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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2022

Cassazione n. 10582/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TIVOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG f 6ect..e.,7Q_ cizal c'e") f=-Q)I Q_ C. C_JOS)2":)Li-tiLL-GO ate Yt C•4.91/3-0 . / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 18 aprile 2022 il GIP del Tribunale di Tivoli ha negato la convalida dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria in data 15 aprile 2022 e relativo a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Costui è indagato del delitto di tentato omicidio, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e realizzato - all'interno di una abitazione - mediante l'utilizzo di una balestra, con cui veniva scagliato un dardo che colpiva Moro al rene sinistro.

Con contestuale decisione il GIP ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Cappai.

2. Le ragioni della mancata convalida, per come espresse nel provvedimento, sono le seguenti.

Secondo il GIP è assente il presupposto della flagranza di reato, in ragione del fatto che : a) la condotta di reato non è stata oggetto di diretta percezione, ma ricostruita, sia pure nella immediatezza del fatto, attraverso la immediata confessione del Cappai; b) il Cappai non aveva sulla persona segni evidenti della avvenuta commissione del reato e lo strumento utilizzato (una balestra) è stato rinvenuto in terra, a qualche metro di distanza dal corpo della vittima.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. 3.1 Secondo il PM ricorrente, la constatazione della presenza del ferito - nella stanza in uso al Cappai - e il rinvenimento della balestra a poca distanza erano elementi sufficienti a determinare la ricorrenza della condizione di 'quasi flagranza'.

4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Secondo l'interpretazione offerta negli arresti di questa Corte di legittimità la c.d.

"quasi flagranza" ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (tra le molte, Sez.

IV n. 1797 del 18.10.2018, dep.2019, rv 274909).

Ora, nel caso in esame, al di là dell'apporto confessorio fornito dal Cappai, va rilevato che la compresenza sul posto (all'interno di una abitazione) della vittima e dello strumento utilizzato per ledere (la balestra) era da ritenersi segno inequivoco della attribuzione del fatto al Cappai, tale da legittimare l'arresto.

Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, al contempo dichiarando la legittimità dell'arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'arresto legittimamente eseguito.

Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TIVOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG f 6ect..e.,7Q_ cizal c'e") f=-Q)I Q_ C. C_JOS)2":)Li-tiLL-GO ate Yt C•4.91/3-0 . / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 aprile 2022 il GIP del Tribunale di Tivoli ha negato la convalida dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria in data 15 aprile 2022 e relativo a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Costui è indagato del delitto di tentato omicidio, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e realizzato - all'interno di una abitazione - mediante l'utilizzo di una balestra, con cui veniva scagliato un dardo che colpiva Moro al rene sinistro. Con contestuale decisione il GIP ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Cappai. 2. Le ragioni della mancata convalida, per come espresse nel provvedimento, sono le seguenti. Secondo il GIP è assente il presupposto della flagranza di reato, in ragione del fatto che : a) la condotta di reato non è stata oggetto di diretta percezione, ma ricostruita, sia pure nella immediatezza del fatto, attraverso la immediata confessione del Cappai; b) il Cappai non aveva sulla persona segni evidenti della avvenuta commissione del reato e lo strumento utilizzato (una balestra) è stato rinvenuto in terra, a qualche metro di distanza dal corpo della vittima. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. 3.1 Secondo il PM ricorrente, la constatazione della presenza del ferito - nella stanza in uso al Cappai - e il rinvenimento della balestra a poca distanza erano elementi sufficienti a determinare la ricorrenza della condizione di 'quasi flagranza'. 4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Secondo l'interpretazione offerta negli arresti di questa Corte di legittimità la c.d. "quasi flagranza" ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (tra le molte, Sez. IV n. 1797 del 18.10.2018, dep.2019, rv 274909). Ora, nel caso in esame, al di là dell'apporto confessorio fornito dal Cappai, va rilevato che la compresenza sul posto (all'interno di una abitazione) della vittima e dello strumento utilizzato per ledere (la balestra) era da ritenersi segno inequivoco della attribuzione del fatto al Cappai, tale da legittimare l'arresto. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, al contempo dichiarando la legittimità dell'arresto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'arresto legittimamente eseguito. Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 10582/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris