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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13252/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di PALERMO sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Palermo, parzialmente accogliendo la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sostituito nei suoi confronti la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di funzionario direttivo presso la Regione siciliana per la durata di nove mesi.

L'ordinanza genetica aveva riconosciuto a carico della Spata e di altre persone, come lei addette all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura (IPA) di Palermo, gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso in numerose truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsi ideologici e distruzione e occultamento di atti veri (artt. 640-bis, 479 e 490 cod. pen.), nonché per altri reati cui il titolo cautelare non si riferiva.

In estrema sintesi, nel valutare talune domande di accesso a contributi pubblici, che erano incomplete o irregolari e che venivano inoltrate all'ufficio da parte di determinati studi tecnici, i componenti della commissione incaricata del preliminare vaglio di regolarità della procedura modificavano ed integravano la documentazione presentata, talora sopprimendo quella originale, al fine di consentire l'ammissione al bando dei richiedenti, così sanando irregolarità che avrebbero dovuto invece portare alla declaratoria di inammissibilità delle domande ed al conseguente diniego dei contributi pubblici.

Le esigenze cautelari ravvisate dal giudice per . le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame sono quelle previste dall'art. 274, comma 1 lett. a) e c), cod. proc. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata denunciando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle norme processuali inerenti le esigenze cautelari: tali esigenze sarebbero state, secondo la ricorrente, solo apoditticamente affermate come sussistenti dal Tribunale del riesame, il quale avrebbe semplicemente reiterato la motivazione del giudice per le indagini preliminari sul punto specifico, senza confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa in ordine, soprattutto, al documentato trasferimento della ricorrente a diverso ufficio sin dal luglio 2019, con conseguente impossibilità di ravvisare sia l'attualità del pericolo concreto di reiterazione del reato sia il pericolo di inquinamento probatorio.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Il solo procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

1. Anzitutto non coglie nel segno la doglianza della ricorrente in merito all'omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, delle osservazioni difensive riguardanti il documentato trasferimento dell'indagata ad altro ufficio, osservazioni che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre -secondo la prospettazione difensiva- ad un giudizio negativo circa l'attualità delle esigenze cautela ri.

Risulta, al contrario, che a pagina 24 dell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame abbia preso posizione sullo specifico tema, così integrando sul punto la motivazione contenuta nell'ordinanza genetica (alle pagg. 635-636).

2. Ciò premesso, occorre richiamare alcuni principi consolidati in tema di ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di cautela personale e, nei limiti di quanto qui interessa, in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari che sono state ritenute sussistenti nel caso oggetto di ricorso.

2.1. Il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

2.2. L'inserimento dell'aggettivo «attuale» accanto all'aggettivo «concreto» nelle disposizioni previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, sottolinea certo la necessità di una valutazione attualizzata del pericolo di fuga ovvero di reiterazione di condotte delittuose, come era già previsto prima della novella per il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, comma 1 lett. a) cod. proc.

Tutto ciò nella prospettiva, che ha animato il complessivo intervento riformatore attuato dalla citata legge n. 47 del 2015, di «ricondurre la disciplina delle misure cautelari ai principi originariamente formulati dal codice di procedura penale del 1989, ispirati dichiaratamente alle garanzie costituzionali fondamentali della tassatività delle restrizioni della libertà personale e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato» (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, in motivazione).

Tale valutazione attualizzata, però, non significa che, con specifico riferimento al pericolo di reiterazione, sia richiesta una valutazione prognostica in termini di certezza o di alta probabilità che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti, come pure era stato affermato da un orientamento più risalente e minoritario (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653).

Va piuttosto ribadito il principio, consolidatosi alla luce dell'intervento riformatore ricordato, per cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

Nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari non può darsi rilievo, per espressa previsione legislativa, alla gravità astratta del titolo di reato per cui si procede, mentre può certamente essere valorizzata la gravità della fattispecie concreta, in rapporto al contenuto ed alle circostanze fattuali che la connotano (si veda in particolare Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533, per la ricostruzione dei lavori preparatori della riforma, dai quali si desume l'abbandono dell'originaria proposta che prevedeva l'impossibilità di desumere il periculum «esclusivamente dalla modalità del fatto» e la scelta in favore del testo poi entrato in vigore, che significativamente fa riferimento alla «gravità del titolo di reato»).

2.3. Infine, ed ancora con riferimento all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), l'oggetto della prognosi di reiterazione non deve avere ad oggetto il concreto fatto-reato in contestazione, ma reati dello stesso genere (si veda Sez. 5, n 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403, nella quale si è icasticamente osservato che, talvolta, il medesimo fatto-reato non può nemmeno naturalisticamente essere reiterato -si pensi alla più grave aggressione del bene della vita consistente nell'omicidio- e tuttavia l'uccisione della vittima designata non esclude certo il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie).

