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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 1988

Cassazione n. 46323/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/02/1988 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna respingeva l'istanza di rimessione in termini per impugnare formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e quindi dichiarava l'irrevocabilità della sentenza del 22 gennaio 2021 del Tribunale di Ravenna con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, dichiarando inammissibile l'appello presentato. 1.1 Avverso l'ordinanza proponeva ricorso il difensore di Tudor, osservando che Tudor aveva nominato difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva rinunciato al mandato difensivo in data 7.03.2019, ma benchè agli atti fosse stata prodotta cartolina di ricevimento della detta comunicazione, datata 19.2.2019, la firma apposta sulla stessa non era autentica ed era stata disconosciuta da Tudor, che era uscito dall'Italia in data 7.2.2019 e si trovava in Ucraina, come da timbri sul passaporto prodotto; in data 11.03.2019 era stato nominato difensore di ufficio l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai inviato alcuna comunicazione a Tudor, né il Tribunale di Ravenna aveva mai verificato se Tudor, dichiarato libero presente ad ogni udienza, fosse effettivamente libero; pertanto Tudor, che si trovava in stato di detenzione in carcere dall'8.5.2020 al 29.5.2020 e poi in detenzione domiciliare, non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione relativamente al procedimento in oggetto. 1.2 Il difensore eccepisce l'inosservanza/erronea applicazione dell'art.420 ter e quater cod.proc.pen. in quanto, dopo la nomina del difensore di ufficio, il Tribunale di Ravenna avrebbe dovuto provvedere ai sensi delle disposizioni citate, disponendo nuove ricerche di Tudor e verificare se lo stesso si trovasse sul territorio nazionale o detenuto. 1.3 II difensore rileva che se il Tribunale avesse proceduto a norma degli articoli citati, avrebbe certamente appreso che Tudor si trovava in stato di detenzione. 1.4 Il difensore lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

2. Il Procuratore generale depositava note scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Come rilevato dal Procuratore generale, l'eccezione secondo la quale la firma sulla cartolina di ricevimento della comunicazione con la quale lo si informava della rinuncia al mandato sarebbe falsa è del tutto generica e comunque presuppone accertamenti di fatto non esperibili nella presente sede; si 2 A >,:-V\` deve quindi ritenere che Tudor fosse stato informato della rinuncia al mandato e della data della udienza, e che si sia quindi disinteressato dell'esito del processo.

A tale proposito, si deve rilevare che il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo impone un onere di diligenza gravanti su tutte le parti processuali, e quindi non solo sul difensore che deve essere tecnicamente preparato ed attrezzato nel seguire il processo, ma anche sullo stesso imputato che deve avere in relazione al processo un atteggiamento partecipativo attivo: si deve ribadire che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione (assente nel caso in esame), da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (vedi sul punto Sez.4 n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019); conseguentemente, è inammissibile nella presente sede la censura sul trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/02/1988 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna respingeva l'istanza di rimessione in termini per impugnare formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e quindi dichiarava l'irrevocabilità della sentenza del 22 gennaio 2021 del Tribunale di Ravenna con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, dichiarando inammissibile l'appello presentato. 1.1 Avverso l'ordinanza proponeva ricorso il difensore di Tudor, osservando che Tudor aveva nominato difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva rinunciato al mandato difensivo in data 7.03.2019, ma benchè agli atti fosse stata prodotta cartolina di ricevimento della detta comunicazione, datata 19.2.2019, la firma apposta sulla stessa non era autentica ed era stata disconosciuta da Tudor, che era uscito dall'Italia in data 7.2.2019 e si trovava in Ucraina, come da timbri sul passaporto prodotto; in data 11.03.2019 era stato nominato difensore di ufficio l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai inviato alcuna comunicazione a Tudor, né il Tribunale di Ravenna aveva mai verificato se Tudor, dichiarato libero presente ad ogni udienza, fosse effettivamente libero; pertanto Tudor, che si trovava in stato di detenzione in carcere dall'8.5.2020 al 29.5.2020 e poi in detenzione domiciliare, non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione relativamente al procedimento in oggetto. 1.2 Il difensore eccepisce l'inosservanza/erronea applicazione dell'art.420 ter e quater cod.proc.pen. in quanto, dopo la nomina del difensore di ufficio, il Tribunale di Ravenna avrebbe dovuto provvedere ai sensi delle disposizioni citate, disponendo nuove ricerche di Tudor e verificare se lo stesso si trovasse sul territorio nazionale o detenuto. 1.3 II difensore rileva che se il Tribunale avesse proceduto a norma degli articoli citati, avrebbe certamente appreso che Tudor si trovava in stato di detenzione. 1.4 Il difensore lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 2. Il Procuratore generale depositava note scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Come rilevato dal Procuratore generale, l'eccezione secondo la quale la firma sulla cartolina di ricevimento della comunicazione con la quale lo si informava della rinuncia al mandato sarebbe falsa è del tutto generica e comunque presuppone accertamenti di fatto non esperibili nella presente sede; si 2 A >,:-V\` deve quindi ritenere che Tudor fosse stato informato della rinuncia al mandato e della data della udienza, e che si sia quindi disinteressato dell'esito del processo. A tale proposito, si deve rilevare che il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo impone un onere di diligenza gravanti su tutte le parti processuali, e quindi non solo sul difensore che deve essere tecnicamente preparato ed attrezzato nel seguire il processo, ma anche sullo stesso imputato che deve avere in relazione al processo un atteggiamento partecipativo attivo: si deve ribadire che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione (assente nel caso in esame), da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (vedi sul punto Sez.4 n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019); conseguentemente, è inammissibile nella presente sede la censura sul trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fa
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