CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali volontarie aggravato, ai sensi dell'art. 585 cod. pen. dalla circostanza del "fatto commesso da più persone riunite"; Considerato che il primo motivo di ricorso — che contesta la sussistenza dell'aggravante delle "persone riunite" in ragione della non simultaneità delle condotte aggressive da parte dell'imputato e del compartecipe ([OSCURATO:PERSONA] separatamente giudicato) — è manifestamente infondato perché l'aggravante delle più persone riunite, circostanza che potenzia l'efficacia dell'azione criminosa, viene integrata nel caso (come nella specie) della simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785); Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la prova del fatto per l'inattendibilità del racconto della persona offesa, devolve al giudice di legittimità elementi di fatto, chiedendo una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 4 e 5); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Co