3. Il Tribunale del riesame ha desunto l'attualità del pericolo di reiterazione di fatti-reato analoghi a quelli contestati dalle modalità con cui questi ultimi sono stati realizzati, attraverso il ricorso ad una prassi a lungo consolidata, alla quale la ricorrente prestava uno stabile apporto anche grazie al grado di conoscenza circa le corrette procedure da seguire nella fase istruttoria, conoscenza che è stata piegata alle esigenze di illecito profitto a favore degli istanti.

La lunga durata delle condotte, la sistematicità e la ripetitività delle stesse, l'inserimento dell'indagata nelle dinamiche relazionali interne all'IPA e il continuo e capillare contatto con soggetti esterni sono stati correttamente interpretati dal Tribunale del riesame come elementi che, ad un tempo, contraddistinguono il fatto concreto in termini di rilevante gravità ed illuminano circa la sussistenza delle ritenute esigenze cautelari.

In tale valutazione il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra ricordati.

Inoltre, i giudici del riesame non si sono sottratti rispetto alla valutazione di due ulteriori elementi di fatto significativi ai fini del giudizio loro richiesto: la distanza temporale dall'epoca di commissione dei reati e l'allontanamento della ricorrente dallo specifico ufficio nel quale le condotte illecite sono state programmate e realizzate.

Dal primo punto di vista l'ordinanza ha sottolineato, come si diceva, lo stabile inserimento dell'indagata nelle dinamiche interne all'istituto e il contatto continuo con soggetti esterni quali elementi significativi del permanere delle esigenze (anche in ordine all'inquinamento probatorio), pure a distanza dai fatti; dal secondo punto di vista il Tribunale ha precisato come l'allontanamento da uno specifico settore non abbia comportato però l'allontanamento dall'amministrazione, ed ha evidenziato, in rapporto al concreto modus operandi dettagliatamente descritto nell'ordinanza genetica, l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di illeciti analoghi, anche se diversamente declinati a seconda delle esigenze concrete richieste per il compimento di un'attività amministrativa eventualmente dissimile.

Ha concluso, comunque, correttamente evidenziando che il pericolo di reiterazione è escluso solo dall'allontanamento dal servizio e che il provvedimento che ha disposto la sospensione della ricorrente è subordinato all'applicazione della misura cautelare, con conseguente prevedibile ed immediata riespansione del rischio cautelare laddove venga meno la misura coercitiva e, di conseguenza, la sospensione dal servizio.

