale errore, non violando in tal modo il divieto di reformatio in pejus.

Invero, non viola tale divieto il giudice dell'impugnazione che, anche in difetto di specifico motivo di gravame del pubblico ministero, applichi al condannato appellante la pena accessoria (obbligatoria o facoltativa), non applicata dal primo giudice, giacché la pena accessoria consegue di diritto come effetto penale della condanna e ha carattere prevalentemente preventivo, in ciò differenziandosi dalla pena principale e dalla misura di sicurezza, essendo applicabile indipendentemente dalla stessa iniziativa degli interessati (tra le tante, si vedano Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Rv. 269864; Sez. 3, n. 30122 del 20/12/2016 -dep. 15/06/2017- Rv. 270455; Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Rv. 254202).Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8411 del 27/05/1998, Rv. 210979, PM in proc.

Ishaka) hanno da tempo chiarito che poiché l'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art.20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (si veda anche Sez. 5, n. 8280 del 22/01/2008, Rv. 239474).

D'altronde, va ricordato che, qualora la sentenza di condanna divenga definitiva senza che la pena accessoria sia stata disposta, il sistema consente di intervenire sull'omissione anche nella fase esecutiva, purché ricorrano le condizioni che rendono tale intervento compatibile con detta fase, con riguardo all'automaticità della pena accessoria ed alla predeterminazione della sua specie e della sua durata in conseguenza della condanna.

Tale possibilità risponde indubbiamente alla necessità di assicurare la piena realizzazione del contributo alla funzione di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, riconosciuto alla pena accessoria dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 222 del 2018) con riguardo alla commisurazione non rigida della durata delle pene accessorie previste dalla legge fallimentare. (si veda in tal senso e in motivazione anche la recente Sez.

U, n. 47502 del 29/09/2022, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283754).

