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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02425/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 21018-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1342/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 21018 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, denunciando violazione degli artt.36 d.lgs.546/92, 118 disp att. c.p.c., 132, comma 2, n.4 c.p.c. 111,comma 6 Cost. nonché "in subordine" violazione degli artt. 20 del d.lgs.472/1997 e 2948 c.c., per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Veneto, in causa (per quanto ancora interessa) sulla debenza di sanzioni e interessi su crediti fiscali portati in varie cartelle sottese ad un'intimazione di pagamento oggetto dell'originario ricorso, rigettava l'appello di esso ricorrente avverso la decisione di primo grado con un discorso motivazionale ridotto ad un richiamo a "quanto esaustivamente motivato e deciso dai giudici di prima istanza" e all'osservazione ("... la Commissione Tributaria regionale di Venezia osserva...") per cui "il conteggio delle sanzioni e interessi è legato e comminato per legge alla richiesta tributaria; il resto della doglianza è quindi assorbito e non rilevante ai fini della decisione";

2. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita;

3. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto e il secondo resta assorbito.

Si premette che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost..

Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014).

La motivazione per relationem alla decisione appellata è ritenuta ammissibile da questa Corte, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo ; esaustivo e coerente.

Per contro, ove la relatio sia limitata ad un mero richiamo o all'adesione acritica alla decisione impugnata senza alcuna correlativa valutazione dei motivi di gravame, il discorso motivazionale non rispetta il minimo costituzionalmente imposto (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, ex plurimis).

Il discorso motivazionale della CTR del Veneto (v. sopra, puntol) è solo apparente: il richiamo alla sentenza appellata si riduce ad una generica e sostanzialmente acritica, manifestazione di condivisione; le osservazioni sono tautologiche, criptiche ed obbiettivamente incomprensibile; non vi è alcuna considerazione in merito ai motivi di appello formulati dall'odierno ricorrente;

4. il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame nonché per la r-~~onecidlesiDeseddi PQM la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese alla CTR del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021, svolta con modalità d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21018-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1342/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21018 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, denunciando violazione degli artt.36 d.lgs.546/92, 118 disp att. c.p.c., 132, comma 2, n.4 c.p.c. 111,comma 6 Cost. nonché "in subordine" violazione degli artt. 20 del d.lgs.472/1997 e 2948 c.c., per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Veneto, in causa (per quanto ancora interessa) sulla debenza di sanzioni e interessi su crediti fiscali portati in varie cartelle sottese ad un'intimazione di pagamento oggetto dell'originario ricorso, rigettava l'appello di esso ricorrente avverso la decisione di primo grado con un discorso motivazionale ridotto ad un richiamo a "quanto esaustivamente motivato e deciso dai giudici di prima istanza" e all'osservazione ("... la Commissione Tributaria regionale di Venezia osserva...") per cui "il conteggio delle sanzioni e interessi è legato e comminato per legge alla richiesta tributaria; il resto della doglianza è quindi assorbito e non rilevante ai fini della decisione"; 2. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita; 3. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto e il secondo resta assorbito. Si premette che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). La motivazione per relationem alla decisione appellata è ritenuta ammissibile da questa Corte, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo ; esaustivo e coerente. Per contro, ove la relatio sia limitata ad un mero richiamo o all'adesione acritica alla decisione impugnata senza alcuna correlativa valutazione dei motivi di gravame, il discorso motivazionale non rispetta il minimo costituzionalmente imposto (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, ex plurimis). Il discorso motivazionale della CTR del Veneto (v. sopra, puntol) è solo apparente: il richiamo alla sentenza appellata si riduce ad una generica e sostanzialmente acritica, manifestazione di condivisione; le osservazioni sono tautologiche, criptiche ed obbiettivamente incomprensibile; non vi è alcuna considerazione in merito ai motivi di appello formulati dall'odierno ricorrente; 4. il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame nonché per la r-~~onecidlesiDeseddi PQM la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese alla CTR del Veneto in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021, svolta con modalità d
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