4. Le censure mosse dalla ricorrente si infrangono contro gli approdi consolidati della giurisprudenza di legittimità e richiedono alla Corte di cassazione di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del giudice del riesame, senza un reale confronto con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, che ella rivisita nel tentativo, infruttuoso, di svilirlo.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di PALERMO sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Palermo, parzialmente accogliendo la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sostituito nei suoi confronti la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di funzionario direttivo presso la Regione siciliana per la durata di nove mesi. L'ordinanza genetica aveva riconosciuto a carico della Spata e di altre persone, come lei addette all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura (IPA) di Palermo, gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso in numerose truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsi ideologici e distruzione e occultamento di atti veri (artt. 640-bis, 479 e 490 cod. pen.), nonché per altri reati cui il titolo cautelare non si riferiva. In estrema sintesi, nel valutare talune domande di accesso a contributi pubblici, che erano incomplete o irregolari e che venivano inoltrate all'ufficio da parte di determinati studi tecnici, i componenti della commissione incaricata del preliminare vaglio di regolarità della procedura modificavano ed integravano la documentazione presentata, talora sopprimendo quella originale, al fine di consentire l'ammissione al bando dei richiedenti, così sanando irregolarità che avrebbero dovuto invece portare alla declaratoria di inammissibilità delle domande ed al conseguente diniego dei contributi pubblici. Le esigenze cautelari ravvisate dal giudice per . le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame sono quelle previste dall'art. 274, comma 1 lett. a) e c), cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata denunciando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle norme processuali inerenti le esigenze cautelari: tali esigenze sarebbero state, secondo la ricorrente, solo apoditticamente affermate come sussistenti dal Tribunale del riesame, il quale avrebbe semplicemente reiterato la motivazione del giudice per le indagini preliminari sul punto specifico, senza confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa in ordine, soprattutto, al documentato trasferimento della ricorrente a diverso ufficio sin dal luglio 2019, con conseguente impossibilità di ravvisare sia l'attualità del pericolo concreto di reiterazione del reato sia il pericolo di inquinamento probatorio. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il solo procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. 1. Anzitutto non coglie nel segno la doglianza della ricorrente in merito all'omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, delle osservazioni difensive riguardanti il documentato trasferimento dell'indagata ad altro ufficio, osservazioni che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre -secondo la prospettazione difensiva- ad un giudizio negativo circa l'attualità delle esigenze cautela ri. Risulta, al contrario, che a pagina 24 dell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame abbia preso posizione sullo specifico tema, così integrando sul punto la motivazione contenuta nell'ordinanza genetica (alle pagg. 635-636). 2. Ciò premesso, occorre richiamare alcuni principi consolidati in tema di ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di cautela personale e, nei limiti di quanto qui interessa, in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari che sono state ritenute sussistenti nel caso oggetto di ricorso. 2.1. Il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 2.2. L'inserimento dell'aggettivo «attuale» accanto all'aggettivo «concreto» nelle disposizioni previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, sottolinea certo la necessità di una valutazione attualizzata del pericolo di fuga ovvero di reiterazione di condotte delittuose, come era già previsto prima della novella per il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, comma 1 lett. a) cod. proc. Tutto ciò nella prospettiva, che ha animato il complessivo intervento riformatore attuato dalla citata legge n. 47 del 2015, di «ricondurre la disciplina delle misure cautelari ai principi originariamente formulati dal codice di procedura penale del 1989, ispirati dichiaratamente alle garanzie costituzionali fondamentali della tassatività delle restrizioni della libertà personale e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato» (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, in motivazione). Tale valutazione attualizzata, però, non significa che, con specifico riferimento al pericolo di reiterazione, sia richiesta una valutazione prognostica in termini di certezza o di alta probabilità che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti, come pure era stato affermato da un orientamento più risalente e minoritario (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653). Va piuttosto ribadito il principio, consolidatosi alla luce dell'intervento riformatore ricordato, per cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari non può darsi rilievo, per espressa previsione legislativa, alla gravità astratta del titolo di reato per cui si procede, mentre può certamente essere valorizzata la gravità della fattispecie concreta, in rapporto al contenuto ed alle circostanze fattuali che la connotano (si veda in particolare Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533, per la ricostruzione dei lavori preparatori della riforma, dai quali si desume l'abbandono dell'originaria proposta che prevedeva l'impossibilità di desumere il periculum «esclusivamente dalla modalità del fatto» e la scelta in favore del testo poi entrato in vigore, che significativamente fa riferimento alla «gravità del titolo di reato»). 2.3. Infine, ed ancora con riferimento all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), l'oggetto della prognosi di reiterazione non deve avere ad oggetto il concreto fatto-reato in contestazione, ma reati dello stesso genere (si veda Sez. 5, n 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403, nella quale si è icasticamente osservato che, talvolta, il medesimo fatto-reato non può nemmeno naturalisticamente essere reiterato -si pensi alla più grave aggressione del bene della vita consistente nell'omicidio- e tuttavia l'uccisione della vittima designata non esclude certo il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie). 3. Il Tribunale del riesame ha desunto l'attualità del pericolo di reiterazione di fatti-reato analoghi a quelli contestati dalle modalità con cui questi ultimi sono stati realizzati, attraverso il ricorso ad una prassi a lungo consolidata, alla quale la ricorrente prestava uno stabile apporto anche grazie al grado di conoscenza circa le corrette procedure da seguire nella fase istruttoria, conoscenza che è stata piegata alle esigenze di illecito profitto a favore degli istanti. La lunga durata delle condotte, la sistematicità e la ripetitività delle stesse, l'inserimento dell'indagata nelle dinamiche relazionali interne all'IPA e il continuo e capillare contatto con soggetti esterni sono stati correttamente interpretati dal Tribunale del riesame come elementi che, ad un tempo, contraddistinguono il fatto concreto in termini di rilevante gravità ed illuminano circa la sussistenza delle ritenute esigenze cautelari. In tale valutazione il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra ricordati. Inoltre, i giudici del riesame non si sono sottratti rispetto alla valutazione di due ulteriori elementi di fatto significativi ai fini del giudizio loro richiesto: la distanza temporale dall'epoca di commissione dei reati e l'allontanamento della ricorrente dallo specifico ufficio nel quale le condotte illecite sono state programmate e realizzate. Dal primo punto di vista l'ordinanza ha sottolineato, come si diceva, lo stabile inserimento dell'indagata nelle dinamiche interne all'istituto e il contatto continuo con soggetti esterni quali elementi significativi del permanere delle esigenze (anche in ordine all'inquinamento probatorio), pure a distanza dai fatti; dal secondo punto di vista il Tribunale ha precisato come l'allontanamento da uno specifico settore non abbia comportato però l'allontanamento dall'amministrazione, ed ha evidenziato, in rapporto al concreto modus operandi dettagliatamente descritto nell'ordinanza genetica, l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di illeciti analoghi, anche se diversamente declinati a seconda delle esigenze concrete richieste per il compimento di un'attività amministrativa eventualmente dissimile. Ha concluso, comunque, correttamente evidenziando che il pericolo di reiterazione è escluso solo dall'allontanamento dal servizio e che il provvedimento che ha disposto la sospensione della ricorrente è subordinato all'applicazione della misura cautelare, con conseguente prevedibile ed immediata riespansione del rischio cautelare laddove venga meno la misura coercitiva e, di conseguenza, la sospensione dal servizio. 4. Le censure mosse dalla ricorrente si infrangono contro gli approdi consolidati della giurisprudenza di legittimità e richiedono alla Corte di cassazione di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del giudice del riesame, senza un reale confronto con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, che ella rivisita nel tentativo, infruttuoso, di svilirlo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
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