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, dichiarando nel resto l'inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 gennaio 2022, la Corte d'appello di Firenze ha - per quanto qui ancora rileva- confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. I fatti oggetto dell'imputazione sono stati contestati all'imputato quale socio accomandante, ma esercitante di fatto poteri gestori, della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 26.11.2014, per aver distratto beni aziendali e somme di denaro dal patrimonio aziendale e per aver sottratto libri e scritture contabili o comunque per averle tenute in modo da non permettere la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari (così il capo di imputazione). Quanto a tale ultimo profilo, secondo la pronunzia della Corte territoriale, sussiste la condotta di omessa consegna delle scritture contabili e, tuttavia, ha ritenuto integrata una ipotesi di reato a dolo generico. Quanto, invece, alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è stata ritenuta la sussistenza della distrazione limitatamente ai beni strumentali aziendali ancora ammortizzabili. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, per essere stato riconosciuto il suo ruolo di amministratore di fatto sulla base solo delle dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della società, la quale aveva riferito di essere stata coadiuvata dal Tinti nella gestione della società, e della circostanza che la dottoressa MazzuFferi avesse consegnato all'imputato i documenti della [OSCURATO:SOCIETA] e non alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente tali circostanze non sarebbero determinanti ai fini del riconoscimento della qualifica di cui all'art. 2639 cod. civ., che rich ede l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici interni alla qualifica o alla funzione. 2.2. Con il secondo motivo sono denunciati travisamento della prova e vizi motivazionali in riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, non è stato considerato quanto rappresentato dallo stesso curatore fallimentare, che ha riferito di aver appreso, a seguito della sua richiesta di reperire la documentazione contabile, della esistenza delle scritture contabili in un computer che era stato sequestrato dai Carabinieri, nonché della circostanza del possesso degli atti da parte di un commercialista. In sede di udienza preliminare sono state depositate le dichiarazioni dei redditi 2009- 2012 e i registri IVA; la ricerca della documentazione relativa agli anni 2013 e 2014 non poteva che essere infruttuosa, avendo la società cessato la sua attività nel secondo semestre del 2012. Peraltro, non è stato effettuato alcun accertamento specifico sull'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e del patrimonio sociale. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge penale in riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale. Sostiene il ricorrente che nella ricostruzione dei fatti i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico. Invece, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del dolo generico.L 2.4 Con il quarto motivo di ricorso sono denunziate violazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato in bancarotta semplice documentale. La difesa sottolinea che la cattiva tenuta delle scritture contabili è elemento materiale della fattispecie e non vi è stata alcuna dimostrazione circa la sussistenza della volontà e conoscenza dell'imputato di causare l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, avendo, peraltro, il giudice di primo grado affermato che la situazione era ricollegabile ad una gestione improvvisata e superficiale della società. 2.5 Con il quinto motivo di ricorso sono denunziate violazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della condotta di distrazione. Il ricorrente indica una serie di circostanze, sostenendo che è da ritenersi mancante la condotta di distrazione e di occultamento dei beni strumentali, nonché dell'elemento soggettivo. La motivazione della sentenza, inoltre, sarebbe contraddittoria, perché da una parte ritiene non sussistere alcuna prova che l'imputato fosse coinvolto sia nella società [OSCURATO:SOCIETA] che nella società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre in un'altra parte ritiene le due società sovrapponibili. 2.6 Con il sesto motivo di ricorso è denunziata violazione della legge penale in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219 della legge fallimentare, che trova applicazione anche quando, come nella specie, non è dimostrato alcun danno. 2.7 Con il settimo motivo di ricorso è denunziato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. 2.8 Con l'ottavo motivo si denunzia violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.9 Con il nono motivo è denunciata l'applicazione nella senterza di appello delle pene accessorie previste dall'art. 216 della legge fallimentare per la stessa durata della pena principale, riformando così in peius la pronuncia di primo grado (che non le aveva applicate) e senza in concreto determinarne la durata secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., non estendendo ad esse la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limitati termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, esaminando la stessa doglianza proposta con i motivi di appello, ha ritenuto (aderendo a quanto già affermato dal giudice di primo grado) che il Tinti fosse un amministratore di fatto della società fallita, formalmente amministrata dalla madre, facendo specifico riferimento a una serie di elementi probatori: le dichiarazioni dei fisioterapisti, che lo consideravano un punto di riferimento per le loro esigenze; l'aver fatto prelevare beni strumentali dalla sede della società; le dichiarazioni della socia accomandataria, etc. (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata; pag. 6 della sentenza di primo grado). A fronte di una motivazione articolata e logica, le censure proposte alla sentenza impugnata sono versate in fatto e finalizzate ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che non appaiono oggetto di travisamento da parte della Corte territoriale. D'altronde, è incontroverso che la mancata estensione della dichiarazione di fallimento non preclude, di per sé, la responsabilità del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell'attività gestoria, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all'accomandatario, essendo sufficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 216 I. fall. lo svolgimento di attività amministrativa, anche attraverso i contatti con i clienti dell'impresa, che implica inevitabilmente la gestione delle attività aziendali (Sez. 5, n. 43036 del 13/10/2009, Rv. 245435). 