CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 38042/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 13/12/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di LATINA, in data 26/8/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a più condotte di estorsione, tentate e consumate . 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche per il positivo comportamento processuale e la piena confessione resa; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all'entità degli aumenti per continuazione; - applicazione della continuazione con sentenza sopravvenuta (la n. 5225/18 pronunciata Tribunale di Roma, per la quale la difesa ha avuto cognizione del suo passaggio in giudicato dopo la pronuncia della decisione qui impugnata). 3. Con requisitoria scritta la Procura generale in sede ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché si affida a motivi manifestamente infondati. Secondo condivisa giurisprudenza, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorquando - come nella fattispecie - risulta giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244); 4.1. E, quanto alla pena, consolidata è l'affermazione secondo cui la relativa graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv, 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 4.2. Nella specie, la Corte territoriale ha valorizzato, per escludere le attenuanti generiche e per giustificare il trattamento sanzionatorio (dunque, anche quello relativo all'aumento per la continuazione), la gravità dei fatti ascritti, evidenziata dalle descritte modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la preordinazione delle condotte realizzate in esecuzione di una medesima risoluzione criminosa nonché i plurimi carichi pendenti e i precedenti penali specifici. Per giunta, si è anche considerato, per escludere ulteriori riduzioni, che il primo giudice ha preso a riferimento per la pena base una misura inferiore al minimo edittale. 4.3. Priva di pregio è - anche- la censura in ordine alla richiesta di applicazione - per la prima volta - della continuazione in sede di legittimità. Per giurisprudenza concorde ( cfr., Sez. 6, n. 54638 del 20/9/2018, Rv. 274708 - 01) , è improponibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora "sub judice", ed altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione essere applicata in sede esecutiva. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 14/7/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]