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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 43019/2023

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e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 7 cod. pen.

L'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge penale e processuale penale rappresentando che il reato per cui si procede è devenuto procedibile a querela della persona offesa in virtù della nuova previsione di cui al d.lgs. 150/2022, entrato in vigore il 30.12.2022 ossia successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è fondato, risultando dagli accertamenti disposti l'assenza di querela con riferimento a tutti i furti contestati.

Ritenuto che pertanto, essendo stata nel caso di specie la sentenza di appello pronunciata prima dell'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA] - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d.

I. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99- bis, ha differito dal 10 novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - il ricorso che ha dedotto, dopo l'entrata in vigore della riforma, unicamente il difetto di una valida querela in relazione al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 per esposizione del bene alla pubblica fede - che in virtù dell'art. 2 del d.lgs. 150/22 citato è oramai divenuto procedibile a querela - deve essere ritenuto non inammissibile, con la conseguenza che alcun giudicato sostanziale può dirsi intervenuto prima della sua proposizione (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); sicché è rilevabile il difetto della condizione di procedibilità.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell'azione penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non è proseguibile per difetto della condizione di procedibilità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 7 cod. pen. L'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge penale e processuale penale rappresentando che il reato per cui si procede è devenuto procedibile a querela della persona offesa in virtù della nuova previsione di cui al d.lgs. 150/2022, entrato in vigore il 30.12.2022 ossia successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è fondato, risultando dagli accertamenti disposti l'assenza di querela con riferimento a tutti i furti contestati. Ritenuto che pertanto, essendo stata nel caso di specie la sentenza di appello pronunciata prima dell'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA] - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d. I. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99- bis, ha differito dal 10 novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - il ricorso che ha dedotto, dopo l'entrata in vigore della riforma, unicamente il difetto di una valida querela in relazione al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 per esposizione del bene alla pubblica fede - che in virtù dell'art. 2 del d.lgs. 150/22 citato è oramai divenuto procedibile a querela - deve essere ritenuto non inammissibile, con la conseguenza che alcun giudicato sostanziale può dirsi intervenuto prima della sua proposizione (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); sicché è rilevabile il difetto della condizione di procedibilità. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell'azione penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non è proseguibile per difetto della condizione di procedibilità.
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