3. Il secondo motivo di ricorso è finalizzato ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove non consentite in sede di legittimità. Nelle sentenze di merito la vicenda relativa alla bancarotta documentale è stata ricostruita, sulla base delle risultanze processuali, come omessa c:onsegna delle scritture contabili, riconducibile, quindi, nella prima delle ipotesi previste dall'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. (pag. 7 della sentenza di appello e pag. 4 della sentenza di primo grado). 4. Quanto appena evidenziato consente di ritenere fondato il terzo motivo di ricorso. Va rilevato, infatti, che la Corte territoriale, nel rispondere all'analogo motivo proposto con l'atto di appello (pag. 7 della sentenza) ha fatto riferimento al "dolo generico" come elemento soggettivo caratterizzante il reato di bancarotta documentale ritenuto sussistente. 4.1. Tale affermazione è erronea. Va, infatti, ribadito che, in tema di bancarotta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all'art. 216, comma primo, n.2, legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto sui libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (tra le tante, Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611). È pur vero nella specie che nel capo d'imputazione sono state contestate entrambe le fattispecie previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall.; contestazione ammissibile, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8902, Rv. 280572). Tuttavia, come si è detto, la Corte territoriale ha affermato che «l'omessa consegna ha comportato l'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e del patrimonio sociale, con conseguente danno all'interesse dei creditori» (pag. 7 della senterza), così implicitamente riconducendo il reato nella prima delle fattispecie di cui all'art. 216, n. 2, legge fallimentare, che richiede il dolo specifico. Sussiste quindi anche contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si ritiene integrato l'elemento oggettivo del reato contestato in considerazione dell'omessa consegna delle scritture e, poi, si afferma che sia sufficiente il dolo generico. 4.2. La sentenza va dunque annullata limitatamente al reato di bancarotta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. 5. Il quinto motivo di ricorso, attinente alla contestazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta illogicità, ha rilevato che i beni facenti parte dell'inventario non sono stati reperiti, sicché del tutto irrilevante è la deduzione difensiva afferente alla riferibilità dei beni che sarebbero stati traferirti su indicazione dell'odierno ricorrente in altro luogo e a società diversa dalla fallita. In proposito, va ribadito che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 669 del 4 ottobre 2021 - dep. 12 gennaio 2022- Rv. 282643). 6. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, mentre va rigettato il ricorso in ordine alla affermazione di responsabilità per la bancarotta patrimoniale. Devono di conseguenza ritenersi assorbiti i residui motivi di ricorso afferenti al reato di bancarotta fraudolenta documentale e al trattamento sanzionatorio, eventualmente da rideterminarsi all'esito del giudizio di rinvio. Va fatta, comunque, un'annotazione in ordine alla manifesta infondatezza delle doglianze relative all'applicazione delle pene accessorie fallimentari. In effetti, tali pene accessorie non risultano applicate in primo grado. Si tratta con evidenza di una omissione di carattere materiale e legittimamente la Corte di appello ha corretto tale errore, non violando in tal modo il divieto di reformatio in pejus. Invero, non viola tale divieto il giudice dell'impugnazione che, anche in difetto di specifico motivo di gravame del pubblico ministero, applichi al condannato appellante la pena accessoria (obbligatoria o facoltativa), non applicata dal primo giudice, giacché la pena accessoria consegue di diritto come effetto penale della condanna e ha carattere prevalentemente preventivo, in ciò differenziandosi dalla pena principale e dalla misura di sicurezza, essendo applicabile indipendentemente dalla stessa iniziativa degli interessati (tra le tante, si vedano Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Rv. 269864; Sez. 3, n. 30122 del 20/12/2016 -dep. 15/06/2017- Rv. 270455; Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Rv. 254202).Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Rv. 210979, PM in proc. Ishaka) hanno da tempo chiarito che poiché l'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art.20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (si veda anche Sez. 5, n. 8280 del 22/01/2008, Rv. 239474). D'altronde, va ricordato che, qualora la sentenza di condanna divenga definitiva senza che la pena accessoria sia stata disposta, il sistema consente di intervenire sull'omissione anche nella fase esecutiva, purché ricorrano le condizioni che rendono tale intervento compatibile con detta fase, con riguardo all'automaticità della pena accessoria ed alla predeterminazione della sua specie e della sua durata in conseguenza della condanna. Tale possibilità risponde indubbiamente alla necessità di assicurare la piena realizzazione del contributo alla funzione di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, riconosciuto alla pena accessoria dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 222 del 2018) con riguardo alla commisurazione non rigida della durata delle pene accessorie previste dalla legge fallimentare. (si veda in tal senso e in motivazione anche la recente Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283754). PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuo
Sentenza Cassazione n. 24811/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris