CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Bologna che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato cui agli artt. 110, 56, 624, 625 comma 1, nn. 2 e 5, cod.pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; Rilevato che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, avendo il giudice territoriale evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo e, di converso, la convergenza di plurime precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 111 lugl