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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 32438/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.VALSECCHI Christian ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, che in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco, su impugnazione del Pubblico Ministero, lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto di una borsetta, fatto aggravato dall'essere stato commesso sul ba- gaglio del viaggiatore.

2. Il giudice distrettuale, dopo avere riconosciuto che la borsetta era riposta all'interno del veicolo della persona offesa, lasciata momentaneamente in sosta dinanzi ad un esercizio commerciale, richiamando giurisprudenza di legittimità riteneva la veste di viaggiatrice nella persona offesa che si era spostata con il proprio veicolo da un punto all'altro e di "bagaglio" in relazione alla borsetta la- sciata incustodita, trattandosi di bene portato per sua necessità, comodità, utilità.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del VALSEC- CHI articolando un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge in relazione alla definizione di bagaglio, che non può essere attribuita ad una bor- setta che assolve ad una diversa funzione e non può essere qualificata come ba- gaglio in ragione del rapporto di inerenza con la titolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

La Corte ritiene di non doversi discostare dal consolidato orientamento del giudice di legittimità e in presenza di una motivazione priva di contraddizioni e di illogicità evidenti, e pertanto non suscettibile di sindacato ulteriore dinanzi al giudice di legittimità.

2. La tesi sostenuta dal ricorrente si scontra con il costante insegnamento del S.C. che ha ripetutamente affermato che integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viag- giatori), la condotta di colui che si impossessi della borsa contenente documenti e valori collocata dalla persona offesa a bordo della propria autovettura, considerato che quest'ultima si qualifica viaggiatore anche se utilizzi per gli spostamenti il pro- prio veicolo - essendo, a tal fine, rilevante non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo "spostamento" in sé - e che anche, in tal caso, l'attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che contenga documenti o valori, dovendosi in- tendere per "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (sez.5, n.44820 del 12 Maggio 2014, Caldaras, Rv.261304; Sez. 5, n. 24386 del 28/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], rv. 250464; sez.5, n.40829 del 4 Luglio 2017, Hudorovic, Rv.271428). 3.Con motivazione privArdi contraddizioni, facendo buon governo dei principi che regolano la materia, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto sul bagaglio del viaggiatore/tenuto conto del fatto che, da una parte, la persona offesa rientrava nella definizione di "viag- giatore" in quanto, a bordo della propria autovettura stava compiendo un viaggio spostandosi da un luogo verso altra destinazione e, al momento della sottrazione, si trovava in sosta momentanea sulla pubblica via intenta ad eseguire operazioni di scarico, con la conseguenza che aveva lasciato incustodita la propria borsa all'interno del veicolo; sotto diverso profilo il tentativo di furto è stato commesso su un bene che, lungi dal-costituire accessorio personale indossato dalla donna, risulta qualificabile come bagaglio, trattandosi della borsa che la persona offesa portava con sé per le proprie esigenze, utilità e comodità personali, riposta all'in- terno dell'abitacolo dell'autovettura e pertanto in evidente collegamento con le \ - le esigenze dello spostamento i l mezzo di trasporto impiegato.

4. In conclusione il ricorso deve esser rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 Giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.VALSECCHI Christian ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, che in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco, su impugnazione del Pubblico Ministero, lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto di una borsetta, fatto aggravato dall'essere stato commesso sul ba- gaglio del viaggiatore. 2. Il giudice distrettuale, dopo avere riconosciuto che la borsetta era riposta all'interno del veicolo della persona offesa, lasciata momentaneamente in sosta dinanzi ad un esercizio commerciale, richiamando giurisprudenza di legittimità riteneva la veste di viaggiatrice nella persona offesa che si era spostata con il proprio veicolo da un punto all'altro e di "bagaglio" in relazione alla borsetta la- sciata incustodita, trattandosi di bene portato per sua necessità, comodità, utilità. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del VALSEC- CHI articolando un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge in relazione alla definizione di bagaglio, che non può essere attribuita ad una bor- setta che assolve ad una diversa funzione e non può essere qualificata come ba- gaglio in ragione del rapporto di inerenza con la titolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. La Corte ritiene di non doversi discostare dal consolidato orientamento del giudice di legittimità e in presenza di una motivazione priva di contraddizioni e di illogicità evidenti, e pertanto non suscettibile di sindacato ulteriore dinanzi al giudice di legittimità. 2. La tesi sostenuta dal ricorrente si scontra con il costante insegnamento del S.C. che ha ripetutamente affermato che integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viag- giatori), la condotta di colui che si impossessi della borsa contenente documenti e valori collocata dalla persona offesa a bordo della propria autovettura, considerato che quest'ultima si qualifica viaggiatore anche se utilizzi per gli spostamenti il pro- prio veicolo - essendo, a tal fine, rilevante non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo "spostamento" in sé - e che anche, in tal caso, l'attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che contenga documenti o valori, dovendosi in- tendere per "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (sez.5, n.44820 del 12 Maggio 2014, Caldaras, Rv.261304; Sez. 5, n. 24386 del 28/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], rv. 250464; sez.5, n.40829 del 4 Luglio 2017, Hudorovic, Rv.271428). 3.Con motivazione privArdi contraddizioni, facendo buon governo dei principi che regolano la materia, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto sul bagaglio del viaggiatore/tenuto conto del fatto che, da una parte, la persona offesa rientrava nella definizione di "viag- giatore" in quanto, a bordo della propria autovettura stava compiendo un viaggio spostandosi da un luogo verso altra destinazione e, al momento della sottrazione, si trovava in sosta momentanea sulla pubblica via intenta ad eseguire operazioni di scarico, con la conseguenza che aveva lasciato incustodita la propria borsa all'interno del veicolo; sotto diverso profilo il tentativo di furto è stato commesso su un bene che, lungi dal-costituire accessorio personale indossato dalla donna, risulta qualificabile come bagaglio, trattandosi della borsa che la persona offesa portava con sé per le proprie esigenze, utilità e comodità personali, riposta all'in- terno dell'abitacolo dell'autovettura e pertanto in evidente collegamento con le \ - le esigenze dello spostamento i l mezzo di trasporto impiegato. 4. In conclusione il ricorso deve esser rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 Giugno 2022
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